§ 45.1.138 – L. 25 luglio 1990, n. 208.
Rideterminazione del contributo ordinario all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN).


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:25/07/1990
Numero:208


Sommario
Art. 1.      1. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), con sede in Roma, determinato in lire 2.800 [...]
Art. 2.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 7.200 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente [...]


§ 45.1.138 – L. 25 luglio 1990, n. 208.

Rideterminazione del contributo ordinario all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN).

(G.U. 3 agosto 1990, n. 180).

 

     Art. 1.

     1. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), con sede in Roma, determinato in lire 2.800 milioni con la legge 10 luglio 1984, n. 325, viene elevato, dal 1° gennaio 1990, a lire 10.000 milioni.

 

          Art. 2.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 7.200 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Aumento del contributo all'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.