Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 25/11/2015 |
Numero: | 202 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni e oggetto |
Art. 2. Trattamento economico dei docenti a tempo pieno e a tempo indeterminato |
Art. 3. Trattamento economico dei ricercatori a tempo indeterminato |
Art. 4. Compenso dei docenti incaricati |
Art. 5. Anzianità, classi e scatti di stipendio |
Art. 6. Disciplina transitoria |
§ 57.7.659 - D.P.C.M. 25 novembre 2015, n. 202.
Regolamento recante determinazione del trattamento economico dei docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA).
(G.U. 19 dicembre 2015, n. 295)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 21 del
Visto l'articolo 11, comma 1, lettera d), della
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della
Vista la
Visto l'articolo 4-septies del
Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178;
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2015, n. 100;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014, recante: «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio onorevole dottoressa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione»;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2157/2015 del 24 luglio 2015, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 9 luglio 2015;
Vista la nota DAGL 10185 P del 24 novembre 2015 con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha comunicato il proprio nulla osta;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Definizioni e oggetto
1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per «Scuola», la Scuola nazionale dell'amministrazione;
b) per «docenti a tempo pieno», quelli di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, nonchè quelli incaricati ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), del
c) per «docenti incaricati», i docenti e le persone di comprovata professionalità, di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, ai quali la Scuola può conferire incarichi per lo svolgimento, anche temporaneo, di attività di insegnamento, ricerche e studi;
d) per «docenti a tempo indeterminato», i docenti ordinari dei ruoli a esaurimento della soppressa Scuola superiore dell'economia e delle finanze trasferiti alla Scuola;
e) per «ricercatori a tempo indeterminato», i ricercatori dei ruoli a esaurimento della soppressa Scuola superiore dell'economia e delle finanze trasferiti alla Scuola;
f) per «docenti», tutti i soggetti di cui alle lettere b), c), d) ed e);
g) per «Presidente» il Presidente della Scuola;
h) per «Comitato di gestione» il Comitato di gestione della Scuola.
Art. 2. Trattamento economico dei docenti a tempo pieno e a tempo indeterminato
1. Ai docenti a tempo pieno, scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, nonchè ai docenti a tempo indeterminato si applica il trattamento economico annuo lordo dei professori universitari di prima fascia a tempo pieno, come fissato dall'articolo 3, comma 2, del
2. Ai docenti a tempo pieno, scelti tra professori universitari di prima o seconda fascia si applica, rispettivamente, il trattamento economico annuo lordo dei professori universitari di prima fascia a tempo pieno o quello dei professori universitari di seconda fascia a tempo pieno come fissati dal
3. Per i docenti a tempo pieno scelti tra dirigenti di amministrazioni private o tra soggetti, anche stranieri, in possesso di elevata e comprovata qualificazione professionale, il trattamento economico annuo lordo è stabilito, tra quelli di professore universitario di prima fascia a tempo pieno o di professore universitario di seconda fascia a tempo pieno, dal Presidente della Scuola, sentito il Comitato di gestione, sulla base della valutazione del curriculum accademico e professionale, in applicazione dei criteri di valutazione fissati dallo stesso Comitato, comunque nel rispetto del
4. Il trattamento economico dei docenti a tempo pieno e a tempo indeterminato, come definito dal presente articolo, è correlato all'espletamento degli obblighi istituzionali e delle attività didattiche e scientifiche, previsti per i professori universitari a tempo pieno e all'impegno didattico fissato dall'articolo 1, comma 16, della
Art. 3. Trattamento economico dei ricercatori a tempo indeterminato
1. Ai ricercatori a tempo indeterminato si applica il trattamento economico annuo lordo dei ricercatori universitari a tempo pieno, come fissato dal
2. Il trattamento economico dei ricercatori a tempo indeterminato, come definito dal presente articolo, è correlato all'espletamento degli obblighi istituzionali e delle attività didattiche e scientifiche, previste per i ricercatori universitari a tempo pieno dall'articolo 6 della
Art. 4. Compenso dei docenti incaricati
1. Ai docenti incaricati è corrisposto un compenso commisurato al numero di ore di lezione effettivamente svolte, in applicazione dei limiti e dei criteri fissati dal Comitato di gestione, nel rispetto del principio di trasparenza. Il compenso è comprensivo delle spese, anche di trasporto. Se il docente risiede fuori della regione in cui si svolge l'attività didattica, il compenso può essere aumentato per un ammontare corrispondente al normale costo del viaggio effettuato con i mezzi di trasporto pubblici e comunque non superiore al cinquanta per cento del compenso stesso. È in tal caso escluso il rimborso delle spese di viaggio.
Art. 5. Anzianità, classi e scatti di stipendio
1. Ai fini della determinazione del relativo trattamento economico, i docenti a tempo pieno, scelti tra professori universitari di prima o seconda fascia o tra ricercatori universitari, mantengono l'anzianità di servizio già maturata.
2. Ai fini della determinazione del trattamento economico dei docenti a tempo pieno, scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, e dei docenti a tempo indeterminato, i periodi di servizio prestato nelle suddette qualifiche vengono computati come anzianità di servizio nel ruolo dei professori universitari di prima o di seconda fascia a tempo pieno, in coerenza con i criteri di determinazione del trattamento economico previsti dall'articolo 2, applicando le disposizioni del
3. Ai fini del comma 2, in applicazione delle disposizioni del
4. Ai fini del computo dell'anzianità, i periodi di servizio presso la Scuola dei docenti a tempo pieno, dei docenti a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo indeterminato vengono valutati in applicazione della disciplina generale relativa ai professori e ai ricercatori universitari.
Art. 6. Disciplina transitoria
1. I trattamenti economici dei docenti sono adeguati alle disposizioni del presente decreto a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. - Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 3076