§ 4.1.79 - L.R. 18 novembre 2016, n. 29.
Prime disposizioni in materia urbanistica e di attività edilizia in attuazione della legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita)


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:18/11/2016
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 36/1997)
Art. 3.  (Modifica all’articolo 5 della l.r. 36/1997)
Art. 4.  (Modifica all’articolo 6 della l.r. 36/1997)
Art. 5.  (Modifica all’articolo 8 della l.r. 36/1997)
Art. 6.  (Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 36/1997)
Art. 7.  (Modifiche all’articolo 11 della l.r. 36/1997)
Art. 8.  (Modifiche all’articolo 13 della l.r. 36/1997)
Art. 9.  (Modifiche all’articolo 14 della l.r. 36/1997)
Art. 10.  (Inserimento dell’articolo 14 bis della l.r. 36/1997)
Art. 11.  (Modifiche all’articolo 16 della l.r. 36/1997)
Art. 12.  (Abrogazione dell’articolo 16 bis della l.r. 36/1997)
Art. 13.  (Modifica all’articolo 24 della l.r. 36/1997)
Art. 14.  (Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 36/1997)
Art. 15.  (Modifica all’articolo 34 della l.r. 36/1997)
Art. 16.  (Modifiche all’articolo 36 della l.r. 36/1997)
Art. 17.  (Modifiche all’articolo 37 della l.r. 36/1997)
Art. 18.  (Modifiche all’articolo 38 della l.r. 36/1997)
Art. 19.  (Modifica all’articolo 38 bis della l.r. 36/1997)
Art. 20.  (Modifica all’articolo 39 della l.r. 36/1997)
Art. 21.  (Modifica alla rubrica della l.r. 36/1997)
Art. 22.  (Modifiche all’articolo 43 della l.r. 36/1997)
Art. 23.  (Modifiche all’articolo 44 della l.r. 36/1997)
Art. 24.  (Modifica all’articolo 47 bis della l.r. 36/1997)
Art. 25.  (Modifica all’articolo 47 ter della l.r. 36/1997)
Art. 26.  (Modifica all’articolo 59 della l.r. 36/1997)
Art. 27.  (Sostituzione dell’articolo 68 della l.r. 36/1997)
Art. 28.  (Modifica all’articolo 79 bis della l.r. 36/1997)
Art. 29.  (Modifiche all’articolo 79 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))
Art. 30.  (Modifica all’articolo 80 della l.r. 11/2015)
Art. 31.  (Modifiche all’articolo 81 della l.r. 11/2015)
Art. 32.  (Misure di semplificazione delle modalità di attuazione dei vigenti piani regolatori generali o programmi di fabbricazione)
Art. 33.  (Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 (Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e disciplina [...]
Art. 34.  (Abrogazione dell’articolo 7 della l.r. 24/1987)
Art. 35.  (Abrogazione dell’articolo 1 della legge regionale 13 settembre 1994, n. 52 (Delega alle province delle funzioni regionali di rilascio delle autorizzazioni di massima di cui all’articolo 7 della [...]
Art. 36.  (Modifica all’articolo 1 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti))
Art. 37.  (Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 24/2001)
Art. 38.  (Modifiche all’articolo 43 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia))
Art. 39.  (Modifica all’articolo 46 della l.r. 16/2008)
Art. 40.  (Modifica all’articolo 47 della l.r. 16/2008)
Art. 41.  (Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico))
Art. 42.  (Modifiche all’articolo 11 della l.r. 10/2012)
Art. 43.  (Modifica all’articolo 12 della l.r. 10/2012)
Art. 44.  (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio))
Art. 45.  (Interpretazione autentica dell’articolo 28 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria [...]
Art. 46.  (Disposizioni transitorie)


§ 4.1.79 - L.R. 18 novembre 2016, n. 29.

Prime disposizioni in materia urbanistica e di attività edilizia in attuazione della legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita)

(B.U. 25 novembre 2016, n. 21)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1997, N. 36 (LEGGE URBANISTICA REGIONALE)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))

1. Il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“1. La pianificazione territoriale si fonda sul principio della chiara e motivata esplicitazione delle proprie determinazioni e persegue l’obiettivo dell’integrazione della tutela e valorizzazione del paesaggio regionale nei processi di pianificazione territoriale e urbanistica in attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto delle competenze in materia di governo del territorio previste nell’ordinamento statale e regionale.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“2. La pianificazione territoriale persegue finalità di qualificazione ambientale, di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico, di contrasto all’abbandono del territorio agrario, di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e di rinnovo urbano, di miglioramento dell’efficienza energetica, funzionale e strutturale degli edifici, di innovazione del sistema produttivo e delle infrastrutture.”.

3. La lettera a) del comma 3 del’articolo 2 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

“a) della conservazione e della valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche disponibili, con particolare riguardo a quelle irriproducibili;”.

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 36/1997)

1. Il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“2. Gli strumenti della pianificazione territoriale regionale sono:

a) il Piano territoriale regionale (PTR);

b) il Piano paesaggistico.”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“3 bis. Il Piano paesaggistico ha i contenuti e gli effetti previsti negli articoli 135, 143 e 145 del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni ed è predisposto con modalità di elaborazione congiunta con il Ministero per i beni e le attività culturali e secondo le procedure previste dall’articolo 14 bis.”.

 

     Art. 3. (Modifica all’articolo 5 della l.r. 36/1997)

1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 5 della l.r. l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “nel quale sono stabilite anche le modalità per la gestione comunale del procedimento di formazione e approvazione dei piani intercomunali e dei successivi eventuali aggiornamenti e varianti in applicazione delle disposizioni della presente legge.”.

 

     Art. 4. (Modifica all’articolo 6 della l.r. 36/1997)

1. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“La Regione, la Città metropolitana e le province, in vista della formazione, del monitoraggio e della variazione in forma concertata dei rispettivi piani territoriali, convocano apposite conferenze di pianificazione cui partecipano gli enti locali interessati e assicurano la partecipazione degli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali anche al fine dell’attività di formazione del Piano paesaggistico a norma degli articoli 135 e 143 del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni e del coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale a norma dell’articolo 145 del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni;”.

 

     Art. 5. (Modifica all’articolo 8 della l.r. 36/1997)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “ strutturale ” è sostituita dalla seguente: “ strategico ”.

 

     Art. 6. (Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 36/1997)

1. L’articolo 9 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 9

(Quadro descrittivo)

1. Il quadro descrittivo contiene la rappresentazione del territorio ligure, nonché delle dinamiche in atto, nella sua globalità e nei diversi ambiti territoriali individuati, al fine di cogliere l’identità e il ruolo della Liguria nel contesto nazionale ed europeo evidenziandone le situazioni di vulnerabilità e le potenzialità di sviluppo.

2. Il quadro descrittivo:

a) illustra i processi in atto sotto il profilo socio-economico, della domanda d’uso del suolo e delle trasformazioni del territorio al fine della definizione degli obiettivi di piano;

b) fornisce dati analitici e di sintesi e strumenti operativi utilizzabili da parte degli enti locali per la redazione dei rispettivi strumenti di pianificazione e alimenta il sistema delle conoscenze di cui all’articolo 7.”.

 

     Art. 7. (Modifiche all’articolo 11 della l.r. 36/1997)

1. La rubrica dell’articolo 11 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: “ (Quadro strategico) ”.

2. Il comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“1. Il quadro strategico del PTR definisce gli indirizzi e le azioni finalizzati a conseguire gli obiettivi del Piano, per l’intero territorio ligure e per ciascuno degli ambiti territoriali individuati, in coerenza con i principi di cui all’articolo 2 e con il rapporto ambientale di cui all’articolo 8, comma 2, lettera c bis).”.

3. Il comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

4. Al comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni:

a) il primo alinea è sostituito dal seguente: “ Il quadro strategico contiene in particolare: ”;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) l’indicazione degli ambiti territoriali caratterizzati da situazioni di abbandono delle attività agrarie, degrado urbano e carenze funzionali dell’assetto insediativo, incompatibilità ambientale e funzionale del sistema produttivo, insufficienza dell’armatura infrastrutturale;”;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“ b) le indicazioni sulla suscettività d’uso del territorio in funzione delle criticità emerse dal quadro descrittivo; ”.

5. Il comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“4. Con riferimento ai contenuti di cui al comma 3, lettere c), d) ed e), il quadro strategico può individuare ambiti di interesse regionale nei quali gli interventi ivi individuati sono soggetti ad approvazione da parte della Regione mediante la procedura dell’accordo di pianificazione di cui all’articolo 57 o dell’accordo di programma di cui all’articolo 58.”.

6. Al comma 5 dell’articolo 11 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ l’integrazione e lo sviluppo di alcuni elementi della disciplina ” sono sostituite dalle seguenti: “ la specificazione di alcuni dei contenuti ”.

7. Al comma 6 dell’articolo 11 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “ strutturale ” è sostituita dalla seguente: “ strategico ” e la parola: “ , normativo ” è soppressa.

8. Al comma 7 dell’articolo 11 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “ strutturali ” è sostituita dalla seguente: ” strategici ”.

 

     Art. 8. (Modifiche all’articolo 13 della l.r. 36/1997)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a), e comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “ di cui all’articolo 11, comma 3, lettere c), d) ed e) ”.

2. Al comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ di cui all’articolo 11, comma 4 ” sono sostituite dalle seguenti: “ di cui all’articolo 11, comma 3, lettera c), con esclusione delle strutture della grande distribuzione commerciale, e lettere d) ed e) ”.

3. Il comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 9. (Modifiche all’articolo 14 della l.r. 36/1997)

1. Il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“1. Per la formazione del PTR la Giunta regionale:

a) previa informativa alla competente Commissione consiliare, approva un documento preliminare del progetto di Piano, comprensivo anche del rapporto preliminare di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni;

b) convoca le conferenze di pianificazione di cui all’articolo 6, anche al fine dell’effettuazione della fase di consultazione a norma della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni;

c) pubblica il documento preliminare approvato tramite avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL) e nel sito informatico della Regione, in vista dell’acquisizione di proposte o contributi da parte di soggetti pubblici e privati per la predisposizione del progetto di PTR. ”.

2. Al comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ trenta giorni ” sono sostituite dalle seguenti: “ sessanta giorni ”.

 

     Art. 10. (Inserimento dell’articolo 14 bis della l.r. 36/1997)

1. Dopo l’articolo 14 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“ Articolo 14 bis

(Procedimento di approvazione del Piano paesaggistico)

1. Per la formazione del Piano paesaggistico la Giunta regionale:

a) prima dell’elaborazione del documento preliminare di cui alla lettera b), stipula apposita intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi degli articoli 135, comma 1, terzo periodo, e 143, comma 2, del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni;

b) previa informativa alla competente Commissione consiliare, approva il documento preliminare del progetto di Piano, comprensivo anche del rapporto preliminare di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. Di tale documento è data pubblicità mediante inserimento nel sito informatico della Regione, previo avviso nel BURL e nel medesimo sito informatico, in vista dell’acquisizione di proposte o contributi da parte di soggetti pubblici e privati per la predisposizione del progetto di Piano paesaggistico;

c) convoca le conferenze di pianificazione di cui all’articolo 6, anche al fine dell’effettuazione della fase di consultazione a norma della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il progetto di Piano paesaggistico è elaborato sulla base del documento preliminare e dell’intesa di cui al comma 1, tenuto conto degli esiti della fase di consultazione e delle osservazioni, proposte o contributi ricevuti ai sensi del medesimo comma 1 ed è comprensivo del rapporto ambientale di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. Il Piano paesaggistico è adottato dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, su proposta della Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale per il territorio.

3. Dell’avvenuta adozione del progetto di Piano paesaggistico è dato avviso nel BURL e nel sito informatico della Regione. Il progetto di Piano paesaggistico è reso consultabile nel sito informatico regionale ai fini della procedura di VAS di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni per sessanta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso. Dell’avvenuto inserimento nel sito informatico è data comunicazione alla Città metropolitana, alle province, ai comuni, agli enti Parco, al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni limitrofe per l’espressione del parere da inviare alla Regione entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso nel BURL.

4. I comuni provvedono a rendere consultabile il progetto di Piano paesaggistico a libera visione del pubblico nella segreteria comunale per sessanta giorni consecutivi dalla pubblicazione dell’avviso nel BURL, in vista della presentazione di osservazioni entro il medesimo termine, previo avviso da pubblicarsi nel sito informatico comunale, contenente l’indicazione della data di messa in consultazione presso la segreteria comunale e da comunicare alla Regione, nonché da divulgarsi, in via facoltativa, con manifesti o altro mezzo ritenuto idoneo.

5. La Città metropolitana, le province, i comuni, gli enti Parco e le regioni limitrofe esprimono il proprio parere, per i profili di rispettiva competenza, con atto deliberativo motivato. I comuni esaminano le osservazioni presentate a norma del comma 4 e nel contesto del parere di cui al comma 3 da trasmettere alla Regione formulano proposte di accoglimento o di reiezione, anche parziale, di tali osservazioni.

6. Entro centottanta giorni dalla scadenza dei termini per il ricevimento dei pareri di cui al comma 3, la Giunta regionale stipula l’accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi degli articoli 135, comma 1, terzo periodo, e 143, comma 2, del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni. Entro il medesimo termine viene reso il parere motivato di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni e viene formulata la successiva proposta della Giunta regionale al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria di approvazione del Piano paesaggistico, comprensiva della decisione sulle osservazioni pervenute a norma del comma 4 e dell’ottemperanza alle prescrizioni apposte in sede di pronuncia di VAS, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale per il territorio.

7. La deliberazione di approvazione del Piano, con i relativi elaborati, è pubblicata nel sito informatico della Regione e, per estratto, nel BURL, unitamente al relativo elaborato di sintesi.

8. Una copia del Piano paesaggistico approvato è trasmessa, in formato digitale, con i relativi allegati al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Città metropolitana, alle province e ai comuni i quali provvedono a metterlo a permanente e libera visione del pubblico entro dieci giorni dal ricevimento degli atti.

9. Il Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel BURL della relativa deliberazione di approvazione. ”.

 

     Art. 11. (Modifiche all’articolo 16 della l.r. 36/1997)

1. La rubrica dell’articolo 16 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: “ (Varianti, aggiornamento e verifica di adeguatezza del PTR) ”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“2 bis. Il quadro descrittivo e le indicazioni del PTR di cui all’articolo 11, comma 3, lettere a) e b), possono essere aggiornati, in coerenza con il documento degli obiettivi e con gli esiti della pronuncia regionale in materia di VAS espressa in sede di approvazione del PTR, mediante deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria. Tale deliberazione è soggetta alle forme di pubblicità stabilite nell’articolo 14, commi 8 e 9, ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nel BURL.”.

 

     Art. 12. (Abrogazione dell’articolo 16 bis della l.r. 36/1997)

1. L’articolo 16 bis della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 13. (Modifica all’articolo 24 della l.r. 36/1997)

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

“c) struttura del piano costituita dagli elaborati essenziali di cui all’articolo 27;”.

 

     Art. 14. (Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 36/1997)

1. L’articolo 27 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 27

(Struttura del PUC)

1. La struttura del PUC è costituita dai seguenti atti ed elaborati cartografici essenziali in scala da 1:10.000 a 1:5.000:

a) gli ambiti di conservazione;

b) gli ambiti di riqualificazione e di completamento, con gli eventuali schemi di organizzazione planivolumetrica nei casi in cui il PUC definisca la disciplina specifica relativa alla distanza tra le costruzioni e le relative altezze da osservarsi per l’attuazione delle relative previsioni;

c) gli eventuali distretti di trasformazione con i relativi schemi di organizzazione planivolumetrica nei casi in cui l’attuazione delle previsioni possa avvenire senza il ricorso al PUO;

d) gli ambiti di conservazione e di riqualificazione riservati alla produzione agricola e quelli destinati al presidio ambientale;

e) i territori prativi, boschivi e naturali di cui all’articolo 37;

f) il sistema complessivo delle infrastrutture e dei servizi pubblici e d’uso pubblico esistenti e di progetto;

g) la normativa generale del Piano e degli ambiti, comprensiva della disciplina paesistica, delle regole di flessibilità, della disciplina del sistema delle infrastrutture e dei servizi pubblici e della disciplina geologica in unico fascicolo e la normativa specifica degli eventuali distretti di trasformazione con i relativi schemi di organizzazione urbanistica in un apposito fascicolo.

2. Costituiscono documentazione tecnica obbligatoria a corredo del PUC i seguenti elaborati:

a) la cartografia in scala 1:10.000 di sovrapposizione degli ambiti, degli eventuali distretti di trasformazione, del territorio prativo, boschivo e naturale, nonché del sistema delle infrastrutture e dei servizi pubblici rispetto al sistema dei vincoli paesaggistici e degli elementi della Rete ecologica ligure presenti sul territorio comunale;

b) la cartografia in scala 1:10.000 di sovrapposizione degli ambiti, degli eventuali distretti di trasformazione, del territorio prativo, boschivo e naturale, nonché del sistema delle infrastrutture e dei servizi pubblici rispetto:

- al vigente PTCP e, successivamente alla loro approvazione, agli strumenti della pianificazione territoriale regionale di cui all’articolo 3;

- alla vigente pianificazione di bacino che interessa il territorio comunale;

c) la cartografia che indica le eventuali proposte di modifica del PTCP connesse alla struttura del piano, nonché le eventuali rettifiche e aggiornamenti a carattere non sostanziale;

d) la relazione che illustri le modalità di recepimento nel Piano della disciplina di cui agli articoli 29 bis, 29 ter, 29 quater e 29 quinquies;

e) la relazione che illustri le modalità di recepimento nel Piano della legislazione regionale di settore e di quella a carattere speciale;

f) la determinazione del carico urbanistico previsto dal Piano in applicazione degli articoli 33 e 34, nonché, successivamente alla sua approvazione, del Regolamento regionale di cui all’articolo 34, comma 3 e seguenti;

g) la tabella con la specificazione della corrispondenza tra gli elementi della struttura del piano e le zone omogenee come definite all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765). ”.

 

     Art. 15. (Modifica all’articolo 34 della l.r. 36/1997)

1. Al primo periodo del comma 4 dell’articolo 34 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “ nei comuni montani ” sono inserite le seguenti: “ , da individuarsi nel medesimo regolamento ”.

 

     Art. 16. (Modifiche all’articolo 36 della l.r. 36/1997)

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

“a) circoscritte e limitate aree che presentino fenomeni di sottoutilizzo o di abbandono agro-silvo-pastorale e che non siano recuperabili all’uso agricolo produttivo;”.

2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

“b) aree che si trovino in precarie condizioni di equilibrio idrogeologico e vegetazionale escluse quelle attualmente adibite ad attività agro-silvo-pastorale di effettiva produzione agricola;”.

 

     Art. 17. (Modifiche all’articolo 37 della l.r. 36/1997)

1. Al comma 1 dell’articolo 37 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni:

a) la parola: “ insediabili ” è sostituita dalle seguenti: “ relative allo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali ”;

b) le parole: “ ivi realizzabili ” sono sostituite dalle seguenti: “ ad esse ”;

c) le parole: “ allo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali ” sono soppresse.

 

     Art. 18. (Modifiche all’articolo 38 della l.r. 36/1997)

1. Al comma 2 dell’articolo 38 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ che provvede a metterlo a disposizione nel proprio sito informatico “ sono sostituite dalle seguenti: “ anche al fine dell’avvio della procedura di VAS e dei relativi adempimenti di pubblicità ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni ”.

2. I commi 3 e 4 dell’articolo 38 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

3. Al comma 5 dell’articolo 38 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni:

a) il primo alinea è sostituito dal seguente:

“Decorsi trenta giorni e non oltre sessanta dalla data di adozione il progetto di PUC, unitamente al relativo atto deliberativo e agli elaborati tecnici costitutivi del Piano di cui all’articolo 24:”;

b) alla lettera a) le parole: “ anche ai fini della procedura di VAS, ”, sono soppresse.

4. Al comma 6 dell’articolo 38 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ novanta giorni ” sono sostituite dalle seguenti: “ centoventi giorni ”.

5. Il comma 7 dell’articolo 38 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“7. In parallelo all’effettuazione degli adempimenti di pubblicità-partecipazione di cui al comma 5, il Comune illustra alle amministrazioni ed enti di cui al comma 2 il progetto di PUC mediante apposita sessione istruttoria per il suo esame sotto i vari profili. La fase illustrativa del Piano si conclude entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione alle amministrazioni e agli enti di cui al comma 2 della deliberazione comunale sulle osservazioni pervenute ai sensi del comma 5, lettera a), previa formale acquisizione dei motivati pareri della Regione e delle amministrazioni ed enti che devono specificare i rilievi aventi carattere vincolante in relazione ai piani ed ai profili di rispettiva competenza. Il parere da rendersi da parte della Regione ha carattere vincolante anche per quanto riguarda la conformità del PUC alle normative in materia urbanistico-edilizia e paesistico-ambientale e può essere comprensivo della pronuncia sulla VAS. Il Comune redige apposito verbale di sintesi delle valutazioni rese dalle amministrazioni ed enti di cui al comma 2 nei relativi pareri e lo trasmette, entro il termine di venti giorni dalla conclusione della fase illustrativa, alla Regione, alla Città metropolitana o alla Provincia, nonché alle altre amministrazioni ed enti.”.

6. Al comma 8 dell’articolo 38 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ della conferenza di servizi ” sono sostituite dalle seguenti: “ della fase illustrativa ”.

7. Al primo periodo del comma 9 dell’articolo 38 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “ approva il PUC ” sono inserite le seguenti: “ , anche apportando eventuali rettifiche e aggiornamenti a carattere non sostanziale del PTCP, ”.

8. Al secondo periodo del comma 9 dell’articolo 38 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “ fino all’approvazione del PTR ”, sono inserite le seguenti: “ e del Piano paesaggistico ” e le parole: “ della legge regionale di revisione organica della presente legge ” sono sostituite dalle seguenti: “ della legge regionale 2 aprile 2015, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale)) ”.

 

     Art. 19. (Modifica all’articolo 38 bis della l.r. 36/1997)

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 38 bis della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

“c) struttura del Piano di cui all’articolo 27 senza la previsione di distretti di trasformazione e in conformità alle indicazioni e alle prescrizioni dei piani territoriali di livello sovracomunale;”.

 

     Art. 20. (Modifica all’articolo 39 della l.r. 36/1997)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ conferenza di servizi ”, sono sostituite dalle seguenti: “ fase illustrativa ”.

 

     Art. 21. (Modifica alla rubrica della l.r. 36/1997)

1. Nella rubrica del Capo III del TITOLO IV della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “ del PUC ”, sono aggiunte le seguenti: “ e del PUC semplificato ”.

 

     Art. 22. (Modifiche all’articolo 43 della l.r. 36/1997)

1. La rubrica dell’articolo 43 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: “ (Flessibilità e procedure di aggiornamento del PUC e del PUC semplificato) ”.

2. Al comma 3 dell’articolo 43 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni:

a) al primo alinea le parole: “ e sugli esiti della pronuncia regionale in materia di VAS ”, sono soppresse e le parole: “ , in quanto tali, non rientranti nel campo di applicazione della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni ”, sono sostituite dalle seguenti: “ nel rispetto delle disposizioni in materia di VAS di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni e delle relative indicazioni applicative ”;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) modifiche della disciplina urbanistico-edilizia degli ambiti di conservazione, di riqualificazione, di completamento e dei distretti di trasformazione nonché dei relativi perimetri purché non comportanti l’individuazione di nuovi distretti e l’incremento del carico urbanistico complessivo già previsto dal PUC; ”.

c) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

“c bis) modifiche della disciplina urbanistico-edilizia degli ambiti di conservazione e di quelli di riqualificazione finalizzate a incentivare o a realizzare interventi di rinnovo urbano, di recupero del patrimonio edilizio ed interventi di contrasto all’abbandono del territorio di produzione agricola e di presidio ambientale, a condizione che non sia consentita la nuova costruzione, anche per trasferimento di volumetrie preventivamente demolite, su aree libere destinate a orti o a colture agricole in attività o dismesse. ”.

3. Dopo il comma 9 dell’articolo 43 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“9 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche con riferimento al PUC semplificato approvato a norma dell’articolo 39.”.

 

     Art. 23. (Modifiche all’articolo 44 della l.r. 36/1997)

1. Alla rubrica dell’articolo 44 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ al Piano urbanistico comunale ” sono sostituite dalle seguenti: “ al PUC e al PUC semplificato ” .

2. Al primo periodo del comma 1 dell’articolo 44 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “ al PUC ” sono inserite le seguenti: “ e al PUC semplificato ”.

3. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 44 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Le varianti sono adottate e approvate secondo le procedure rispettivamente stabilite agli articoli 38 o 39 e sono assoggettate a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS, a seconda dell’oggetto della variante, in base alle disposizioni della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni e delle relative indicazioni applicative.”.

 

     Art. 24. (Modifica all’articolo 47 bis della l.r. 36/1997)

1. Al comma 1 dell’articolo 47 bis della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ nonché per le varianti in attuazione di leggi speciali ” sono sostituite dalle seguenti: “ , per le varianti finalizzate ad attuare interventi di ristrutturazione urbanistica e riqualificazione urbana per la cui approvazione sia promosso dal Comune apposito accordo di programma, nonché per le varianti in attuazione di leggi speciali ”.

 

     Art. 25. (Modifica all’articolo 47 ter della l.r. 36/1997)

1. Al comma 1 dell’articolo 47 ter della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “nonché per le varianti in attuazione di leggi speciali” sono sostituite dalle seguenti: “per le varianti finalizzate ad attuare interventi di ristrutturazione urbanistica e riqualificazione urbana per la cui approvazione sia promosso dal Comune apposito accordo di programma, nonché per le varianti in attuazione di leggi speciali”.

 

     Art. 26. (Modifica all’articolo 59 della l.r. 36/1997)

1. Al comma 1 dell’articolo 59 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “aggiornamento del PUC o”, sono soppresse.

 

     Art. 27. (Sostituzione dell’articolo 68 della l.r. 36/1997)

1. L’articolo 68 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 68

(Validità dei piani territoriali di coordinamento regionali di cui alla l.r. 39/1984)

1. Fino all’approvazione del Piano paesaggistico, si applica il PTCP approvato con deliberazione del Consiglio regionale 26 febbraio 1990, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Fino all’approvazione del PTR sono fatti salvi ad ogni effetto i vigenti piani territoriali di coordinamento regionali, diversi dal PTCP, approvati ai sensi della l.r. 39/1984 e successive modificazioni e integrazioni.”.

 

     Art. 28. (Modifica all’articolo 79 bis della l.r. 36/1997)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 79 bis della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente :

“1 bis. Fino all’approvazione del PTGcm il PTC della Provincia di Genova di cui al comma 1, relativamente ai territori ricompresi nei bacini padani per i quali ha valore ed effetti di Piano di bacino del fiume Po, può essere variato con la procedura di cui all’articolo 22 o di cui all’articolo 57.”.

 

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 2015, N. 11 (MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1997, N. 36 (LEGGE URBANISTICA REGIONALE))

 

     Art. 29. (Modifiche all’articolo 79 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))

1. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 79 della l.r. 11/2015:

a) al punto 1) le parole: “indice una conferenza di servizi istruttoria ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni in vista del conseguimento in sede di successiva conferenza di servizi decisoria” sono sostituite dalle seguenti: “convoca apposita sessione istruttoria in vista dell’illustrazione del PUC e dell’acquisizione”;

b) al punto 2) le parole: “ed approva il PUC” sono soppresse e alla fine sono aggiunte le parole: “oppure dà atto della mancata presentazione di osservazioni con deliberazione della Giunta comunale” ;

c) il punto 3) è sostituito dal seguente:

“3) la fase istruttoria si conclude entro novanta giorni, decorrenti dalla data del verbale conclusivo della riunione convocata dal Comune per la valutazione del PUC in esito alla deliberazione di cui al comma 2, mediante assunzione delle determinazioni regionali, metropolitane e provinciali. Nei successivi novanta giorni il Comune approva il PUC con deliberazione del Consiglio comunale. Ove le determinazioni della Regione, della Città metropolitana e della Provincia siano subordinate all’osservanza di prescrizioni comportanti l’adeguamento del PUC, il Comune è tenuto ad accettare tali prescrizioni con la deliberazione consiliare di approvazione del PUC alla quale sono da allegare gli atti del PUC previamente adeguati. Il PUC entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito informatico comunale della deliberazione di approvazione del PUC e dal contestuale deposito del Piano a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale, previo avviso da pubblicare nel ridetto sito informatico, nonché nel BURL, e da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo. La deliberazione di approvazione del PUC ed i relativi elaborati sono trasmessi alla Regione, alla Città metropolitana o alla Provincia;”.

2. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 79 della l.r. 11/2015, è sostituita dalla seguente:

“c) ove ricorra il caso di cui alla lettera b), ma sia già conclusa la fase di pubblicità - partecipazione secondo le modalità di cui al previgente articolo 40, commi 2 e 3, della l.r. 36/1997, il Comune assume la deliberazione consiliare di decisione sulle osservazioni presentate o di presa d’atto da parte della Giunta della mancata presentazione di osservazioni e convoca apposita sessione istruttoria per l’illustrazione e la valutazione del PUC in esito alle determinazioni sulle osservazioni in vista del conseguimento delle determinazioni regionali di natura ambientale e territoriale-paesistica, nonché delle determinazioni della Città metropolitana o della Provincia di verifica di legittimità del PUC rispetto alle prescrizioni del PTGcm o del PTC provinciale e ai rilievi formulati nel parere espresso dalla Provincia sul progetto preliminare. Nel termine di centottanta giorni dalla data del verbale conclusivo dell’ultima riunione illustrativa del PUC sono espresse le determinazioni regionali, metropolitane e provinciali. Nei successivi novanta giorni il Comune approva il PUC mediante deliberazione del Consiglio comunale. Ove le determinazioni della Regione, della Città metropolitana e della Provincia siano subordinate all’osservanza di prescrizioni comportanti l’adeguamento del PUC, il Comune è tenuto ad accettare tali prescrizioni con la deliberazione di approvazione del PUC alla quale sono da allegare gli atti del PUC previamente adeguati. Il PUC entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito informatico comunale della deliberazione di approvazione del PUC e dal contestuale deposito del Piano a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale, previo avviso da pubblicare nel ridetto sito informatico, nonché nel BURL, e da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo. La deliberazione di approvazione del PUC e i relativi elaborati sono trasmessi alla Regione, alla Città metropolitana o alla Provincia.”.

3. Al comma 4 dell’articolo 79 della l.r. 11/2015:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) ove sia già stata effettuata la fase di pubblicità-partecipazione di cui al comma 2 del previgente articolo 38 della l.r. 36/1997 e non siano ancora stati resi i pareri della Regione, della Città metropolitana e della Provincia, il Comune decide sulle osservazioni e trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 38, commi 7, 8, 9, 10 e 11 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, ferma restando l’applicabilità del suddetto articolo 39 se sussistano i presupposti e le condizioni per la formazione del PUC semplificato di cui all’articolo 38 bis della l.r. 36/1997 come introdotto dalla presente legge;”;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) ove non sia stata ancora effettuata la fase di pubblicità-partecipazione, il Comune è tenuto a trasmettere il progetto di Piano alla Regione, alla Città metropolitana o alla Provincia, nonché alle altre amministrazioni o enti a vario titolo interessati in vista dell’approvazione del Piano in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 38, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, ferma restando l’applicabilità dell’articolo 39 della l.r. 36/1997 come modificato dalla presente legge se sussistano i presupposti e le condizioni per la formazione del PUC semplificato di cui al ridetto articolo 38 bis;”.

 

     Art. 30. (Modifica all’articolo 80 della l.r. 11/2015)

1. Al comma 2 dell’articolo 80 della l.r. 11/ 2015, dopo le parole: “approvazione del PTR” sono aggiunte le seguenti: “e del Piano paesaggistico”.

 

     Art. 31. (Modifiche all’articolo 81 della l.r. 11/2015)

1. Le lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 81 della l.r. 11/2015 sono sostituite dalle seguenti:

“a) di approvazione di qualsiasi variante parziale, ivi comprese quelle contenute in Strumenti Urbanistici Attuativi (SUA), con approvazione dello SUA;

b) di approvazione degli SUA di interesse regionale individuati dai vigenti PTC regionali e delle varianti agli strumenti urbanistici generali ad essi sottese;

c) di approvazione degli SUA conformi o loro varianti; ”.

2. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 81 della l.r. 11/2015, dopo le parole: “del PTR” sono inserite le seguenti: “e del Piano paesaggistico”.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE DELLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI VIGENTI PIANI REGOLATORI GENERALI O PROGRAMMI DI FABBRICAZIONE

 

     Art. 32. (Misure di semplificazione delle modalità di attuazione dei vigenti piani regolatori generali o programmi di fabbricazione)

1. Le previsioni contenute in piani regolatori generali (PRG) o programmi di fabbricazione (Pdf) approvati ai sensi della legislazione previgente alla l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, che subordinano l’attuazione degli interventi urbanistico–edilizi all’obbligo di preventiva approvazione di strumento urbanistico attuativo (SUA) possono essere attuate mediante rilascio di permesso di costruire convenzionato avente i contenuti di cui all’articolo 49, comma 2, della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione delle previsioni relative ad interventi di ristrutturazione urbanistica e ad interventi soggetti ad obbligo di SUA di approvazione regionale in base al vigente PTCP e ad altri piani territoriali di coordinamento.

 

     Art. 33. (Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 (Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi))

1. Il comma 5 dell’articolo 4 della l.r. 24/1987 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“5. Entro sessanta giorni dall’approvazione dello strumento urbanistico attuativo il Comune trasmette alla Regione copia dello strumento urbanistico attuativo approvato per la formulazione di eventuali osservazioni in merito alla compatibilità dello stesso in rapporto al vigente Piano paesistico regionale (PTCP).”.

2. I commi 6, 7, 8 e 9 dell’articolo 4 della l.r. 24/1987 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

 

     Art. 34. (Abrogazione dell’articolo 7 della l.r. 24/1987)

1. L’articolo 7 della l.r. 24/1987 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 35. (Abrogazione dell’articolo 1 della legge regionale 13 settembre 1994, n. 52 (Delega alle province delle funzioni regionali di rilascio delle autorizzazioni di massima di cui all’articolo 7 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 nonché di approvazione dei regolamenti edilizi)

1. L’articolo 1 della l.r. 52/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA’ EDILIZIA

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2001, N. 24 (RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI)

 

     Art. 36. (Modifica all’articolo 1 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti))

1. Il comma 2 bis dell’articolo 1 della l.r. 24/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“2 bis. Le disposizioni della presente legge operano in deroga alla disciplina prevista dagli strumenti e piani urbanistici comunali vigenti o operanti in salvaguardia e dai regolamenti edilizi fino alla previsione nel nuovo Piano urbanistico comunale (PUC) della disciplina degli interventi di recupero nel rispetto della definizione di sottotetto di cui al comma 2, nonché dei parametri stabiliti nell’articolo 2 o, nel caso di PUC e di strumenti urbanistici generali vigenti, fino all’approvazione della disciplina di tali interventi in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 7.”.

 

     Art. 37. (Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 24/2001)

1. L’articolo 7 della l.r. 24/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 7

(Disciplina urbanistica per il recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all’articolo 5 negli edifici esistenti al 29 novembre 2014)

1. Negli edifici esistenti al 29 novembre 2014, data di entrata in vigore della legge regionale 12 novembre 2014, n. 30 recante modifiche alla presente legge e alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia)), è consentito il recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all’articolo 5 previa deliberazione del Consiglio comunale recante la pertinente disciplina urbanistica nel rispetto della definizione di sottotetto di cui all’articolo 1, comma 2, dei parametri previsti all’articolo 2, commi 2 e 6, delle condizioni stabilite all’articolo 5, nonché delle seguenti ulteriori condizioni, limiti e modalità:

a) gli interventi devono assicurare il rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali degli edifici e delle relative coperture;

b) gli interventi che comportano la creazione di nuove unità immobiliari in numero superiore al doppio di quello esistente devono assicurare la realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria da regolare in apposito atto convenzionale contenente gli impegni del soggetto attuatore, le modalità, i termini e le garanzie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;

c) gli interventi che comportano modificazioni delle altezze di colmo e di gronda dei sottotetti non possono riguardare immobili:

1) vincolati come beni culturali ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni e integrazioni;

2) ricadenti nei centri storici, salva la facoltà dei comuni di individuare porzioni dei medesimi o specifici edifici in cui, in ragione delle relative caratteristiche architettoniche e di localizzazione, è ammissibile il recupero dei sottotetti a fini abitativi;

3) ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta in forza di normative o di atti di pianificazione territoriale oppure ricadenti in aree a pericolosità idraulica o idrogeologica in cui i piani di bacino precludono la realizzazione di interventi di ampliamento volumetrico o superficiario;

4) ricadenti in aree demaniali marittime concesse per finalità diverse da quelle turistico-ricettive;

5) ricadenti, in base alle indicazioni dell’assetto insediativo del vigente PTCP, in ambiti soggetti ai regimi normativi “aree urbane con valori di immagine” (IU), “nuclei isolati” ed “aree non insediate” in regime di conservazione (NI-CE e ANI-CE);

d) fermo restando quanto previsto alla lettera c), gli interventi che comportano modificazioni delle altezze di colmo e di gronda dei sottotetti sono ammessi entro i seguenti limiti dimensionali:

1) l’ampliamento non può superare il 20 per cento del volume geometrico dell’edificio esistente;

2) l’altezza massima consentita per l’innalzamento della linea di gronda e di colmo della copertura non può superare un metro, fatta salva la maggiore altezza prevista dal vigente piano urbanistico comunale.

2. I comuni con la deliberazione di cui al comma 1 possono stabilire:

a) le tipologie costruttive ammesse per l’apertura a filo delle falde, la realizzazione di abbaini e di eventuali terrazzi, al fine del rispetto del rapporto aeroilluminante non inferiore a un sedicesimo (1/16);

b) gli eventuali ulteriori requisiti di prestazione energetica da soddisfare rispetto ai requisiti minimi stabiliti nella vigente normativa statale e regionale in materia.

3. La deliberazione comunale di cui al comma 1 è depositata per trenta giorni consecutivi a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale ed inserita nel sito informatico del Comune previo avviso da pubblicarsi in tale sito e nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL); entro tale termine qualunque interessato può presentare osservazioni. Decorso tale termine, ove siano pervenute osservazioni, il Comune decide su di esse e approva in via definitiva la disciplina di cui ai commi 1 e 2 con deliberazione del Consiglio comunale da assumersi nei successivi sessanta giorni a pena di decadenza. Ove non siano pervenute osservazioni il Comune ne dà attestazione e la disciplina urbanistica adottata con la deliberazione comunale è da intendersi approvata. La deliberazione comunale con la quale è approvata la disciplina urbanistica è pubblicata nel sito informatico e depositata nella segreteria comunale a libera e permanente visione del pubblico e trasmessa alla Regione, alla Provincia o alla Città metropolitana.

4. Ove la disciplina urbanistica per il recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all’articolo 5 preveda incrementi del carico urbanistico rispetto a quello stabilito dagli strumenti e piani urbanistici comunali vigenti od operanti in salvaguardia, la deliberazione comunale deve essere corredata della documentazione tecnica prescritta dalla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni e dalle relative indicazioni applicative. In caso di obbligo di verifica di assoggettabilità a VAS della disciplina urbanistica contenuta nella delibera, la disciplina deve essere sottoposta a tale procedura prima della pubblicazione di cui al primo periodo del comma 3. ”.

 

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2008, N. 16 (DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA)

 

     Art. 38. (Modifiche all’articolo 43 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia))

1. Al comma 1 dell’articolo 43 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni:

a) le parole: “valutato dall’Agenzia del territorio, e comunque in misura non inferiore a euro 1.033,00.” sono sostituite dalle seguenti: “determinato, con le modalità indicate nell’articolo 33, comma 2, del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, dal responsabile dello SUE. Per gli edifici o le unità immobiliari adibiti ad uso diverso da quello di abitazione l’aumento del valore venale è determinato a cura dell’Agenzia delle Entrate – Sezione Territorio. L’importo della sanzione non può comunque risultare inferiore a euro 1.033,00.”;

b) all’ultimo periodo le parole “ , senza ricorrere alla valutazione dell’Agenzia del territorio ” sono soppresse.

2. Al comma 2 dell’articolo 43 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ valutato dall’Agenzia del territorio ” sono sostituite dalle seguenti: “ da determinarsi con le modalità di cui al comma 1 ”.

3. Al comma 5 dell’articolo 43 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ dall’Agenzia del territorio ” sono sostituite dalle seguenti: “ con le modalità di cui al comma 1 ”.

 

     Art. 39. (Modifica all’articolo 46 della l.r. 16/2008)

1. Al comma 2 dell’articolo 46 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, dall’Agenzia del territorio e comunque in misura non inferiore a euro 1.033,00.” sono sostituite dalle seguenti: “. Tale aumento di valore è determinato dal responsabile dello SUE, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in applicazione dei criteri indicati nell’articolo 33, comma 2, del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni. Per gli edifici o le unità immobiliari adibiti ad uso diverso da quello di abitazione l’aumento del valore venale è determinato a cura dell’Agenzia delle entrate – Sezione territorio. L’importo della sanzione non può comunque risultare inferiore a euro 1.033,00.”.

 

     Art. 40. (Modifica all’articolo 47 della l.r. 16/2008)

1. Al comma 3 dell’articolo 47 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, a cura della Agenzia del territorio e comunque in misura non inferiore a euro 1.033,00.” sono sostituite dalle seguenti: “. Tale aumento di valore è determinato dal responsabile dello SUE, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in applicazione dei criteri indicati nell’articolo 33, comma 2, del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni. Per gli edifici o le unità immobiliari adibiti ad uso diverso da quello di abitazione l’aumento del valore venale è determinato a cura dell’Agenzia delle entrate – Sezione territorio. L’importo della sanzione non può comunque risultare inferiore a euro 1.033,00.”.

 

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2012, N. 10 (DISCIPLINA PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E RIORDINO DELLO SPORTELLO UNICO)

 

     Art. 41. (Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico))

1. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni:

a) alla lettera a) le parole: “ web istituzionale ”, sono sostituite dalla seguente: “ informatico ”;

b) alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole da: “ da concludersi ” fino a: “ di tale termine ” sono soppresse.

2. Il comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“3. Ove le istanze di cui al comma 1 comportino l’approvazione di interventi urbanistico-edilizi in variante agli atti di pianificazione territoriale e agli strumenti urbanistici comunali vigenti od operanti in salvaguardia, tali istanze devono essere corredate:

a) da una dettagliata relazione contenente l’individuazione degli elementi di non conformità del progetto presentato rispetto agli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, delle modifiche cartografiche e normative ai piani da approvare e del rapporto delle opere e delle attività da realizzare con le normative in materia paesaggistica, ambientale, sanitaria e di sicurezza degli impianti;

b) dalla documentazione prevista al fine dell’assolvimento delle procedure di VAS di cui alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni e di cui alle relative indicazioni applicative.”.

3. Il comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“4. Il responsabile dello SUAP, nei casi di cui al comma 3, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell’istanza, accertata la sua procedibilità, provvede a richiedere il preventivo assenso dell’organo comunale competente in relazione alle modifiche da apportare agli atti di pianificazione territoriale e agli strumenti urbanistici vigenti od operanti in salvaguardia da rendersi nei successivi sessanta giorni. Entro quindici giorni dall’acquisizione del preventivo assenso il responsabile dello SUAP convoca la conferenza di servizi in seduta referente alla quale sono invitate le amministrazioni ed enti individuati dallo SUAP in quanto competenti a pronunciarsi sull’intervento da assentire. ”.

4. Il comma 5 dell’articolo 10 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“5. Gli atti presentati nel corso della conferenza di servizi in seduta referente nei casi di cui al comma 3, la deliberazione di preventivo assenso di cui al comma 4 e il verbale di tale conferenza sono pubblicati da parte dello SUAP mediante inserimento nel sito informatico dello SUAP e del Comune interessato a libera visione del pubblico per trenta giorni consecutivi, previo avviso contenente l’indicazione della data di inserimento nei siti informatici e di messa a disposizione nella segreteria comunale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL) e, in via facoltativa, da divulgarsi con manifesti o altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo. Durante tale periodo possono essere presentate osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse.”.

5. Alla fine del comma 6 dell’articolo 10 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “fino al ricevimento da parte dello SUAP degli atti richiesti e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla richiesta”.

6. Il comma 7 dell’articolo 10 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“7. Il procedimento è concluso mediante conferenza di servizi in seduta deliberante da effettuarsi entro il termine di novanta giorni dalla data della conferenza referente. Nei casi di cui al comma 3 la determinazione da concordarsi in conferenza in seduta deliberante deve essere preceduta dall'acquisizione:

a) entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di pubblicità-partecipazione di cui al comma 5, della deliberazione del competente organo comunale in merito all’istruttoria sulle osservazioni pervenute la cui decisione è rimessa alla conferenza;

b) dell’assenso degli organi regionali e delle altre amministrazioni ed enti competenti in materia paesaggistica, urbanistica ed ambientale.”.

7. Dopo il comma 7 dell’articolo 10 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“7 bis. Nel caso di dissensi manifestati in conferenza di servizi deliberante trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni.”.

8. Il comma 10 dell’articolo 10 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“10. Della determinazione conclusiva assunta dalla conferenza di servizi è data notizia a cura dello SUAP mediante avviso inserito nel sito informatico dello SUAP e del Comune interessato, recante l'indicazione anche della sede di deposito degli atti approvati, da pubblicarsi altresì nel BURL.”.

9. Il comma 12 dell’articolo 10 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

10. Il comma 13 dell’articolo 10 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“13. Ove la pronuncia regionale di VIA o di verifica-screening contenga prescrizioni che comportino l'adeguamento del progetto:

a) è fissato un congruo termine per l’adeguamento, in attesa del quale il provvedimento regionale non ha efficacia;

b) la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 11 è sospesa fino al positivo riscontro da parte dei competenti uffici regionali dell’adeguamento degli atti.”.

 

     Art. 42. (Modifiche all’articolo 11 della l.r. 10/2012)

1. Nella rubrica dell’articolo 11 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “ , 9 ”, è soppressa.

2. Il comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“1. La realizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione di cui agli articoli 7 e 10, in quanto opere di urbanizzazione primaria, è ammessa in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale fatto salvo il rispetto della disciplina prevista nel regolamento approvato dal Comune ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e successive modificazioni e integrazioni tenuto conto anche dei programmi di sviluppo delle reti proposti dai soggetti gestori. ”.

 

     Art. 43. (Modifica all’articolo 12 della l.r. 10/2012)

1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

“d) rispetto delle distanze minime dalle costruzioni esistenti stabilite dalla strumentazione urbanistica comunale o dalla vigente legislazione in materia e, per le nuove costruzioni da realizzare, dell’altezza massima di sei metri rispetto all’altezza degli edifici esistenti nell’insediamento produttivo oggetto di intervento, con esclusione di eventuali impianti tecnologici necessari per il funzionamento dell’attività stessa;”.

 

TITOLO III

ALTRE DISPOSIZIONI

 

     Art. 44. (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio))

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

“b bis) istituisce presso la competente struttura del Dipartimento regionale competente in materia di tutela del paesaggio l’Osservatorio regionale del Paesaggio ai sensi dell’articolo 133, comma 1, del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni con la finalità di monitorare e rappresentare le trasformazioni del paesaggio, promuovere azioni di sensibilizzazione, formazione, animazione in coerenza con l’articolo 6.c della Convenzione Europea del Paesaggio.”.

2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “oppure in base ai vigenti Piani Urbanistici Comunali (PUC) ”, sono soppresse.

3. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

“f) interventi urbanistico-edilizi nelle aree demaniali marittime aventi ad oggetto la realizzazione di nuove costruzioni e la sostituzione edilizia delle costruzioni esistenti;”.

4. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ogni due anni” sono sostituite dalle seguenti: “ogni anno”.

 

     Art. 45. (Interpretazione autentica dell’articolo 28 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2011)))

1. La disposizione, di cui all’articolo 28 della l.r. 22/2010 e successive modificazioni e integrazioni, si interpreta nel senso che la competenza trasferita alle province in merito alla nomina delle commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di espropriazione di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni e integrazioni, comprende la designazione o la nomina dei componenti delle commissioni spettanti alla Regione ai sensi del medesimo articolo 41.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 46. (Disposizioni transitorie)

1. L’iter delle varianti urbanistiche relative alla disciplina di recupero a fini abitativi dei sottotetti adottate prima dell’entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni del previgente articolo 7 della l.r. 24/2001.

2. Le modifiche all’articolo 10 della l.r. 10/2012 apportate dall’articolo 41 della presente legge non si applicano ai procedimenti in corso attivati sulla base di istanze presentate allo SUAP prima della data di entrata in vigore della presente legge.