§ 1.2.76 - L.R. 3 gennaio 2017, n. 3.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:03/01/2017
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 40/2010)
Art. 2.  (Clausola di invarianza finanziaria)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 1.2.76 - L.R. 3 gennaio 2017, n. 3.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari).

(B.U. 13 gennaio 2017, n. 3 Speciale)

 

Art. 1. (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 40/2010)

1. Il budget previsto per il personale dei gruppi, di cui al comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari), è utilizzato anche per il versamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive, da rendicontare sulle spese per il personale.

2. Nell'Allegato B "Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari" il numero 2) delle Uscite pagate nell'esercizio è modificato come segue:

"2) VERSAMENTO RITENUTE FISCALI, PREVIDENZIALI E IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) PER SPESE DI PERSONALE".

 

     Art. 2. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.).