§ 46.1.a - Legge 27 giugno 1942, n. 924.
Modificazioni alla Legge 2 dicembre 1940, n. 1848, sulla disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento della regia aeronautica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.1 accademie e scuole
Data:27/06/1942
Numero:924


Sommario
Art. 1.      L'art. 2 della legge 2 dicembre 1940-XIX, n. 1848, è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'art. 4 della legge 2 dicembre 1940-XIX, n. 1848, è sostituito dal seguente
Art. 3.      E' data sanatoria per le ammissioni ai corsi allievi ufficiali di complemento e per le conseguenti nomine a sottufficiale di complemento, disposte anteriormente alla [...]


§ 46.1.a - Legge 27 giugno 1942, n. 924. [1]

Modificazioni alla Legge 2 dicembre 1940, n. 1848, sulla disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento della regia aeronautica.

(G.U. 28 agosto 1942, n. 202).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 2 della legge 2 dicembre 1940-XIX, n. 1848, è sostituito dal seguente:

     "Ai corsi di cui all'articolo precedente possono essere ammessi, nel numero che sarà stabilito di volta in volta dal ministero dell'aeronautica, avuto riguardo al numero medio degli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina o richiamati temporaneamente dal congedo che il ministero dell'aeronautica è autorizzato annualmente a tenere in servizio i cittadini italiani che, oltre ad essere in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 3, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data del relativo bando e non superato il ventottesimo, o il trentaduesimo se dispensati dal presentarsi alle armi perché già residenti all'estero ovvero, se già incorporati nella regia aeronautica, non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva".

 

          Art. 2.

     L'art. 4 della legge 2 dicembre 1940-XIX, n. 1848, è sostituito dal seguente:

     "Qualora il numero degli aspiranti superi quello dei posti disponibili per ciascun ruolo e categoria, l'ammissione ai corsi avverrà nell'ordine di graduatoria che sarà formata dal ministero secondo le norme indicate di volta in volta nei bandi stessi. Avranno tuttavia la precedenza assoluta alla ammissione:

     a) per il ruolo servizi dell'arma aeronautica, i giovani muniti di brevetto di pilota civile o premilitare che non siano riconosciuti fisicamente idonei al pilotaggio militare;

     b) per il ruolo specialisti dell'arma aeronautica, i giovani muniti di brevetto di specializzazione pre-aeronautica, che si riferisca a ciascuna categoria del ruolo stesso;

     c) per il ruolo ingegneri del corpo del genio aeronautico, categoria ingegneri aeronautici, i giovani muniti della laurea in ingegneria aeronautica;

     d) per il ruolo ingegneri del corpo del genio aeronautico, categoria geofisici, i giovani che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di meteorologia aeronautica presso enti aeronautici;

     e) per il ruolo assistenti tecnici del corpo del genio aeronautico, categoria costruzioni aeronautica ed edili, i giovani muniti del diploma di perito in costruzioni aeronautiche;

     f) per il ruolo assistenti tecnici del corpo del genio aeronautico, categoria assistenti di meteorologia, i giovani che abbiano frequentato con esito favorevole corsi di meteorologia aeronautica presso enti aeronautici".

 

          Art. 3.

     E' data sanatoria per le ammissioni ai corsi allievi ufficiali di complemento e per le conseguenti nomine a sottufficiale di complemento, disposte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge oltre i limiti massimi di età, o in eccedenza al numero dei posti messi a concorsi, ovvero in base a documentazione tardiva, degli idonei ai corsi stessi incorporati nella regia aeronautica per adempire o completare gli obblighi della ferma di leva.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.