§ 44.1.38 - D.Lgs.C.P.S. 6 dicembre 1946, n. 471 .
Attività dell'Alta Corte di giustizia in relazione alle norme sull'avocazione dei profitti di regime.


Settore:Normativa nazionale
Materia:44. Fascismo
Capitolo:44.1 fascismo
Data:06/12/1946
Numero:471


Sommario
Art. 1.      Il comma terzo dell'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 16, è modificato come segue (Omissis)
Art. 2.      La disposizione del comma quarto dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, si applica anche quando l'azione per la dichiarazione di [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 44.1.38 - D.Lgs.C.P.S. 6 dicembre 1946, n. 471 [1].

Attività dell'Alta Corte di giustizia in relazione alle norme sull'avocazione dei profitti di regime.

(G.U. 31 dicembre 1946, n. 298, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Il comma terzo dell'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 16, è modificato come segue (Omissis).

 

          Art. 2.

     La disposizione del comma quarto dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, si applica anche quando l'azione per la dichiarazione di decadenza dei senatori indicati alla lettera n) del primo comma dello stesso articolo, non si fosse potuta promuovere per la morte del senatore, anche se avvenuta prima del 29 luglio 1944.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1]  Ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.