§ 57.7.274 - Legge 9 febbraio 1963, n. 78.
Attribuzione di un assegno temporaneo al personale direttivo e docente della scuola.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:09/02/1963
Numero:78


Sommario
Art. 1.      Ai professori e agli assistenti universitari, al personale direttivo e docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica, agli ispettori scolastici ed al [...]
Art. 2.      L'assegno temporaneo di cui al precedente articolo:
Art. 3.      All'onere di lire 17.100.000.000 recato dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo 399 dello stato di previsione della [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 57.7.274 - Legge 9 febbraio 1963, n. 78. [1]

Attribuzione di un assegno temporaneo al personale direttivo e docente della scuola.

(G.U. 22 febbraio 1963, n. 51)

 

     Art. 1.

     Ai professori e agli assistenti universitari, al personale direttivo e docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica, agli ispettori scolastici ed al personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica istruzione al quale, a norma delle disposizioni vigenti, sia attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per le categorie anzidette, è attribuito, a decorrere dal 1° maggio 1963, un assegno temporaneo nelle misure mensili lorde indicate nella unita tabella. Per i coefficienti di stipendio non contemplati in tale tabella, vale la misura indicata nella tabella stessa per il coefficiente immediatamente inferiore.

 

          Art. 2.

     L'assegno temporaneo di cui al precedente articolo:

     a) è ridotto, nella stessa proporzione, in tutti i casi di riduzione dello stipendio, paga o retribuzione, ed è sospeso nei casi di sospensione delle competenze stesse;

     b) è ridotto, in proporzione, nei casi in cui le prestazioni del personale siano ridotte rispetto all'orario normale;

     c) non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento, né va considerato per la determinazione della gratificazione a titolo della tredicesima mensilità e di qualsiasi altro emolumento, a qualunque titolo, commisurato allo stipendio, paga o retribuzione;

     d) non comporta il riassorbimento degli assegni personali pensionabili o non pensionabili eventualmente in godimento;

     e) è soggetto alle sole ritenute erariali.

     In caso di cumulo d'impieghi consentito dalle norme in vigore, non può percepirsi più di un assegno temporaneo.

 

          Art. 3.

     All'onere di lire 17.100.000.000 recato dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

     TABELLA

     Assegno temporaneo spettante dal 1° maggio 1963 ai professori ed assistenti universitari, al personale direttivo e docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, agli ispettori scolastici ed al personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica istruzione al quale, a norma delle disposizioni vigenti, sia attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per le categorie anzidette

 

Coefficienti di stipendio

Misure mensili lorde dell'assegno

1.040

80.000

970

75.000

800

62.200

700

54.400

580

45.100

522

40.600

500

39.000

450

35.200

420

32.800

402

31.500

309

25.000

271

23.350

260

21.400

220

18.000

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.