§ 44.1.1 - R.D. 6 luglio 1933, n. 1033.
Ordinamento dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro


Settore:Normativa nazionale
Materia:44. Fascismo
Capitolo:44.1 fascismo
Data:06/07/1933
Numero:1033


Sommario
Art. 1.  [1].
Art. 2.  [3].
Art. 3.  [4].
Art. 4.  [5].
Art. 5.  [6].
Art. 6.  [7].
Art. 7.  [8].
Art. 8.  [9].
Art. 9.  [10].
Art. 10.      Per le categorie di attività produttiva che saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni sono istituite nel seno dell'Istituto nazionale speciali [...]
Art. 11.      Al bilancio generale dell'Istituto sarà unito per ciascuna sezione un rendiconto dal quale risultino il gettito dei premi provvisori a carico dei partecipanti alla [...]
Art. 12.      Per ciascuna sezione di categoria è costituito uno speciale Comitato presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale o da un consigliere da lui delegato e composto di [...]
Art. 13.      L'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è posto sotto la vigilanza del Ministero delle corporazioni
Art. 14.      Entro il 31 dicembre 1933, I'Istituto nazionale presenterà all'approvazione governativa il nuovo statuto, le tariffe e le condizioni di polizza
Art. 15.      I contratti di assicurazione relativi ad attività produttive per le quali sia costituita una sezione di categoria saranno ad essa assegnati secondo i limiti e le [...]
Art. 16.      Per l'attuazione del coordinamento previsto dai capoversi degli artt. 4 e 5 del R.D.L. 23 marzo 1933, n. 264, fra l'Istituto nazionale e gli enti autorizzati ad [...]
Art. 17.      Le attribuzioni spettanti secondo il presente decreto al Consiglio di amministrazione ed al Comitato esecutivo sono, fino alla costituzione di detti organi, demandate al [...]


§ 44.1.1 - R.D. 6 luglio 1933, n. 1033.

Ordinamento dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

(G.U. 21 agosto 1933, n. 193)

 

 

     Art. 1. [1].

     Sono organi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro:

     1) il Presidente;

     2) il Consiglio di amministrazione;

     3) il Comitato esecutivo;

     4) i Comitati tecnici;

     5) il Collegio dei sindaci;

     6) il Direttore generale [2].

 

          Art. 2. [3].

     Il presidente è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro.

     Il presidente dura in carica fino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza ed assistenza sociale, e comunque, non oltre quattro anni dalla data di nomina.

     Il presidente:

     a) ha la legale rappresentanza dell'Istituto;

     b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo e i Comitati tecnici;

     c) determina le materie da portare alla discussione degli organi predetti e vigila sulla esecuzione delle loro deliberazioni;

     d) firma gli atti e i documenti che importano impegno per l'Istituto.

     Il presidente può, in caso di assenza e di impedimento, delegare la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad uno dei vice presidenti e, in caso di assenza o di impedimento anche di costoro, ad un membro del Comitato esecutivo.

     Il presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, può delegare per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituto al direttore generale, ai dirigenti dei servizi centrali dell'Istituto, e, per quanto concerne l'attività dell'Istituto nell'ambito delle singole circoscrizioni delle sedi periferiche, ai direttori delle sedi stesse, o ai funzionari che, in caso di assenza, sono delegati a farne le veci.

 

          Art. 3. [4].

     Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati con decreto del Capo dello Stato, promosso dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro:

     1) quattro rappresentanti dei lavoratori dell'industria, quattro rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, due rappresentanti dei lavoratori del commercio e un rappresentante dei dirigenti di aziende industriali, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

     2) tre rappresentanti degli industriali, tre rappresentanti degli agricoltori, un rappresentante dei commercianti, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

     3) due rappresentanti del personale dell'Istituto, designati dal personale stesso;

     4) due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     5) un funzionario per ciascuno dei Ministeri delle finanze e del tesoro, dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio;

     6) l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, che può anche farsi rappresentare da un proprio delegato;

     7) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

     8) il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

     Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno due vice presidenti da scegliersi uno fra i rappresentanti dei lavoratori e uno fra i rappresentanti dei datori di lavoro.

 

          Art. 4. [5].

     I componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo di cui all'art. 5 durano in carica fino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza ed assistenza sociale, e, comunque, non oltre quattro anni dalla data di nomina. Essi allo scadere del termine stabilito cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

     Per la validità delle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei rispettivi componenti in carica. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del presidente.

 

          Art. 5. [6].

     Il Comitato esecutivo è composto dei seguenti membri:

     1) il presidente;

     2) due vice presidenti;

     3) sette consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione di cui quattro fra i rappresentanti dei lavoratori e tre fra i rappresentanti dei datori di lavoro;

     4) uno dei consiglieri rappresentanti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il consigliere rappresentante il Ministero delle finanze e del tesoro.

 

          Art. 6. [7].

     Le funzioni dei sindaci dell'Istituto sono esercitate da un Collegio costituito da un magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte medesima, da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un funzionario del Ministero delle finanze e del tesoro, designati dai rispettivi Ministri, da due rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

     Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio è nominato un supplente.

     Il Collegio è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per le finanze e il tesoro e i suoi componenti durano in carica per lo stesso periodo di tempo stabilito per i componenti del Consiglio di amministrazione.

     I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli artt. 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

 

          Art. 7. [8].

     Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro, è stabilita la misura dei compensi spettanti al presidente, al vice presidente e ai membri del Collegio sindacale.

     Ai componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e dei comitati tecnici, non è dovuto alcun compenso fisso. Ai membri degli organi suddetti verrà corrisposto per ogni riunione un gettone di presenza nella misura che verrà stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro. Agli stessi è dovuta altresì una indennità da stabilirsi con le stesse modalità a titolo di rimborso spese, qualora risiedano in località diversa da quella dove ha sede l'Istituto.

 

          Art. 8. [9].

     Il direttore generale dell'Istituto è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

     Egli è a capo di tutti i servizi centrali e periferici dell'Istituto ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente decreto, dal regolamento, dal presidente del Consiglio di amministrazione, dal Comitato esecutivo e dai Comitati tecnici.

     Il direttore generale interviene con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e riferisce annualmente in sede di consuntivo sull'andamento delle diverse gestioni dell'Istituto.

     Nel regolamento per il personale previsto dal n. 13 dell'art. 9 saranno stabilite le norme riguardanti il rapporto d'impiego del direttore generale ed il suo trattamento economico a qualsiasi titolo.

 

          Art. 9. [10].

     Spetta al Consiglio di amministrazione di deliberare:

     1) sulle proposte di modificazione dell'ordinamento dell'Istituto nei limiti delle norme legislative vigenti;

     2) sui criteri da seguirsi per l'impiego dei fondi delle singole gestioni dell'Istituto;

     3) sulla costruzione, l'acquisto, l'alienazione e la permuta dei beni immobili urbani e rustici nonché sulla eventuale trasformazione dei beni predetti;

     4) sull'accettazione delle eredità, donazioni e legati a favore dell'Istituto;

     5) sui criteri di ripartizione delle spese generali per le singole gestioni;

     6) sul bilancio consuntivo dell'Istituto e su quelli delle singole gestioni;

     7) sulla costruzione degli ospedali e degli altri istituti di cura nonché delle sedi dell'Istituto;

     8) sulle tariffe dei premi di assicurazione nell'industria, commercio e servizi pubblici;

     9) sul fabbisogno dei contributi assicurativi dell'assicurazione in agricoltura;

     10) sulle condizioni generali delle speciali assicurazioni nei casi previsti da leggi particolari;

     11) sulle tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti;

     12) sulle risultanze delle indagini e degli accertamenti tecnici relativi alle diverse gestioni dell'Istituto, sulla costituzione di fondi di riserva delle gestioni stesse e sulla costituzione di un fondo per premi per la prevenzione infortuni;

     13) sul regolamento circa l'organico, lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza del personale;

     14) sui regolamenti tecnici e di amministrazione;

     15) sulle proposte che ad esso siano presentate dal Comitato esecutivo e dai Comitati tecnici.

     Il Consiglio esercita inoltre le altre attribuzioni ad esso demandate da leggi, decreti e regolamenti.

     Le deliberazioni sugli oggetti di cui ai nn. 1, 8, 9, 11 e 13, debbono essere approvate con decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

 

          Art. 10.

     Per le categorie di attività produttiva che saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni sono istituite nel seno dell'Istituto nazionale speciali sezioni ordinate col sistema della mutualità, cioè sulla base del riparto, fra tutti gli appartenenti alla sezione, dell'onere finanziario della sezione stessa secondo i risultati del bilancio di ciascun esercizio.

     Col decreto predetto è fissata la data di inizio del funzionamento della sezione e può essere disposta la limitazione della appartenenza alla sezione a determinate zone di territorio e a determinate categorie di imprese. I non appartenenti alla sezione sono assicurati presso la gestione ordinaria dell'Istituto.

     La cessazione di una o più delle sezioni predette può essere disposta con decreto del Ministro per le corporazioni quando a suo giudizio siano comunque venute a cessare le ragioni che ne determinarono la istituzione.

 

          Art. 11.

     Al bilancio generale dell'Istituto sarà unito per ciascuna sezione un rendiconto dal quale risultino il gettito dei premi provvisori a carico dei partecipanti alla sezione e l'onere per l'indennità di infortunio, per spese particolari e per quota di spese generali.

     Un quinto dell'eventuale residuo attivo sarà assegnato alla formazione di uno speciale fondo di riserva della sezione fino a che questo fondo raggiunga un ammontare uguale al gettito medio annuo dei premi della sezione per il triennio precedente, e gli altri quattro quinti saranno ripartiti fra gli iscritti alla sezione, accreditandoli in conto premi dell'esercizio in cui viene fatto l'accertamento. Ai residui attivi si applicano le disposizioni dell'art. 14 del R.D.L. 2 settembre 1926, n. 1643.

     L'eventuale residuo passivo che non possa essere colmato con una quota non superiore al terzo dello speciale fondo di riserva sarà ripartito fra gli iscritti, e le quote ad essi addebitate saranno versate nei modi e termini che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

     Tuttavia, qualora l'andamento finanziario delle sezioni ne dimostri la necessità, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, e per esso il Comitato esecutivo, può deliberare, sentito il Comitato di cui all'articolo seguente, che agli appartenenti alla sezione sia richiesto, anche nel corso dell'esercizio, un supplemento del premio provvisorio.

     L'incasso dei supplementi di premio, delle quote di premio per riparti passivi e di quant'altro dovuto dagli appartenenti alle sezioni sarà eseguito, ove occorra, secondo le disposizioni del sesto comma dell'art. 19 della legge (T.U.) 31 gennaio 1904, n. 51 modificato con il R.D.L. 5 dicembre 1926, n. 2051.

 

          Art. 12.

     Per ciascuna sezione di categoria è costituito uno speciale Comitato presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale o da un consigliere da lui delegato e composto di quattro membri nominati dal Ministero delle corporazioni, su designazione delle rispettive Confederazioni, di cui due rappresentanti dei datori di lavoro e due dei prestatori d'opera delle attività produttive per le quali è istituita la sezione.

     Detto Comitato:

     1° determina i criteri per l'assegnazione dei datori di lavoro alle sezioni; in caso di disaccordo con altre sezioni sul dissenso decide il Consiglio di amministrazione;

     2° dà parere sui rendiconti speciali della sezione;

     3° formula proposte al Consiglio di amministrazione circa la misura dell'eventuale avanzo o disavanzo e sui criteri per la ripartizione di esso;

     4° decide sui ricorsi circa l'appartenenza o meno di singoli datori di lavoro alle sezioni;

     5° decide sui ricorsi circa l'applicazione dei premi provvisori;

     6° decide sui ricorsi circa l'attribuzione delle quote di riparto attivo e passivo, ferme rimanendo le disposizioni del 65 comma dell'art. 19 della legge (T.U.) 31 gennaio 1904, n. 51, modificato con il R.D.L. 5 dicembre 1926, n. 2051;

     7° formula proposte al Consiglio di amministrazione per quanto attiene al funzionamento della sezione;

     8° esercita le attribuzioni ad esso demandate dal Consiglio di amministrazione.

     I membri dei Comitati speciali di sezione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

     Ai membri suddetti spettano le indennità dovute per le riunioni ai componenti del Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 13.

     L'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è posto sotto la vigilanza del Ministero delle corporazioni.

     Il Ministro per le corporazioni può ordinare ispezioni ed indagini sul funzionamento dell'Istituto e di singoli suoi servizi.

     Con Regio decreto, emanato su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le corporazioni [11] , può essere sciolto il Consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto. Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del commissario e la misura della sua retribuzione che sarà determinata a carico del bilancio dell'Istituto nazionale, di concerto col Ministero delle finanze.

 

          Art. 14.

     Entro il 31 dicembre 1933, I'Istituto nazionale presenterà all'approvazione governativa il nuovo statuto, le tariffe e le condizioni di polizza.

     Nello statuto potranno essere disciplinati la costituzione e il funzionamento di organi speciali per l'esame dei ricorsi contro l'applicazione delle tariffe ai datori di lavoro non iscritti alle sezioni di categoria. Contro le decisioni di tali organi, come pure dei Comitati speciali delle sezioni di categoria, è ammesso ricorso al Comitato esecutivo che decide in modo definitivo secondo le modalità e le norme che saranno stabilite nello statuto medesimo.

 

          Art. 15.

     I contratti di assicurazione relativi ad attività produttive per le quali sia costituita una sezione di categoria saranno ad essa assegnati secondo i limiti e le modalità di costituzione della sezione stessa, a decorrere:

     a) dalla data di inizio di funzionamento della sezione, se scadenti prima di tale data, intendendosi prorogati fino alla data medesima;

     b) dalla data di scadenza, se scadenti dopo la data di inizio di funzionamento della sezione.

 

          Art. 16.

     Per l'attuazione del coordinamento previsto dai capoversi degli artt. 4 e 5 del R.D.L. 23 marzo 1933, n. 264, fra l'Istituto nazionale e gli enti autorizzati ad esercitare l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro degli addetti ai trasporti marittimi e la pesca marittima e l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, potranno essere istituiti organi speciali a carattere consultivo o deliberativo, con le norme e le modalità che saranno stabilite nei regi decreti che detteranno le norme relative al coordinamento predetto.

 

          Art. 17.

     Le attribuzioni spettanti secondo il presente decreto al Consiglio di amministrazione ed al Comitato esecutivo sono, fino alla costituzione di detti organi, demandate al commissario nominato col regio decreto 2 marzo 1933.


[1]   Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 438.

[2]  Numero aggiunto dall'art. 55 della L. 9 marzo 1989, n. 88.

[3]   Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 438.

[4]   Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 438.

[5]   Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 438.

[6]   Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 438.

[7]   Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 438.

[8]   Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 438.

[9]   Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 438.

[10]   Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 438.

[11]  Leggasi ora Ministero del lavoro e della previdenza sociale.