Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.2 circolazione stradale |
Data: | 20/07/2017 |
Numero: | 140 |
Sommario |
Art. 1. Modifica al comma 1-bis dell'appendice XI - articoli 255 e 256 al Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 |
Art. 2. Disposizioni finali e transitorie |
§ 93.2.390 - D.P.R. 20 luglio 2017, n. 140.
Regolamento recante modifica all'appendice XI del regolamento di esecuzione del codice della strada, per la fissazione della sigla di individuazione della provincia del Sud Sardegna, istituita con legge della Regione autonoma della Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2.
(G.U. 22 settembre 2017, n. 222)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la legge della Regione autonoma della Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2, recante il riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 6 dell'11 febbraio 2016, e, in particolare, l'articolo 25 che individua la circoscrizione territoriale della nuova Provincia del Sud Sardegna;
Considerato che l'individuazione della circoscrizione territoriale della nuova Provincia del Sud Sardegna comporta la necessità di determinare la relativa sigla di individuazione utile al fine della predisposizione del talloncino in materiale autoadesivo da applicare nella parte bassa della targa di immatricolazione, ai sensi dell'articolo 260, comma 3, alla fine del secondo periodo, del citato
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 2017;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifica al comma 1-bis dell'appendice XI - articoli 255 e 256 al Titolo III del
1. Al comma 1-bis dell'appendice XI - articoli 255 e 256 al Titolo III del
Art. 2. Disposizioni finali e transitorie
1. Al comma 1-bis dell'appendice XI - articoli 255 e 256 al Titolo III del citato
a) «Carbonia-Iglesias CI»;
b) «Medio Campidano VS»;
c) «Ogliastra OG»;
d) «Olbia-Tempio OT».
2. I veicoli dotati di targhe di immatricolazione con le sigle delle province, di cui al comma 1, possono continuare a circolare fino a una nuova immatricolazione o fino alla cessazione dalla circolazione.
Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3779