Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 45. Finanziamenti |
Capitolo: | 45.1 finanziamenti |
Data: | 06/11/2002 |
Numero: | 267 |
Sommario |
Art. 1. (Contributi a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale) |
§ 45.1.181 - Legge 6 novembre 2002, n. 267. [1]
Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN).
(G.U. 25 novembre 2002, n. 276)
Art. 1. (Contributi a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i commi 40, 41, 42 e 43 dell'articolo 1 della
2. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'INSEAN, di cui alla
3. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'IHO, di cui alla
4. A decorrere dall'anno 2005 l'ammontare dei contributi annui in favore degli organismi di cui ai commi 2 e 3, da iscrivere in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, è determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della
5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 4.462.000 euro a decorrere dal 2002, si provvede, quanto a 4.462.000 euro per gli anni 2002 e 2003 e 4.450.000 euro per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del