§ 6.3.308 - L.R. 20 aprile 2016, n. 13.
Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 31 e alla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 32.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:20/04/2016
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 31)
Art. 2.  (Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 32)
Art. 3.  (Clausola di neutralità finanziaria)
Art. 4.  (Entrata in vigore)


§ 6.3.308 - L.R. 20 aprile 2016, n. 13.

Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 31 e alla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 32.

(B.U. 21 aprile 2016, n. 47)

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 31)

1. Alla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 31 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 1, le parole “e degli articoli 17 e 21 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria)” sono soppresse;

b) all’articolo 6, le parole “dell'articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8” sono sostituite dalle seguenti “del decreto legislativo n. 118/2011”.

 

     Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 32)

1. Alla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 7, comma 1, le parole “dell’articolo 18 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria)” sono sostituite dalle seguenti “dell'articolo 48 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;

b) all’articolo 8, comma 1, le parole “dell'articolo 20 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8” sono sostituite dalle seguenti “dell’articolo 48 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;

c) all'articolo 12, comma 2, le parole “agli stanziamenti del bilancio di previsione 2016-2018, al documento tecnico di accompagnamento e” sono soppresse.

 

     Art. 3. (Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

 

     Art. 4. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.