Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.2 circolazione stradale |
Data: | 25/07/2017 |
Numero: | 141 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 |
Art. 2. Abrogazioni |
§ 93.2.391 - D.P.R. 25 luglio 2017, n. 141.
Regolamento recante modifiche all'articolo 332 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada), concernente le competenze dei funzionari del Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di esami di idoneità.
(G.U. 23 settembre 2017, n. 223)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 settembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2014, recante disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure di esame e dei soggetti erogatori dei corsi;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2006 - 2009 e biennio economico 2006 - 2007, e, in particolare, l'articolo 6, che ha rideterminato il sistema di classificazione del personale del comparto ministeri;
Considerata la necessità di riformulare la tabella IV.1 Art. 332, del
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 dicembre 2015;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche al
1. All'articolo 332 del
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Competenze dei dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di esami di idoneità»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ferme restando le autorizzazioni ad effettuare esami di guida rilasciate in conformità alla normativa dell'Unione europea anteriormente al 19 gennaio 2013 e le autorizzazioni ad effettuare esami di guida di cui all'Allegato IV, paragrafo 2-bis, punti 2-bis.1, 2-bis.2 e 2-bis.3, del
c) al comma 2, le parole: «dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti»;
d) al comma 3, le parole: «dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti».
2. Al Titolo IV, Parte I, la tabella IV.1 Art. 332, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto.
Art. 2. Abrogazioni
1. L'articolo 11, comma 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 settembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2014, è abrogato.
Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3869
Allegato 1
(di cui all'articolo 1, comma 2)
TABELLA IV.1 Art. 332
DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE ABILITATI AD EFFETTUARE GLI ESAMI DI IDONEITÀ