Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.3 lavori pubblici |
Data: | 29/06/2016 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni per la gestione delle piccole dighe |
Art. 2. Disposizioni per l'accelerazione degli interventi per la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico ed altre opere urgenti |
Art. 3. Acquisizione di aree strumentali al servizio idrico integrato |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 4.3.152 - L.R. 29 giugno 2016, n. 12.
Disposizioni urgenti in materia di lavori pubblici
(B.U. 30 giugno 2016, n. 31)
Art. 1. Disposizioni per la gestione delle piccole dighe
1. Il comma 1 dell'articolo 5 della
"Art. 5 (Sbarramenti esistenti)
1. La prosecuzione dell'esercizio degli sbarramenti esistenti all'entrata in vigore della presente legge è subordinata all'ottenimento dell'apposita autorizzazione da parte dei competenti servizi dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici. Il proprietario dello sbarramento, o il gestore qualora la gestione sia diversa dalla proprietà, al fine di evitare possibili ingenti danni economici e ambientali conseguenti alla perdita delle risorse idriche a causa della diffusa e generalizzata irregolarità degli stessi, entro il termine perentorio del 30 giugno 2017 presenta l'istanza, secondo le modalità prescritte dall'Allegato A, per ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dello sbarramento medesimo.".
Art. 2. Disposizioni per l'accelerazione degli interventi per la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico ed altre opere urgenti
1. Dopo il comma 27 dell'articolo 7 della
"27 bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi inerenti la sicurezza idrogeologica e la protezione civile e le altre opere urgenti specificatamente individuate dalla Giunta regionale, i soggetti competenti all'attuazione dei relativi interventi possono utilizzare una quota non superiore all'1,5 per cento delle risorse finanziarie del quadro economico delle medesime opere per avvalersi dell'assistenza tecnica di ulteriori risorse professionali non presenti nella propria struttura organizzativa e per l'acquisizione dei beni strumentali ritenuti necessari. I relativi progetti possono prescindere dal parere dell'UTR dei lavori pubblici, qualora gli uffici tecnici dei soggetti proponenti siano dotati di adeguate strutture tecniche preposte alla valutazione dei medesimi progetti.".
Art. 3. Acquisizione di aree strumentali al servizio idrico integrato
1. La Regione è autorizzata a finanziare l'acquisizione, da parte dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna, al demanio comunale, ai sensi dell'articolo 42 bis del
2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati, per l'anno 2016, in euro 50.000, si provvede mediante pari riduzione della disponibilità in termini di competenza e di cassa dell'autorizzazione di spesa di cui alla tabella A della
Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).