§ 69.4.95 - D.Lgs. 3 febbraio 2017, n. 26.
Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 2009 sull'immissione sul mercato [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.4 sanzioni amministrative e depenalizzazione
Data:03/02/2017
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Autorità competenti
Art. 3.  Violazioni riguardanti le prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione
Art. 4.  Violazioni riguardanti le responsabilità e gli obblighi delle imprese nel settore dei mangimi
Art. 5.  Violazioni riguardanti restrizioni e divieti
Art. 6.  Violazioni riguardanti il tenore di additivi
Art. 7.  Violazioni riguardanti la commercializzazione di mangimi destinati a fini nutrizionali
Art. 8.  Violazioni riguardanti i principi per l'etichettatura e la presentazione
Art. 9.  Violazioni riguardanti le responsabilità
Art. 10.  Violazioni riguardanti le allegazioni
Art. 11.  Violazioni riguardanti la presentazione delle indicazioni di etichettatura
Art. 12.  Violazioni riguardanti le prescrizioni obbligatorie in materia di etichettatura
Art. 13.  Violazioni riguardanti le prescrizioni obbligatorie aggiuntive in materia di etichettatura di mangimi non conformi
Art. 14.  Violazioni riguardanti l'etichettatura facoltativa
Art. 15.  Violazioni riguardanti il confezionamento
Art. 16.  Violazioni riguardanti il catalogo comunitario delle materie prime per mangimi
Art. 17.  Violazioni riguardanti i codici comunitari di buona pratica in materia di etichettatura
Art. 18.  Sanzioni accessorie
Art. 19.  Abrogazioni
Art. 20.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 21.  Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale
Art. 22.  Disposizioni finali


§ 69.4.95 - D.Lgs. 3 febbraio 2017, n. 26.

Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi.

(G.U. 17 marzo 2017, n. 64)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in particolare l'articolo 14;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea ed, in particolare, l'articolo 33;

     Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre ed, in particolare, l'articolo 2;

     Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, recante disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

     Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;

     Visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione e in particolare l'articolo 31;

     Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonchè per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49;

     Vista la legge del 3 febbraio 2011, n. 4 recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari;

     Visto il decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149, recante attuazione della direttiva 2001/102/CE, della direttiva 2002/32/CE, della direttiva 2003/57/CE e della direttiva 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

     Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, recante attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali;

     Visto il decreto legislativo del 5 aprile 2006, n. 190, recante disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare;

     Visto il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;

     Visto il decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 142, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi;

     Visto il decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223, attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 2016;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 novembre 2016;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 2017;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro per gli affari regionali;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Campo di applicazione

     1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione, di seguito denominato «regolamento».

     2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni dell'articolo 3 e dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento.

 

     Art. 2. Autorità competenti

     1. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto provvedono le strutture competenti del Ministero della salute, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223, del Ministero dello sviluppo economico, delle regioni, delle province autonome, delle Aziende unità sanitarie locali, secondo gli ambiti di rispettiva competenza.

     2. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni in quanto compatibili.

 

     Art. 3. Violazioni riguardanti le prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.500 a euro 15.000.

     2. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000.

     3. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, in relazione all'allegato I, paragrafi 1, 2, 4 e 5, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 150 a euro 1.000.

     4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, in relazione all'allegato I, paragrafo 3, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 500 a euro 3.000.

 

     Art. 4. Violazioni riguardanti le responsabilità e gli obblighi delle imprese nel settore dei mangimi

     1. La persona responsabile dell'etichettatura che non fornisce alle autorità competenti ogni informazione concernente la composizione o le proprietà dichiarate dei mangimi che immette sul mercato, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000.

 

     Art. 5. Violazioni riguardanti restrizioni e divieti

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che viola l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento, immettendo in commercio o utilizzando ai fini dell'alimentazione animale materiali soggetti a restrizioni o vietati contenuti nell'allegato III del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 5.000 a euro 30.000.

 

     Art. 6. Violazioni riguardanti il tenore di additivi

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, in merito alla concentrazione massima di additivi coccidiostatici e istomonostatici ammessi per materie prime per mangimi e per mangimi complementari, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 10.000.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, superando il tenore massimo di additivi ammessi per materie prime per mangimi e per mangimi complementari, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000, salvo quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, e dall'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento.

 

     Art. 7. Violazioni riguardanti la commercializzazione di mangimi destinati a fini nutrizionali

     1. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 9 del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 500 a euro 3.000.

 

     Art. 8. Violazioni riguardanti i principi per l'etichettatura e la presentazione

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 3.000 a euro 12.000.

     2. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che prepara o immette in commercio materie prime o mangimi composti che, a seguito di un controllo ufficiale, non risultano rispettare uno o più margini di tolleranza ammessi di cui all'articolo 11, paragrafo 5, e contenuti nell'allegato IV, parte A, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 500 a euro 3.000.

     4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che prepara o immette in commercio materie prime o mangimi composti che, a seguito di un controllo ufficiale, non risultano rispettare uno o più margini di tolleranza ammessi di cui all'articolo 11, paragrafo 5, e contenuti nell'allegato IV, parte B del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000.

 

     Art. 9. Violazioni riguardanti le responsabilità

     1. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000.

     2. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 500 a euro 3.000.

 

     Art. 10. Violazioni riguardanti le allegazioni

     1. Fatta salva la deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento, il responsabile dell'etichettatura che utilizza allegazioni in maniera non conforme a quanto prescritto dall'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000.

     2. Il responsabile dell'etichettatura che viola le disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 2.000 a euro 12.000.

 

     Art. 11. Violazioni riguardanti la presentazione delle indicazioni di etichettatura

     1. Il responsabile dell'etichettatura che viola le disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 500 a euro 3.000.

 

     Art. 12. Violazioni riguardanti le prescrizioni obbligatorie in materia di etichettatura

     1. Il responsabile dell'etichettatura che immette sul mercato materie prime per mangimi, mangimi composti, mangimi destinati a particolari fini nutrizionali o alimenti per animali da compagnia privi di una o più indicazioni obbligatorie di etichettatura o con una o più indicazioni non rispondenti, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 e di cui agli allegati II, V, VI e VII del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000, salvo quanto previsto dall'articolo 21 del regolamento.

     2. L'operatore del settore dei mangimi che immette sul mercato materie prime per mangimi o mangimi composti oltre la durata minima di conservazione da indicarsi ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 250 a euro 2.500.

 

     Art. 13. Violazioni riguardanti le prescrizioni obbligatorie aggiuntive in materia di etichettatura di mangimi non conformi

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile dell'etichettatura che immette sul mercato, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 del regolamento, mangimi non conformi privi delle indicazioni obbligatorie specifiche di etichettatura o con indicazioni non rispondenti a quelle contenute nell'allegato VIII del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 8.000 a euro 30.000.

 

     Art. 14. Violazioni riguardanti l'etichettatura facoltativa

     1. Si applica la sanzione di cui all'articolo 12, comma 1, al responsabile dell'etichettatura che utilizza nell'etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti una o più indicazioni a carattere facoltativo in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 22 del regolamento.

 

     Art. 15. Violazioni riguardanti il confezionamento

     1. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 23 del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000.

 

     Art. 16. Violazioni riguardanti il catalogo comunitario delle materie prime per mangimi

     1. Il responsabile dell'etichettatura che viola le condotte di cui all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento, utilizzando la denominazione di una materia prima per mangimi figurante nel catalogo senza che siano rispettate tutte le pertinenti disposizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 150 a euro 1.000.

     2. Il responsabile dell'etichettatura che viola le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 150 a euro 1.000.

 

     Art. 17. Violazioni riguardanti i codici comunitari di buona pratica in materia di etichettatura

     1. Il responsabile dell'etichettatura che viola le disposizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 300 a euro 1.500.

 

     Art. 18. Sanzioni accessorie

     1. In presenza di reiterate violazioni di cui agli articoli 3, comma 1; 5, comma 1; 13, conuna 1, del presente decreto, gli organi preposti al controllo possono proporre all'autorità competente l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività da tre giorni a tre mesi.

     2. In presenza di gravi violazioni di cui al comma 1, l'autorità competente può disporre la revoca della registrazione o del riconoscimento effettuati ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 183/2005.

 

     Art. 19. Abrogazioni

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'articolo 6, comma 3 e l'articolo 7 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45 sono abrogati.

 

     Art. 20. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 21. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale

     1. I proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale comminate per le violazioni di cui agli articoli 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 e 18 del presente decreto affluiscono all'entrata del bilancio statale.

     2. I proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale comminate per le violazioni di cui agli articoli 4, 6, 13, 16 e 17, sono versati ad apposito capitolo di entrata del bilancio statale, e, successivamente, sono riassegnati in favore delle Amministrazioni statali previste dall'articolo 2 del presente decreto, per migliorare le attività di controllo previste dal presente decreto.

 

     Art. 22. Disposizioni finali

     1. Le disposizioni contenute nel presente decreto nonchè le eventuali successive modifiche sono notificate, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento, alla Commissione.