§ 4.1.80 - L.R. 8 novembre 2016, n. 33.
Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Istituzione Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria).


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:08/11/2016
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’art. 1)
Art. 2.  (Modifiche all’art. 2)
Art. 3.  (Modifiche all’art. 3)
Art. 4.  (Modifiche all’art. 4)
Art. 5.  (Modifiche all’art. 5)
Art. 6.  (Modifiche all’art. 6)
Art. 7.  (Modifiche all’art. 7)
Art. 8.  (Modifiche all’art. 8)
Art. 9.  (Modifiche alla denominazione del Titolo II)
Art. 10.  (Modifiche all’art. 9)
Art. 11.  (Modifiche all’art. 10)
Art. 12.  (Modifiche all’art. 11)
Art. 13.  (Abrogazioni)
Art. 14.  (Adeguamento alle disposizioni della presente legge)
Art. 15.  (Clausola di invarianza di spesa)


§ 4.1.80 - L.R. 8 novembre 2016, n. 33.

Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Istituzione Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria).

(B.U. 9 novembre 2016, n. 112)

 

Art. 1. (Modifiche all’art. 1)

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Istituzione dell’Enoteca regionale «Casa dei vini di Calabria») dopo la parola “regionali” sono aggiunte le seguenti: “e dei relativi territori di produzione”.

 

     Art. 2. (Modifiche all’art. 2)

1. L’articolo 2 della l.r. 1/2011 è sostituito dal seguente:

“Articolo 2. (Funzioni e attività dell’associazione «Enoteca regionale – Casa dei vini di Calabria»)

1. L’associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria»:

a) promuove e valorizza, in Italia e all'estero, i vini, i prodotti e i territori di cui al comma 1 dell'articolo 1;

b) promuove e diffonde la conoscenza dei vini della Calabria, anche in relazione agli accostamenti con la tradizionale gastronomia calabrese e con le altre produzioni agro-alimentari di qualità del territorio;

c) contribuisce alla attuazione delle politiche regionali di sviluppo locale e favorisce l’utilizzo dei programmi attivati dall'Unione europea a tale fine, rivolgendo particolare attenzione alle iniziative destinate alle aree a vocazione enologica e cooperando al loro sviluppo;

d) promuove lo sviluppo del turismo enogastronomico, attraverso la valorizzazione dei luoghi di produzione del vino, al fine di accrescerne cultura e prestigio e di creare prospettive di sviluppo economico per le aree a particolare vocazione vinicola.

2. Al fine di dare attuazione alle funzioni di cui al comma 1 l’associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria»:

a) sostiene iniziative di promozione di immagine dei prodotti e dei territori attivate da soggetti pubblici e privati con il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura;

b) coopera con i consorzi di tutela e con le associazioni di produttori nelle attività di promozione dei vini calabresi;

c) favorisce iniziative per il recupero, la valorizzazione delle tradizioni e la ricostruzione delle identità economiche e culturali dei territori del vino e degli altri prodotti agroalimentari del territorio regionale;

d) contribuisce all'istruzione e formazione degli operatori e degli addetti all'accoglienza e di figure professionali esperte nel settore enogastronomico, nel marketing e nella comunicazione del vino;

e) espone permanentemente nell'Enoteca regionale, di cui al comma 3, allestita nella propria sede legale e in eventuali sedi decentrate, i prodotti di cui al comma 5;

f) produce materiali informativi al fine di illustrare le caratteristiche ed i pregi dei vini calabresi ed i relativi abbinamenti con prodotti di eccellenza dell'agroalimentare regionale (DOP, IGP, PAT);

g) promuove eventi di presentazione della produzione enologica della Calabria, anche mediante degustazioni guidate;

h) promuove iniziative volte ad ottenere un miglioramento qualitativo dei vini calabresi;

i) sviluppa azioni di acquisizione e conservazione di documentazione della cultura contadina;

j) contribuisce alla qualificazione e armonizzazione dell'offerta enoturistica regionale, mediante l'indicazione di standard minimi di qualità.

3. L'associazione di cui all'articolo 3 allestisce e gestisce l'Enoteca regionale denominata «Casa dei vini di Calabria», avente sede principale presso la sede legale dell'associazione, in locali messi a disposizione dalla Regione Calabria, ed eventuali sedi decentrate individuate dall'associazione, in accordo con la Regione nell'ambito dei territori calabresi a vocazione vitivinicola e presso i principali attrattori di flussi turistici, anche nell'ambito delle «strade del vino e dei sapori» di cui all'articolo 10.

4. Le sedi, principale e decentrate, dell'Enoteca regionale di cui al comma 3 devono garantire locali idonei all'esposizione permanente e alla conservazione dei vini della Calabria nonché adeguati spazi di mescita.

5. Nelle esposizioni permanenti allestite nelle sedi, principale e decentrate, dell'Enoteca regionale di cui al comma 3 possono essere esposti prodotti esclusivamente calabresi, di qualità accertata, selezionati dal comitato

tecnico-scientifico di cui all'articolo 6, appartenenti alle seguenti categorie :

a) vini DO e IG ottenuti con metodi di agricoltura biologica e convenzionale;

b) distillati di vini (brandy) e vinacce (grappa);

c) prodotti alternativi derivati dall'uva.

6. L'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria», come attività esclusivamente strumentale e funzionale agli scopi di cui al comma 1, può:

a) svolgere attività di vendita dei prodotti esposti nelle esposizioni permanenti, di cui al comma 5, allestite nelle sedi, principale e decentrate, dell'Enoteca regionale e concludere rapporti di affiliazione per la concessione ad operatori del settore, del diritto di gestire punti vendita con formato espositivo, logo caratteristico, assortimento dei prodotti, conformi a quelli delle esposizioni permanenti;

b) favorire i contatti fra soci ed operatori del settore ed organizzare in nome proprio, anche per conto dei soci, la partecipazione a fiere, esposizioni, workshop, nonché a eventi convegnistici, culturali e scientifici di promozione del vino e dell'enogastronomia di eccellenza regionale.

7. Per i fini di cui al Titolo II, l'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria»:

a) coordina le attività delle «botteghe del vino» e delle «strade del vino e

dei sapori», organizzando, anche direttamente, eventi, pubblicazioni, incontri, degustazioni, viaggi di studio, corsi formativi ed altre attività a carattere regionale, nazionale ed internazionale;

b) costituisce a tutti gli effetti struttura d'informazione, di promozione, di aggregazione e di accoglienza turistica, anche in relazione alle «botteghe del vino» e alle «strade del vino e dei sapori».”

 

     Art. 3. (Modifiche all’art. 3)

1. L’articolo 3 della l.r. 1/2011 è sostituito dal seguente:

“Articolo 3. (Natura giuridica dell’associazione «Enoteca regionale – Casa dei vini di Calabria»)

1. L'«Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria», di cui all'articolo 1, comma 2, è un’associazione costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, alla quale partecipano enti pubblici, enti di diritto pubblico, consorzi di produttori vitivinicoli, cooperative del settore. Possono, altresì, far parte dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria» i consorzi di tutela e valorizzazione riconosciuti secondo la vigente normativa, gli operatori agricoli singoli o in forma associata, altri operatori che producono e commercializzano vini di qualità convenzionali o biologici imbottigliati nonché le associazioni che gestiscono le «strade del vino e dei sapori» di cui all'articolo 10.”

 

     Art. 4. (Modifiche all’art. 4)

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 1/2011, le parole “L’Enoteca” sono sostituite dalle seguenti: ”L’Associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria»”.

 

     Art. 5. (Modifiche all’art. 5)

1. L’articolo 5 della l.r. 1/2011 è sostituito dal seguente:

“Articolo 5. (Organi dell’associazione «Enoteca regionale – Casa dei vini di Calabria»)

1. Sono organi necessari dell'associazione «Enoteca regionale – Casa dei vini di Calabria»:

a) l'assemblea dei soci;

b) il presidente;

c) il comitato tecnico scientifico.

2. L'assemblea dell'associazione «Enoteca regionale – Casa dei vini di Calabria» svolge le funzioni ad essa attribuite dallo statuto dell'associazione e dal codice civile.

3. Il presidente dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria» è nominato dal Presidente della Giunta regionale, è titolare di tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza dell'associazione e svolge le funzioni non riservate ad altri organi dallo statuto e dalla legge.

4. Il comitato tecnico scientifico dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria»:

a) è nominato dal Presidente della Giunta regionale;

b) è composto da cinque membri, tra cui il coordinatore del comitato, individuati, secondo i criteri determinati nello statuto, tra esperti in materia di enologia, enogastronomia, marketing territoriale e negli altri settori di attività dell'associazione;
c) svolge funzioni di consulenza e indirizzo, con le modalità disciplinate nello statuto, in ordine alle attività dell'associazione.

5. Le funzioni, l'organizzazione e il funzionamento degli organi dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria» sono disciplinate, nel rispetto di quanto previsto nella presente legge, dallo statuto e, sulla base di questo, dal regolamento di organizzazione. Lo statuto e il regolamento di organizzazione disciplinano, altresì, il coordinamento tra gli organi dell'associazione e il comitato di cui all'articolo 6.”

 

     Art. 6. (Modifiche all’art. 6)

1. L’articolo 6 della l.r. 1/2011 è sostituito dal seguente:

“Articolo 6. (Comitato tecnico di coordinamento)

1. Con atto organizzativo della Giunta regionale è istituito, senza oneri a carico del bilancio regionale, ed è disciplinato, un comitato tecnico di coordinamento composto dai dirigenti generali dei dipartimenti della Giunta regionale competenti in materia di agricoltura, attività produttive, ambiente, cultura, internazionalizzazione, programmazione nazionale e comunitaria, turismo, o da dirigenti dei dipartimenti medesimi delegati dai rispettivi dirigenti generali.

2. Il comitato di cui al comma 1:

a) costituisce la sede in cui trovano coordinamento le attività e le iniziative della Regione Calabria che assumono interesse in relazione alle finalità dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria»;

b) formula linee guida ed indicazioni relative allo svolgimento delle funzioni e delle attività di cui all’articolo 2.”

 

     Art. 7. (Modifiche all’art. 7)

1. L’articolo 7 della l.r. 1/2011 è così modificato:

a) la rubrica (Finanziamenti) è sostituita dalla seguente: “(Risorse)”;

b) nel comma 1:

1) le parole “l’Enoteca regionale della Calabria” sono sostituite dalle seguenti: “L’associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria»”;

2) dopo la lettera d) è introdotta la seguente:

“d bis) risorse provenienti da progetti finanziati dall’Unione Europea e da altri organismi nazionali e internazionali;”

c) nel comma 2 le parole “Consiglio di Amministrazione” sono sostituite dalla seguente: “presidente”;

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2 bis. Sulla base di apposite intese con l'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria», la Regione Calabria può disporre, per singoli progetti di interesse specifico della Regione, nell'ambito delle attività e iniziative di cui all'articolo 6, comma 2, e con il consenso dell’interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso l'associazione predetta, nel rispetto delle disposizioni in materia di mobilità temporanea.”

 

     Art. 8. (Modifiche all’art. 8)

1. L’articolo 8 della l.r. 1/2011 è sostituito dal seguente:

“Articolo 8. (Condizioni per la concessione di contributi da parte della Regione Calabria)

1. l contributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), possono essere erogati dalla Regione Calabria a condizione che l'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria» abbia adottato lo statuto e il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 5, nonché un regolamento di contabilità.”

 

     Art. 9. (Modifiche alla denominazione del Titolo II)

1. La denominazione del Titolo II della l.r. 1/2011 “BOTTEGHE E STRADE DEL VINO” è sostituita dalla seguente: “BOTTEGHE DEL VINO E STRADE DEL VINO E DEI SAPORI”.

 

     Art. 10. (Modifiche all’art. 9)

1. L’articolo 9 della l.r. 1/2011 è sostituito dal seguente:

“Articolo 9. (Botteghe del vino)

1. La Regione Calabria riconosce e incentiva le «botteghe del vino» che abbiano i requisiti fissati dal regolamento di cui all'articolo 11 e siano promosse dall'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria» anche su proposta degli enti locali.”

 

     Art. 11. (Modifiche all’art. 10)

1. Il comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 1/2011 è sostituito dal seguente: “4. Le «strade del vino» di cui ai commi da 1 a 3 assumono la denominazione di «strade del vino e dei sapori» e costituiscono, secondo le modalità disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 11, percorsi enogastronomici quali sistemi integrati per lo sviluppo del turismo enogastronomico nei territori a vocazione vitivinicola ed enogastronomica.

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 1/2011, sono inseriti i seguenti:

“4 bis. L'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria» promuove la trasformazione delle «strade del vino» esistenti in «strade del vino dei sapori» e la costituzione di nuove «strade del vino e dei sapori».

4 ter. Le «strade del vino e dei sapori» rappresentano unità di progettazione e gestione operativa, a livello territoriale, dei programmi dell’associazione «Enoteca regionale – Casa dei vini di Calabria», la quale svolge attività di sintesi e coordinamento delle medesime.”

 

     Art. 12. (Modifiche all’art. 11)

1. L’articolo 11 della l.r. 1/2011 è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. La Regione Calabria provvede, con il regolamento di attuazione della presente legge, alla definizione del disciplinare tipo per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle «botteghe del vino» e delle «strade del vino e dei sapori».”

b) nel comma 2 le parole “Strade del vino, di concerto con l'Enoteca regionale e sentito il Comitato tecnico-scientifico” sono sostituite dalle seguenti: “«strade del vino e dei sapori», di concerto con l’associazione «Enoteca regionale – Casa dei vini di Calabria».”

c) nel comma 3 le parole “Strade del vino” sono sostituite dalle seguenti: “«strade del vino e dei sapori»”.

 

     Art. 13. (Abrogazioni)

1. E’ abrogato l’articolo 12 della l.r. 1/2011.

 

     Art. 14. (Adeguamento alle disposizioni della presente legge)

1. Il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura:

a) adotta con decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, lo schema delle modifiche all'atto costitutivo e allo statuto dell'associazione «Enoteca regionale – Casa dei vini di Calabria», costituita ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 1/2011, nonché lo schema del regolamento di organizzazione e del logo caratteristico, e del regolamento di contabilità di cui all’articolo 8, ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento dell'associazione predetta alle disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11;

b) trasmette all'associazione, costituita ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 1/2011, le modifiche e gli schemi di cui alla lettera a) affinché siano sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale effettua la nomina del presidente dell’associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria».

3. Per effetto della nomina di cui al comma 2 si intendono soppressi gli attuali organi dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria», ad esclusione dell'assemblea, i relativi componenti cessano di diritto, il residente assume tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza dell'associazione e procede al compimento degli atti, di sua competenza, necessari a dare attuazione alle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

 

     Art. 15. (Clausola di invarianza di spesa)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.