§ 46.1.34 - Legge 3 maggio 1967, n. 310.
Nuove norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.1 accademie e scuole
Data:03/05/1967
Numero:310


Sommario
Art. 1.      Nella legge 9 febbraio 1963, n. 248, all'art. 2, dopo il secondo comma, è inserito, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge predetta, il seguente comma [...]
Art. 2.      Gli articoli 3 e 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 248, sono, con effetto dalla data di entrata in vigore della predetta legge sostituiti dai seguenti (Omissis)
Art. 3.      L'indennità di ricerca scientifica è dovuta ai professori ed assistenti di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della [...]
Art. 4.      Ai professori e agli assistenti di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina spetta, con effetto dal 1° maggio [...]
Art. 5.      All'onere di lire 42.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1967 si farà fronte mediante riduzione dei capitoli numeri 2321 (lire [...]


§ 46.1.34 - Legge 3 maggio 1967, n. 310.

Nuove norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina.

(G.U. 26 maggio 1967, n. 130)

 

 

     Art. 1.

     Nella legge 9 febbraio 1963, n. 248, all'art. 2, dopo il secondo comma, è inserito, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge predetta, il seguente comma (Omissis).

 

          Art. 2.

     Gli articoli 3 e 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 248, sono, con effetto dalla data di entrata in vigore della predetta legge sostituiti dai seguenti (Omissis).

 

          Art. 3.

     L'indennità di ricerca scientifica è dovuta ai professori ed assistenti di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina nelle misure e con le modalità previste dagli articoli 3 e 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 248, come risultano sostituiti dal precedente art. 2, fino alla data del 28 febbraio 1966. A partire dal 1° marzo dello stesso anno, l'indennità predetta è dovuta solo al personale sottoindicato nelle seguenti misure mensili lorde:

 

Professori straordinari

L. 56.860

Professori ordinari nella prima classe di stipendio

L. 50.000

Professori ordinari nella seconda classe di stipendio

L. 38.100

Professori ordinari nella terza classe di stipendio

L. 22.600

Professori ordinari nella quarta classe di stipendio

L. 17.600

Assistenti di ruolo nella prima classe di stipendio:

 

(in possesso di libera docenza)

L. 19.700

(sforniti di libera docenza)

L. 14.700

Assistenti di ruolo nella seconda classe di stipendio:

 

(in possesso di libera docenza)

L. 18.750

(sforniti di libera docenza)

L. 13.750

Assistenti di ruolo nella terza classe di stipendio:

 

(in possesso di libera docenza)

L. 11.860

(sforniti di libera docenza)

L. 6.860

 

     L'indennità di ricerca scientifica di cui al precedente comma, nei casi previsti dall'art. 3, secondo comma, della legge 9 febbraio 1963, n. 248, come risulta sostituito dal precedente art. 2, spetta, a partire dal 1° marzo 1966, soltanto alle categorie sottoindicate nella misura lorda segnata a fianco di ciascuna:

 

Professori straordinari

L.

14.360

Professori ordinari nella prima classe di stipendio

"

7.500

 

          Art. 4.

     Ai professori e agli assistenti di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina spetta, con effetto dal 1° maggio 1963 e fino al 31 dicembre 1964, l'assegno temporaneo attribuito al personale direttivo e docente della scuola dalla legge 9 febbraio 1963, n. 78, con le modalità di cui alla legge stessa e secondo la seguente tabella:

 

Coefficiente di stipendio

Misure mensili lorde dell'assegno

271

23.350

325

24.625

402

31.500

500

39.000

670

52.000

900

70.000

970

75.000

 

          Art. 5.

     All'onere di lire 42.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1967 si farà fronte mediante riduzione dei capitoli numeri 2321 (lire 25.000.000) e 3085 (lire 17,5 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.