§ 4.1.69 - L.R. 10 febbraio 2011, n. 1.
Istituzione dell’enoteca regionale «Casa dei vini di Calabria».


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:10/02/2011
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Funzioni e attività dell’associazione «Enoteca regionale – Casa dei vini di Calabria»)
Art. 3.  (Natura giuridica dell’associazione «Enoteca regionale – Casa dei vini di Calabria»)
Art. 4.  (Attività di istruzione, formazione, ricerca ed assistenza tecnica)
Art. 5.  . (Organi dell’associazione «Enoteca regionale – Casa dei vini di Calabria»)
Art. 6.  (Comitato tecnico di coordinamento)
Art. 7.  (Finanziamenti)
Art. 8 (Condizioni per la concessione di contributi da parte della Regione Calabria)
Art. 9.  (Botteghe del vino)
Art. 10.  (Strade del vino)
Art. 11.  (Competenze della Regione)
Art. 12.  (Competenze dei Comuni e delle Province)
Art. 13.  (Disposizioni Finanziarie)
Art. 14.  (Entrata in vigore)


§ 4.1.69 - L.R. 10 febbraio 2011, n. 1. [1]

Istituzione dell’enoteca regionale «Casa dei vini di Calabria».

(B.U. 1 febbraio 2011, n. 2 - S.S. 15 febbraio 2011, n. 4)

 

TITOLO I

Enoteca regionale

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Calabria favorisce la conoscenza e la valorizzazione dei vini pregiati regionali e dei relativi territori di produzione, con particolare riguardo ai vini a denominazione di origine (DO) e a indicazione geografica (IG) ed ai marchi di qualità, nonché di altri prodotti derivati dalla lavorazione dell'uva e dei vini.

2. La Regione Calabria promuove l'istituzione dell'Enoteca regionale «Casa dei Vini di Calabria» da localizzare nel territorio della Regione, con sede legale a valenza storica produttiva e di ricerca a Cirò o nell'area del Cirotano in Provincia di Crotone, con sede per l'innovazione tecnologica a Lamezia Terme, nella provincia di Catanzaro.

 

     Art. 2. (Funzioni e attività dell’associazione «Enoteca regionale – Casa dei vini di Calabria»)

1. L’associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria»:

a) promuove e valorizza, in Italia e all'estero, i vini, i prodotti e i territori di cui al comma 1 dell'articolo 1;

b) promuove e diffonde la conoscenza dei vini della Calabria, anche in relazione agli accostamenti con la tradizionale gastronomia calabrese e con le altre produzioni agro-alimentari di qualità del territorio;

c) contribuisce alla attuazione delle politiche regionali di sviluppo locale e favorisce l’utilizzo dei programmi attivati dall'Unione europea a tale fine, rivolgendo particolare attenzione alle iniziative destinate alle aree a vocazione enologica e cooperando al loro sviluppo;

d) promuove lo sviluppo del turismo enogastronomico, attraverso la valorizzazione dei luoghi di produzione del vino, al fine di accrescerne cultura e prestigio e di creare prospettive di sviluppo economico per le aree a particolare vocazione vinicola.

2. Al fine di dare attuazione alle funzioni di cui al comma 1 l’associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria»:

a) sostiene iniziative di promozione di immagine dei prodotti e dei territori attivate da soggetti pubblici e privati con il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura;

b) coopera con i consorzi di tutela e con le associazioni di produttori nelle attività di promozione dei vini calabresi;

c) favorisce iniziative per il recupero, la valorizzazione delle tradizioni e la ricostruzione delle identità economiche e culturali dei territori del vino e degli altri prodotti agroalimentari del territorio regionale;

d) contribuisce all'istruzione e formazione degli operatori e degli addetti all'accoglienza e di figure professionali esperte nel settore enogastronomico, nel marketing e nella comunicazione del vino;

e) espone permanentemente nell'Enoteca regionale, di cui al comma 3, allestita nella propria sede legale e in eventuali sedi decentrate, i prodotti di cui al comma 5;

f) produce materiali informativi al fine di illustrare le caratteristiche ed i pregi dei vini calabresi ed i relativi abbinamenti con prodotti di eccellenza dell'agroalimentare regionale (DOP, IGP, PAT);

g) promuove eventi di presentazione della produzione enologica della Calabria, anche mediante degustazioni guidate;

h) promuove iniziative volte ad ottenere un miglioramento qualitativo dei vini calabresi;

i) sviluppa azioni di acquisizione e conservazione di documentazione della cultura contadina;

j) contribuisce alla qualificazione e armonizzazione dell'offerta enoturistica regionale, mediante l'indicazione di standard minimi di qualità.

3. L'associazione di cui all'articolo 3 allestisce e gestisce l'Enoteca regionale denominata «Casa dei vini di Calabria», avente sede principale presso la sede legale dell'associazione, in locali messi a disposizione dalla Regione Calabria, ed eventuali sedi decentrate individuate dall'associazione, in accordo con la Regione nell'ambito dei territori calabresi a vocazione vitivinicola e presso i principali attrattori di flussi turistici, anche nell'ambito delle «strade del vino e dei sapori» di cui all'articolo 10.

4. Le sedi, principale e decentrate, dell'Enoteca regionale di cui al comma 3 devono garantire locali idonei all'esposizione permanente e alla conservazione dei vini della Calabria nonché adeguati spazi di mescita.

5. Nelle esposizioni permanenti allestite nelle sedi, principale e decentrate, dell'Enoteca regionale di cui al comma 3 possono essere esposti prodotti esclusivamente calabresi, di qualità accertata, selezionati dal comitato

tecnico-scientifico di cui all'articolo 6, appartenenti alle seguenti categorie :

a) vini DO e IG ottenuti con metodi di agricoltura biologica e convenzionale;

b) distillati di vini (brandy) e vinacce (grappa);

c) prodotti alternativi derivati dall'uva.

6. L'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria», come attività esclusivamente strumentale e funzionale agli scopi di cui al comma 1, può:

a) svolgere attività di vendita dei prodotti esposti nelle esposizioni permanenti, di cui al comma 5, allestite nelle sedi, principale e decentrate, dell'Enoteca regionale e concludere rapporti di affiliazione per la concessione ad operatori del settore, del diritto di gestire punti vendita con formato espositivo, logo caratteristico, assortimento dei prodotti, conformi a quelli delle esposizioni permanenti;

b) favorire i contatti fra soci ed operatori del settore ed organizzare in nome proprio, anche per conto dei soci, la partecipazione a fiere, esposizioni, workshop, nonché a eventi convegnistici, culturali e scientifici di promozione del vino e dell'enogastronomia di eccellenza regionale.

7. Per i fini di cui al Titolo II, l'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria»:

a) coordina le attività delle «botteghe del vino» e delle «strade del vino e

dei sapori», organizzando, anche direttamente, eventi, pubblicazioni, incontri, degustazioni, viaggi di studio, corsi formativi ed altre attività a carattere regionale, nazionale ed internazionale;

b) costituisce a tutti gli effetti struttura d'informazione, di promozione, di aggregazione e di accoglienza turistica, anche in relazione alle «botteghe del vino» e alle «strade del vino e dei sapori»..

 

     Art. 3. (Natura giuridica dell’associazione «Enoteca regionale – Casa dei vini di Calabria»)

1. L'«Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria», di cui all'articolo 1, comma 2, è un’associazione costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, alla quale partecipano enti pubblici, enti di diritto pubblico, consorzi di produttori vitivinicoli, cooperative del settore. Possono, altresì, far parte dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria» i consorzi di tutela e valorizzazione riconosciuti secondo la vigente normativa, gli operatori agricoli singoli o in forma associata, altri operatori che producono e commercializzano vini di qualità convenzionali o biologici imbottigliati nonché le associazioni che gestiscono le «strade del vino e dei sapori» di cui all'articolo 10.

 

     Art. 4. (Attività di istruzione, formazione, ricerca ed assistenza tecnica)

1. L’Associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria» promuove attività di istruzione, formazione, ricerca, nonché il servizio di assistenza tecnica alle imprese del settore.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad inserire nella programmazione regionale delle attività formative, previste da norme vigenti, corsi specifici in materia vitivinicola, anche in raccordo con le istituzioni scolastiche operanti sul territorio regionale, al fine di favorire lo studio, la ricerca e la promozione della viticoltura e dell'enologia.

3. La Regione Calabria favorisce l'organizzazione di corsi di formazione, in materia di viticoltura ed enologia, da tenersi anche presso sedi ove sussistano le idonee condizioni strutturali, logistiche e vocazionali.

 

     Art. 5. . (Organi dell’associazione «Enoteca regionale – Casa dei vini di Calabria»)

1. Sono organi necessari dell'associazione «Enoteca regionale – Casa dei vini di Calabria»:

a) l'assemblea dei soci;

b) il presidente;

c) il comitato tecnico scientifico.

2. L'assemblea dell'associazione «Enoteca regionale – Casa dei vini di Calabria» svolge le funzioni ad essa attribuite dallo statuto dell'associazione e dal codice civile.

3. Il presidente dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria» è nominato dal Presidente della Giunta regionale, è titolare di tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza dell'associazione e svolge le funzioni non riservate ad altri organi dallo statuto e dalla legge.

4. Il comitato tecnico scientifico dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria»:

a) è nominato dal Presidente della Giunta regionale;

b) è composto da cinque membri, tra cui il coordinatore del comitato, individuati, secondo i criteri determinati nello statuto, tra esperti in materia di enologia, enogastronomia, marketing territoriale e negli altri settori di attività dell'associazione;
c) svolge funzioni di consulenza e indirizzo, con le modalità disciplinate nello statuto, in ordine alle attività dell'associazione.

5. Le funzioni, l'organizzazione e il funzionamento degli organi dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria» sono disciplinate, nel rispetto di quanto previsto nella presente legge, dallo statuto e, sulla base di questo, dal regolamento di organizzazione. Lo statuto e il regolamento di organizzazione disciplinano, altresì, il coordinamento tra gli organi dell'associazione e il comitato di cui all'articolo 6.

 

     Art. 6. (Comitato tecnico di coordinamento)

1. Con atto organizzativo della Giunta regionale è istituito, senza oneri a carico del bilancio regionale, ed è disciplinato, un comitato tecnico di coordinamento composto dai dirigenti generali dei dipartimenti della Giunta regionale competenti in materia di agricoltura, attività produttive, ambiente, cultura, internazionalizzazione, programmazione nazionale e comunitaria, turismo, o da dirigenti dei dipartimenti medesimi delegati dai rispettivi dirigenti generali.

2. Il comitato di cui al comma 1:

a) costituisce la sede in cui trovano coordinamento le attività e le iniziative della Regione Calabria che assumono interesse in relazione alle finalità dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria»;

b) formula linee guida ed indicazioni relative allo svolgimento delle funzioni e delle attività di cui all’articolo 2.

 

     Art. 7. (Finanziamenti)

1. 1. Alle spese per il funzionamento e per lo sviluppo delle attività programmate, l' Associazione «Enoteca regionale – Casa dei vini di Calabria» provvede mediante:

a) la quota di prima ammissione a socio;

b) la quota ordinaria annuale di socio;

c) contributi dei soci per la partecipazione a fiere, eventi promozionali, per la realizzazione di iniziative promozionali e pubblicitarie dei vini svolte a favore dei medesimi;

d) contributi della Regione Calabria o di altri enti pubblici o privati;

d bis) risorse provenienti da progetti finanziati dall’Unione Europea e da altri organismi nazionali e internazionali;

e) donazioni.

2. Le quote associative ed i contributi di cui alle lettere a), b) e c) sono deliberate dall'assemblea ordinaria, su proposta del presidente.

2 bis. Sulla base di apposite intese con l'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria», la Regione Calabria può disporre, per singoli progetti di interesse specifico della Regione, nell'ambito delle attività e iniziative di cui all'articolo 6, comma 2, e con il consenso dell’interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso l'associazione predetta, nel rispetto delle disposizioni in materia di mobilità temporanea.

 

     Art. 8(Condizioni per la concessione di contributi da parte della Regione Calabria)

1. l contributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), possono essere erogati dalla Regione Calabria a condizione che l'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria» abbia adottato lo statuto e il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 5, nonché un regolamento di contabilità..

 

TITOLO II

BOTTEGHE DEL VINO E STRADE DEL VINO E DEI SAPORI

 

     Art. 9. (Botteghe del vino)

1. La Regione Calabria riconosce e incentiva le «botteghe del vino» che abbiano i requisiti fissati dal regolamento di cui all'articolo 11 e siano promosse dall'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria» anche su proposta degli enti locali.

 

     Art. 10. (Strade del vino)

1. In attuazione della legge 27 luglio 1999, n. 268 (Disciplina delle «strade del vino»), le Strade del vino sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi sistemi indicatori, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico.

2. Le Strade del vino costituiscono uno strumento attraverso il quale le risorse e le produzioni dei territori vinicoli possono essere divulgate e promosse in forma di offerta enologica, enogastronomica, turistica, ricreativa e culturale.

3. Le Strade del vino hanno tra gli scopi la visita e l'accesso alle cantine e ai luoghi di mescita, per la promozione e l'offerta al pubblico dei vini e dei prodotti tipici locali.

4. Le «strade del vino» di cui ai commi da 1 a 3 assumono la denominazione di «strade del vino e dei sapori» e costituiscono, secondo le modalità disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 11, percorsi enogastronomici quali sistemi integrati per lo sviluppo del turismo enogastronomico nei territori a vocazione vitivinicola ed enogastronomica.

4 bis. L'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria» promuove la trasformazione delle «strade del vino» esistenti in «strade del vino dei sapori» e la costituzione di nuove «strade del vino e dei sapori».

4 ter. Le «strade del vino e dei sapori» rappresentano unità di progettazione e gestione operativa, a livello territoriale, dei programmi dell’associazione «Enoteca regionale – Casa dei vini di Calabria», la quale svolge attività di sintesi e coordinamento delle medesime.

 

     Art. 11. (Competenze della Regione)

1La Regione Calabria provvede, con il regolamento di attuazione della presente legge, alla definizione del disciplinare tipo per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle «botteghe del vino» e delle «strade del vino e dei sapori».

2. La Regione Calabria può sottoscrivere accordi di programma con gli enti locali interessati per definire strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle «strade del vino e dei sapori», di concerto con l’associazione «Enoteca regionale – Casa dei vini di Calabria».

3. La Regione Calabria promuove l'inserimento delle strade del vino e dei sapori nei vari strumenti di promozione turistica.

 

     Art. 12. (Competenze dei Comuni e delle Province)

     [Abrogato].

 

TITOLO III

Norme finanziarie

 

     Art. 13. (Disposizioni Finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, inizialmente quantificati in € 100.000,00, gravano sul capitolo 5125201 UPB 22040801 Spese per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura e pesca, conferiti ai sensi del Decreto Legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale) e dell'articolo 7 del Decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) del bilancio di previsione anno 2011.

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti per lo stesso capitolo o di apposito capitolo istituito in sede di bilancio annuale di previsione.

 

     Art. 14. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 8 novembre 2016, n. 33.