Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 69. Norme penalistiche |
Capitolo: | 69.3 reati |
Data: | 28/07/2016 |
Numero: | 153 |
Sommario |
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica |
Art. 2. Ordine di esecuzione |
Art. 3. Definizioni |
Art. 4. Modifiche al codice penale |
Art. 5. Modifica al decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 |
Art. 6. Punto di contatto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare |
Art. 7. Provvedimenti conseguenti nel caso di sequestro e confisca ai sensi dell'articolo 18 della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare |
Art. 8. Introduzione dell'articolo 156-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 |
Art. 9. Autorità previste dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, nonchè dal Protocollo [...] |
Art. 10. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 69.3.105 - L. 28 luglio 2016, n. 153.
Norme per il contrasto al terrorismo, nonchè ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.
(G.U. 9 agosto 2016, n. 185 - S.O. n. 31)
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:
a) la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005 [1];
b) la Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005 [2];
c) il Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003;
d) la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005 [3];
e) il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015 [4].
Art. 2. Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, alla Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005, al Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, e al Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.
Art. 3. Definizioni
1. Ai fini della presente legge, si intendono:
a) per «materia radioattiva»: le materie nucleari e altre sostanze radioattive contenenti nuclidi che sono caratterizzati da disintegrazione spontanea, con contestuale emissione di uno o più tipi di radiazione ionizzante come particelle alfa, beta, neutroni o raggi gamma, e che, per le loro proprietà radiologiche o fissili, possono causare la morte, gravi lesioni alle persone o danni rilevanti a beni o all'ambiente;
b) per «materie nucleari»: il plutonio, eccetto quello con una concentrazione isotopica superiore all'80 per cento nel plutonio 238, l'uranio 233, l'uranio arricchito negli isotopi 235 o 233, l'uranio contenente una miscela di isotopi come si manifesta in natura in forma diversa da quella di minerale o residuo di minerale, ovvero ogni materiale contenente una o più delle suddette categorie;
c) per «uranio arricchito negli isotopi 235 o 233»: l'uranio contenente l'isotopo 235 o 233 o entrambi in una quantità tale che il rapporto di quantità della somma di questi isotopi con l'isotopo 238 è maggiore del rapporto dell'isotopo 235 rispetto all'isotopo 238 che si manifesta in natura;
d) per «impianto nucleare»:
1) ogni reattore nucleare, inclusi i reattori installati in natanti, veicoli, aeromobili od oggetti spaziali da utilizzare come fonte di energia per la propulsione di tali natanti, veicoli, aeromobili od oggetti spaziali ovvero per ogni altro scopo;
2) ogni impianto o mezzo di trasporto utilizzato per la produzione, l'immagazzinamento, il trattamento o il trasporto di materia radioattiva;
e) per «ordigno nucleare»:
1) ogni congegno esplosivo nucleare;
2) ogni dispositivo a dispersione di materia radioattiva od ogni ordigno a emissione di radiazioni che, in ragione delle sue proprietà radiologiche, causa la morte, gravi lesioni personali o danni sostanziali a beni o all'ambiente;
f) per «ISIN»: l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, di cui all'articolo 6 del
Art. 4. Modifiche al codice penale
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 270-quinquies sono inseriti i seguenti:
«Art. 270-quinquies.1 (Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo). - Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.
Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Art. 270-quinquies.2 (Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro). - Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000»;
b) dopo l'articolo 270-sexies è inserito il seguente:
«Art. 270 septies. (Confisca). - Nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti commessi con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto»;
c) dopo l'articolo 280-bis è inserito il seguente:
«Art. 280 ter. (Atti di terrorismo nucleare). - È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:
1) procura a sè o ad altri materia radioattiva;
2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.
È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:
1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.
Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici».
Art. 5. Modifica al
1. All'articolo 8, comma 2, lettera a), del
Art. 6. Punto di contatto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare
1. Il punto di contatto responsabile della trasmissione e della ricezione delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge è il Ministero della giustizia.
2. Quando procede in ordine a taluno dei reati di cui all'articolo 280-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, il pubblico ministero comunica immediatamente al Ministro della giustizia l'avvenuto esercizio dell'azione penale.
3. Il pubblico ministero comunica altresì immediatamente al Ministro della giustizia l'avvenuta esecuzione di un provvedimento che applica la misura della custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari nei confronti di persone indagate in ordine a taluno dei reati di cui all'articolo 280-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, allegando copia del relativo provvedimento.
4. Nei procedimenti in ordine a taluno dei reati di cui articolo 280-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, l'autorità giudiziaria procedente comunica immediatamente al Ministro della giustizia il passaggio in giudicato della sentenza ovvero il deposito del decreto di archiviazione, allegando copia del relativo provvedimento. Dà altresì immediata comunicazione al Ministro della giustizia del luogo dove i beni sono custoditi e delle modalità della loro conservazione, per le comunicazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 6, della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge.
5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, primo periodo, il Ministro della giustizia comunica senza ritardo l'esercizio dell'azione penale, l'esito del procedimento ovvero l'adozione della misura cautelare agli Stati parte della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), interessati tramite il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel caso di cui al comma 4, secondo periodo, il Ministro della giustizia informa senza ritardo il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica.
Art. 7. Provvedimenti conseguenti nel caso di sequestro e confisca ai sensi dell'articolo 18 della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare
1. L'autorità giudiziaria che dispone il sequestro di materia radioattiva o di un ordigno nucleare ovvero di un impianto nucleare, nei procedimenti relativi a taluno dei delitti di cui all'articolo 280-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, ne dà immediata comunicazione al prefetto territorialmente competente, il quale, informati i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, su parere dell'ISIN, adotta i provvedimenti adeguati per la loro messa in sicurezza. In caso di urgenza il prefetto può comunque adottare i provvedimenti necessari.
2. I beni sequestrati o confiscati sono conferiti all'Operatore nazionale o al Servizio integrato di cui al
3. Nei casi in cui i beni mobili di cui al comma 1 devono essere restituiti a uno Stato parte della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Ministro dello sviluppo economico, sentito l'ISIN, vi provvede di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stipulando, se del caso, specifici accordi.
Art. 8. Introduzione dell'articolo 156-bis del
1. Dopo l'articolo 156 del
«Art. 156 bis. (Specifiche disposizioni per particolari sostanze radioattive). - 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5 della
2. Il decreto di cui all'articolo 156-bis del
Art. 9. Autorità previste dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, nonchè dal Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo
1. Per Autorità di intelligence finanziaria ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge si intende l'Unità di informazione finanziaria istituita dall'articolo 6 del
2. Per Autorità centrale ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione di cui al comma 1 si intende il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Il punto di contatto responsabile della trasmissione e della ricezione delle informazioni ai sensi dell'articolo 7 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), è il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. L'attività di cui al presente comma deve essere svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 10. Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla copertura di eventuali spese straordinarie si provvede mediante appositi provvedimenti legislativi.
(Omissis)
[1] La Convenzione di cui alla presente lettera entra in vigore per l'Italia il 1° giugno 2017 (Comunicato pubblicato nella G.U. 20 aprile 2017, n. 92).
[2] La Convenzione di cui alla presente lettera è entrata in vigore per l'Italia il 20 novembre 2016 (Comunicato pubblicato nella G.U. 6 dicembre 2016, n. 285).
[3] La Convenzione di cui alla presente lettera entra in vigore per l'Italia il 1° giugno 2017 (Comunicato pubblicato nella G.U. 20 aprile 2017, n. 92).
[4] Il Protocollo di cui alla presente lettera entra in vigore per l'Italia il 1° luglio 2017 (Comunicato pubblicato nella G.U. 20 aprile 2017, n. 92).