§ 4.3.152 - L.R. 29 giugno 2016, n. 12.
Disposizioni urgenti in materia di lavori pubblici


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 lavori pubblici
Data:29/06/2016
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Disposizioni per la gestione delle piccole dighe
Art. 2.  Disposizioni per l'accelerazione degli interventi per la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico ed altre opere urgenti
Art. 3.  Acquisizione di aree strumentali al servizio idrico integrato
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 4.3.152 - L.R. 29 giugno 2016, n. 12.

Disposizioni urgenti in materia di lavori pubblici

(B.U. 30 giugno 2016, n. 31)

 

Art. 1. Disposizioni per la gestione delle piccole dighe

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 12 (Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna), è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Sbarramenti esistenti)

1. La prosecuzione dell'esercizio degli sbarramenti esistenti all'entrata in vigore della presente legge è subordinata all'ottenimento dell'apposita autorizzazione da parte dei competenti servizi dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici. Il proprietario dello sbarramento, o il gestore qualora la gestione sia diversa dalla proprietà, al fine di evitare possibili ingenti danni economici e ambientali conseguenti alla perdita delle risorse idriche a causa della diffusa e generalizzata irregolarità degli stessi, entro il termine perentorio del 30 giugno 2017 presenta l'istanza, secondo le modalità prescritte dall'Allegato A, per ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dello sbarramento medesimo.".

 

     Art. 2. Disposizioni per l'accelerazione degli interventi per la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico ed altre opere urgenti

1. Dopo il comma 27 dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto), è aggiunto il seguente:

"27 bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi inerenti la sicurezza idrogeologica e la protezione civile e le altre opere urgenti specificatamente individuate dalla Giunta regionale, i soggetti competenti all'attuazione dei relativi interventi possono utilizzare una quota non superiore all'1,5 per cento delle risorse finanziarie del quadro economico delle medesime opere per avvalersi dell'assistenza tecnica di ulteriori risorse professionali non presenti nella propria struttura organizzativa e per l'acquisizione dei beni strumentali ritenuti necessari. I relativi progetti possono prescindere dal parere dell'UTR dei lavori pubblici, qualora gli uffici tecnici dei soggetti proponenti siano dotati di adeguate strutture tecniche preposte alla valutazione dei medesimi progetti.".

 

     Art. 3. Acquisizione di aree strumentali al servizio idrico integrato

1. La Regione è autorizzata a finanziare l'acquisizione, da parte dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna, al demanio comunale, ai sensi dell'articolo 42 bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)), delle aree già occupate dal soppresso Esaf e tuttora utilizzate da Abbanoa Spa per lo svolgimento del servizio idrico integrato.

2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati, per l'anno 2016, in euro 50.000, si provvede mediante pari riduzione della disponibilità in termini di competenza e di cassa dell'autorizzazione di spesa di cui alla tabella A della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016), rubrica 08 (lavori pubblici) - missione 08 - programma 02 (cap. SC05.0836), con contestuale incremento, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento della missione 09 - programma 04 (cap. SC07.1055).

 

     Art. 4. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).