Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 30/12/2016 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. |
Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria. |
Art. 3. Entrata in vigore. |
§ 4.1.150 - L.R. 30 dicembre 2016, n. 33.
Modifica alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni.
(B.U. 30 dicembre 2016, n. 128)
Art. 1. Modifica dell’articolo 44 della
1. Il comma 3 bis dell’articolo 44 della
“3 bis. Al fine di garantire l’insediamento di giovani in agricoltura, la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera d), n. 1, stabilisce parametri agevolati per il calcolo della redditività minima di cui al comma 2, lettera c). Limitatamente alle iniziative finanziabili a valere sulle risorse del vigente Programma di sviluppo rurale riferite all’avviamento di imprese di giovani agricoltori, è consentita la realizzazione di strutture agricolo-produttive in deroga ai requisiti di cui ai commi 2 e 3; per tali interventi, l’approvazione del piano aziendale per lo sviluppo dell’impresa, ai fini della finanziabilità da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS), sostituisce l’approvazione del piano aziendale prevista dal comma 3. La deroga al comma 3 è, altresì, consentita per coloro che sono stati ammessi alle agevolazioni previste per i giovani in agricoltura gestite dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nel caso in cui l’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) di cui alla
Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria.
1. La presente legge non comporta nuovi o ulteriori oneri per il bilancio regionale.
Art. 3. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.