§ 3.1.152 - L.R. 8 ottobre 2015, n. 28.
Disposizioni per il settore primario e in materia di difesa del suolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura, zootecnia
Data:08/10/2015
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Piani di Sorveglianza delle aree di produzione e raccolta delle vongole e dei molluschi gasteropodi marini)
Art. 2.  (Integrazione dei contributi statali per la tenuta dei libri genealogici)
Art. 3.  (Interventi specifici nei Consorzi di Bonifica)
Art. 4.  (Aiuti finalizzati al risanamento dei Centri di Ricerca in Agricoltura partecipati dalla Regione Abruzzo)
Art. 5.  (Disposizioni in materia di difesa del suolo)
Art. 6.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 7.  (Entrata in vigore)


§ 3.1.152 - L.R. 8 ottobre 2015, n. 28.

Disposizioni per il settore primario e in materia di difesa del suolo.

(B.U. 14 ottobre 2015, n. 105 Speciale)

 

Art. 1. (Piani di Sorveglianza delle aree di produzione e raccolta delle vongole e dei molluschi gasteropodi marini)

1. La Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento competente in materia di politiche della salute, è autorizzata ad eseguire interventi per la realizzazione dei "Piani di Sorveglianza delle aree di produzione e raccolta delle vongole (Venus gallina) e dei molluschi gasteropodi marini" previsti dal Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e dal Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa per l'esercizio 2015 della somma di euro 50.000,00 per competenza e per cassa, a valere sul capitolo di spesa di nuova istituzione 08.01.016 - 141503, da denominare "Piani di Sorveglianza delle aree di produzione e raccolta delle vongole (Venus gallina) e dei molluschi gasteropodi marini".

 

     Art. 2. (Integrazione dei contributi statali per la tenuta dei libri genealogici)

1. Limitatamente all'anno 2015 è autorizzato il cofinanziamento regionale delle risorse destinate a supportare le attività di tenuta dei libri genealogici per un importo pari a euro 500.000,00.

2. La Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento competente in materia di politiche dello sviluppo rurale e della pesca, dispone gli interventi di cui al presente articolo mediante impiego delle risorse da iscrivere, per l'importo di cui al comma 1, sul capitolo di spesa di nuova istituzione 07.02.009 - 102406, da denominare "Compartecipazione della Regione Abruzzo alle attività di tenuta dei libri genealogici".

 

     Art. 3. (Interventi specifici nei Consorzi di Bonifica)

1. Allo scopo di sostenere la realizzazione di interventi puntuali di rimozione di amianto in aree assoggettate a responsabilità dei Consorzi di Bonifica, per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di euro 150.000,00, da utilizzare con le modalità di cui all'art. 19, comma 4 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 53 (Interventi nel Settore Agricolo, Agroalimentare, della Pesca Marittima e Acquacoltura).

2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo di pari importo dei fondi già stanziati sul capitolo di spesa 07.02.011 - 102499, denominato "Interventi nel settore agricolo e agroalimentare - l.r. 30.5.1997, n. 53".

 

     Art. 4. (Aiuti finalizzati al risanamento dei Centri di Ricerca in Agricoltura partecipati dalla Regione Abruzzo)

1. Allo scopo di consolidare il processo di risanamento dei Centri di Ricerca in Agricoltura di cui all'art. 2 della l.r. 53/1997, secondo le linee di indirizzo adottate dalla DGR n. 820/2014, alla cui gestione partecipa la Regione Abruzzo, è istituito un apposito Fondo, finalizzato al sostegno temporaneo alla liquidità dei Centri medesimi, in conformità al Regolamento UE n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".

2. L'aiuto è concesso sotto forma di prestito da rimborsare a partire dal dodicesimo mese dall'erogazione, anche in forma rateale nel rispetto dell'art. 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 1407/2013. L'aiuto può essere concesso più volte a favore dello stesso Centro nel rispetto del massimale previsto dal Regolamento (UE) 1407/2013 [1].

3. La Giunta regionale approva, nel rispetto del Regolamento (UE) 1407/2013, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i criteri, le modalità di concessione, di erogazione e di restituzione del prestito oltre alle garanzie dovute per la concessione dello stesso. L'aiuto è concesso a seguito di avviso pubblico adottato dal Dipartimento competente, nel rispetto dei requisiti approvati dalla Giunta regionale.

4. Per i fini di cui ai commi precedenti sono istituiti, nel bilancio corrente, il capitolo di spesa 07.02.011 - 102494, da denominare "Fondo per l'accompagnamento al risanamento dei Centri regionali di ricerca in agricoltura", e il capitolo di entrata 04.02.001 - 43604, da denominare "Rimborso di anticipazioni a valere sul Fondo per l'accompagnamento al risanamento dei Centri regionali di ricerca in agricoltura".

5. Il Fondo è determinato in euro 1.000.000,00 per ciascun anno del triennio 2015-2017. Le concessioni di anticipazioni di liquidità a valere sul fondo possono essere erogate fino al termine dell'esercizio finanziario 2017.

6. In sede di erogazione il Dipartimento competente in materia di agricoltura dispone contestualmente l'impegno di spesa per l'erogazione del sostegno finanziario temporaneo e l'accertamento dell'entrata per la contabilizzazione del credito verso il Centro di ricerca debitore dell'anticipazione di liquidità concessa.

7. I Centri di ricerca procedono alla contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità nei propri bilanci accendendo il debito verso la Regione e contabilizzandone i progressivi rimborsi.

8. Al bilancio di previsione corrente sono apportate le variazioni seguenti, in termini di competenza e cassa, per ogni annualità del triennio 2015-2017:

a) lo stanziamento del capitolo di entrata 04.02.001 - 43604, denominato "Rimborso di anticipazioni a valere sul Fondo per l'accompagnamento al risanamento dei Centri regionali di ricerca in agricoltura", è incrementato di euro 1.000.000,00;

b) lo stanziamento del capitolo di spesa 07.02.011 - 102494, denominato "Fondo per l'accompagnamento al risanamento dei Centri regionali di ricerca in agricoltura", è incrementato di euro 1.000.000,00.

 

     Art. 5. (Disposizioni in materia di difesa del suolo)

1. Al fine di assicurare la semplificazione e accelerazione della realizzazione delle opere infrastrutturali per la mitigazione del rischio idrogeologico ed il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, in coerenza con il D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito nella legge 11 novembre 2014 n. 164, al comma 3 dell'art. 94 della l.r. 17 aprile 2003, n. 7 e successive modificazione ed integrazioni, le parole "La medesima procedura si attua, per quanto attiene gli interventi alle opere della difesa del suolo, in riferimento all'art. 14 della L.R. n. 43/1976 e successive modificazione ed integrazioni, sino al limite di un importo di € 10 milioni al netto dei lavori a base d'asta" sono sostituite dalle seguenti: "La medesima procedura si attua, per quanto attiene alle opere della difesa del suolo, per interventi il cui importo dei lavori a base di gara è ricompreso tra un milione di euro e dieci milioni di euro".

2. La Giunta regionale, attraverso il Dipartimento competente in materia di OO.PP. e Governo del Territorio, è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari all'attuazione della presente norma.

 

     Art. 6. (Disposizioni finanziarie)

1 Al fine della copertura della spesa di cui agli articoli 1 e 2, al bilancio pluriennale di previsione 2015-2017, esercizio finanziario 2015, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenze e cassa:

a) in aumento capitolo di spesa 08.01.016 - 141503, da denominare "Piani di Sorveglianza delle aree di produzione e raccolta delle vongole (Venus gallina) e dei molluschi gasteropodi marini", per euro 50.000,00;

b) in aumento capitolo di spesa 07.02.009 - 102406, da denominare "Compartecipazione della Regione Abruzzo alle attività di tenuta dei libri genealogici", per euro 500.000,00;

c) in diminuzione capitolo di spesa 07.01.002 - 111417 denominato "Oneri derivanti dalla convenzione con il corpo forestale dello Stato - l.r. 26.08.2014, n. 35, art. 31 comma 9", per euro 150.000,00;

d) in diminuzione capitolo di spesa 07.02.005 - 102396 denominato " Finanziamento ai Consorzi di bonifica per l'irrigazione, per la manutenzione delle opere di bonifica di interesse pubblico e per il risanamento degli stessi enti", per euro 150.000,00;

e) in diminuzione capitolo di spesa 07.02.011- 102499 denominato "Interventi nel settore agricolo e agroalimentare - l.r. 30.05.1997, n. 53", per euro 250.000,00.

 

     Art. 7. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).


[1] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 20 luglio 2016, n. 22.