§ 5.11.44 - L.R. 4 novembre 2016, n. 22.
Norme in materia di manutenzione del territorio.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.11 difesa idrogeologica
Data:04/11/2016
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Regolamento di polizia rurale in materia di manutenzione del territorio)
Art. 3.  (Approvazione del regolamento tipo)
Art. 4.  (Violazioni del regolamento comunale di polizia rurale e sanzioni)
Art. 5.  (Disposizioni transitorie)
Art. 6.  (Clausola di neutralità finanziaria)


§ 5.11.44 - L.R. 4 novembre 2016, n. 22.

Norme in materia di manutenzione del territorio.

(B.U. 3 novembre 2016, n. 44 - suppl. n. 3)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione al fine di perseguire la semplificazione delle procedure di manutenzione del territorio e favorire la trasparenza nei rapporti fra i cittadini e la pubblica amministrazione, detta norme tese ad uniformare i contenuti dei regolamenti comunali di polizia rurale.

 

     Art. 2. (Regolamento di polizia rurale in materia di manutenzione del territorio)

1. I comuni, ferma restando l'autonomia amministrativa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), adottano il regolamento di polizia rurale in materia di manutenzione del territorio.

2. Il regolamento di cui al comma 1 individua gli obiettivi da perseguire per la tutela del territorio dal dissesto idrogeologico, della pubblica incolumità, dell'ambiente agrario e di quello non antropizzato, del decoro paesaggistico.

3. Nel rispetto degli obiettivi del comma 2 il regolamento disciplina in particolare:

a) la manutenzione dei corsi d'acqua, delle bealere, dei fossi, degli scoli, degli impluvi e assimilati scorrenti su sedimi privati;

b) la manutenzione dei cigli di sponda di cui all'articolo 12 del regio decreto 25 luglio 1904 n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

c) la manutenzione dei sedimi privati contermini con infrastrutture stradali pubbliche o di uso pubblico ai sensi degli articoli da 29 a 33 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada);

d) le modalità di lavorazione dei terreni in funzione della corretta gestione del deflusso delle acque e dell'equilibrio idrogeologico;

e) la manutenzione delle aree boscate private in funzione di condizioni minime di sicurezza pubblica e di equilibrio idrogeologico, in coordinamento con quanto previsto dal regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R (Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste" Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R);

f) la rimozione dei rifiuti dai sedimi privati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);

g) il mantenimento dei terrazzamenti in funzione della stabilità dei versanti;

h) la vigilanza e le sanzioni, fermo restando quanto stabilito dalla normativa statale vigente in materia.

 

     Art. 3. (Approvazione del regolamento tipo)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, adotta, con deliberazione, un regolamento tipo che definisce i requisiti minimi in relazione alla manutenzione del territorio che devono essere contenuti nei regolamenti comunali di polizia rurale di cui all'articolo 2 .

 

     Art. 4. (Violazioni del regolamento comunale di polizia rurale e sanzioni)

1. L'autorità comunale esercita la vigilanza sul rispetto e sull'applicazione delle norme e delle prescrizioni del regolamento comunale di polizia rurale in materia di manutenzione del territorio anche mediante l'esercizio del potere di autotutela, compreso, in caso di inottemperanza alla diffida amministrativa, il ricorso all'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari, a spese dei contravventori.

2. Chiunque viola le disposizioni del regolamento comunale di polizia rurale in materia di manutenzione del territorio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad euro centocinquanta e non superiore ad euro millecinquecento, ferme restando le sanzioni previste dalla normativa statale vigente in materia.

3. La Giunta regionale, nel regolamento di polizia rurale tipo di cui all'articolo 3, può differenziare l'importo della sanzione per fattispecie omogenee in funzione della gravità della violazione, degli effetti della stessa sull'ambiente, della misura del pericolo suscitato.

4. Se la violazione consiste in un evento frutto di una condotta materiale, anche omissiva, suscettibile di riduzione in pristino o riparazione, il comune può applicare l'istituto della diffida amministrativa di cui all'articolo 1 bis della legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

5. Il rapporto che accerta la violazione è presentato all'autorità comunale competente ad irrogare la sanzione, che provvede, altresì, ad introitare i relativi proventi.

6. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni del Capo I della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale).

 

     Art. 5. (Disposizioni transitorie)

1. I comuni, entro centottanta giorni dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, conformano i propri regolamenti di polizia rurale in materia di manutenzione del territorio ai contenuti del regolamento tipo.

2. Le sanzioni di cui all'articolo 4 si applicano a decorrere dall'approvazione dei regolamenti comunali di polizia rurale in materia di manutenzione del territorio adottati in conformità al regolamento tipo.

 

     Art. 6. (Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.