Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 03/01/2017 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 40/2010) |
Art. 2. (Clausola di invarianza finanziaria) |
Art. 3. (Entrata in vigore) |
§ 1.2.76 - L.R. 3 gennaio 2017, n. 3.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari).
(B.U. 13 gennaio 2017, n. 3 Speciale)
Art. 1. (Modifiche ed integrazioni alla
1. Il budget previsto per il personale dei gruppi, di cui al comma 1 dell'articolo 40 della
2. Nell'Allegato B "Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari" il numero 2) delle Uscite pagate nell'esercizio è modificato come segue:
"2) VERSAMENTO RITENUTE FISCALI, PREVIDENZIALI E IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) PER SPESE DI PERSONALE".
Art. 2. (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.).