Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.2 circolazione stradale |
Data: | 04/04/2008 |
Numero: | 89 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al comma 1-bis dell'appendice XI - articoli 255 e 256 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche |
§ 93.2.211 - D.P.R. 4 aprile 2008, n. 89.
Regolamento recante modifiche all'appendice XI del regolamento di esecuzione del codice della strada, in materia di individuazione delle sigle di immatricolazione di veicoli per nuove province.
(G.U. 22 maggio 2008, n. 119)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della
Visto l'articolo 100 del
Visto il
Visto l'articolo 3, primo comma, lettera b), della
Vista la
Vista la
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2007;
Vista la nota n. 6477 in data 29 agosto 2007 del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali;
Udito in proposito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2008;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2008;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti;
Emana
il seguente regolamento:
1. Al comma 1-bis dell'appendice XI - articoli 255 e 256 del
a) dopo le parole: «Campobasso CB» sono inserite le seguenti: «Carbonia-Iglesias CI»;
b) dopo le parole: «Matera MT» sono inserite le seguenti: «Medio Campidano VS»;
c) dopo le parole: «Nuoro NU» sono inserite le seguenti:
«Ogliastra OG;
Olbia-Tempio OT».