§ 5.4.83 – Direttiva 29 aprile 2004, n. 37.
Direttiva n. 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.4 politica e tutela del lavoro
Data:29/04/2004
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Campo di applicazione - Individuazione e valutazione dei rischi.
Art. 4.  Riduzione e sostituzione.
Art. 5.  Disposizioni intese ad evitare o a ridurre l'esposizione.
Art. 6.  Informazioni da fornire all'autorità competente.
Art. 7.  Esposizione non prevedibile.
Art. 8.  Esposizione prevedibile.
Art. 9.  Accesso alle zone di rischio.
Art. 10.  Misure igieniche e di protezione individuale.
Art. 11.  Informazione e formazione dei lavoratori.
Art. 12.  Informazione dei lavoratori.
Art. 13.  Consultazione e partecipazione dei lavoratori.
Art. 14.  Sorveglianza sanitaria.
Art. 15.  Tenuta della documentazione.
Art. 16.  Valori limite.
Art. 17.  Allegati.
Art. 18.  Utilizzazione dei dati.
Art. 19.  Comunicazione.
Art. 20.  Abrogazione.
Art. 21.  Entrata in vigore.
Art. 22.  Destinatari.


§ 5.4.83 – Direttiva 29 aprile 2004, n. 37. [1]

Direttiva n. 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio). (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 158).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     previa consultazione del Comitato delle regioni,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) è stata modificata più volte in maniera sostanziale. È opportuno, a fini di chiarezza e razionalità, procedere alla codificazione della direttiva 90/394/CEE.

     (2) L'osservanza delle prescrizioni minime atte a garantire un maggior livello di salute e di sicurezza, per quanto concerne la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro costituisce un'esigenza inderogabile per assicurare la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché un livello minimo di protezione per tutti i lavoratori nella Comunità.

     (3) La presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, sull'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nel luogo di lavoro. Pertanto, le disposizioni di detta direttiva si applicano pienamente al settore dell'esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni o mutageni, fatte salve le disposizioni più vincolanti o più specifiche contenute nella presente direttiva.

     (4) Un livello uniforme di protezione dai rischi derivanti dagli agenti cancerogeni o mutageni deve essere determinato per tutta la Comunità e tale livello di protezione deve essere fissato non già tramite requisiti particolareggiati ma attraverso un insieme di principi generali, in modo da consentire agli Stati membri di applicare di conseguenza i requisiti minimi.

     (5) I mutageni delle cellule germinative sono sostanze che possono indurre un cambiamento permanente nella quantità o nella struttura del materiale genetico di una cellula con conseguente mutamento nelle caratteristiche fenotipiche della suddetta cellula, che può essere trasferito alle cellule figlie discendenti.

     (6) A causa del loro meccanismo d'azione, i mutageni delle cellule germinative possono produrre effetti cancerogeni.

     (7) La direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, contiene all'allegato VI i criteri di classificazione, unitamente alle procedure di etichettatura di ciascuna sostanza.

     (8) La direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, contiene delle precisazioni sui criteri di classificazione e sulle procedure di etichettatura di tali preparati.

     (9) La protezione dei lavoratori nei confronti dei preparati contenenti uno più agenti cancerogeni o mutageni, nonché dei composti cancerogeni o mutageni che si formano sul lavoro, deve essere assicurata in ogni situazione lavorativa.

     (10) Per alcuni agenti è necessario tenere presenti tutte le vie di assorbimento, compresa quella cutanea, al fine di garantire il miglior livello di protezione possibile.

     (11) Nonostante le attuali conoscenze scientifiche non consentano di fissare un livello al di sotto del quale si possano escludere rischi per la salute, una limitazione dell'esposizione agli agenti cancerogeni o mutageni ridurrà nondimeno questi rischi.

     (12) Per contribuire alla riduzione di questi rischi, occorre stabilire valori limite, ed altre disposizioni direttamente connesse, per tutti gli agenti cancerogeni o mutageni per i quali l'informazione disponibile, compresi i dati scientifici e tecnici, lo renda possibile.

     (13) I valori limite di esposizione professionale devono essere considerati una componente importante del regime generale di protezione del lavoratore. Essi devono essere rivisti qualora risultino superati alla luce dei dati scientifici più recenti.

     (14) Alla tutela della salute dei lavoratori deve essere applicato il principio di precauzione.

     (15) Devono essere prese misure preventive ai fini della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti agli agenti cancerogeni o mutageni.

     (16) La presente direttiva costituisce un elemento concreto nel quadro della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno.

     (17) A norma della decisione 74/325/CEE del Consiglio, la Commissione ha richiesto il parere del comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, ai fini dell'elaborazione delle proposte di direttive riprese nella presente direttiva.

     (18) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione in diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato IV, parte B,

 

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Oggetto.

     1. La presente direttiva ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute e la loro sicurezza dall'esposizione agli agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, ivi compresa la prevenzione di tali rischi.

     Essa fissa le prescrizioni minime particolari in questo settore, compresi i valori limite.

     2. La presente direttiva non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

     3. La direttiva 89/391/CEE si applica pienamente a tutto il settore di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

     4. Per quanto riguarda l'amianto, oggetto della direttiva 83/477/CEE del Consiglio, le disposizioni della presente direttiva si applicano quando esse sono più favorevoli alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

 

          Art. 2. Definizioni.

     Ai fini della presente direttiva si intende per:

     a) "agente cancerogeno":

     i) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE;

     ii) un preparato contenente una o più delle sostanze di cui al punto i), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti:

     - dall'allegato I della direttiva 67/548/CEE, o

     - dall'allegato II, parte B, della direttiva 1999/45/CE nel caso in cui la sostanza o le sostanze non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE o vi figurino senza limiti di concentrazione;

     iii) una sostanza, un preparato o un procedimento di cui all'allegato I della presente direttiva, nonché una sostanza o un preparato emessi durante un procedimento di cui a detto allegato;

     b) "agente mutageno":

     i) una sostanza che risponde ai criteri di classificazione nella categoria 1 o 2 degli agenti mutageni, come stabilito nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE;

     ii) un preparato costituito da una o più delle sostanze di cui al punto i) allorché la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti previsti in materia di limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nella categoria 1 o 2 degli agenti mutageni, come stabilito:

     - nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, o

     - nell'allegato II, parte B, della direttiva 1999/45/CE, nel caso in cui la sostanza o le sostanze non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE o vi figurino senza limiti di concentrazione;

     c) "valore limite", se non altrimenti specificato, la media ponderata in funzione del tempo del limite di concentrazione di un "agente cancerogeno o mutageno" nell'aria entro la zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito all'allegato III della presente direttiva.

 

          Art. 3. Campo di applicazione - Individuazione e valutazione dei rischi.

     1. La presente direttiva si applica alle attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa.

     2. Per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, si dovrà determinare la natura, il grado e la durata dell'esposizione dei lavoratori in modo da poter valutare i rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratori e determinare le misure da adottare.

     Tale valutazione deve essere rinnovata periodicamente e comunque ogniqualvolta si verifichi un cambiamento delle condizioni che possa influire sull'esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni o mutageni.

     I datori di lavoro debbono fornire alle autorità responsabili, dietro loro richiesta, gli elementi utilizzati per tale valutazione.

     3. Nella valutazione del rischio, si deve tenere conto di tutti gli altri modi di possibile esposizione, come quelli in cui vi è assorbimento cutaneo.

     4. I datori di lavoro, all'atto della valutazione del rischio, rivolgono un'attenzione particolare agli eventuali effetti concernenti la salute o la sicurezza dei lavoratori a rischio particolarmente sensibili e prendono, tra l'altro, in considerazione l'opportunità di non far operare tali lavoratori in aree in cui essi possono essere a contatto con agenti cancerogeni o mutageni.

 

CAPO II

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO

 

          Art. 4. Riduzione e sostituzione.

     1. I datori di lavoro riducono l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro, in particolare sostituendolo, sempre che ciò sia tecnicamente possibile, con una sostanza, un preparato o un procedimento che, nelle condizioni in cui viene utilizzato, non sia o sia meno nocivo alla salute o, eventualmente, alla sicurezza dei lavoratori.

     2. I datori di lavoro comunicano l'esito delle loro ricerche alle autorità responsabili, dietro richiesta di queste ultime.

 

          Art. 5. Disposizioni intese ad evitare o a ridurre l'esposizione.

     1. Se i risultati della valutazione prevista nell'articolo 3, paragrafo 2, rivelano un rischio per la salute o la sicurezza dei lavoratori, l'esposizione di questi ultimi deve essere evitata.

     2. Se non è tecnicamente possibile sostituire gli agenti cancerogeni o mutageni con una sostanza, un preparato o procedimento che, nelle condizioni in cui viene utilizzato, non sia o sia meno nocivo alla salute o alla sicurezza, i datori di lavoro provvedono affinché la produzione e l'utilizzazione degli agenti cancerogeni o mutageni avvengano in un sistema chiuso, sempre che ciò sia tecnicamente possibile.

     3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile, i datori di lavoro provvedono affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.

     4. L'esposizione non deve superare il valore limite dell'agente cancerogeno stabilito all'allegato III.

     5. In tutti i casi di impiego di agenti cancerogeni o mutageni, i datori di lavoro applicano tutte le seguenti misure:

     a) limitazione delle quantità di agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro;

     b) massima riduzione possibile del numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti;

     c) concezione dei processi lavorativi e delle misure tecniche in modo che sia evitata o ridotta al minimo l'emissione di agenti cancerogeni o mutageni nel luogo di lavoro;

     d) evacuazione alla fonte degli agenti cancerogeni o mutageni, aspirazione locale o ventilazione generale adeguate, compatibili con la necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

     e) impiego di metodi appropriati già esistenti per la misurazione degli agenti cancerogeni o mutageni, in particolare per l'individuazione precoce delle esposizioni anormali causate da un evento non prevedibile o da un incidente;

     f) applicazione di procedure e metodi di lavoro adeguati;

     g) misure di protezione collettive e/o nei casi in cui l'esposizione non possa essere evitata con altri mezzi, misure di protezione individuale;

     h) misure d'igiene, segnatamente la pulizia periodica dei pavimenti, dei muri e delle altre superfici;

     i) informazione dei lavoratori;

     j) delimitazione delle aree a rischio e impiego di adeguati segnali d'avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare" nelle aree in cui i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;

     k) introduzione di dispositivi per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni anormalmente elevate;

     l) mezzi necessari per l'immagazzinamento, la manipolazione e il trasporto in condizioni di sicurezza, in particolare tramite l'impiego di contenitori ermetici e etichettati in modo chiaro, netto e visibile;

     m) mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento in condizioni di sicurezza dei residui da parte dei lavoratori, compreso l'impiego di contenitori ermetici e etichettati in modo chiaro, netto e visibile.

 

          Art. 6. Informazioni da fornire all'autorità competente.

     Se dai risultati della valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, si evince un rischio per la salute o la sicurezza dei lavoratori, i datori di lavoro mettono a disposizione dell'autorità competente, a richiesta, appropriate informazioni riguardanti:

     a) le attività svolte e/o i processi industriali applicati, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni o mutageni;

     b) i quantitativi prodotti o utilizzati di sostanze o preparati contenenti agenti cancerogeni o mutageni;

     c) il numero di lavoratori esposti;

     d) le misure di prevenzione adottate;

     e) il tipo di equipaggiamento protettivo da utilizzare;

     f) la natura e il grado dell'esposizione;

     g) i casi di sostituzione.

 

          Art. 7. Esposizione non prevedibile.

     1. In caso di eventi non prevedibili o di incidenti che possano comportare un'esposizione anormale dei lavoratori, i datori di lavoro ne informano i lavoratori.

     2. Fino al ripristino delle condizioni normali e finché non sono state eliminate le cause dell'esposizione anormale:

     a) solo i lavoratori indispensabili per effettuare interventi di riparazione e altri lavori necessari sono autorizzati a lavorare nell'area colpita;

     b) indumenti protettivi e sistemi individuali di protezione della respirazione devono essere messi a disposizione dei lavoratori in questione e devono essere indossati dagli stessi; l'esposizione non può essere permanente bensì deve essere limitata, per ogni lavoratore, allo stretto necessario;

     c) i lavoratori non protetti non sono autorizzati a lavorare nell'area colpita.

 

          Art. 8. Esposizione prevedibile.

     1. Per talune attività, come quelle di manutenzione, per le quali è prevedibile che vi possa essere un significativo aumento dell'esposizione e per le quali sono state esperite tutte le possibilità di adottare altre misure tecniche di prevenzione intese a limitare tale esposizione, i datori di lavoro definiscono, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti nell'azienda o nello stabilimento, fatta salva la responsabilità dei datori di lavoro, le misure necessarie per ridurre al massimo la durata dell'esposizione dei lavoratori e per garantire la protezione dei medesimi durante queste attività.

     In applicazione del primo comma, i lavoratori in questione devono essere dotati di indumenti protettivi e di sistemi individuali di protezione della respirazione, che devono essere indossati fino a quando sussiste l'esposizione anormale; quest'ultima non può essere permanente bensì deve essere limitata, per ogni lavoratore, allo stretto necessario.

     2. Sono adottate le misure appropriate affinché le aree in cui si svolgono le attività di cui al paragrafo 1, primo comma, siano chiaramente delimitate e contrassegnate o affinché sia evitato con altri mezzi che persone non autorizzate accedano a tali luoghi.

 

          Art. 9. Accesso alle zone di rischio.

     I datori di lavoro adottano le misure appropriate affinché le aree in cui si svolgono le attività riguardo alle quali i risultati della valutazione prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, rivelano un rischio per la salute o la sicurezza dei lavoratori, siano accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbono accedere per motivi connessi con il loro lavoro o con la loro funzione.

 

          Art. 10. Misure igieniche e di protezione individuale.

     1. Per tutte le attività che comportano un rischio di contaminazione ad opera di agenti cancerogeni o mutageni i datori di lavoro sono obbligati ad adottare misure appropriate atte a garantire che:

     a) i lavoratori non mangino, bevano o fumino nelle aree di lavoro in cui esiste un rischio di contaminazione ad opera di agenti cancerogeni o mutageni;

     b) i lavoratori siano dotati di adeguati indumenti protettivi o di altri adeguati indumenti speciali;

     c) siano disponibili posti separati per riporre gli indumenti di lavoro o gli indumenti protettivi e per gli abiti civili;

     d) siano messi a disposizione dei lavoratori servizi igienici appropriati e adeguati;

     e) gli equipaggiamenti protettivi siano correttamente riposti in un luogo ben determinato e siano controllati e puliti se possibile prima, e, comunque, dopo ogni utilizzazione;

     f) gli equipaggiamenti difettosi siano riparati o sostituiti prima di essere nuovamente utilizzati.

     2. Il costo delle misure di cui al paragrafo 1 non può essere a carico dei lavoratori.

 

          Art. 11. Informazione e formazione dei lavoratori.

     1. I datori di lavoro adottano le misure atte a garantire che i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'azienda o nello stabilimento ricevano una formazione sufficiente e adeguata, in base a tutte le informazioni disponibili, segnatamente in forma d'informazioni e di istruzioni per quanto riguarda:

     a) i rischi potenziali per la salute, compresi i rischi supplementari dovuti al consumo di tabacco;

     b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;

     c) le prescrizioni in materia di igiene;

     d) la necessità di indossare e impiegare equipaggiamenti e indumenti protettivi;

     e) le misure che i lavoratori, in particolare quelli addetti al soccorso, devono adottare in caso di incidente e per prevenirlo.

     Detta formazione deve:

     - essere adattata all'evoluzione dei rischi e all'insorgenza di nuovi rischi,

     - essere periodicamente ripetuta, se necessario.

     2. I datori di lavoro sono obbligati a informare i lavoratori sugli impianti e sui contenitori ad essi connessi che contengono agenti cancerogeni o mutageni e a provvedere a un'etichettatura univoca e chiaramente leggibile di tutti i contenitori, imballaggi e impianti contenenti agenti cancerogeni o mutageni, nonché ad apporre segnali di avvertimento chiaramente visibili.

 

          Art. 12. Informazione dei lavoratori.

     Vengono adottate misure atte a garantire che:

     a) i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'azienda o nello stabilimento possano verificare l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva o possano essere associati a tale applicazione, in particolare per quanto riguarda:

     i) le ripercussioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori connesse con la scelta, il fatto d'indossare e l'impiego degli indumenti e degli equipaggiamenti protettivi, fatta salva la responsabilità dei datori di lavoro di determinare l'efficacia degli indumenti e degli equipaggiamenti protettivi;

     ii) le misure stabilite dai datori di lavoro, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, fatta salva la responsabilità dei datori di lavoro di determinare tali misure;

     b) i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'azienda o nello stabilimento siano informati al più presto di esposizioni anormali, comprese quelle di cui all'articolo 8, delle cause di queste e delle misure adottate o da adottare per porre rimedio alla situazione;

     c) i datori di lavoro tengano elenchi aggiornati dei lavoratori addetti alle attività che, in base ai risultati della valutazione prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori indicando, se l'informazione è disponibile, il livello di esposizione al quale essi sono stati sottoposti;

     d) il medico e/o l'autorità competente, nonché ogni altra persona responsabile della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, abbiano accesso agli elenchi di cui alla lettera c);

     e) ciascun lavoratore abbia accesso alle informazioni contenute in detti elenchi che lo riguardano personalmente;

     f) i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'azienda o nello stabilimento abbiano accesso alle informazioni anonime e collettive.

 

          Art. 13. Consultazione e partecipazione dei lavoratori.

     La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti si svolgono a norma dell'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE sulle materie contemplate dalla presente direttiva.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI VARIE

 

          Art. 14. Sorveglianza sanitaria.

     1. Gli Stati membri adottano, conformemente alle leggi e/o alle prassi nazionali, provvedimenti intesi ad assicurare un'adeguata sorveglianza della salute dei lavoratori per i quali la valutazione prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, rivela un rischio per la salute e per la sicurezza.

     2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 devono essere tali da consentire ad ogni lavoratore, se del caso, di essere sottoposto ad un'idonea sorveglianza sanitaria:

     - prima dell'esposizione,

     - e, in seguito, ad intervalli regolari.

     Detti provvedimenti devono essere tali da rendere direttamente possibile l'applicazione di misure mediche individuali e di misure di medicina del lavoro.

     3. Se si riscontra che un lavoratore soffre di un'anomalia che può essere stata causata da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, il medico o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori può esigere di sottoporre a sorveglianza sanitaria gli altri lavoratori che sono stati esposti in modo analogo.

     In tal caso si dovrà effettuare una nuova valutazione del rischio di esposizione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.

     4. Nei casi in cui si effettua la sorveglianza sanitaria, vengono tenute cartelle sanitarie individuali ed il medico o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria propone le misure individuali di protezione o di prevenzione da adottare nei confronti dei lavoratori.

     5. Ai lavoratori devono essere forniti consigli e informazioni su qualsiasi tipo di sorveglianza sanitaria cui essi possono essere sottoposti dopo la fine dell'esposizione.

     6. In conformità delle leggi e/o delle prassi nazionali:

     - i lavoratori possono accedere ai risultati della sorveglianza sanitaria che li riguardano, e

     - i lavoratori interessati o i datori di lavoro possono chiedere una revisione dei risultati della sorveglianza sanitaria.

     7. Nell'allegato II vengono fornite raccomandazioni pratiche per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

     8. Tutti i casi di cancro che, in conformità delle leggi e/o delle prassi nazionali, risultino essere stati causati dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante l'attività lavorativa, devono essere notificati all'autorità responsabile.

 

          Art. 15. Tenuta della documentazione.

     1. Gli elenchi di cui all'articolo 12, lettera c) e le cartelle sanitarie di cui all'articolo 14, paragrafo 4, sono conservati, in conformità delle leggi e/o delle prassi nazionali, per un periodo di almeno 40 anni a decorrere dalla fine dell'esposizione.

     2. Questi documenti devono essere messi a disposizione dell'autorità responsabile in caso di cessazione di attività dell'impresa, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali.

 

          Art. 16. Valori limite.

     1. Con la procedura di cui all'articolo 137, paragrafo 2, del trattato, il Consiglio fissa con direttive sulla base dell'informazione disponibile, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, i valori limite relativi a tutti gli agenti cancerogeni o mutageni per cui ciò è possibile e, se necessario, altre disposizioni direttamente connesse.

     2. I valori limite e le altre disposizioni direttamente connesse figurano nell'allegato III.

 

          Art. 17. Allegati.

     1. Gli allegati I e III possono essere modificati solo con la procedura di cui all'articolo 137, paragrafo 2, del trattato.

     2. Gli adattamenti di ordine strettamente tecnico dell'allegato II in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni, sono adottati con la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.

 

          Art. 18. Utilizzazione dei dati.

     I risultati dell'utilizzazione delle informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 8, da parte delle autorità responsabili nazionali, sono tenuti a disposizione della Commissione.

 

          Art. 19. Comunicazione.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

          Art. 20. Abrogazione.

     La direttiva 90/394/CEE come modificata dalle direttive di cui all'allegato IV, parte A, della presente direttiva, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione in diritto nazionale, che figurano all'allegato IV, parte B, della presente direttiva.

     I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e sono letti secondo la tabella di corrispondenza che figura all'allegato V.

 

          Art. 21. Entrata in vigore.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 22. Destinatari.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I

 

Elenco di sostanze, preparati e procedimenti - [Articolo 2, lettera a), punto iii)]

 

     1. Produzione di aurammina.

     2. Lavori comportanti esposizione agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.

     3. Lavori comportanti esposizione alle polveri, fumi o nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.

     4. Procedimenti agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.

     5. Lavori comportanti esposizione a polvere di legno duro.

 

 

ALLEGATO II

 

Raccomandazioni pratiche per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori - (Articolo 14, paragrafo 7)

 

     1. Il medico e/o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni devono essere al corrente delle condizioni e delle circostanze dell'esposizione di ciascun lavoratore.

     2. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori va effettuata in conformità dei principi e delle prassi della medicina del lavoro; essa deve comprendere almeno le seguenti misure:

     - tenuta della documentazione relativa ai precedenti sanitari e professionali del lavoratore,

     - un'intervista personale,

     - ove necessario, il controllo biologico e l'accertamento degli effetti precoci e reversibili.

     Per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria possono essere decise eventuali ulteriori prove e analisi da effettuare, alla luce delle più recenti conoscenze disponibili in materia di medicina del lavoro.

 

 

ALLEGATO III

 

Valori limite ed altre disposizioni direttamente connesse - (Articolo 16)

 

     A. VALORI LIMITE PER L'ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

 

Nome agente

Einecs (1)

CAS (2)

Valori limite

Osservazioni

Misure transitorie

 

 

 

mg/m3(3)

Ppm (4)

 

 

Benzene

200-753-7

71-43-2

3,25 (5)

1 (5)

Pelle (6)

Valore limite: 3 ppm (= 9,75 mg/m3) fino al 27 giugno 2003

Clorulo di vinile monomero

200-831

75-01-4

7,77 (5)

3 (5)

-

-

Polveri di legno

-

-

5,00 (5) (7)

-

-

-

(1) Einecs: European Inventory of Existing Chemical Substances.

(2) CAS: Chemical Abstract Service Number.

(3) mg/m3 = milligrammi per metro cubo di aria a 20°C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).

(4) ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m3).

(5) Misurato o calcolato in relazione ad un periodo di riferimento di 8 ore.

(6) Possibile penetrazione cutanea oltre all'inalazione regolamentata.

(7) Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.

 

     B. ALTRE DISPOSIZIONI DIRETTAMENTE CONNESSE

     p.m.

 

 

ALLEGATO IV

 

Parte A

 

Direttiva abrogata e modificazioni successive (di cui all'articolo 20)

 

     Direttiva 90/394/CEE del Consiglio (GU L 196 del 26.7.1990)

     Direttiva 97/42/CE del Consiglio (GU L 179 dell'8.7.1997)

     Direttiva 1999/38/CE del Consiglio (GU L 138 dell'1.6.1999)

 

Parte B

 

Termini di attuazione in diritto nazionale (di cui all'articolo 20)

 

Direttiva

Termine di attuazione

90/394/CEE

31 dicembre 1992

97/42/CE

27 giugno 2000

1999/38/CE

29 aprile 2003

 

 

ALLEGATO V

 

Tabella di corrispondenza

 

Direttiva 90/394/CEE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, lettera a bis)

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, lettera c)

Articoli da 3 a 9

Articoli da 3 a 9

Articolo 10, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 10, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), primo elemento di frase

Articolo 10, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), secondo elemento di frase

Articolo 10, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 10, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 10, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 10, paragrafo 1, lettera d), primo e secondo elemento di frase

Articolo 10, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 10, paragrafo 1, lettera d), terzo elemento di frase

Articolo 10, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 2

Articoli da 11 a 18

Articoli da 11 a 18

Articolo 19, paragrafo 1, primo comma

-

Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma

-

Articolo 19, paragrafo 1, terzo comma

-

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 19

-

Articolo 20

-

Articolo 21

Articolo 20

Articolo 22

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

-

Allegato IV

-

Allegato V

 


[1] Direttiva così interamente rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 29 giugno 2004, n. L 229.