Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 44. Fascismo |
Capitolo: | 44.1 fascismo |
Data: | 26/10/1940 |
Numero: | 1769 |
Sommario |
Art. unico. All'art. 58 del testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011, è [...] |
§ 44.1.d - Legge 26 ottobre 1940, n. 1769. [1]
Modificazioni al testo unico delle leggi sui consigli e uffici provinciali delle corporazioni, approvato con regio decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011.
(G.U. 11 gennaio 1941, n. 8).
All'art. 58 del testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011, è sostituito il seguente:
“L'esercizio finanziario dei consigli ha inizio il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ciascun anno.
“Non più tardi del mese di agosto, i consigli debbono sottoporre alla approvazione del ministero delle corporazioni il bilancio preventivo dell'esercizio prossimo.
“Entro il mese di marzo i consigli debbono far pervenire allo stesso ministero, per l'approvazione, il conto consuntivo dell'esercizio scaduto e la situazione patrimoniale con i relativi documenti giustificativi.
“Il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la situazione patrimoniale debbono essere compilati secondo moduli uniformi da stabilire con decreto del ministro per le corporazioni”.
[1] Abrogata dall'art. 2 del