§ 45.1.105 – L. 10 luglio 1984, n. 325.
Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale e concessione di un [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:10/07/1984
Numero:325


Sommario
Art. 1.      Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, fissato in L. 601.500.000 con la legge 8 agosto 1980, n. [...]
Art. 2.      E' autorizzata la concessione, in favore dell'Istituto di cui al precedente articolo 1, di un contributo straordinario di L. 1.500.000.000 per il completamento della [...]
Art. 3.      All'onere di L. 2.198.500.000 derivante dall'attuazione del precedente articolo 1, si provvede mediante riduzione del capitolo n. 2802 dello stato di previsione del [...]


§ 45.1.105 – L. 10 luglio 1984, n. 325.

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale e concessione di un contributo straordinario.

(G.U. 18 luglio 1984, n. 196).

 

     Art. 1.

     Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, fissato in L. 601.500.000 con la legge 8 agosto 1980, n. 433, viene elevato a L. 2.800.000.000 a partire da 1° gennaio 1984 [1].

 

          Art. 2.

     E' autorizzata la concessione, in favore dell'Istituto di cui al precedente articolo 1, di un contributo straordinario di L. 1.500.000.000 per il completamento della palazzina uffici e per la sistemazione del nuovo Centro di idrodinamica ai fini dell'unificazione della sede dell'Istituto medesimo.

 

          Art. 3.

     All'onere di L. 2.198.500.000 derivante dall'attuazione del precedente articolo 1, si provvede mediante riduzione del capitolo n. 2802 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1984 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

     All'onere di L. 1.500.000.000, derivante dall'attuazione del precedente articolo 2, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] L’importo di L. 2.800.000 di cui al presente comma è aumentato a L. 10.000 milioni dall'art. 1 della L. 25 luglio 1990, n. 208, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1990.