§ 2.3.340 - L.R. 28 dicembre 2016, n. 17.
Bilancio di previsione della Regione Umbria 2017-2019.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:28/12/2016
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Stato di previsione delle entrate e delle spese bilancio di previsione 2017-2019.
Art. 2.  Allegati al bilancio di previsione 2017-2019.
Art. 3.  Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2017.
Art. 4.  Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa.
Art. 5.  Autorizzazione al ricorso all'indebitamento.
Art. 6.  Ristrutturazione indebitamento.
Art. 7.  Gestione attiva del portafoglio di debiti.
Art. 8.  Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa.
Art. 9.  Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa.
Art. 10.  Programma di sviluppo rurale 2014/2020 - Anticipazione fondi Agea.
Art. 11.  Limitazione all'assunzione di impegni.
Art. 12.  Entrata in vigore.


§ 2.3.340 - L.R. 28 dicembre 2016, n. 17.

Bilancio di previsione della Regione Umbria 2017-2019.

(B.U. 30 dicembre 2016, n. 64 - S.S. n. 2)

 

Art. 1. Stato di previsione delle entrate e delle spese bilancio di previsione 2017-2019.

1. Per l'esercizio finanziario 2017 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 5.532.512.025,65 e di cassa per euro 5.849.338.553,24 e spese di competenza per euro 5.532.512.025,65 e di cassa per euro 5.849.338.553,24 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2018 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 5.242.379.967,23 e spese di competenza per euro 5.242.379.967,23 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2019 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 5.203.668.836,23 e spese di competenza per euro 5.203.668.836,23 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

4. Ai sensi dell'articolo 39, comma 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), sono autorizzati per il triennio 2017-2019 gli accertamenti e gli incassi, gli impegni e i pagamenti nei limiti delle previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

 

     Art. 2. Allegati al bilancio di previsione 2017-2019.

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio di previsione 2017-2019:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 1);

b) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 2);

c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 3);

d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 4);

e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (Allegato 5);

f) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 6);

g) il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (Allegato 7);

h) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (Allegato 8);

i) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 9);

j) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 10);

k) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato 11);

l) la nota integrativa (Allegato 12) recante i riferimenti di cui agli Allegati 8 e 15;

m) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato 13);

n) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (Allegato 14);

o) la tabella dimostrativa del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (Allegato 15);

p) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con le risorse disponibili (Allegato 16);

q) l'elenco delle spese a carattere continuativo autorizzate con il bilancio 2017-2019 e quantificate annualmente con legge di approvazione del bilancio, ai sensi del comma 1, dell'articolo 38 del D.Lgs. 118/2011 (Allegato 17).

 

     Art. 3. Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2017.

1. Le risorse autorizzate per il finanziamento della spesa sanitaria regionale, per l'anno 2017, ammontano ad euro 1.601.935.456,00 iscritti al Programma 01: "Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei lea", della Missione 13: "Tutela della salute".

2. Per l'attuazione del Titolo II del D.Lgs. 118/2011 la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio atto, per l'esercizio 2017, le variazioni inerenti la gestione sanitaria per l'iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari.

 

     Art. 4. Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa.

1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2017 è determinato per l'esercizio medesimo in euro 366.066.869,51.

 

     Art. 5. Autorizzazione al ricorso all'indebitamento.

1. In applicazione dell'articolo 40, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 è autorizzato, per l'anno 2017, il ricorso al debito, per far fronte ad effettive esigenze di cassa, fino all'importo complessivo di euro 192.715.046,80, a copertura del presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2016 determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l'articolo 5, comma 1 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2016-2018) [1].

2. L'indebitamento di cui al comma 1 può essere contratto dalla Giunta regionale, per una durata massima di ammortamento di anni trenta, ad un tasso di interesse massimo pari al tasso determinato dalla "Comunicazione del tasso di interesse massimo" da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore ad euro 51.645.689,91, ai sensi dell'articolo 45, comma 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), in base alla durata prescelta o comunque alle condizioni applicate dalla Cassa Depositi e Prestiti. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.

3. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 62 del D.Lgs. 118/2011 e dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è autorizzata a contrarre, in alternativa ai mutui di cui al comma 1, prestiti obbligazionari alle migliori condizioni di mercato e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 62 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).

4. L'onere annuo di ammortamento dell'indebitamento di cui al comma 1, per quanto riguarda la quota interessi, entro il limite di spesa rispettivamente di 1.700.000,00 euro per il 2017 e di 6.762.000,00 euro per gli anni successivi, è posto a carico del Programma 01: "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", della Missione 50: "Debito Pubblico", Titolo I: "Spese correnti" e per quanto riguarda la quota capitale, entro il limite di spesa rispettivamente di 1.000.000,00 euro per il 2017 e di 3.742.000,00 euro per gli anni successivi, è posto a carico del Programma 02: "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", della Missione 50: "Debito Pubblico", Titolo 4: "Rimborso prestiti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.

5. Il rimborso dei mutui e dei prestiti obbligazionari è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare, alle previste scadenze, i pagamenti per quote capitali ed interessi nonché per gli eventuali oneri di operazioni di copertura del rischio di cambio o di tasso di interesse. Su tali somme è istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito ovvero dell'operazione di copertura dei rischi.

6. In relazione alla garanzia di cui al comma 5, la Giunta regionale può dare mandato al tesoriere di provvedere, alle scadenze previste secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento delle somme occorrenti al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e delle somme sulle eventuali operazioni in strumenti derivati presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria. Il tesoriere è a tal fine autorizzato ad accantonare sulle entrate proprie, acquisite dalla Regione, le somme necessarie al pagamento, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo, per qualsiasi causa, venga meno, o risulti insufficiente al pagamento delle somme necessarie, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

7. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all'emissione dei prestiti obbligazionari, comprese quelle relative all'ottenimento ed all'aggiornamento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso.

 

     Art. 6. Ristrutturazione indebitamento.

1. La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la ristrutturazione dei prestiti precedentemente contratti, allo scopo di conseguire economie negli oneri di ammortamento attualmente sostenuti e/o di riduzione del rischio ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)). A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata a ristrutturare in qualunque forma tecnica in uso nei mercati, (comprese la rinegoziazione e/o rimodulazione e/o sostituzione) ed estinguere anticipatamente i mutui o i prestiti obbligazionari contratti, ferma restando l'applicazione delle norme statali di riferimento e della relativa disciplina di attuazione, e le connesse operazioni in strumenti finanziari derivati, anche attraverso la contrazione, in sostituzione, di nuovi mutui e/o prestiti obbligazionari di importo comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente e degli oneri di ristrutturazione. L'indebitamento così ristrutturato non può eccedere la durata di trenta anni. A tali operazioni si applicano, in quanto non incompatibili, i commi 4 e 5 dell'articolo 5 .

 

     Art. 7. Gestione attiva del portafoglio di debiti.

1. Nei limiti e nelle forme consentite dalle norme statali, la Giunta regionale è autorizzata a ristrutturare o estinguere anticipatamente i contratti di strumenti derivati precedentemente stipulati, allo scopo di conseguire economie negli oneri sostenuti e/o la riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato.

2. Per garantire le operazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5.

 

     Art. 8. Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa.

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 69 del D.Lgs. 118/2011, è autorizzata a disporre con proprio atto l'accensione di anticipazioni di cassa, da estinguere nel medesimo esercizio finanziario, per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.

2. La relativa entrata e la spesa per il rimborso delle anticipazioni sono rispettivamente iscritte al Titolo 7, Tipologia 100: "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere" in entrata ed al Titolo 5, Missione 60: "Anticipazioni finanziarie", Programma 01: "Restituzione anticipazione di tesoreria" in spesa.

3. Gli oneri relativi agli interessi passivi connessi alle anticipazioni di cui al presente articolo sono stanziati al Titolo 1, Missione 60: "Anticipazioni finanziarie", Programma 01: "Restituzione anticipazioni di tesoreria" della spesa.

 

     Art. 9. Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa.

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del D.Lgs. 118/2011 è autorizzato per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella presente legge all'Allegato 17).

2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

 

     Art. 10. Programma di sviluppo rurale 2014/2020 - Anticipazione fondi Agea.

1. È autorizzata, a titolo di anticipazione sui fondi rimborsabili da AGEA-OP, ai sensi del Reg. CE 1305/2013, per il finanziamento delle attività previste dal Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2020 (PSR) dove la Regione è beneficiario di misura e per l'attuazione della Misura 20: "Assistenza Tecnica", la spesa di complessivi euro 39.354.154,00 per l'anno 2017, di cui euro 28.136.354,00 per spese di investimento, euro 33.090.800,00 per l'anno 2018, di cui euro 21.580.000,00 per spese di investimento ed euro 33.090.800,00 per l'anno 2019, di cui euro 21.580.000,00 per spese di investimento.

2. La spesa e la relativa entrata per il rimborso da parte di AGEA delle spese anticipate sono rispettivamente iscritte alla Missione 16: "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Programma 03: "Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca" in spesa e al Titolo 3, Tipologia 500: "Rimborsi e altre entrate correnti" e Titolo 4, Tipologia 500: "Altre entrate in conto capitale" in entrata.

 

     Art. 11. Limitazione all'assunzione di impegni.

1. Gli impegni a valere sugli interventi di cui al comma 3, articolo 10 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2016)) come rifinanziati con la presente legge, sono subordinati al preventivo accertamento dell'entrata iscritta nel Titolo 3, Tipologia 0100, categoria 03 (capitolo 00220) del bilancio di previsione 2017-2019.

 

     Art. 12. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2017.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale e, ai sensi dell'articolo 12, entra in vigore il 1° gennaio 2017.

 

Allegati

(Omissis)

 


[1] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 28 luglio 2017, n. 11.