Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica |
Data: | 04/05/2017 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1998 (Competenza del comune) |
Art. 2. Sostituzione dell'articolo 5 bis della legge regionale n. 28 del 1998 (Interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o di lieve entità sottoposti al procedimento semplificato di [...] |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 4.1.66 - L.R. 4 maggio 2017, n. 9.
Disposizioni urgenti finalizzate all'adeguamento della legislazione regionale al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1998
(B.U. 5 maggio 2017, n. 22)
Art. 1. Modifiche all'articolo 3 della
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della
"h bis) gli interventi di lieve entità soggetti al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica di cui al
Art. 2. Sostituzione dell'articolo 5 bis della
1. L'articolo 5 bis della
"Art. 5 bis. (Interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica)
1. Nelle aree ed immobili sottoposti alle norme di tutela di cui alla parte III del
2. Nelle aree ed immobili sottoposti alle norme di tutela di cui alla parte III del
3. Al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 4 del regolamento di cui al comma 1 si applicano le ulteriori fattispecie di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata.
4. Sono assoggettate a procedimento semplificato le istanze di rinnovo di autorizzazione paesaggistica, scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute. L'istanza di rinnovo non è corredata dalla relazione paesaggistica semplificata nei casi in cui non siano richieste variazioni progettuali e non siano sopravvenute specifiche prescrizioni di tutela. Alle autorizzazioni rinnovate si applica la disposizione di cui all'articolo 146, comma 4, del
5. L'istanza di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione sono presentate allo Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE).
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nel
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).