Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 53. Igiene e sicurezza del lavoro |
Capitolo: | 53.5 sostanze pericolose |
Data: | 15/02/2016 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 |
Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 |
Art. 3. Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977 |
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 53.5.99 - D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39.
Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
(G.U. 14 marzo 2016, n. 61)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la
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Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adottata nella riunione del 17 dicembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche al
1. Al
a) agli articoli 20, 36, 37, 50 e agli allegati XV, XXIV le parole: «preparati pericolosi» sono sostituite dalle seguenti: «miscele pericolose», all'articolo 28 le parole: «preparati chimici» sono sostituite dalle seguenti: «miscele chimiche», agli articoli 223, 236, comma 4, lettera f), e all'allegato XLII la parola: «preparati» è sostituita dalla seguente: «miscele» e all'articolo 236, comma 4, lettere a) e b), le parole: «preparati cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «miscele cancerogene o mutagene» [1];
b) agli articoli 228 e 235 la parola: «preparato» è sostituita dalla seguente: "miscela" [2];
c) all'articolo 222, comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il numero 1) è sostituito dal seguente:
"1) agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al
2) il numero 2) è soppresso;
3) il numero 3) è sostituito dal seguente:
"3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del presente articolo, lettera b), numero 1), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale di cui all'Allegato XXXVIII;";
d) all'articolo 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Fermo restando quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 1907/2006 e n. 1272/2008, il fornitore di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.";
e) all'articolo 227 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore.";
2) il comma 4, è sostituito dal seguente:
"4. Il fornitore deve trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dal
f) all'articolo 229 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 le parole "come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3." sono sostituite dalle seguenti: "di cui al
g) all'articolo 234, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) agente cancerogeno:
1) una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del
2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato XLII del presente decreto, nonchè sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;";
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) agente mutageno:
1) una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del
h) all'allegato XXV, alla sezione 3.2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il cartello di avvertimento «Sostanze nocive o irritanti» è soppresso;
2) è aggiunta la seguente nota collegata al segnale di avvertimento «Pericolo generico»: «Questo cartello di avvertimento non deve essere utilizzato per mettere in guardia le persone circa le sostanze chimiche o miscele pericolose, fatta eccezione nei casi in cui il cartello di avvertimento è utilizzato conformemente alla presente sezione per indicare i depositi di sostanze o miscele pericolose»;
i) all'allegato XXVI:
1) la sezione 1 è sostituita dalla seguente:
"1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o miscele classificate come pericolose conformemente ai criteri relativi a una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute in conformità del
Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve durata nè a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di informazione e/o di formazione, che garantiscano un livello identico di protezione.
L'etichettatura di cui al primo comma può essere:
- sostituita da cartelli di avvertimento di cui all'allegato XXV che riportino lo stesso pittogramma o simbolo; se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell'allegato XXV, deve essere utilizzato il pertinente pittogramma di pericolo di cui all'allegato V del
- completata da ulteriori informazioni, quali il nome e/o la formula della sostanza o miscela pericolosa e dai dettagli sui rischi connessi;
- completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli che siano applicabili in tutta l'Unione per il trasporto di sostanze o miscele pericolose.";
2) la sezione 5 è sostituita dalla seguente:
"5. Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente all'allegato XXV, punto 3.2, o indicati conformemente al punto 1 del presente allegato, tranne nel caso in cui l'etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo.
Se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell'allegato XXV per mettere in guardia dalle sostanze chimiche o miscele pericolose, occorre utilizzare il pertinente pittogramma di pericolo, di cui all'allegato V del
Art. 2. Modifiche al
1. Al
a) alla sezione A:
1) il punto 2 è sostituito dal seguente:
"2. Agenti biologici
Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268, nonchè dell'Allegato XLVI del
2) al punto 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
2.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del
- mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341),
- cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351),
- tossicità per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per gli effetti sull'allattamento o attraverso di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),
- tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371)";
2.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del
b) la sezione B è sostituita dalla seguente:
"B. Processi
Processi industriali che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.".
Art. 3. Modifiche alla
1. Alla
a) alla sezione I sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il punto 2 è sostituito dal seguente:
"2. Agenti biologici:
a) agenti biologici dei gruppi di rischio 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268 del
2) il punto 3 è sostituito dal seguente:
"3. Agenti chimici:
a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del
- tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331);
- corrosione della pelle, categorie 1 A, 1 B o 1C (H314);
- gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221);
- aerosol infiammabili, categoria 1 (H222);
- liquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225);
- esplosivi, categoria "esplosivo instabile", o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205);
- sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242);
- perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241);
- tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371);
- tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373);
- sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334);
- sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1B (H317);
- cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351);
- mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341);
- tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).
b) sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del
c) piombo e composti;
d) amianto.";
b) alla sezione II, il punto 1) è sostituito dal seguente:
"1) Processi e lavori di cui all'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.".
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
[1] Lettera così rettificata con Avviso pubblicato nella G.U. 26 maggio 2016, n. 122.
[2] Lettera così rettificata con Avviso pubblicato nella G.U. 26 maggio 2016, n. 122.