Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.15 trasporto marittimo |
Data: | 29/10/2016 |
Numero: | 221 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 152 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione |
Art. 2. Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 |
Art. 5. Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 |
Art. 6. Semplificazione in materia di determinazione di base imponibile per alcune imprese marittime |
Art. 7. Ambito di operatività dell'opzione di cui all'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 |
Art. 8. Disposizioni in materia di tariffa dei diritti consolari relativi alla navigazione |
Art. 9. Disposizioni finali e transitorie |
§ 93.15.75 - D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 221.
Riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime, a norma dell'articolo 24, comma 11, della legge 7 luglio 2016, n. 122.
(G.U. 26 novembre 2016, n. 277)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione;
Visto il
Visto l'articolo 14 della
Vista la
Visto, in particolare, l'articolo 24, comma 13, che prevede che, qualora il termine per l'espressione dei pareri scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al citato comma 11, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi;
Visto, altresì, l'articolo 24, comma 15, che stabilisce che dall'attuazione della citata delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonchè che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visti, in particolare, gli articoli 155 e 157 del citato
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2016;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Emana
Il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche all'articolo 152 del
1. All'articolo 152, primo comma, del
Art. 2. Modifiche all'articolo 1 del
1. All'articolo 1, del
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di specifica istanza presentata dai soggetti interessati, anche per posta certificata, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;
b) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, deve essere imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.».
Art. 3. Modifiche all'articolo 2 del
1. All'articolo 2, del
«1-ter. Gli accordi di cui al comma 1-bis non possono riguardare le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel registro internazionale adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche per viaggi effettuati a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato.».
Art. 4. Modifiche all'articolo 4 del
1. All'articolo 4 del
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel registro internazionale adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, il beneficio di cui al presente comma è attribuito a condizione che sulla nave nel periodo cui si riferisce il versamento delle ritenute alla fonte sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.»;
b) dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
«2-quater. Per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, i benefici fiscali di cui al comma 2 sono attribuiti a condizione che sulla nave sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.».
Art. 5. Modifiche all'articolo 6 del
1. All'articolo 6 del
«1-bis. Per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel registro internazionale adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, la disposizione di cui al comma 1 si applica a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento delle ritenute alla fonte, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.».
Art. 6. Semplificazione in materia di determinazione di base imponibile per alcune imprese marittime
1. All'articolo 155, comma 1, del
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adegua le vigenti disposizioni ministeriali alle modificazioni introdotte dal comma 1.
3. Per l'esercizio delle opzioni che sono comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentarsi nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, del
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo all'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 7. Ambito di operatività dell'opzione di cui all'articolo 155 del
1. L'opzione di cui all'articolo 155, comma 1, del
2. Resta fermo il calcolo del reddito imponibile dell'armatore in riferimento alle navi che non incorrono nel divieto di cui al comma 1.
Art. 8. Disposizioni in materia di tariffa dei diritti consolari relativi alla navigazione
1. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, all'articolo 1, comma 621, della
a) alla lettera d) le parole: «39,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e i diritti di cui all'articolo 55 sono fissati in euro 25.»;
b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) i diritti di cui all'articolo 74 sono fissati in euro 50.».
Art. 9. Disposizioni finali e transitorie
1. Le imprese armatoriali si adeguano alle disposizioni di cui al presente decreto entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore.
2. L'efficacia del presente decreto, limitatamente alle disposizioni che prevedono agevolazioni alle imprese, è subordinata alla previa autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di aiuti di Stato.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite le competenti direzioni generali, assicura il monitoraggio sugli effetti del presente decreto per il settore marittimo, anche attraverso controlli periodici, rilevando le variazioni del numero delle imprese nazionali ed europee iscritte nel registro internazionale, del numero dei lavoratori occupati, nonchè gli effetti sulla finanza pubblica. Il Ministero invia una relazione annuale sugli esiti del monitoraggio al Parlamento.