§ 42.2.252 - D.M. 27 gennaio 2017, n. 39.
Regolamento recante l'adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:27/01/2017
Numero:39


Sommario
Art. 1.  Natura giuridica e articolazione
Art. 2.  Finalità e attività istituzionali
Art. 3.  Organi
Art. 4.  Presidente
Art. 5.  Consiglio di amministrazione
Art. 6.  Consiglio scientifico
Art. 7.  Collegio dei revisori
Art. 8.  Direttore generale
Art. 9.  Sistemi di controllo interno
Art. 10.  Piano triennale di attività
Art. 11.  Patrimonio ed entrate
Art. 12.  Bilanci
Art. 13.  Regolamenti e disciplinari
Art. 14.  Ruolo organico
Art. 15.  Personale
Art. 16.  Centri di ricerca
Art. 17.  Amministrazione centrale
Art. 18.  Norme transitorie e finali


§ 42.2.252 - D.M. 27 gennaio 2017, n. 39.

Regolamento recante l'adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.

(G.U. 31 marzo 2017, n. 76)

 

     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

 

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni ed, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

     Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

     Visto l'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 668, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella parte in cui statuisce che: «Al fine di razionalizzare il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e di sostenere gli spin off tecnologici, nonchè al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulati ai sensi dell'articolo 49-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) è incorporato nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione»;

     Visto il medesimo articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 668, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella parte in cui statuisce che: «Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente comma è nominato un commissario straordinario ... [che] predispone [...] lo statuto del Consiglio» e che «Lo statuto del Consiglio è adottato con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, che sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il regolamento può comunque essere adottato»;

     Visto il decreto 1° giugno 2016, n. 1622, adottato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il quale si è provveduto a trasferire al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ex INEA;

     Vista la nota prot. 5121 del 9 maggio 2016 con la quale il Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria ha trasmesso al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali lo schema di statuto dell'ente approvato con decreto commissariale n. 32 del 4 maggio 2016;

     Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1694/2016, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 luglio 2016;

     Ritenuto di non accogliere il rilievo secondo cui, all'articolo 2, comma 2, dello statuto «andrebbe inserita la necessità, per il CREA, di raccordarsi specificamente con altri enti di ricerca del settore e, in particolare, con l'ISPRA», in quanto appare eccessivamente limitativo dell'autonomia dell'Ente, mentre la possibilità di un raccordo, certamente auspicabile, è già consentita dalla norma in questione;

     Ritenuto di non accogliere il rilievo secondo cui, all'articolo 5, comma 1, dello statuto, occorrerebbe eliminare la particella «o», in quanto tale eliminazione impedirebbe al Consiglio di amministrazione di avere composizione mista, come invece auspicato dallo stesso Consiglio di Stato;

     Acquisito il parere delle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la nota prot. 10924 del 28 ottobre 2016 con la quale il presente schema di decreto è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Ritenuto di provvedere in merito;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

     1. È adottato l'allegato statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, che costituisce parte integrante del presente decreto.

 

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2017  Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 201

 

     Allegato

 

     STATUTO DEL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA

 

Art. 1. Natura giuridica e articolazione

     1. Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, di seguito CREA, ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione con sede in Roma, istituito con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, così denominato ai sensi dell'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti, dello sviluppo rurale e dell'economia agraria.

     2. Il CREA ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato MIPAAF. Il CREA è inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

     3. Il CREA è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.

     4. Il CREA persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca in cui è articolato, ai quali si affianca un'Amministrazione centrale. I Centri sono organizzati in sedi scientifiche, che si avvalgono di proprie aziende agrarie per l'attività di sperimentazione, e operano, in un quadro di programmazione generale dell'attività, in regime di autonomia scientifica e gestionale secondo le previsioni del presente Statuto e dei regolamenti di organizzazione e funzionamento e di amministrazione e contabilità.

     5. Il CREA fa parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Le funzioni di raccolta, elaborazione e produzione di dati statistici e di coordinamento delle attività statistiche realizzate all'interno dell'Ente, sono attribuite con apposito regolamento ad un singolo Centro.

 

     Art. 2. Finalità e attività istituzionali

     1. Nell'ambito dei settori di competenza di cui all'articolo 1, comma 1, il CREA svolge ricerche e sviluppa soluzioni tecnologiche in grado di innalzare, in un contesto di sostenibilità e salubrità delle produzioni, la profittabilità e la competitività delle attività agricole, agroalimentari e forestali, garantendo la tutela e la conservazione delle risorse naturali e della biodiversità degli ecosistemi agrari, forestali ed ittici, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi definiti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Nel perseguimento delle predette finalità ed in coerenza con i principi della Carta europea dei ricercatori, Raccomandazione 11 marzo 2005, n. 2005/251/CE, il CREA:

     a) sviluppa e favorisce l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori produttivi, anche in collaborazione con le Regioni, le Province autonome, le università, enti di ricerca e associazioni dei produttori e dei consumatori;

     b) svolge e sostiene azioni di ricerca sulla qualità tecnologica e tracciabilità delle produzioni e la tutela del consumatore;

     c) fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica e consulenza ad organismi di rilevanza nazionale ed internazionale, alle istituzioni della Unione europea, ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti territoriali;

     d) assolve ai compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, nazionale o comunitaria, o da atti emanati dal Ministero vigilante;

     e) fornisce al Ministro un quadro annuale sull'andamento del settore agricolo, alimentare, forestale e della pesca;

     f) fornisce al Ministro ogni supporto necessario per la definizione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche in campo agricolo e agroalimentare;

     g) svolge, su specifica richiesta del Ministro, ogni altra attività ritenuta funzionale allo sviluppo o alla tutela del comparto agro-alimentare;

     h) può fornire, qualora ne ricorrano i presupposti di soddisfacimento dell'interesse pubblico, assistenza scientifica e tecnologica alle imprese;

     i) svolge attività di certificazione, prova e accreditamento anche finalizzate alla certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle specificità dei prodotti nazionali;

     l) svolge attività di certificazione delle sementi e registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che regolano il settore;

     m) favorisce, sviluppa e svolge attività di divulgazione scientifica e di integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;

     n) promuove il dibattito su tematiche scientifiche di interesse nazionale e internazionale;

     o) svolge ricerche sulla qualità nutrizionale degli alimenti e sul ruolo della nutrizione per la salute dell'uomo;

     p) svolge e promuove l'educazione nutrizionale e alimentare;

     q) svolge attività di ricerca socio-economica in campo agricolo, agro-industriale, forestale, della pesca e del mondo rurale in ambito nazionale, comunitario e internazionale;

     r) promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, l'università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo;

     s) favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività formativa nei settori di competenza;

     t) contribuisce all'avviamento dei giovani alla ricerca anche attraverso adeguati strumenti formativi.

     2. Per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, il CREA può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente.

     3. Fermo restando il rispetto della normativa vigente, il CREA, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali e nell'ambito delle stesse, può inoltre fornire servizi e attività, anche in ambito formativo, in favore di soggetti pubblici e privati, anche in regime di diritto privato. Per il conseguimento delle medesime finalità e nell'ambito dei medesimi limiti, il CREA, previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può partecipare o costituire consorzi e fondazioni con soggetti pubblici e privati, nonchè società nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Salvo diverse previsioni di legge, decorsi 60 giorni dalla richiesta di autorizzazione in assenza di osservazioni da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'autorizzazione si intende concessa.

 

     Art. 3. Organi

     1. Sono organi del CREA:

     a) il Presidente;

     b) il Consiglio di amministrazione;

     c) il Consiglio scientifico;

     d) il Collegio dei revisori dei conti.

     2. Le modalità di funzionamento degli organi sono definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento.

     3. Si procede al commissariamento nell'ipotesi in cui il Consiglio non possa garantire l'assolvimento delle sue funzioni indispensabili, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi per i quali è stato istituito e nell'ipotesi di mancata predisposizione o attuazione di un piano di rientro, qualora non si riesca a far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi e risulti necessario dichiarare il dissesto finanziario. Il Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

     Art. 4. Presidente

     1. Il Presidente, nominato ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica e professionale.

     2. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale a carattere continuativo; se dipendente pubblico, è collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.

     3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente ed è responsabile delle relazioni istituzionali.

     4. Il Presidente, in particolare:

     a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Consiglio scientifico, predisponendo, sentito il Direttore generale, l'ordine del giorno;

     b) sovrintende all'andamento dell'Ente assicurandone l'unità di indirizzo nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     c) sottopone al Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale, la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, contenente l'individuazione e la definizione degli obiettivi da perseguire e dei programmi da realizzare sulla base dei quali sono elaborati i documenti programmatici previsti dalla vigente normativa;

     d) sottopone al Consiglio di amministrazione il progetto di bilancio di previsione e di rendiconto generale e il provvedimento di assestamento sulla base di quanto proposto dal Direttore generale;

     e) assicura al Ministro la necessaria collaborazione nell'azione di vigilanza ministeriale trasmettendo le determinazioni soggette ad approvazione;

     f) assicura il costante raccordo tra le funzioni esercitate rispettivamente dal Consiglio di amministrazione e dal Consiglio scientifico;

     g) stipula gli accordi quadro e i protocolli di intesa, nonchè gli atti finalizzati alla costituzione di associazioni temporanee e altri atti di competenza del rappresentante legale nell'ambito di quanto disposto al precedente articolo 2, comma 3;

     h) esercita qualsiasi altro compito o funzione assegnata dalla legislazione vigente.

     5. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Il relativo compenso è determinato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

     6. Il Presidente nomina, nell'ambito del Consiglio di amministrazione, il vicepresidente che lo sostituisce in caso di sua assenza o di suo impedimento. In caso di impedimento permanente o di dimissioni, le funzioni del Presidente sono svolte, fino alla nomina del nuovo Presidente, dal vicepresidente, se nominato, ovvero, se non nominato, dal consigliere più anziano nella carica o, a parità di anzianità, dal consigliere più anziano di età.

     7. Il Presidente nomina il Direttore generale su conforme parere del Consiglio di amministrazione.

     8. Per motivi di urgenza il Presidente può adottare atti di competenza del Consiglio di amministrazione. Gli atti medesimi sono portati a ratifica del Consiglio di amministrazione entro la prima riunione successiva alla loro adozione e comunque nel termine di trenta giorni. In caso di mancata ratifica l'atto decade. Sono fatti salvi gli effetti medio tempore prodotti.

 

     Art. 5. Consiglio di amministrazione

     1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri, scelti tra personalità di alto profilo tecnico-scientifico o di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa, con funzioni consultive, il Direttore generale. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione assiste il magistrato della Corte dei conti delegato al controllo ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

     2. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'Ente. Il Consiglio di amministrazione, anche tenuto conto degli obiettivi definiti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali:

     a) delibera, su proposta del Direttore generale, la dotazione organica e il Piano triennale del fabbisogno del personale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 15 del presente Statuto, in coerenza con il Piano triennale di attività di cui all'articolo 10 dello Statuto stesso, previo confronto con le organizzazioni sindacali;

     b) delibera la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, contenente l'individuazione e la definizione degli obiettivi da perseguire e dei programmi da realizzare sulla base dei quali sono elaborati i documenti programmatici previsti dalla vigente normativa;

     c) delibera, su proposta del Presidente, il Piano triennale di attività e gli aggiornamenti annuali individuati dal Consiglio scientifico;

     d) delibera, su proposta del Direttore generale, il bilancio di previsione, il rendiconto generale e il provvedimento di assestamento;

     e) delibera in ordine alla partecipazione a società, enti, consorzi, associazioni e fondazioni in conformità alla normativa vigente;

     f) adotta, su conforme avviso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Direttore generale, gli indirizzi per la gestione del patrimonio immobiliare nel rispetto della normativa vigente;

     g) delibera lo Statuto, i regolamenti di organizzazione e funzionamento e di amministrazione e contabilità e le relative modifiche e ogni altro regolamento dell'Ente su proposta del Direttore generale;

     h) può deliberare, in relazione allo sviluppo degli scenari, delle esigenze e delle opportunità della ricerca scientifica e tecnologica nei settori di competenza dell'Ente in ambito nazionale, europeo e internazionale, nell'ambito del Piano triennale di attività e degli aggiornamenti annuali, sentito il Consiglio scientifico, la modifica delle sedi di ricerca esistenti, verificata la compatibilità finanziaria, secondo le modalità indicate nel regolamento di organizzazione e funzionamento del CREA;

     i) approva, sentito il Consiglio scientifico, un apposito regolamento finalizzato a disciplinare la gestione, ispirata al principio della ottimizzazione dei costi, e l'attribuzione alle singole sedi, delle aziende di cui si avvale il CREA per lo svolgimento delle attività istituzionali;

     l) individua il datore di lavoro in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

     3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni; i componenti possono essere rinnovati una sola volta. Il compenso dei componenti del Consiglio di amministrazione è determinato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

     Art. 6. Consiglio scientifico

     1. Il Consiglio scientifico è composto dal Presidente dell'Ente, che lo presiede, e da dodici esperti di riconosciuta fama e competenza negli ambiti di ricerca di ciascun Centro del CREA, nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali garantendo che almeno un terzo siano espressione elettiva dei Centri di ricerca nell'ambito dei ricercatori e tecnologi dell'Ente. I restanti membri sono scelti dal Ministro tra scienziati italiani e stranieri di alta qualificazione a livello internazionale, con professionalità ed esperienza nei settori di competenza del CREA.

     2. Le modalità ed i tempi di nomina dei componenti interni sono stabiliti con il regolamento di organizzazione e funzionamento.

     3. Alle sedute del Consiglio scientifico partecipa, con funzioni consultive, il Direttore generale.

     4. Il Consiglio scientifico è l'organo di coordinamento e di indirizzo scientifico del CREA. Tale organo elabora il Piano triennale di cui all'articolo 10 del presente statuto.

     5. Il Consiglio scientifico esprime pareri in ordine alla riorganizzazione della rete scientifica, alla modifica delle sedi di ricerca e ai criteri per il reclutamento dei direttori dei centri e dei ricercatori e tecnologi.

     6. Il Consiglio scientifico dura in carica quattro anni; i componenti possono essere rinnovati una sola volta. I compensi sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

     Art. 7. Collegio dei revisori

     1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, iscritti nel registro dei revisori legali o in possesso di comprovata professionalità in materia amministrativo-contabile. Un membro effettivo, che assume le funzioni di Presidente, e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111. I membri supplenti subentrano in caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un membro effettivo.

     2. Il Collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile e all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

     3. I componenti del Collegio dei revisori dei conti assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

     4. Alle riunioni del Collegio dei revisori dei conti assiste il magistrato della Corte dei conti delegato al controllo ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

     5. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni; i componenti possono essere rinnovati una sola volta. Il compenso dei componenti effettivi è determinato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi della direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2001.

 

     Art. 8. Direttore generale

     1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente, su conforme parere del Consiglio di amministrazione; è scelto, a seguito di procedura comparativa, tra persone di elevata qualificazione e con documentata esperienza professionale nel campo del management di strutture complesse.

     2. Il rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale ed è rinnovabile una sola volta. Se dipendente pubblico, con esclusione dei professori e ricercatori universitari, il Direttore generale è collocato nella posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza. Se ricercatore o professore universitario è collocato in aspettativa senza assegni.

     3. Il Direttore generale, quale responsabile della gestione dell'Ente, sovrintende all'attività di tutti gli uffici e ne cura l'organizzazione e la gestione, assicurando sia il coordinamento operativo di tutte le articolazioni dell'Ente, anche diffuse a livello territoriale, sia l'unità di indirizzo operativo e amministrativo. Il Direttore generale, in particolare:

     a) redige le proposte di bilancio preventivo e rendiconto generale e del provvedimento di assestamento;

     b) assicura il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi definiti, con la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, dall'organo di indirizzo politico amministrativo ai sensi dell'articolo 5 del presente Statuto, provvedendo a sua volta all'individuazione degli obiettivi e dei programmi la cui realizzazione è affidata ai dirigenti dell'Ente;

     c) propone al Presidente l'adozione dei provvedimenti che ritiene necessari, da sottoporre al Consiglio di amministrazione;

     d) cura le relazioni con le organizzazioni sindacali;

     e) stipula i contratti e le convenzioni, per quanto di propria competenza;

     f) provvede in ordine alle variazioni di bilancio corrispondenti a nuove entrate con vincolo di destinazione riferendo al Consiglio di amministrazione;

     g) assicura la valorizzazione del patrimonio sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione;

     h) attende agli altri compiti attribuiti dal presente Statuto e dai regolamenti di organizzazione e funzionamento e di amministrazione e contabilità;

     i) fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 8, adotta, in caso d'urgenza, tutti gli atti indifferibili necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa, anche sotto i profili della sicurezza, della economicità, dell'efficienza e dell'efficacia delle attività istituzionali dell'Ente, informandone i relativi organi per le ratifiche di rispettiva competenza;

     l) istituisce il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) e l'Ufficio relazioni con il pubblico previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     4. Il compenso del Direttore generale è determinato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

     Art. 9. Sistemi di controllo interno

     1. Il CREA si dota di strumenti idonei a:

     a) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, valutazione e controllo strategico;

     b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati, controllo di gestione;

     c) valutare le prestazioni del personale dell'Ente, anche di qualifica dirigenziale.

     2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il CREA si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance per lo svolgimento dei compiti ivi previsti. L'Organismo indipendente è nominato dal Consiglio di amministrazione secondo i criteri individuati dal citato decreto legislativo.

 

     Art. 10. Piano triennale di attività

     1. Il Piano triennale di attività, elaborato dal Consiglio scientifico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del presente statuto, è accompagnato da un documento di visione strategica decennale e determina obiettivi, priorità e risorse umane e finanziarie per il triennio; è predisposto sulla base degli obiettivi e degli indirizzi definiti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e tenuto conto dei programmi di ricerca nazionali, dell'Unione europea e internazionali, delle esigenze di ricerca e sperimentazione delle Regioni e Province autonome e della necessità di accrescimento delle competenze interne all'Ente.

     2. Il Piano triennale e i suoi aggiornamenti annuali, elaborati dal Consiglio scientifico, sono presentati dal Presidente al Consiglio di amministrazione che li adotta con propria deliberazione.

     3. Il Consiglio di amministrazione, tenuto conto della compatibilità finanziaria, delibera il Piano triennale di attività e gli aggiornamenti annuali che sono trasmessi dal Presidente, ai fini dell'approvazione, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

     4. Il Piano e gli aggiornamenti annuali diventano esecutivi a seguito dell'approvazione da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla ricezione dell'atto decorsi i quali, senza che siano state formulate osservazioni, si intende approvato.

 

     Art. 11. Patrimonio ed entrate

     1. Il patrimonio del CREA è costituito dal patrimonio degli Istituti e Strutture in esso confluiti ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dalle donazioni nonchè dal patrimonio acquisito nello svolgimento delle attività istituzionali.

     2. Le entrate del CREA sono costituite da:

     a) il contributo ordinario annuo a carico dello Stato, per l'espletamento dei compiti previsti dal presente Statuto e per le spese del personale;

     b) il contributo per singoli progetti o interventi a carico del fondo integrativo speciale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

     c) i corrispettivi riscossi e i contributi acquisiti per le attività di ricerca, di formazione e di consulenza svolte a favore di, o in collaborazione con, soggetti pubblici e privati;

     d) le assegnazioni finalizzate a progetti speciali disposte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o da altre amministrazioni pubbliche;

     e) le rendite del proprio patrimonio e l'ammontare di lasciti, donazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e privati;

     f) i finanziamenti per la ricerca derivanti da progetti e programmi dell'Unione europea;

     g) i proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale e dall'uso di titoli di proprietà industriale ottenuti a seguito dello svolgimento di ricerche realizzate dalle sedi di ricerca, come da regolamenti interni o nazionali;

     h) i proventi derivanti dall'attività di certificazione delle sementi e registrazione delle varietà vegetali;

     i) ogni altro introito.

     3. Al fine di premiare la competitività dei Centri, il Consiglio di amministrazione, in sede di riparto delle risorse finanziarie, provvede a riassegnare una congrua quota dei finanziamenti agli istituti che hanno concorso a procurarli.

 

     Art. 12. Bilanci

     1. Il Direttore generale predispone il progetto di bilancio preventivo dell'esercizio successivo, elaborato sulla base delle indicazioni del Piano triennale di attività e dei conti preventivi delle singole sedi, accompagnato da specifica relazione, e lo trasmette al Presidente, per gli adempimenti del Consiglio di amministrazione, e al Collegio dei revisori dei conti. Nel termine di quindici giorni dal ricevimento, il Collegio dei revisori dei conti provvede, con apposita relazione, ad attestare la conformità del bilancio preventivo alle disposizioni normative e regolamentari.

     2. Entro il 31 ottobre il Consiglio di amministrazione delibera, su proposta del Presidente, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, e i relativi allegati, costituiti dalla relazione tecnica predisposta dal Direttore generale e dalla relazione di conformità resa dal Collegio dei revisori dei conti. Entro la stessa data il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, delibera la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione.

     3. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, delibera il rendiconto generale dell'esercizio precedente predisposto dal Direttore generale, previa acquisizione della relazione illustrativa predisposta dal Collegio dei revisori dei conti, in merito alla regolarità e alla corrispondenza dello stesso alle scritture contabili.

     4. Il bilancio preventivo e il rendiconto generale, con le relative Relazioni illustrative, sono trasmessi per l'approvazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il conto consuntivo viene contestualmente rimesso alla Corte dei conti.

     5. È garantita l'informativa alle organizzazioni sindacali nelle forme e modalità di legge e contrattuali.

 

     Art. 13. Regolamenti e disciplinari

     1. Il regolamento di organizzazione e funzionamento e il regolamento di amministrazione e contabilità del CREA sono deliberati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore generale nel rispetto delle disposizioni di legge e statutarie e previo confronto, nelle materie di competenza, con le organizzazioni sindacali. I predetti regolamenti sono approvati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

     2. I regolamenti sono ispirati ai seguenti principi e criteri direttivi:

     a) rispetto del principio di separazione tra funzione di indirizzo e attività di gestione;

     b) snellezza e semplificazione dei procedimenti;

     c) massima funzionalità del CREA rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;

     d) collegamento dell'attività dell'Amministrazione centrale e dei Centri di ricerca;

     e) promozione della comunicazione interna ed esterna e interconnessione mediante sistemi informatici e statistici;

     f) adeguata autonomia e responsabilità dei Centri di ricerca;

     g) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa.

     3. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, con il regolamento di organizzazione e funzionamento sono determinati il numero massimo degli uffici di livello dirigenziale generale, il numero degli uffici dirigenziali non generali e i criteri generali di organizzazione dell'Ente.

     4. Il regolamento di organizzazione e funzionamento disciplina l'organizzazione dell'avvocatura dell'Ente che si avvale di dipendenti in possesso dei requisiti di legge, ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dell'articolo 15 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

 

     Art. 14. Ruolo organico

     1. La dotazione organica del CREA è deliberata, nei limiti della dotazione organica al 1° gennaio 2015 del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, incrementata da un numero di posti pari alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferito dall'Istituto nazionale di economia agraria, su proposta del Direttore generale, dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Consiglio scientifico, con riferimento ai profili del personale tecnico e scientifico, in base ai profili stabiliti dalla disciplina fissata dai Contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed è approvata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze.

     2. Con la dotazione organica vengono stabilite le esigenze complessive di personale in rapporto alle attività e ai compiti istituzionali del CREA in coerenza con il Piano triennale di attività. La dotazione organica può essere ridefinita periodicamente in relazione alle esigenze evidenziate dal Piano triennale di attività, nonchè a seguito della riorganizzazione delle sedi di ricerca, degli uffici e in caso di attribuzione di nuove funzioni.

     3. Il Consiglio di amministrazione delibera, su proposta del Direttore generale, il Piano triennale del fabbisogno di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

     Art. 15. Personale

     1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del CREA è regolato dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riguardo a quanto disposto dall'articolo 69, comma 11, del decreto medesimo, dall'articolo 15, comma 1, dall'articolo 26, comma 4, e dall'articolo 38 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nonchè dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ricerca.

     2. Il CREA può assumere operai agricoli il cui rapporto di lavoro è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dai contratti integrativi provinciali. L'assunzione può avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 58, comma 7-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali, a carattere saltuario o connesse alle esigenze delle aziende zootecniche.

 

     Art. 16. Centri di ricerca

     1. I Centri di ricerca del CREA sono definiti dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Consiglio scientifico, nell'ambito del Piano di riorganizzazione e di razionalizzazione della rete delle articolazioni territoriali di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

     2. L'organizzazione e le modalità di funzionamento dei Centri di ricerca sono definite nel regolamento di organizzazione e funzionamento del CREA.

     3. I Centri di ricerca sono articolati in sedi in cui si svolge l'attività di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione, di trasferimento di conoscenze e innovazione del CREA, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dell'Ente, garantendo la libertà scientifica dei ricercatori e tecnologi che vi operano nel rispetto delle regole dell'ente e dell'aderenza alle finalità di cui all'articolo 2 dello Statuto, nonchè delle esigenze di supervisione, orientamento e gestione, così come definite dalla normativa vigente e dalla Carta europea dei ricercatori.

     4. Ogni Centro di ricerca, al fine di ottimizzare la gestione dei campi di sperimentazione, può organizzare i medesimi in aziende agricole, assicurandone direttamente la gestione. Le predette aziende svolgono essenzialmente attività di sperimentazione e, in via residuale, attività di produzione da destinare anche al mercato. La gestione amministrativa e contabile di tali aziende è ispirata ai principi di buon andamento ed economicità ed è affidata ad un responsabile che può essere il direttore del Centro ovvero altro funzionario delegato. Il responsabile è tenuto ad agire nei limiti previsti dal Piano colturale e finanziario dell'azienda di cui al regolamento di organizzazione e funzionamento.

     5. Per garantire il presidio territoriale e la continuità di importanti attività di ricerca, all'interno delle sedi possono essere costituiti, con le procedure di cui al comma 1, dei laboratori di ricerca con afferenza scientifica diversa dalla sede ospitante. I predetti laboratori dipendono dal punto di vista amministrativo dalla sede ospitante.

     6. Nelle sedi di ricerca può operare personale diverso da quello di ruolo e altro personale che partecipa alle attività delle sedi, secondo le modalità indicate nel regolamento di organizzazione e funzionamento, proveniente dalle università, dagli enti di ricerca, nonchè da altri enti pubblici.

     7. Il direttore del Centro di ricerca, nominato dal Consiglio di amministrazione, è scelto sulla base di procedura selettiva comparativa. La selezione avviene sulla base di una valutazione comparativa dei curricula scientifici e professionali presentati, integrata da un colloquio. Il direttore dura in carica quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Il relativo compenso e le funzioni sono determinati con delibera del Consiglio di amministrazione secondo criteri definiti nel regolamento di organizzazione e funzionamento.

     8. Nel limite delle risorse finanziarie assegnate dal Consiglio di amministrazione, quali risultanti dal bilancio preventivo dell'Ente, i direttori dei Centri di ricerca di cui al comma 7 hanno il potere di stipulare convenzioni ed assumere impegni di spesa per conto del Centro diretto. Tuttavia per gli impegni e le convenzioni che prevedono spese superiori ad euro 150.000 deve essere richiesta l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione. Il predetto limite massimo di spesa è aggiornabile periodicamente, con delibera del Consiglio di amministrazione, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

     9. Nell'ambito dei Centri di ricerca sono istituiti i Comitati scientifici che definiscono le strategie di ricerca di competenza del Centro e riferiscono direttamente al Consiglio scientifico. La composizione dei Comitati deve prevedere un rappresentante dei ricercatori e tecnologi di ogni singola struttura, designati su base elettiva. I componenti di ciascun comitato scientifico vengono eletti direttamente dai ricercatori e tecnologi appartenenti alla medesima struttura. Le modalità di funzionamento e le competenze degli stessi sono definite nel regolamento di organizzazione e funzionamento.

     10. La partecipazione ai Comitati non dà luogo alla corresponsione di alcuna indennità, rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato.

 

     Art. 17. Amministrazione centrale

     1. L'Amministrazione centrale ha funzioni di supporto ai Centri di ricerca. Provvede ai servizi generali del CREA di natura amministrativa e tecnologica, ne assicura il coordinamento delle attività decentrate e l'efficienza e adotta soluzioni operative e organizzative per l'ottimizzazione della spesa.

     2. L'amministrazione centrale è diretta dal Direttore generale ed è articolata in una direzione di livello generale e in uffici dirigenziali di secondo livello.

 

     Art. 18. Norme transitorie e finali

     1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni normative vigenti.

     2. In sede di prima attuazione del presente Statuto e fino alla approvazione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento, di amministrazione e contabilità, di altri regolamenti e disciplinari in esso previsti, continuano a trovare applicazione i regolamenti e provvedimenti assunti secondo il previgente ordinamento, qualora non in contrasto con il presente Statuto.

     3. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, l'ultimo periodo è abrogato.

     4. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, il secondo e il terzo periodo sono abrogati.

     5. All'articolo 4, commi 1 e 4, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, le parole: «consiglio dei dipartimenti» sono sostituite dalle seguenti «consiglio scientifico». L'articolo 4, comma 4, secondo periodo, è abrogato.

     6. Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.