§ 44.1.54 - Legge 10 marzo 1955, n. 96.
Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:44. Fascismo
Capitolo:44.1 fascismo
Data:10/03/1955
Numero:96


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2. 
Art. 3.  [10]
Art. 4. 
Art. 5.  [13]
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.  [16]
Art. 8 bis.  [17]
Art. 8 ter.  [18]
Art. 9. 


§ 44.1.54 - Legge 10 marzo 1955, n. 96.

Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.

(G.U. 26 marzo 1955, n. 70)

 

     Art. 1. [1]

     Ai cittadini italiani, i quali siano stati perseguitati, a seguito dell'attività politica da loro svolta contro il fascismo anteriormente al 25 aprile 1945, e abbiano subìto una perdita della capacità lavorativa in misura non inferiore al 30 per cento, verrà concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza in misura pari a quello previsto dalla tabella C annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori, per il raggruppamento gradi: ufficiali inferiori [2].

     Tale assegno sarà attribuito qualora causa della perdita della capacità lavorativa siano stati [3] :

     a) la detenzione in carcere per reato politico a seguito di imputazione o di condanna da parte del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, o di tribunali ordinari per il periodo anteriore al 6 dicembre 1926, purchè non si tratti di condanne inflitte per i reati contro la personalità internazionale dello Stato, previsti dagli articoli da 241 a 268 e 275 del Codice penale, le quali non siano state annullate da sentenze di revisione ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316;

     b) l'assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro, inflitta in dipendenza dell'attività politica di cui al primo comma, ovvero la carcerazione preventiva congiunta a fermi di polizia, causati dalla stessa attività politica [4];

     c) atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero ad opera di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista [5] ;

     d) condanne inflitte da tribunali ordinari per fatti connessi a scontri avvenuti in occasione di manifestazioni dichiaratamente antifasciste [6] ;

     e) la prosecuzione all'estero dell'attività antifascista con la partecipazione alla guerra di Spagna ovvero l'internamento in campo di concentramento o la condanna al carcere subiti in conseguenza dell'attività antifascista svolta all'estero [7] .

     Un assegno nella stessa misura sarà attribuito ai cittadini italiani che dopo il 7 luglio 1938 abbiano subito persecuzioni per motivi d'ordine razziale [8].

     Nel caso di persecuzioni per motivi di ordine razziale, gli atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero di cui al secondo comma, lettera c), si presumono, salvo prova contraria [9].

 

          Art. 2.

     Un assegno annuo a carico del bilancio dello Stato è pure attribuito ai familiari dei cittadini italiani morti per effetto di persecuzioni politiche o razziali nelle circostanze previste dall'art. 1. Tale assegno sarà attribuito in misura pari a quella prevista rispettivamente dalle tabelle H, L, N, P, annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori, per raggruppamento gradi: ufficiali inferiori.

     In caso di morte avvenuta in carcere o al confino si presume, salvo prova contraria, che la morte sia dipendente da persecuzione politica.

     Gli orfani di perseguitati politici antifascisti o razziali, morti in carcere al confino nelle sedi di polizia o in seguito alle violenze di cui alla lettera c) dell'art. 1 della presente legge, sono equiparati a tutti gli effetti agli orfani di caduti in guerra.

 

          Art. 3. [10]

 

          Art. 4.

     Ai cittadini italiani, i quali siano riusciti vincitori di concorsi ad impieghi statali, anche se in sede di revisione, espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, e siano riconosciuti perseguitati politici o razziali dalla Commissione prevista dall'art. 8, ed ai vincitori dei concorsi riservati ai perseguitati politici o razziali, è attribuito all'atto del collocamento a riposo per limiti di età, quando non abbiano già titolo a migliore trattamento, il minimo di pensione previsto dalle leggi vigenti.

     In caso di morte dell'impiegato, il quale si trovi nelle condizioni previste nel comma precedente, alla vedova e ai figli è attribuito, ove non abbiano già titolo a migliore trattamento, il minimo di pensione previsto dalle leggi in vigore per le pensioni indirette.

     Le stesse norme si applicano ai dipendenti di Enti di diritto pubblico per i quali sia in vigore un trattamento di quiescenza diverso da quello nascente dall'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     Ai dipendenti pubblici, riconosciuti perseguitati politici o razziali, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica amministrazione, è concesso, a loro richiesta e indipendentemente dalla data della loro assunzione, di rimanere in servizio fino al compimento del quinto anno successivo al limite di età per il collocamento a riposo per essi altrimenti previsto. Ai medesimi dipendenti si applica l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 [11].

     Le disposizioni precedenti si applicano anche ai sanitari ospedalieri [12] .

     Ai cittadini italiani riconosciuti perseguitati politici o razziali che fossero dipendenti non di ruolo a qualsiasi titolo della pubblica Amministrazione e che alla data della entrata in vigore della presente legge siano in servizio di ruolo o non di ruolo, sarà computato come servizio utile, ai soli fini del trattamento di quiescenza e per una durata non superiore a cinque anni, il periodo intercorso fra la data di cessazione dal servizio per motivi politici o razziali e la riassunzione a qualsiasi titolo nella pubblica Amministrazione.

 

          Art. 5. [13]

     Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono considerati utili i periodi scoperti da contribuzione a partire dal primo atto persecutorio subito nelle circostanze di cui all'art. 1 della presente legge e fino al 25 aprile 1945, dai cittadini italiani che possano far valere una posizione assicurativa nell'assicurazione predetta, o periodi di lavoro assoggettabili a contribuzione dell'assicurazione stessa, ai sensi delle vigenti norme di legge.

     E' a carico dello Stato l'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e nelle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima dalla commissione di cui all'art. 8.

     Per la ricostruzione delle pensioni si seguono le procedure previste dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36.

 

          Art. 6.

     La traslazione delle salme dei detenuti e confinati per motivi di antifascismo o razziali morti in stato di detenzione o di confino fruisce delle agevolazioni e dei contributi disposti a favore della traslazione delle salme dei caduti in guerra.

 

          Art. 7.

     La liquidazione degli assegni di cui agli articoli 1 e 2 viene disposta dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra. Le domande per ottenere la concessione degli assegni predetti dovranno essere presentate al Ministero del tesoro, sotto pena di decadenza, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Gli assegni decorreranno dalla data di entrata in vigore della presente legge ove la domanda sia presentata entro sei mesi dalla data stessa; altrimenti decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

     Le domande per ottenere la concessione dei benefici previsti dagli articoli 4, 5 e 6 dovranno essere presentate, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge [14] .

     I titolari di assegno vitalizio di benemerenza concesso a norma della presente legge possono chiedere revisione della categoria loro assegnata in caso di aggravamento della infermità, ai sensi dell'art. 53 della legge 10 agosto 1950, n. 648 [15] .

 

          Art. 8. [16]

     Le domande per conseguire i benefici di cui alla presente legge verranno sottoposte all'esame di una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, la quale sarà composta:

     a) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente, e di uno per ciascuno dei Ministeri sopra indicati;

     b) di tre rappresentanti dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.

     La composizione della commissione è integrata con l'inclusione di un segretario, senza diritto di voto, scelto tra i funzionari della carriera direttiva del ruolo centrale del Ministero del tesoro e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

     Al presidente, ai membri e al segretario della commissione predetta spettano i compensi previsti per il comitato di liquidazione per le pensioni di guerra.

     Per la validità delle deliberazioni della commissione è richiesta la presenza del presidente e di almeno la metà degli altri componenti.

     Le deliberazioni della commissione sono adottate a maggioranza.

     A parità di voti prevale quello del presidente.

 

          Art. 8 bis. [17]

     Contro le deliberazioni della Commissione indicata nel precedente articolo sulle domande per la concessione degli assegni di cui agli articoli 1 e 2, è ammesso ricorso alla Corte dei conti.

 

          Art. 8 ter. [18]

     Ai cittadini italiani titolari dell'assegno vitalizio di benemerenza previsto dall'art. 1 e che siano incollocati o incollocabili ai sensi dell'art. 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di guerra, è riconosciuto il diritto al conseguimento, da parte dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, della attestazione prevista dal citato art. 44 e dalla quale risulti che gli invalidi sono iscritti nelle liste dei disoccupati e sono effettivamente incollocati per circostanze non imputabili ad essi.

     Agli stessi cittadini titolari dell'assegno vitalizio di benemerenza è assicurato il diritto di collocamento al lavoro e al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei mutilati e invalidi di guerra [19] .

 

          Art. 9.

     Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, negli importi previsti di lire 50.000.000 per l'esercizio finanziario 1954-55 e di lire 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1955-56, si farà fronte rispettivamente con una corrispondente aliquota del provento dell'addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 617, ed a carico del fondo speciale da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il detto esercizio 1955-56, per gli oneri connessi con provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Per l’interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. unico della L. 28 marzo 1968, n. 361.

[2] Comma sostituito dall'art. 1 della L. 24 aprile 1967, n. 261 e così modificato dall'art. 1, comma 373, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.

[3] Alinea così modificato dall'art. 1 della L. 3 aprile 1961, n. 284.

[4] Lettera sostituita dall'art. 1 della L. 27 dicembre 1980, n. 932 e così modificata dall'art. 1, comma 373, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L. 24 aprile 1967, n. 261.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L. 27 dicembre 1980, n. 932 e così modificata dall'art. 1, comma 373, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L. 27 dicembre 1980, n. 932.

[8] Comma così modificato dall'art. 1, comma 373, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.

[9] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 373, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.

[10] Articolo modificato dalla L. 8 novembre 1956, n. 1317 e soppresso dall'art. 2 della L. 3 aprile 1961, n. 284.

[11] Comma già sostituito dall'art. unico della L. 2 dicembre 1969, n. 997, ulteriormente sostituito dall’art. 1 della L. 24 aprile 2003, n. 92 e così modificato dall'art. 39 decies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

[12] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 8 novembre 1956, n. 1317.

[13] Articolo già sostituito dalla L. 3 aprile 1961, n. 284 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L. 27 dicembre 1980, n. 932.

[14] Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 8 novembre 1956, n. 1317.

[15] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 3 aprile 1961, n. 284.

[16] Articolo già sostituito dalla L. 8 novembre 1956, n. 1317, modificato dalla L. 8 novembre 1956, n. 1317 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L. 27 dicembre 1980, n. 932. La Corte costituzionale, con sentenza 17 luglio 1998, n. 268, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede che, della commissione istituita per esaminare le domande per conseguire i benefici che la stessa legge prevede, faccia parte anche un rappresentante dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane.

[17] Articolo inserito dall'art. 5 della L. 3 aprile 1961, n. 284.

[18] Articolo inserito dall'art. 6 della L. 3 aprile 1961, n. 284.

[19] Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 3 aprile 1961, n. 284.