§ 53.5.99 - D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39.
Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.5 sostanze pericolose
Data:15/02/2016
Numero:39


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Art. 2.  Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Art. 3.  Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977
Art. 4.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 53.5.99 - D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39.

Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

(G.U. 14 marzo 2016, n. 61)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

     Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonchè la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;

     Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP), che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;

     Visto il regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione del 20 maggio 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione e l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

     Visto il regolamento (UE) n. 830/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'Allegato II;

     Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2014, e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;

     Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;

     Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

     Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

     Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, contenente il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

     Vista la legge 17 ottobre 1967, n. 977, recante disposizioni in materia di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adottata nella riunione del 17 dicembre 2015;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;

     Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e dello sviluppo economico;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

     1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) agli articoli 20, 36, 37, 50 e agli allegati XV, XXIV le parole: «preparati pericolosi» sono sostituite dalle seguenti: «miscele pericolose», all'articolo 28 le parole: «preparati chimici» sono sostituite dalle seguenti: «miscele chimiche», agli articoli 223, 236, comma 4, lettera f), e all'allegato XLII la parola: «preparati» è sostituita dalla seguente: «miscele» e all'articolo 236, comma 4, lettere a) e b), le parole: «preparati cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «miscele cancerogene o mutagene» [1];

     b) agli articoli 228 e 235 la parola: «preparato» è sostituita dalla seguente: "miscela" [2];

     c) all'articolo 222, comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il numero 1) è sostituito dal seguente:

     "1) agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento;";

     2) il numero 2) è soppresso;

     3) il numero 3) è sostituito dal seguente:

     "3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del presente articolo, lettera b), numero 1), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale di cui all'Allegato XXXVIII;";

     d) all'articolo 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     "b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;";

     2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Fermo restando quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 1907/2006 e n. 1272/2008, il fornitore di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.";

     e) all'articolo 227 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     "d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore.";

     2) il comma 4, è sostituito dal seguente:

     "4. Il fornitore deve trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1907/2006.";

     f) all'articolo 229 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 1 le parole "come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3." sono sostituite dalle seguenti: "di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni ed integrazioni, come tossici acuti, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull'allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2.";

     g) all'articolo 234, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     "a) agente cancerogeno:

     1) una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

     2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato XLII del presente decreto, nonchè sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;";

     2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     "b) agente mutageno:

     1) una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.";

     h) all'allegato XXV, alla sezione 3.2, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il cartello di avvertimento «Sostanze nocive o irritanti» è soppresso;

     2) è aggiunta la seguente nota collegata al segnale di avvertimento «Pericolo generico»: «Questo cartello di avvertimento non deve essere utilizzato per mettere in guardia le persone circa le sostanze chimiche o miscele pericolose, fatta eccezione nei casi in cui il cartello di avvertimento è utilizzato conformemente alla presente sezione per indicare i depositi di sostanze o miscele pericolose»;

     i) all'allegato XXVI:

     1) la sezione 1 è sostituita dalla seguente:

     "1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o miscele classificate come pericolose conformemente ai criteri relativi a una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 nonchè i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o miscele pericolose e le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare tali sostanze o miscele pericolose devono essere etichettati con i pertinenti pittogrammi di pericolo in conformità di tale regolamento.

     Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve durata nè a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di informazione e/o di formazione, che garantiscano un livello identico di protezione.

     L'etichettatura di cui al primo comma può essere:

     - sostituita da cartelli di avvertimento di cui all'allegato XXV che riportino lo stesso pittogramma o simbolo; se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell'allegato XXV, deve essere utilizzato il pertinente pittogramma di pericolo di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008;

     - completata da ulteriori informazioni, quali il nome e/o la formula della sostanza o miscela pericolosa e dai dettagli sui rischi connessi;

     - completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli che siano applicabili in tutta l'Unione per il trasporto di sostanze o miscele pericolose.";

     2) la sezione 5 è sostituita dalla seguente:

     "5. Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente all'allegato XXV, punto 3.2, o indicati conformemente al punto 1 del presente allegato, tranne nel caso in cui l'etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo.

     Se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell'allegato XXV per mettere in guardia dalle sostanze chimiche o miscele pericolose, occorre utilizzare il pertinente pittogramma di pericolo, di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. I cartelli o l'etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo il caso, nei pressi dell'area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale di magazzinaggio.".

 

     Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

     1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, allegato C, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla sezione A:

     1) il punto 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Agenti biologici

     Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268, nonchè dell'Allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, semprechè non figurino nell'Allegato B della presente legge.";

     2) al punto 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

     2.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     "a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo, semprechè non figurino ancora nell'Allegato B della presente legge:

     - mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341),

     - cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351),

     - tossicità per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per gli effetti sull'allattamento o attraverso di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),

     - tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371)";

     2.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     "b) agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;";

     b) la sezione B è sostituita dalla seguente:

     "B. Processi

     Processi industriali che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.".

 

     Art. 3. Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977

     1. Alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, allegato I, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla sezione I sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il punto 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Agenti biologici:

     a) agenti biologici dei gruppi di rischio 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.";

     2) il punto 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Agenti chimici:

     a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo:

     - tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331);

     - corrosione della pelle, categorie 1 A, 1 B o 1C (H314);

     - gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221);

     - aerosol infiammabili, categoria 1 (H222);

     - liquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225);

     - esplosivi, categoria "esplosivo instabile", o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205);

     - sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242);

     - perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241);

     - tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371);

     - tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373);

     - sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334);

     - sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1B (H317);

     - cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351);

     - mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341);

     - tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).

     b) sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

     c) piombo e composti;

     d) amianto.";

     b) alla sezione II, il punto 1) è sostituito dal seguente:

     "1) Processi e lavori di cui all'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.".

 

     Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


[1] Lettera così rettificata con Avviso pubblicato nella G.U. 26 maggio 2016, n. 122.

[2] Lettera così rettificata con Avviso pubblicato nella G.U. 26 maggio 2016, n. 122.