§ 30.4.5 – L. 14 aprile 1959, n. 200.
Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.4 credito all'artigianato
Data:14/04/1959
Numero:200


Sommario
Art. 1.      Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, stabilito in lire 10.500 milioni dall'art. 1 della legge 8 marzo 1958, n. 232, è elevato a lire [...]
Art. 2.      La somma occorrente per l'attuazione della presente legge sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e alla copertura dell'onere [...]


§ 30.4.5 – L. 14 aprile 1959, n. 200. [1]

Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418.

(G.U. 28 aprile 1959, n. 101).

 

     Art. 1.

     Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, stabilito in lire 10.500 milioni dall'art. 1 della legge 8 marzo 1958, n. 232, è elevato a lire 15.500 milioni, mediante il versamento, da parte dello Stato, della somma di lire 5 miliardi, da effettuarsi nell'esercizio finanziario 1958-59.

 

          Art. 2.

     La somma occorrente per l'attuazione della presente legge sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e alla copertura dell'onere relativo si farà fronte con la riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 734 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.