Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.1 accademie e scuole |
Data: | 15/05/2006 |
Numero: | 212 |
Sommario |
Art. 1. Istituzione della Scuola militare aeronautica |
Art. 2. Scopo della Scuola |
Art. 3. Comandante |
Art. 4. Vice comandante |
Art. 5. Docente vicario del dirigente |
Art. 6. Corpo docente civile |
Art. 7. Personale civile non docente |
Art. 8. Personale docente per le materie militari |
Art. 9. Organi collegiali |
Art. 10. Consiglio permanente di attitudine |
Art. 11. Modalità per l'ammissione |
Art. 12. Prove concorsuali |
Art. 13. Graduatorie di ingresso |
Art. 14. Passaggio alla classe superiore e conseguimento del diploma di Stato |
Art. 15. Graduatorie finali |
Art. 16. Ripetizione della classe |
Art. 17. Dimissioni |
Art. 18. Disciplina e doveri generali |
Art. 19. Disposizioni relative alle spese e al funzionamento della Scuola |
§ 46.1.79 - D.M. 15 maggio 2006, n. 212. [1]
Regolamento della Scuola militare aeronautica Giulio Douhet.
(G.U. 13 giugno 2006, n. 135).
IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Visto il
Visto il
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Vista la
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Vista la
Visto il
Vista la
Visto il
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2006;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata
A d o t t a
il seguente regolamento:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1. Istituzione della Scuola militare aeronautica
1. È istituita la Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet».
Art. 2. Scopo della Scuola
1. La Scuola è un istituto militare di istruzione secondaria che provvede a formare i giovani e a stimolare negli stessi l'interesse alla vita aeronautica, orientandoli, nel corso degli studi, verso le attività ad essa connesse.
2. La Scuola svolge i programmi stabiliti per l'intero corso del liceo classico e per il terzo, quarto e quinto anno del liceo scientifico, secondo gli ordinamenti vigenti per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Gli allievi, al di fuori delle attività scolastiche e nel periodo estivo, effettuano addestramento di tipo militare, attività sportiva ed istruzione a carattere aeronautico.
Capo II
Organizzazione della scuola
Art. 3. Comandante
1. Il comandante della Scuola è un ufficiale superiore di grado non inferiore a colonnello, svolge le funzioni di dirigente scolastico e in tale veste sovrintende all'istruzione e all'educazione degli allievi, esercita l'alta direzione delle attività didattiche e promuove e coordina le iniziative ed i progetti, favorendo la collegialità del lavoro comune.
2. Per quanto attiene alle attività didattiche il comandante, nelle funzioni di dirigente della Scuola, risponde ai competenti organi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo la normativa in vigore per gli istituti di istruzione di secondo grado.
Art. 4. Vice comandante
1. Il vice comandante della Scuola è un ufficiale superiore di grado non inferiore a tenente colonnello, coadiuva il comandante e lo sostituisce in caso di assenza.
Art. 5. Docente vicario del dirigente
1. Il comandante, sentiti i docenti della Scuola, nomina tra questi il docente con funzioni vicarie del dirigente.
2. Il vicario del dirigente assolve le relative funzioni su delega del comandante e si attiene alle direttive del comandante stesso per quanto riguarda le attività generali non connesse con l'aspetto didattico.
Capo III
Personale della scuola
Art. 6. Corpo docente civile
1. I docenti civili sono individuati secondo i criteri previsti dal
2. Il rientro in ruolo dei docenti collocati fuori ruolo e a disposizione dell'amministrazione della difesa, ai sensi dell'articolo 31 del regio decreto di cui al comma 1, è disciplinato dalla contrattazione collettiva.
3. Il servizio prestato presso la Scuola è utile a tutti gli effetti ai fini della progressione della carriera giuridica ed economica nel ruolo di appartenenza.
Art. 7. Personale civile non docente
1. Il personale civile non docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, appartenente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può essere annualmente distaccato o comandato presso la Scuola, su richiesta avanzata dal comando della Scuola all'Ufficio scolastico regionale competente, con salvaguardia del diritto al posto di lavoro, per motivate esigenze che non possono essere soddisfatte dal personale in servizio presso la Scuola.
2. Il personale di cui al comma 1, su richiesta avanzata dal comando della Scuola all'Ufficio scolastico regionale competente, è restituito al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico successivo.
Art. 8. Personale docente per le materie militari
1. L'addestramento militare, l'attività sportiva e l'istruzione a carattere aeronautico sono effettuati a cura di personale militare e civile nominato dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica.
2. L'individuazione del personale di cui al comma 1 viene effettuata tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo in possesso delle necessarie competenze tecniche e capacità didattiche dal Comando delle scuole dell'Aeronautica militare, su proposta del comando della Scuola.
Capo IV
Organismi scolastici
Art. 9. Organi collegiali
1. Presso la Scuola sono costituiti il consiglio di classe e il collegio dei docenti di cui agli articoli 5 e 7 del
2. È altresì istituito il consiglio permanente di attitudine in ragione della peculiarità della Scuola.
Art. 10. Consiglio permanente di attitudine
1. I componenti del consiglio permanente di attitudine sono nominati dal comandante della Scuola che, periodicamente, convoca il consiglio stesso per le questioni riguardanti l'attitudine militare degli allievi per quanto concerne il senso del dovere, il senso della disciplina e l'idoneità alla vita militare.
2. Il consiglio permanente di attitudine è presieduto dal vice comandante della Scuola ed è composto dal direttore degli studi e dai comandanti dei tre corsi, in qualità di membri con diritto di voto, e da un ufficiale inferiore che svolge le funzioni di segretario. Il consiglio si avvale inoltre del vicario del dirigente di cui all'articolo 5 per la trattazione di questioni relative all'osservanza delle norme disciplinari previste per gli istituti statali di istruzione secondaria.
3. Il consiglio permanente di attitudine valuta le situazioni individuali degli allievi ed esprime pareri motivati in merito alla ammissione alla classe successiva degli allievi che hanno contratto uno o più debiti formativi ovvero all'adozione di provvedimenti nei casi di scarso profitto, particolari mancanze disciplinari o prolungata assenza dalle attività didattiche.
4. Al termine di ciascuna riunione è redatto un verbale che, dopo l'approvazione del comandante della Scuola, è conservato agli atti presso l'ufficio comando.
Capo V
Ammissione ai corsi
Art. 11. Modalità per l'ammissione
1. L'ammissione alla Scuola ha luogo mediante pubblico concorso per esami bandito annualmente con decreto del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa.
2. Con il decreto di cui al comma 1 è stabilito il numero dei posti per ciascun corso di studio.
Art. 12. Prove concorsuali
1. Le prove concorsuali consistono in una prova intesa all'accertamento del livello culturale dei candidati e in accertamenti sanitari e psicoattitudinali.
2. La prova di accertamento del livello culturale, che consiste in test a risposta multipla, distinti per corso di studio, concernenti il programma didattico svolto nel primo biennio della scuola media superiore, è effettuata e valutata a cura di una commissione presieduta da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, da altri due ufficiali di grado non inferiore a tenente colonnello in qualità di membri e da un ufficiale inferiore con funzioni di segretario, nominati dal Direttore generale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa.
3. Gli accertamenti sanitari danno luogo alla formulazione di un giudizio di idoneità o non idoneità da parte di una commissione presieduta da un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico di grado non inferiore a colonnello e da due ufficiali del Corpo sanitario aeronautico di grado non inferiore a tenente colonnello in qualità di membri, nominati dal Direttore generale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa. La commissione può avvalersi del supporto di medici specialisti.
4. Gli accertamenti psicoattitudinali danno luogo alla formulazione di un giudizio di idoneità o non idoneità da parte di una commissione, nominata dal Direttore generale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa, presieduta dal comandante della Scuola e da due ufficiali periti selettori in qualità di membri o, in alternativa, da psicologi civili dell'amministrazione della Difesa.
Art. 13. Graduatorie di ingresso
1. I candidati risultati idonei a seguito degli accertamenti sanitari e psicoattitudinali sono iscritti in distinte graduatorie per ciascun corso di studio, nell'ordine determinato dalla somma del punteggio conseguito nella prova di accertamento del livello culturale e della media dei voti conseguiti in sede di valutazione intermedia e finale nel precedente anno scolastico.
2. Le graduatorie sono compilate a cura di una commissione presieduta dal comandante della Scuola e composta da altri due membri militari, nominati dal Direttore generale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa.
3. A parità di punti hanno la precedenza nell'ordine:
a) i figli di decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al valor militare;
b) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermità ascrivibili alle prime quattro categorie della tabella A annessa alla
c) i figli dei militari di carriera delle Forze armate, dei dipendenti civili di ruolo dello Stato, dei titolari di pensioni ordinarie militari o civili dello Stato, degli ufficiali e dei sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio prestato, abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza;
d) i più giovani di età.
4. I candidati di cui al comma 1 che siano orfani di guerra od equiparati, oppure orfani di dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni od infermità riportate in servizio e per causa di servizio, sono ammessi alla Scuola, indipendentemente dal posto in graduatoria, fino alla concorrenza del 50 per cento dei posti per ciascun corso di studi.
5. All'atto dell'ammissione dell'allievo, il genitore o tutore si impegna ad accettare la normativa relativa alla frequenza della Scuola. Si impegna, altresì, al pagamento della retta, delle spese complementari stabilite dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 19 ed in generale di tutte le somme di cui l'allievo potrà risultare debitore verso l'amministrazione della Scuola.
6. Gli allievi al compimento del sedicesimo anno di età contraggono uno speciale arruolamento volontario per tre anni sino al conseguimento del titolo di studio previsto. A tal fine potrà essere consentita una rafferma non superiore ad un anno. Durante l'intera ferma gli allievi sono equiparati al personale di truppa.
Capo VI
Svolgimento dei corsi
Art. 14. Passaggio alla classe superiore e conseguimento del diploma di Stato
1. Il passaggio alla classe superiore e il conseguimento del diploma di Stato sono subordinati al raggiungimento della promozione scolastica e dell'idoneità, attraverso il voto di sufficienza, nell'attitudine militare.
2. La promozione alla classe superiore e il conseguimento del diploma di Stato sono disciplinati dalla normativa vigente per gli istituti di istruzione di secondo grado.
3. Al termine di ogni anno scolastico il comandante della Scuola, previo parere del consiglio permanente di attitudine, valuta ciascun allievo sotto il profilo dell'attitudine militare. Nella valutazione il comandante tiene conto:
a) del senso del dovere, della responsabilità e della disciplina;
b) delle doti intellettive;
c) dell'attitudine fisica;
d) del complesso delle qualità morali e di carattere.
Art. 15. Graduatorie finali
1. Al termine dell'anno scolastico per ciascun corso di studi viene formata, tra gli allievi che abbiano conseguito la promozione scolastica e l'idoneità nell'attitudine militare, una graduatoria di merito in base ai voti scolastici ed al voto conseguito nell'attitudine militare.
2. La graduatoria di merito viene formata anche al termine dell'ultimo anno di corso, a seguito del conseguimento del diploma di Stato.
3. Gli allievi che abbiano contratto uno o più debiti formativi, ammessi a frequentare la classe successiva, vengono inseriti nella graduatoria di merito dopo gli allievi promossi.
4. La graduatoria di merito viene formata sommando la media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle varie discipline ed il voto di attitudine militare espressi in decimi.
5. Nella graduatoria finale, a parità di punteggio complessivo, è data la precedenza all'allievo con la votazione in attitudine militare più elevata.
6. Al termine di ciascun quadrimestre ed al termine dell'anno scolastico il comandante della scuola invia ai genitori o tutori degli allievi minorenni un rapporto contenente elementi di informazione sulle valutazioni scolastiche ed attitudinali degli allievi, riservando una copia agli atti della Scuola.
7. Gli allievi che abbiano conseguito il diploma di maturità classica o scientifica presso la Scuola e che partecipino al concorso per l'accesso all'Accademia aeronautica hanno preferenza in graduatoria, a parità di merito.
Art. 16. Ripetizione della classe
1. Il comandante della Scuola, per una sola volta nel corso dell'intero ciclo formativo, autorizza a ripetere l'anno gli allievi che non abbiano conseguito la promozione, purchè non sussistano le condizioni per le dimissioni di autorità secondo quanto previsto dall'articolo 17.
2. Gli allievi che siano stati autorizzati a ripetere l'anno assumono l'anzianità del corso in cui sono transitati e sono collocati nell'ordine di graduatoria del nuovo corso dopo tutti gli allievi promossi.
3. Gli allievi che si trovino, per la seconda volta, nella condizione di dover ripetere l'anno, sono dimessi d'autorità.
Art. 17. Dimissioni
1. Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa adotta il provvedimento di dimissioni d'autorità e del rinvio in famiglia su proposta motivata del comandante della Scuola, previo parere del consiglio permanente di attitudine.
2. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 16, comma 3, il provvedimento di rinvio in famiglia è adottato nei confronti degli allievi:
a) per reiterate gravi mancanze disciplinari;
b) qualora giudicati insufficienti nell'attitudine militare;
c) per perdita dei requisiti o dell'idoneità psico-fisica previsti dal bando di concorso;
d) per mancato pagamento della retta o delle spese complementari a carico della famiglia;
e) per condanna penale per delitto non colposo, anche in seguito a patteggiamento.
3. Il genitore o tutore dell'allievo minorenne o l'allievo maggiorenne possono ottenere il ritiro dalla Scuola in qualunque momento dell'anno scolastico.
4. L'allievo arruolato che sia stato rinviato in famiglia o al quale sia stato concesso il ritiro è prosciolto da ogni vincolo di ferma.
5. All'allievo, che per qualunque motivo cessi di appartenere alla Scuola, viene consegnato, a cura della stessa, il nulla osta per il trasferimento ad analoga classe in istituto statale dello stesso ordine.
Capo VII
Disposizioni particolari
Art. 18. Disciplina e doveri generali
1. Gli allievi della Scuola sono tenuti all'osservanza delle norme disciplinari previste per gli istituti statali di istruzione secondaria e, dal momento in cui contraggono la ferma, anche al rispetto dei regolamenti militari.
Art. 19. Disposizioni relative alle spese e al funzionamento della Scuola
1. Agli allievi si applicano le disposizioni di cui al
2. Ai sensi dell'articolo 12 del
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[1] Abrogato dall'art. 2269 del