§ 5.1.110 - L.R. 9 giugno 2017, n. 22.
Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria).


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:09/06/2017
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 12/2011)
Art. 2.  (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 12/2011)
Art. 3.  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 12/2011)
Art. 4.  (Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 12/2011)
Art. 5.  (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 12/2011)
Art. 6.  (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 12/2011)
Art. 7.  (Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 12/2011)
Art. 8.  (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 12/2011)
Art. 9.  (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 12/2011)
Art. 10.  (Modifica all'articolo 18 della legge regionale 12/2011)
Art. 11.  (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 12/2011)
Art. 12.  (Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 12/2011)
Art. 13.  (Modifica all'articolo 29 della legge regionale 12/2011)
Art. 14.  (Modifica all'articolo 30 della legge regionale 12/2011)
Art. 15.  (Modifica all'articolo 33 della legge regionale 12/2011)
Art. 16.  (Modifica all'articolo 34 della legge regionale 12/2011)
Art. 17.  (Modifica all'articolo 38 della legge regionale 12/2011)
Art. 18.  (Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 12/2011)
Art. 19.  (Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 12/2011)
Art. 20.  (Modifica all'articolo 44 della legge regionale 12/2011)
Art. 21.  (Entrata in vigore)


§ 5.1.110 - L.R. 9 giugno 2017, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria).

(B.U. 14 giugno 2017, n. 24 - S.O. n. 21)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 12/2011)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) cadavere: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) salma: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;»;

c) dopo la lettera r) sono aggiunte le seguenti:

«r bis) cimitero d'urne: il luogo, situato all'interno dei cimiteri o in edifici, anche privati, con destinazione d'uso esclusiva distanti almeno cinquanta metri dai centri abitati, destinato alla raccolta delle sole urne cinerarie;

r ter) trasporto funebre: trasferimento di una salma o cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, o verso l'estero mediante l'utilizzo di mezzi riconosciuti idonei dall'autorità sanitaria e del personale necessario;

r quater) trasporto provvisorio: il trasporto della salma o cadavere al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria, normalmente effettuato per permetterne le onoranze prima del trasporto definitivo al cimitero o crematorio;

r quinquies) coniuge: ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), la dicitura ricomprende le parti di un'unione civile, equiparate ai coniugi, e i conviventi di fatto designati ai sensi dell'articolo 1, comma 40, lettera b).».

 

     Art. 2. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 12/2011)

1. La lettera g) del comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 12/2011 è abrogata.

 

     Art. 3. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 12/2011)

1. All'articolo 4 della legge regionale 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«d) assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto, di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via, in luogo pubblico o aperto al pubblico, rivolgendosi, secondo il criterio della turnazione, ai soggetti esercitanti l'attività funebre e che abbiano aderito ad apposito accordo quadro.»;

b) al comma 2:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, dei cimiteri d'urne, delle strutture obitoriali e delle sale del commiato;»;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) fissa le modalità delle concessioni e la loro durata, il cui limite massimo è di novantanove anni, anche se rilasciate in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 (Regolamento di polizia mortuaria);»;

3) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e dispersione delle ceneri, le loro modalità di conservazione, nonché i luoghi pubblici destinati alla dispersione, nel rispetto della normativa regionale e statale in materia;».

 

     Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 12/2011)

1. L'articolo 6 della legge regionale 12/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. (Attività funebri)

1. L'attività funebre è l'attività che comprende e assicura in forma congiunta, anche tramite avvalimento in forma stabile e continuativa, l'espletamento delle seguenti prestazioni:

a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e organizzazione delle onoranze funebri;

b) vendita di casse e altri articoli funebri, in occasione del funerale;

c) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;

d) trasferimento e trasporto funebre;

e) trattamenti di tanatocosmesi;

f) recupero di cadaveri o resti mortali, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.

2. Lo svolgimento dell'attività funebre è ammesso sulla base del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera e), ed è incompatibile con la gestione dei servizi cimiteriali e obitoriali, con la gestione di strutture e servizi sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e strutture di ricovero e cura. L'attività funebre svolta da Comuni o enti da essi controllati è incompatibile con la gestione di servizi cimiteriali e obitoriali presso le sedi di altri enti. L'attività di avvalimento di cui al comma 1 non può riguardare il primo carro funebre e l'autorimessa attrezzata per la disinfezione e ricovero. Fra i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre di cui all'articolo 3, comma 4, lettera e), le imprese esercenti forniscono l'offerta di un servizio minimo costituito da trasporto, fornitura cassa e disbrigo pratiche.

3. È vietata l'intermediazione nell'attività funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse e articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale si svolgono unicamente nell'immobile della sede operativa dichiarata o, eccezionalmente su richiesta degli interessati, presso altro luogo purché non all'interno di strutture sanitarie e socioassistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.

4. Il Comune verifica la permanenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti per l'esercizio dell'attività funebre.

5. Lo svolgimento dell'attività di ditte esercenti il solo trasporto a pagamento è ammessa solo per il trasporto di feretro chiuso ed è escluso durante il periodo di cui all'articolo 10.

6. L'esercizio del trasporto di cui al comma 5 è sottoposto al possesso degli stessi requisiti stabiliti per gli esercenti l'attività funebre.».

 

     Art. 5. (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 12/2011)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 12/2011 è aggiunto il seguente:

«2 bis. In caso di decesso presso un presidio ospedaliero, prima di procedere con il trasferimento di cui all'articolo 10, il medico necroscopo della struttura, previa effettuazione della registrazione elettrocardiografica da effettuarsi senza ritardo, redige il certificato necroscopico.».

 

     Art. 6. (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 12/2011)

1. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 12/2011 è sostituita dalla seguente:

«a) presso il domicilio del defunto;».

 

     Art. 7. (Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 12/2011)

1. L'articolo 10 della legge regionale 12/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. (Trasporto provvisorio entro le trenta ore dal decesso)

1. Entro trenta ore dal decesso, su richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, la salma o cadavere possono essere trasferiti al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in Comune diverso, inclusi quelli delle Province confinanti con il territorio regionale a condizione di reciprocità.

2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente, anche tramite posta elettronica certificata, all'ufficiale di stato civile e, se non è stato effettuato l'accertamento di morte, al medico necroscopo, la nuova sede ove la salma o cadavere sono stati trasferiti.

3. In caso di trasporto provvisorio entro le trenta ore dal decesso, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato o in feretro aperto, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.».

 

     Art. 8. (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 12/2011)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 12/2011 le parole «compresa nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 4, lettera g)» sono soppresse.

 

     Art. 9. (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 12/2011)

1. Il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 12/2011 è sostituito dal seguente:

«4. Il Comune può istituire il deposito di osservazione e l'obitorio unicamente nell'ambito del proprio cimitero o presso cimiteri di altri Comuni viciniori, ospedali o altri istituti sanitari, previa convenzione con gli stessi.».

 

     Art. 10. (Modifica all'articolo 18 della legge regionale 12/2011)

1. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 12/2011 è sostituito dal seguente:

«3. Ogni cadavere, trascorso il periodo di cui all'articolo 10, è chiuso, per il trasporto, in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.».

 

     Art. 11. (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 12/2011)

1. Il comma 3 bis dell'articolo 20 della legge regionale 12/2011 è sostituito dal seguente:

«3 bis. Sono vietati i trattamenti antiputrefattivi a base di formaldeide.».

 

     Art. 12. (Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 12/2011)

1. All'articolo 28 della legge regionale 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri e degli obitori nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, l'attività di gestione dei servizi cimiteriali e degli obitori è incompatibile con l'esercizio delle attività funebri, marmoree, lapidee e di fioreria sia interne che esterne al cimitero.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. L'incompatibilità di cui al secondo periodo del comma 1 non si applica per l'affidamento della gestione dei cimiteri e degli obitori dei Comuni il cui territorio è interamente classificato in fascia C ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303.»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Le imprese impegnate in servizi e lavori all'interno dei cimiteri devono notificare preventivamente al responsabile di cui al comma 2 i nominativi del personale impiegato con l'evidenza del ruolo rivestito all'interno dell'azienda.».

 

     Art. 13. (Modifica all'articolo 29 della legge regionale 12/2011)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 12/2011 è aggiunto il seguente:

«1 bis. I cimiteri per animali d'affezione di cui alla legge regionale 12 dicembre 2006, n. 26 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione), possono essere realizzati nei pressi di cimiteri umani mantenendo una fascia di rispetto non inferiore ai venticinque metri dalle sepolture.».

 

     Art. 14. (Modifica all'articolo 30 della legge regionale 12/2011)

1. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 12/2011 è sostituito dal seguente:

«2. In almeno un cimitero comunale e nei cimiteri realizzati dai Comuni in associazione deve essere presente una struttura obitoriale, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 4.».

 

     Art. 15. (Modifica all'articolo 33 della legge regionale 12/2011)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 12/2011 è aggiunto il seguente:

«4 bis. È consentito l'interramento di resti ossei o urne cinerarie, debitamente racchiuse in nicchia o pozzetto stagno che ne garantisca la conservazione e identificazione. Tale interramento non è soggetto a periodi minimi di conservazione.».

 

     Art. 16. (Modifica all'articolo 34 della legge regionale 12/2011)

1. Il comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 12/2011 è sostituito dal seguente:

«1. La tumulazione è la collocazione di feretro in loculo, loculo areato, nicchia, tomba di famiglia, aventi le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria, per esservi conservato per un periodo di almeno venti anni se eseguita in loculo stagno e di dieci anni se eseguita in loculo areato. La tumulazione di cassette di resti ossei o urne cinerarie non è soggetta a periodi minimi di conservazione.».

 

     Art. 17. (Modifica all'articolo 38 della legge regionale 12/2011)

1. Il comma 7 dell'articolo 38 della legge regionale 12/2011 è sostituito dal seguente:

«7. Per l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri di cui al comma 3, si applicano gli articoli 42, 43 e 44.».

 

     Art. 18. (Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 12/2011)

1. All'articolo 41 della legge regionale 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune di decesso o, successivamente, di conservazione del feretro, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o, in mancanza di questa, dai suoi familiari anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri). Il certificato necroscopico non necessita della firma autentica del coordinatore sanitario.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La volontà del defunto per la cremazione può essere manifestata dal medesimo anche con la dichiarazione di cui all'articolo 42, comma 3.».

 

     Art. 19. (Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 12/2011)

1. All'articolo 42 della legge regionale 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'affidamento delle ceneri è autorizzato contestualmente alla cremazione o, successivamente, dal Comune in cui le ceneri sono conservate. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata contestualmente alla cremazione o, successivamente, dal Comune in cui le ceneri sono conservate. Qualora la dispersione debba avvenire in Comune diverso da quello competente all'autorizzazione, questa può essere rilasciata solamente dopo l'acquisizione del nulla osta del Comune di dispersione.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Comune ove devono avvenire la custodia o la dispersione delle ceneri e, se diverso, anche al Comune di ultima residenza del defunto.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, nonché il luogo di dispersione e il soggetto incaricato della dispersione medesima sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza. L'espressa volontà del defunto può essere altresì ricostruita mediante espresse concordi dichiarazioni, rese al Comune di ultima residenza, dal coniuge e dai parenti di primo grado.».

 

     Art. 20. (Modifica all'articolo 44 della legge regionale 12/2011)

1. Il comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 12/2011 è sostituito dal seguente:

«2. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna presso la propria abitazione o un cimitero d'urne con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da garantirne la sicurezza da ogni forma di profanazione.».

 

     Art. 21. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.