§ 93.2.390 - D.P.R. 20 luglio 2017, n. 140.
Regolamento recante modifica all'appendice XI del regolamento di esecuzione del codice della strada, per la fissazione della sigla di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.2 circolazione stradale
Data:20/07/2017
Numero:140


Sommario
Art. 1.  Modifica al comma 1-bis dell'appendice XI - articoli 255 e 256 al Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
Art. 2.  Disposizioni finali e transitorie


§ 93.2.390 - D.P.R. 20 luglio 2017, n. 140.

Regolamento recante modifica all'appendice XI del regolamento di esecuzione del codice della strada, per la fissazione della sigla di individuazione della provincia del Sud Sardegna, istituita con legge della Regione autonoma della Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2.

(G.U. 22 settembre 2017, n. 222)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

     Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante la delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, e, in particolare, l'articolo 3;

     Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada, e, in particolare l'articolo 100 concernente targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, e, in particolare, l'articolo 256 e l'appendice XI, comma 1-bis, al Titolo III;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 89, recante il regolamento recante modifiche all'appendice XI del regolamento di esecuzione del codice della strada, in materia di individuazione delle sigle di immatricolazione di veicoli per nuove province, e, in particolare, l'articolo 1, comma 1;

     Vista la legge della Regione autonoma della Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2, recante il riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 6 dell'11 febbraio 2016, e, in particolare, l'articolo 25 che individua la circoscrizione territoriale della nuova Provincia del Sud Sardegna;

     Considerato che l'individuazione della circoscrizione territoriale della nuova Provincia del Sud Sardegna comporta la necessità di determinare la relativa sigla di individuazione utile al fine della predisposizione del talloncino in materiale autoadesivo da applicare nella parte bassa della targa di immatricolazione, ai sensi dell'articolo 260, comma 3, alla fine del secondo periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 2017;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 2017;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifica al comma 1-bis dell'appendice XI - articoli 255 e 256 al Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

     1. Al comma 1-bis dell'appendice XI - articoli 255 e 256 al Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, dopo le parole: «Sondrio SO» sono inserite le seguenti: «Sud Sardegna SU».

 

     Art. 2. Disposizioni finali e transitorie

     1. Al comma 1-bis dell'appendice XI - articoli 255 e 256 al Titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti sigle di individuazione delle province:

     a) «Carbonia-Iglesias CI»;

     b) «Medio Campidano VS»;

     c) «Ogliastra OG»;

     d) «Olbia-Tempio OT».

     2. I veicoli dotati di targhe di immatricolazione con le sigle delle province, di cui al comma 1, possono continuare a circolare fino a una nuova immatricolazione o fino alla cessazione dalla circolazione.

 

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2017  Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3779