Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 44. Fascismo |
Capitolo: | 44.1 fascismo |
Data: | 28/03/1968 |
Numero: | 361 |
Sommario |
Art. unico. I benefici di cui alle leggi 10 marzo 1955, n. 96, 8 novembre 1956, n. 1317, e 3 aprile 1961, n. 284, vengono estesi a tutti quei cittadini italiani perseguitati politici antifascisti o [...] |
§ 44.1.59 - Legge 28 marzo 1968, n. 361.
Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96 e dell'art. 1 della legge 3 aprile 1961, n. 284, relative a provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.
(G.U. 11 aprile 1968, n. 94)
I benefici di cui alle leggi 10 marzo 1955, n. 96, 8 novembre 1956, n. 1317, e 3 aprile 1961, n. 284, vengono estesi a tutti quei cittadini italiani perseguitati politici antifascisti o razziali, che abbiano subìto persecuzioni in conseguenza della loro attività politica antifascista o loro condizione razziale sui territori, da chiunque amministrati, posti, dopo il giugno 1940, sotto il controllo della Commissione italiana di armistizio con la Francia (CIAF).
Pertanto le domande già inoltrate da detti cittadini, intese ad ottenere i benefici delle leggi di cui sopra, verranno riprese in esame con effetto dalla loro presentazione.