Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 56. Inquinamento e rifiuti |
Capitolo: | 56.2 inquinamento atmosferico |
Data: | 02/02/2016 |
Numero: | 65 |
Sommario |
Art. 1. Integrazione dell'articolo 57, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012 |
Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria |
§ 56.2.222 - D.M. 2 febbraio 2016, n. 65.
Regolamento recante integrazione dei settori ai quali possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo rotativo di Kyoto, istituito dall'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (Legge finanziaria 2007).
(G.U. 6 maggio 2016, n. 105)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificata con
Vista la direttiva 2014/94/UE che stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione per rendere minima la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti;
Vista la
Vista la
Visto il Libro Bianco dei trasporti relativo alla "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile", adottato dalla Commissione europea nel marzo 2011, che definisce una strategia di lungo periodo indicando linee di azione per la mobilità e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
Viste le conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014, che ha accolto la proposta della Commissione confermando che al 2030 devono essere conseguiti gli obbiettivi del 40% di riduzione di gas climalteranti, del 27% di energia da fonti rinnovabili, del 27% di riduzione dei consumi energetici;
Vista la
Visto l'articolo 1, comma 1110, della
Visto il
Vista la
Visto il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIre) di cui all'articolo 17-septies, comma 2, del
Considerato che i settori presi in considerazione dall'articolo 57, comma 1, del
Considerato che il comma 4 del citato articolo 57 del
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere ad integrare i settori già individuati dal citato articolo 57 del
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2186/2015, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 dicembre 2015;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 1649 del 25 gennaio 2016;
Adott a
il seguente regolamento:
Art. 1. Integrazione dell'articolo 57, comma 1, del
1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 57, comma 4, del
"Infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e per l'erogazione di combustibili alternativi, trasporto collettivo e condiviso, e in generale mobilità sostenibile.".
Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 867