§ 93.2.391 - D.P.R. 25 luglio 2017, n. 141.
Regolamento recante modifiche all'articolo 332 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, (Regolamento di esecuzione e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.2 circolazione stradale
Data:25/07/2017
Numero:141


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
Art. 2.  Abrogazioni


§ 93.2.391 - D.P.R. 25 luglio 2017, n. 141.

Regolamento recante modifiche all'articolo 332 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada), concernente le competenze dei funzionari del Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di esami di idoneità.

(G.U. 23 settembre 2017, n. 223)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

     Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante la delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale e, in particolare, l'articolo 3;

     Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada e, in particolare, gli articoli 116 e 121, concernenti, rispettivamente, la patente e le abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore e gli esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

     Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore;

     Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni, recante l'attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti le patenti di guida;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e, in particolare, l'articolo 332, concernente le competenze dei dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. in materia di esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida e la connessa tabella IV.1;

     Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 settembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2014, recante disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure di esame e dei soggetti erogatori dei corsi;

     Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2006 - 2009 e biennio economico 2006 - 2007, e, in particolare, l'articolo 6, che ha rideterminato il sistema di classificazione del personale del comparto ministeri;

     Considerata la necessità di riformulare la tabella IV.1 Art. 332, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, introducendo le nuove categorie di patenti previste dalla direttiva 2006/126/CE, attuata con il decreto legislativo n. 59 del 2011, nonchè la carta di qualificazione del conducente, prevista dalla direttiva 2003/59/CE, attuata con il decreto legislativo n. 286 del 2005;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 dicembre 2015;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 2017;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

     1. All'articolo 332 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Competenze dei dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di esami di idoneità»;

     b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Ferme restando le autorizzazioni ad effettuare esami di guida rilasciate in conformità alla normativa dell'Unione europea anteriormente al 19 gennaio 2013 e le autorizzazioni ad effettuare esami di guida di cui all'Allegato IV, paragrafo 2-bis, punti 2-bis.1, 2-bis.2 e 2-bis.3, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, come modificato dall'articolo 11 della legge 29 luglio 2015, n. 115, gli esami di idoneità di cui agli articoli 118, 121, 128 e 168 del codice, nonchè le prove per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB e della carta di qualificazione del conducente sono effettuati dai dipendenti in servizio presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo il quadro di riferimento di cui alla tabella IV.1, che fa parte integrante del presente regolamento.»;

     c) al comma 2, le parole: «dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti»;

     d) al comma 3, le parole: «dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti».

     2. Al Titolo IV, Parte I, la tabella IV.1 Art. 332, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto.

 

     Art. 2. Abrogazioni

     1. L'articolo 11, comma 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 settembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2014, è abrogato.

 

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2017  Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3869

 

     Allegato 1

     (di cui all'articolo 1, comma 2)

 

     TABELLA IV.1 Art. 332

     DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE ABILITATI AD EFFETTUARE GLI ESAMI DI IDONEITÀ