Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 18. Carburanti |
Capitolo: | 18.4 regime fiscale |
Data: | 15/12/2015 |
Numero: | 225 |
Sommario |
Art. 1. Campo di applicazione e definizioni |
Art. 2. Denaturazione dei carburanti esenti per la navigazione |
Art. 3. Autorizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti esenti per la navigazione diversi dal GNL |
Art. 3 bis. (Disposizioni per i gestori dei punti di rifornimento di GNL). |
Art. 3 ter. (Disposizioni per gli impianti di stoccaggio di GNL). |
Art. 3 quater. (Disposizioni per i venditori di GNL). |
Art. 4. Circolazione dei carburanti esenti per la navigazione |
Art. 5. Adempimenti amministrativi e contabili dell'esercente l'impianto di distribuzione di carburanti esenti per la navigazione diversi dal GNL |
Art. 5 bis. (Adempimenti amministrativi e contabili del gestore del punto di rifornimento di GNL). |
Art. 5 ter. (Adempimenti contabili del titolare dell'impianto di stoccaggio di GNL). |
Art. 5 quater. (Adempimenti relativi ai rifornimenti effettuati dal venditore di GNL). |
Art. 6. Adempimenti amministrativi e contabili per i soggetti beneficiari |
Art. 6 bis. (Disposizioni specifiche per alcune tipologie di soggetti beneficiari) |
Art. 7. Compilazione del memorandum |
Art. 8. Verifiche e controlli |
Art. 9. Oli lubrificanti esenti |
Art. 10. Disposizioni transitorie per la benzina |
Art. 10 bis. (Disposizioni transitorie per i GPL). |
Art. 11. Disposizioni transitorie per la circolazione degli oli lubrificanti esenti |
Art. 12. Disposizioni particolari per le società consortili per il rifornimento di benzina esente impiegata nell'attività di pesca |
Art. 13. Disposizioni finali |
Art. 14. Abrogazioni |
Art. 15. Entrata in vigore |
§ 18.4.57 - D.M. 15 dicembre 2015, n. 225. [1]
Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne.
(G.U. 3 febbraio 2016, n. 27)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il
l'articolo 6, che regola la circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa;
l'articolo 17, comma 4, che dispone che la colorazione e la marcatura dei prodotti destinati ad usi per i quali sono previsti regimi agevolati o l'applicazione di un'aliquota ridotta sono stabilite in conformità alle norme comunitarie adottate in materia e sono eseguite, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale;
l'articolo 24, comma 1, che prevede che i prodotti energetici destinati agli usi elencati nella Tabella A allegata al medesimo testo unico sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista;
l'articolo 24-bis, comma 1, che dispone che le formule e le modalità di denaturazione per i prodotti energetici sono stabilite o variate con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
l'articolo 62, comma 2, che prevede per gli oli lubrificanti destinati a provvista di bordo di aerei o navi lo stesso trattamento stabilito per i carburanti;
l'articolo 67, comma 1, che prevede che con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
il punto 3 della predetta Tabella A che prevede l'esenzione dall'accisa per i prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti;
Visto l'articolo 3-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla
Visto l'articolo 34-bis del
Visto il
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 gennaio 2011, n. 32, recante i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua;
Vista la direttiva del Ministero dello sviluppo economico 4 agosto 2011, di indirizzo e di coordinamento tecnico in materia di controlli metrologici successivi sui distributori di carburante, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2011;
Visto il
Visto il regolamento adottato con il
Ritenuto necessario aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro delle finanze n. 577 del 1995, in materia di esenzione dall'accisa per il gasolio, la benzina e gli oli combustibili utilizzati negli impieghi previsti al punto 3 della Tabella A acclusa al testo unico delle accise, sia per effetto di quanto previsto dal predetto articolo 3-ter del
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 marzo 2015;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata, a norma del citato articolo 17, comma 3, della
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Campo di applicazione e definizioni
1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:
a) TUA: il testo unico delle accise, recante le disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il
b) carburanti esenti per la navigazione: il gasolio, la benzina, i gas di petrolio liquefatti (GPL), il gas naturale liquefatto (GNL) e l'olio combustibile impiegati per le attività per le quali il punto 3 della Tabella A allegata al TUA, come interpretato dall'articolo 3-ter del
c) oli lubrificanti esenti: gli oli lubrificanti impiegati per la navigazione marittima, esentati dall'imposta di consumo ai sensi dell'articolo 62, comma 2, del medesimo TUA;
d) soggetti beneficiari: i soggetti che impiegano carburanti esenti ovvero oli lubrificanti esenti;
d-bis) impianto di stoccaggio di GNL: l'impianto di stoccaggio di GNL, ubicato nel territorio nazionale, che effettua rifornimenti di GNL alle imbarcazioni per conto di venditori di GNL di cui alla lettera d-quater), anche in esenzione dall'accisa ovvero detiene GNL destinato al rifornimento di imbarcazioni, anche in esenzione dall'accisa, per conto dei medesimi venditori;
d-ter) punto di rifornimento di GNL: il punto di rifornimento per il GNL di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del
d-quater) venditori di GNL: i soggetti di cui all'articolo 26, comma 7, lettera a) del TUA, autorizzati ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 26, che procedono alla fatturazione del GNL ceduto al gestore di cui alla lettera f-bis) del presente comma ovvero ai soggetti beneficiari avvalendosi di un impianto di stoccaggio ovvero di un'autocisterna, di una bettolina o di un altro mezzo di rifornimento navale che trasporti GNL, anche proveniente da un impianto non ubicato nel territorio nazionale;
e) Ufficio competente: l'Ufficio delle dogane competente per territorio in relazione all'ubicazione:
1) dell'impianto di distribuzione dei carburanti esenti per la navigazione diversi dal GNL ovvero del punto di rifornimento di GNL;
2) dell'impianto di stoccaggio di GNL;
3) del deposito fiscale mittente, nel caso di rifornimento diretto di cui alla lettera l);
4) della sede legale del venditore di GNL;
5) della sede legale o del luogo in cui i soggetti di cui all'articolo 6-bis, commi 1 e 7, sono stabiliti o del centro di attività commerciale in cui staziona abitualmente l'imbarcazione utilizzata dai medesimi soggetti;
f) esercente: il soggetto autorizzato dal competente Ufficio delle dogane a gestire un impianto di distribuzione di carburanti esenti per la navigazione ad esclusione del GNL;
f-bis) gestore del punto di rifornimento di GNL: il soggetto che gestisce un punto di rifornimento di GNL e che, ai fini del presente regolamento, è assimilato al consumatore finale di gas naturale al pari dell'esercente l'impianto di distribuzione di cui all'articolo 26, comma 9, del TUA;
g) documento e-AD: il documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 6, comma 5, del TUA;
h) codice ARC: il codice unico di riferimento amministrativo di cui all'articolo 6, comma 5, del TUA attribuito al documento e-AD a seguito della convalida informatica della relativa bozza, ovvero il numero di riferimento locale, inteso come il numero progressivo unico attribuito al documento e-AD dallo speditore, che identifica la spedizione nella contabilità dello speditore stesso;
i) documento DAS: il documento di accompagnamento semplificato di cui all'articolo 12 del TUA;
l) rifornimento diretto: il rifornimento di carburanti esenti per la navigazione, ad esclusione del GNL, effettuato, direttamente da un deposito fiscale, mediante autocisterna, bettolina o a mezzo tubazione;
m) scontrino: la ricevuta emessa, a seguito del rifornimento effettuato, dai misuratori installati sull'autocisterna, sulla bettolina o su altro mezzo di rifornimento navale utilizzato per il trasporto dei carburanti esenti per la navigazione.
2. Il presente regolamento disciplina l'impiego dei carburanti esenti per la navigazione nonchè degli oli lubrificanti esenti. L'esenzione è applicata ai prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresi il trasporto passeggeri e merci e la pesca, per la navigazione nelle acque interne, limitatamente alla pesca e al trasporto delle merci, nonchè per il dragaggio di vie navigabili e porti. Le imbarcazioni rifornite con carburanti esenti per la navigazione e oli lubrificanti esenti sono utilizzate in via esclusiva e direttamente per lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'esenzione. Le acque marine comunitarie sono costituite dalle acque territoriali e dalle acque marittime interne degli Stati membri, incluse quelle lagunari ed escluse quelle appartenenti a territori che non sono parte del territorio doganale della Comunità.
3. Relativamente alla navigazione nelle acque marine comunitarie, l'esenzione di cui al comma 2 trova applicazione con riguardo alle imbarcazioni, in possesso delle specifiche autorizzazioni o licenze previste dalla normativa vigente, in navigazione diretta fra porti nazionali, incluso il caso in cui il porto di arrivo coincida con quello di partenza, o in navigazione diretta da un porto del territorio dello Stato verso porti comunitari, anche se la navigazione include acque non comunitarie.
4. Relativamente all'attività di pesca marittima, l'esenzione di cui al comma 2 del presente articolo compete ai soli soggetti iscritti nei registri di cui agli articoli 2 e 3 del
5. Relativamente al trasporto di passeggeri o di merci nelle acque marine comunitarie e al trasporto di merci nelle acque interne, all'attività di dragaggio di vie navigabili e porti e alla pesca professionale nelle acque interne, l'esenzione di cui al comma 2 del presente articolo compete ai soli soggetti in possesso delle specifiche autorizzazioni o licenze previste dalla normativa vigente.
Art. 2. Denaturazione dei carburanti esenti per la navigazione
1. I carburanti esenti per la navigazione, ad eccezione degli oli combustibili e del GNL, e fermo restando quanto previsto dal comma 3-bis, sono denaturati.
2. Per il gasolio la denaturazione di cui al comma 1 è effettuata, fino all'adozione dei relativi provvedimenti di cui all'articolo 24-bis, comma 1, del TUA, con l'aggiunta, per ogni 100 chilogrammi di prodotto, delle seguenti sostanze:
a) grammi 0,95 di «Solvent Yellow 124» e grammi 0,51 di nafta solvente da petrolio;
b) grammi 3 di «tracciante RS» di cui al decreto del Ministro delle finanze 12 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1985;
c) grammi 13 di toluolo o xilolo, tecnicamente puri;
d) grammi 5 di «verde alizarina G base».
3. Per la benzina, la denaturazione di cui al comma 1 è effettuata, fino all'adozione del relativo provvedimento di cui all'articolo 24-bis, comma 1, del TUA, con l'aggiunta, per ogni 100 chilogrammi di prodotto, delle seguenti sostanze:
a) grammi 1,3 di «Solvent Yellow 124» e grammi 0,7 di nafta solvente da petrolio;
b) grammi 3 di «tracciante RS» di cui al decreto del Ministro delle finanze 12 settembre 1985;
c) grammi 13 di toluolo o xilolo, tecnicamente puri;
d) grammi 3 di «violetto alizarina A base».
3-bis. La formula di denaturazione dei GPL è stabilita con il provvedimento di cui all'articolo 24-bis, comma 1, del TUA. Fino all'adozione del predetto provvedimento possono essere effettuati, con le modalità di cui all'articolo 10-bis, rifornimenti ad accisa assolta di GPL non denaturati alle imbarcazioni utilizzate nelle attività aventi titolo all'esenzione di cui al presente regolamento.
4. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare l'impiego di sostanze coloranti aventi differente denominazione commerciale ma proprietà fisiche e chimiche, tonalità e potere colorante identici a quelli delle sostanze indicate nelle formule di denaturazione di cui ai commi 2 e 3 e a quelli delle sostanze stabilite ai sensi del comma 3-bis.
5. Le operazioni di denaturazione di cui al presente articolo sono eseguite con l'osservanza delle modalità stabilite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli presso i depositi fiscali mittenti di prodotti energetici.
6. Ferma restando l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, è consentito l'impiego, mediante rifornimento diretto, di carburanti esenti per la navigazione senza denaturazione alle imbarcazioni in dotazione alle autorità pubbliche ed alle forze armate, per gli usi istituzionali, nonchè, su autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle navi traghetto in servizio di linea regolare.
Art. 3. Autorizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti esenti per la navigazione diversi dal GNL
1. Il soggetto che intende gestire un impianto di distribuzione di carburanti esenti per la navigazione diversi dal GNL presenta, all'Ufficio competente, prima dell'inizio dell'attività, una istanza contenente i propri dati identificativi, la denominazione della ditta e la sua sede legale, il codice fiscale e il numero della partita IVA, le generalità del rappresentante legale, l'ubicazione dell'impianto, la capacità di stoccaggio di ciascuno dei serbatoi a servizio dell'impianto stesso, l'indicazione delle attrezzature installate per la movimentazione e la misurazione dei prodotti, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
2. All'istanza di cui al comma 1 sono allegati:
a) la dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del
b) il nulla osta del Capo del compartimento marittimo competente per territorio, per la navigazione nelle acque marine comunitarie o di altra autorità competente per la navigazione nelle acque interne;
c) le tabelle di taratura dei serbatoi dell'impianto;
d) certificati di verifica metrica degli strumenti di misura fiscalmente rilevanti installati per rilevare il rifornimento delle imbarcazioni.
3. L'Ufficio competente, ricevuta l'istanza di cui al comma 1, esegue la verifica tecnica dell'impianto e, dopo averne constatata la regolare costituzione, provvede, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa, a rilasciare all'esercente l'autorizzazione ad operare come destinatario registrato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del TUA, unitamente al relativo codice d'accisa, previa prestazione della cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta che grava sulla quantità massima di carburanti esenti per la navigazione ed oli lubrificanti esenti che possono essere detenuti nell'impianto. All'esercente è rilasciata la licenza di esercizio.
4. Delle operazioni di verifica effettuate ai sensi del comma 3 viene redatto processo verbale in duplice originale, sottoscritto anche dall'esercente e, se persona diversa, dal rappresentante legale della ditta ovvero da persona da questi espressamente delegata con atto scritto, a cui è consegnato uno degli originali.
5. L'esercente, autorizzato ai sensi del presente articolo, comunica all'Ufficio competente ogni variazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 entro 30 giorni dalla data in cui la medesima si è verificata; le modifiche alla composizione dei serbatoi e dei prodotti detenuti sono comunicate preventivamente. Il medesimo esercente comunica all'ufficio competente la cessazione della propria attività almeno trenta giorni prima che la stessa avvenga.
6. A partire dal 1° gennaio 2018 le colonnine di distribuzione dei carburanti esenti per la navigazione diversi dai GPL e dal GNL sono dotate, in occasione della prima sostituzione del gruppo di misura, di un contatore a testata compensata a 15° Celsius, conforme alle specifiche del
Art. 3 bis. (Disposizioni per i gestori dei punti di rifornimento di GNL).
1. Il soggetto che intende gestire un punto di rifornimento di GNL denuncia prima dell'inizio dell'attività, l'esercizio della medesima all'ufficio competente indicando i propri dati identificativi, la denominazione della ditta e la sede legale della stessa, il codice fiscale, il numero della partita IVA, le generalità del rappresentante legale e l'ubicazione del punto di rifornimento di GNL; la denuncia è sottoscritta dal predetto soggetto ovvero dal rappresentante legale della ditta se persona da esso diversa.
2. Alla denuncia di cui al comma 1 sono allegati:
a) la dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del
b) il nulla osta del Capo del compartimento marittimo competente per territorio, per la navigazione nelle acque marine comunitarie o di altra autorità competente per la navigazione nelle acque interne;
c) le tabelle di taratura dei serbatoi e la descrizione dell'assetto tecnico del punto di rifornimento di GNL;
d) i certificati di verifica metrica degli strumenti di misura fiscalmente rilevanti installati per rilevare il rifornimento delle imbarcazioni.
3. L'Ufficio competente esegue la verifica tecnica del punto di rifornimento di GNL e, riscontrata la completezza dei dati relativi alla denuncia, rilascia al soggetto di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della medesima, la licenza fiscale di cui all'articolo 25 del TUA, attribuendo al punto di rifornimento di GNL un codice ditta.
4. Delle operazioni di verifica effettuate ai sensi del comma 3 viene redatto processo verbale in duplice originale, sottoscritto anche dal soggetto di cui al comma 1 o, se persona diversa, dal rappresentante legale della ditta di cui al medesimo comma 1 ovvero da persona da questi espressamente delegata con atto scritto, a cui è consegnato uno degli originali.
5. Il gestore del punto di rifornimento di GNL comunica all'ufficio competente ogni variazione dei dati di cui ai commi 1 e 2, intervenuta successivamente al rilascio della licenza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla data in cui la stessa si è verificata. Il medesimo soggetto comunica all'ufficio competente la cessazione della propria attività almeno trenta giorni prima che la stessa avvenga.
6. Gli erogatori del punto di rifornimento di GNL sono dotati di misuratori, aventi i requisiti di cui all'allegato MI-005 al
Art. 3 ter. (Disposizioni per gli impianti di stoccaggio di GNL).
1. Il soggetto che intende gestire un impianto di stoccaggio di GNL presenta, prima dell'inizio dell'attività, apposita comunicazione all'ufficio competente indicando i propri dati identificativi, la denominazione della ditta e la sede legale della stessa, il codice fiscale, gli estremi del provvedimento con cui sono stati autorizzati la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, il numero della partita IVA e le generalità del rappresentante legale. La comunicazione è sottoscritta dal predetto soggetto ovvero dal rappresentante legale della ditta, se persona da esso diversa.
2. Alla comunicazione di cui al comma 1, sono allegati:
a) la dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del
b) i certificati di verifica metrica degli strumenti di misura fiscalmente rilevanti installati per rilevare il rifornimento delle imbarcazioni.
3. L'Ufficio competente, riscontrata la completezza dei dati comunicati ai sensi del comma 1, rilascia, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, al soggetto istante un codice ditta in relazione a ciascun impianto dallo stesso gestito.
4. Il soggetto di cui al comma 1 comunica all'ufficio competente ogni variazione dei dati forniti ai sensi dei commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla data del loro verificarsi. Il medesimo soggetto comunica all'Ufficio competente la cessazione dell'attività almeno trenta giorni prima che la stessa avvenga.
5. Le linee per lo scarico adibite al rifornimento di GNL sono dotate di misuratori, aventi i requisiti di cui all'allegato MI-005 al
6. Il titolare dell'impianto di stoccaggio di GNL comunica all'ufficio competente, con cadenza semestrale, l'elenco dei venditori di GNL per conto dei quali ha detenuto, nel semestre di riferimento, il medesimo prodotto nel proprio impianto.
Art. 3 quater. (Disposizioni per i venditori di GNL).
1. Il soggetto che intende operare come venditore di GNL denuncia, prima dell'inizio dell'attività, l'esercizio della medesima all'ufficio competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 26, comma 10, del TUA.
2. Nella denuncia di cui al comma 1 il soggetto di cui al medesimo comma indica i propri dati identificativi, la sede legale, il codice fiscale, il numero della partita IVA e le generalità del rappresentante legale. Alla denuncia è allegata una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del
3. L'Ufficio competente, effettuati i controlli di competenza, provvede a rilasciare, ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del TUA, previa prestazione della cauzione ivi prevista, l'autorizzazione ad operare come soggetto obbligato e il relativo codice ditta.
4. Il soggetto di cui al comma 1 comunica all'Ufficio competente ogni variazione dei dati di cui al comma 2, intervenuta successivamente all'autorizzazione di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla data in cui la stessa si è verificata. Il medesimo soggetto comunica all'Ufficio competente la cessazione dell'attività almeno trenta giorni prima che la stessa avvenga.
Art. 4. Circolazione dei carburanti esenti per la navigazione
1. I carburanti esenti per la navigazione diversi dal GNL, destinati agli impianti di distribuzione di cui all'articolo 3, sono trasferiti dai depositi fiscali mittenti a seguito dell'emissione del documento e-AD nel quale è altresì indicata la targa dell'autocisterna adibita al trasporto dei medesimi carburanti ovvero i dati identificativi della bettolina che in talune località sostituisce o integra il trasporto mediante autocisterna. Il predetto trasferimento è effettuato previa denaturazione dei carburanti qualora prevista ai sensi dell'articolo 2.
2. I carburanti esenti per la navigazione diversi dal GNL, destinati agli impianti di distribuzione di cui all'articolo 3, che provengono dal territorio della Unione europea, circolano, denaturati qualora previsto dall'articolo 2, con la scorta di una copia stampata dell'e-AD o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice ARC.
3. Nei casi di rifornimento diretto ai soggetti beneficiari, i carburanti esenti per la navigazione diversi dal GNL circolano con la scorta del documento DAS, sul quale sono indicati i dati identificativi della imbarcazione rifornita ed il luogo autorizzato di consegna del prodotto. Sul medesimo DAS è apposta, da parte del comandante dell'imbarcazione rifornita, l'attestazione di ricezione del prodotto; i relativi scontrini sono custoditi, unitamente al DAS, presso il deposito fiscale mittente. In caso di rifornimento di più imbarcazioni con il medesimo trasporto, si applicano le procedure di cui agli articoli 18 e 20 del regolamento adottato con il
4. Qualora all'arrivo dei carburanti esenti per la navigazione trasportati diversi dal GNL risultino deficienze oltre i cali ammessi ovvero eccedenze, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 3, del TUA; le eccedenze superiori all'1 per cento del quantitativo risultante dal documento sono comunicate all'Ufficio delle dogane territorialmente competente.
5. A partire dal 1° gennaio 2017 le autocisterne, ovvero le bettoline, utilizzate per il rifornimento sono dotate di un sistema di misurazione dei quantitativi di carburanti esenti per la navigazione riforniti.
Art. 5. Adempimenti amministrativi e contabili dell'esercente l'impianto di distribuzione di carburanti esenti per la navigazione diversi dal GNL
1. L'esercente l'impianto di distribuzione di carburanti esenti per la navigazione diversi dal GNL annota, con cadenza giornaliera e per ciascun prodotto, in un apposito registro di carico e scarico, preventivamente vidimato dall'Ufficio competente:
a) nella parte del carico, le singole quantità di prodotti energetici introdotte, come comprovate dallo scontrino rilasciato dai misuratori delle autobotti, unitamente ai codici ARC dei relativi documenti e-AD, con l'indicazione del deposito fiscale mittente;
b) nella parte dello scarico, le singole quantità rifornite alle imbarcazioni utilizzate dai soggetti beneficiari, quali risultanti dai totalizzatori di impianto, con l'indicazione dei soggetti beneficiari e degli estremi dei memorandum di cui all'articolo 7.
2. Giornalmente, l'inizio delle iscrizioni di carico e scarico sul registro di cui al comma 1 è preceduto dall'indicazione della data; nel predetto registro sono indicate, a fine giornata, le giacenze contabili, le quantità di carburanti esenti per la navigazione erogati nel medesimo giorno sulla base di quanto indicato dai contalitri dei totalizzatori di impianto nonchè il quantitativo di oli lubrificanti ceduto nella medesima giornata. Il registro di cui al comma 1 è chiuso contabilmente al 31 dicembre di ciascun anno. Le rimanenze finali effettive di ciascun anno sono riportate all'inizio dell'anno immediatamente successivo.
3. Il registro di cui al comma 1 è scritturato secondo le modalità previste all'articolo 2219 del codice civile ed è custodito, unitamente alla documentazione relativa alle operazioni di carico e scarico, ivi compresi i memorandum di cui all'articolo 7 e gli scontrini di cui al comma 1, lettera a), per i cinque anni successivi a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce l'ultima registrazione.
4. Il registro di cui al comma 1 può essere costituito da schede e fogli mobili numerati progressivamente, oppure predisposto in modelli idonei alla scritturazione mediante procedure informatizzate. Le schede, i fogli mobili ed i modelli di cui al presente comma sono preventivamente approvati e vidimati dall'Ufficio competente.
5. Alle registrazioni contabili di cui al presente articolo sono tenuti anche i depositari autorizzati relativamente ai rifornimenti diretti.
Art. 5 bis. (Adempimenti amministrativi e contabili del gestore del punto di rifornimento di GNL).
1. Il gestore del punto di rifornimento di GNL tiene una contabilità nella quale provvede, in relazione ad ogni singola operazione di introduzione di GNL, ad annotare nella parte del carico i quantitativi di prodotto introdotti nel serbatoio del proprio impianto, con l'indicazione dei dati riportati nello scontrino emesso dal misuratore installato sull'autocisterna che trasporta il GNL. Nella parte dello scarico il medesimo gestore provvede, per ogni erogazione di GNL, ad annotare i quantitativi di prodotto erogati con l'indicazione dei dati risultanti dall'erogatore installato presso l'impianto nonchè, per i quantitativi di GNL esente per la navigazione, del numero del memorandum di cui all'articolo 7. Il memorandum e le fatture di vendita sono conservati a corredo della contabilità del punto di rifornimento di GNL, da tenersi con le modalità di cui all'articolo 5, commi 3 e 4.
2. Per ciascun rifornimento di GNL esente per la navigazione, il gestore di cui al comma 1 cede il prodotto ad un prezzo ridotto che tenga conto dell'importo inerente all'accisa relativa al medesimo GNL; tale importo è riportato nella corrispondente fattura emessa in relazione al rifornimento effettuato.
3. Al fine di consentire, al venditore di GNL che ha ceduto tale prodotto al gestore del punto di rifornimento di effettuare le opportune operazioni di riliquidazione a conguaglio dell'accisa applicata, il gestore del punto di rifornimento di GNL comunica al venditore i quantitativi di GNL esente riforniti, indicando, per ciascuna operazione, il soggetto beneficiario e la data in cui la medesima è avvenuta. Tale comunicazione ha cadenza mensile e viene inviata sia al venditore di GNL che all'ufficio competente rispetto al punto di rifornimento entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni di rifornimento.
4. Il venditore del GNL di cui al comma 3 indica i quantitativi di GNL esente riforniti nella dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 26, comma 13, del TUA.
Art. 5 ter. (Adempimenti contabili del titolare dell'impianto di stoccaggio di GNL).
1. Il titolare dell'impianto di stoccaggio di GNL tiene una contabilità nella quale annota, per ogni operazione di rifornimento a mezzo bettolina, la data in cui avviene il riempimento della stessa, la quantità di GNL caricata per conto di ciascun venditore di GNL con l'indicazione del relativo codice ditta nonchè gli estremi identificativi della medesima bettolina. Nel caso in cui venga caricata un'autocisterna, nella medesima contabilità sono annotati la data in cui è effettuato il carico, la quantità di GNL caricata per conto di ciascun venditore del GNL con l'indicazione del relativo codice ditta nonchè gli estremi identificativi dell'autocisterna. Le predette annotazioni sono effettuate entro la fine della giornata in cui avvengono le operazioni di cui al presente comma.
2. Qualora il rifornimento venga effettuato mediante strutture dell'impianto di cui al comma 1 senza avvalersi di altri mezzi, nella contabilità ivi indicata sono annotati, oltre alla data in cui avviene il rifornimento e alla quantità di GNL rifornita per conto di ciascun venditore di GNL con l'indicazione del relativo codice ditta, i dati relativi alle imbarcazioni rifornite.
3. La contabilità di cui al comma 1 è tenuta con le modalità previste dall'articolo 5, commi 3 e 4.
4. Il titolare dell'impianto di stoccaggio di GNL trasmette all'ufficio competente, la dichiarazione riepilogativa annuale di cui all'articolo 26, comma 14, del TUA.
Art. 5 quater. (Adempimenti relativi ai rifornimenti effettuati dal venditore di GNL).
1. Il venditore di GNL annota nel registro di cui all'articolo 26 comma 10 del TUA, nella parte dello scarico, anche le singole quantità di GNL rifornite alle imbarcazioni in esenzione dall'accisa con l'indicazione degli estremi del relativo memorandum di cui all'articolo 7 e dei dati identificativi dell'impianto da cui il GNL rifornito è stato prelevato.
2. Per ogni rifornimento di GNL effettuato, il venditore di GNL provvede ad annotare, nella relativa fattura, l'ammontare dell'imposta addebitata a titolo di accisa ovvero ad apporre sulla medesima, nel caso di rifornimento di GNL esente per la navigazione, la dicitura «esente dall'accisa ai sensi del punto 3 della Tabella A allegata al decreto legislativo n. 504/7995».
3. Il memorandum, gli scontrini e le fatture di vendita sono conservati a corredo della contabilità di cui al comma 1, da tenersi con le modalità di cui all'articolo 5, commi 3 e 4.
4. Il venditore di GNL, qualora effettui rifornimenti di GNL alle imbarcazioni avvalendosi di un'autocisterna, di una bettolina o di un altro mezzo di rifornimento navale per il trasporto di GNL, anche proveniente da un impianto non situato nel territorio nazionale, comunica all'Ufficio competente in relazione al luogo dove saranno effettuate le operazioni di rifornimento, almeno ventiquattro ore prima che le stesse abbiano inizio, i dati identificativi dell'imbarcazione da rifornire, il luogo, la data e l'orario previsti per le medesime operazioni di rifornimento nonchè gli estremi identificativi dei mezzi utilizzati per il trasporto del GNL.
5. Il venditore di GNL è tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 26, comma 13, del TUA.
Art. 6. Adempimenti amministrativi e contabili per i soggetti beneficiari
1. Per poter essere rifornite con carburanti esenti per la navigazione, le imbarcazioni utilizzate dai soggetti beneficiari sono munite del libretto di controllo di cui al comma 2, nel quale sono annotati i rifornimenti ed i consumi dei prodotti stessi.
2. Il libretto di controllo è composto di tre parti:
a) nella prima parte sono indicate le caratteristiche dell'imbarcazione con riferimento alle relative carte di bordo ed i dati tecnici del rispettivo motore con indicazione del consumo medio orario in rapporto alla potenzialità del motore stesso, annotate e autenticate dall'Autorità marittima in base ai dati desunti dal Registro italiano navale (R.I.NA.);
b) fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 3-bis, nella seconda parte sono annotate, a cura dell'esercente ovvero del gestore del punto di rifornimento di GNL, le quantità di carburanti esenti per la navigazione rifornite, con indicazione della data e degli estremi del memorandum di cui all'articolo 7, nonchè le quantità degli oli lubrificanti esenti acquistate presso l'impianto di distribuzione o il punto di rifornimento;
c) nella terza parte, a cura del soggetto beneficiario, sono annotate, per ciascuna giornata di navigazione, le ore di moto ed i conseguenti consumi.
3. Nei casi di rifornimento diretto, le annotazioni di cui al comma 2, lettera b), sono apposte, con riferimento anche ai dati riportati nello scontrino, dall'esercente il deposito fiscale o da un suo delegato.
3-bis. Per i rifornimenti alle imbarcazioni di GNL proveniente da un impianto di stoccaggio di GNL o da un impianto non situato nel territorio nazionale, le annotazioni di cui al comma 2, lettera b) sono effettuate, in relazione alla singola fattispecie, dal venditore di GNL o da un suo delegato.
Art. 6 bis. (Disposizioni specifiche per alcune tipologie di soggetti beneficiari)
1. Il soggetto che intende utilizzare in via esclusiva un'imbarcazione, per un periodo di tempo anche limitato nell'anno solare e comunque non inferiore a 15 giorni consecutivi, impiegando carburanti esenti per la navigazione oppure oli lubrificanti esenti allo scopo di fornire, a soggetti terzi, una prestazione di servizi a titolo oneroso diversa dal trasporto regolare di passeggeri e di merci e dalle altre attività indicate all'articolo 1, commi 4 e 5, trasmette all'Ufficio competente, mediante posta elettronica certificata, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni di navigazione, apposita istanza, contenente i propri dati identificativi, la denominazione della ditta e la sede legale della stessa, il codice fiscale, il numero della partita IVA e le generalità del rappresentante legale, ai fini del rilascio del codice identificativo di cui al comma 3. Alla predetta istanza è allegata una dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 sono altresì indicati la data di inizio delle operazioni di navigazione e il periodo di tempo in cui l'imbarcazione sarà utilizzata esclusivamente per l'esecuzione della prestazione di servizi a titolo oneroso.
3. L'Ufficio competente, riscontrata la regolarità dei dati comunicati, rilascia al soggetto interessato, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, un codice identificativo, avente una validità limitata al periodo di cui al comma 2, da riportarsi sul libretto di controllo di cui all'articolo 6, comma 2.
4. Il soggetto identificato ai sensi del comma 3 comunica all'ufficio competente ogni variazione dei dati dichiarati ai sensi del comma 1 entro il giorno successivo a quello in cui la stessa si verifica.
5. Prima di ogni rifornimento di carburanti esenti per la navigazione oppure di oli lubrificanti esenti, i soggetti di cui al comma 1 presentano all'ufficio competente, mediante posta elettronica certificata, il modello di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Al suddetto modello, debitamente compilato, l'Ufficio attribuisce, previo riscontro del possesso del codice identificativo di cui al comma 3, un numero di protocollo. Il rifornimento di carburanti esenti per la navigazione oppure di oli lubrificanti esenti è effettuato previa esibizione del predetto modello su cui è riportato il numero di protocollo.
6. Nel libretto di controllo di cui all'articolo 6, comma 2, oltre ai dati ivi previsti, è altresì annotato, in relazione ad ogni rifornimento, il numero di protocollo di cui al comma 5. Il medesimo libretto è conservato per i cinque anni successivi alla scadenza del periodo di validità del codice identificativo di cui al comma 3, unitamente ai contratti stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di servizi a titolo oneroso di cui al comma 1.
7. Il soggetto che intende utilizzare in via esclusiva un'imbarcazione, per un periodo di tempo inferiore a 15 giorni consecutivi, allo scopo di fornire, a soggetti terzi, una prestazione di servizi a titolo oneroso diversa dal trasporto regolare di passeggeri e di merci e dalle altre attività indicate all'articolo 1, commi 4 e 5, presenta all'ufficio competente, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni di navigazione, l'istanza di cui al comma 1, con le modalità ivi indicate, ai fini del rilascio, da parte dell'ufficio competente, di un apposito codice identificativo. Alla medesima istanza è allegata una dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del
8. Nei casi di cui al comma 7, l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 2, è accordata mediante restituzione dell'accisa e dell'imposta di consumo versate; in tal caso, i carburanti sono riforniti non denaturati e ad accisa assolta e gli oli lubrificanti sono riforniti ad imposta di consumo assolta. Il rimborso dell'accisa sui quantitativi di carburante acquistati dal soggetto identificato ai sensi del medesimo comma 7 e impiegati dallo stesso per fornire la prestazione di servizi ivi indicata, è effettuato con le modalità di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento adottato con il
9. L'esenzione di cui all'articolo 1, comma 2, non è applicata ai carburanti o agli oli lubrificanti impiegati in imbarcazioni, incluse quelle private da diporto, usate dal proprietario o da altro soggetto utilizzatore delle stesse in virtù di un contratto di noleggio, locazione o di qualsiasi altro titolo, che ne determina l'uso finale per scopi diversi dalla prestazione di servizi a titolo oneroso.
10. Nel caso in cui al termine di validità del codice identificativo di cui al comma 3 residuino carburanti esenti per la navigazione nel serbatoio dell'imbarcazione oppure oli lubrificanti esenti, su tali prodotti sono dovute rispettivamente l'accisa e l'imposta di consumo.
11. I militari della Guardia di finanza accedono alle informazioni di cui al presente articolo ai fini dello svolgimento dei controlli di competenza.
12. Con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i dati da riportare nella domanda di rimborso di cui al comma 8, i parametri da utilizzare per il calcolo dei quantitativi di oli lubrificanti effettivamente consumati nel periodo di cui al comma 7 per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, nonchè le modalità tecnologiche ai fini della semplificazione degli adempimenti previsti dal comma 5 e per la trasmissione telematica delle istanze di cui ai commi 1 e 7, del modello di cui al comma 5 e della domanda di rimborso di cui al comma 8. Per i soggetti di cui al comma 7, non sottoposti all'obbligo di tenuta del libretto di controllo previsto dall'articolo 6, comma 2, con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli possono essere specificati, i dati del consumo medio orario di carburante e di olio lubrificante in rapporto alla potenzialità del motore dell'imbarcazione.
Art. 7. Compilazione del memorandum
1. Fatto salvo quanto indicato ai commi 3 e 4, per ciascun rifornimento effettuato dai soggetti beneficiari è compilato un memorandum, numerato progressivamente, datato e firmato, in relazione alla singola fattispecie, dall'esercente o dal gestore del punto di rifornimento di GNL, e dal comandante dell'imbarcazione rifornita o da un suo delegato. Nel memorandum, redatto conformemente all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente regolamento, sono indicati:
a) le generalità dell'esercente o del gestore del punto di rifornimento di GNL;
b) gli estremi dell'imbarcazione rifornita;
c) le numerazioni iniziale e finale dei sistemi di misurazione dei carburanti atti a determinare il quantitativo rifornito alle imbarcazioni nonchè il quantitativo di prodotto rifornito espresso:
1) in litri, con indicazione delle relative densità e temperatura reali ovvero in volume di prodotto espresso a 15° C, per i carburanti esenti diversi dai GPL e dal GNL;
2) in chilogrammi, per i GPL;
3) in standard metri cubi per il GNL;
c-bis) i quantitativi di oli lubrificanti riforniti espressi in chilogrammi;
d) la dichiarazione di avere effettuato le prescritte annotazioni sul libretto di controllo dell'imbarcazione;
e) per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 6-bis, comma 1, il codice identificativo e il numero di protocollo previsti dai commi 3 e 5 del medesimo articolo 6-bis.
2. Per le imbarcazioni battenti bandiera di altri Stati membri, il rifornimento è effettuato previa esibizione della documentazione di bordo dell'imbarcazione, i cui dati identificativi sono riportati nel memorandum d'imbarco, nonchè dei documenti utili a comprovare l'utilizzo diretto dell'imbarcazione medesima per lo svolgimento di una delle attività indicate all'articolo 1, comma 2, per le quali è concessa l'esenzione.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i rifornimenti diretti. Per tali rifornimenti, gli adempimenti di cui al comma 1 sono espletati dal depositario autorizzato o da un suo delegato. Per i medesimi rifornimenti nel memorandum di cui al comma 1 sono indicati altresì i dati identificativi del deposito fiscale mittente e la targa dell'autocisterna o l'identificativo della bettolina utilizzata; al memorandum è allegato lo scontrino rilasciato dai misuratori installati sul medesimo veicolo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì per i rifornimenti di GNL effettuati mediante un'autocisterna, una bettolina o un altro mezzo di rifornimento navale che trasporti GNL proveniente da un impianto di stoccaggio di GNL o da un impianto di GNL non situato nel territorio nazionale; per tali rifornimenti gli adempimenti di cui al comma 1 sono espletati dal venditore di GNL o da un suo delegato. Per i medesimi rifornimenti, nel memorandum di cui al comma 1 è indicata altresì la targa dell'autocisterna o l'identificativo della bettolina o del mezzo di rifornimento navale utilizzato nonchè gli estremi identificativi degli impianti di stoccaggio di GNL o degli impianti di GNL non situati nel territorio nazionale da cui il medesimo prodotto proviene; al memorandum è allegato lo scontrino rilasciato dai misuratori installati sull'autocisterna ovvero sulla bettolina o altro mezzo di rifornimento navale utilizzato.
Art. 8. Verifiche e controlli
1. L'Ufficio competente provvede ad eseguire, con cadenza annuale, l'inventario dei prodotti energetici diversi dal GNL movimentati negli impianti di distribuzione.
2. Al fine di verificare l'esatto adempimento delle norme del presente regolamento, i funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed i militari della Guardia di finanza esercitano i poteri di indagine e controllo loro conferiti dall'articolo 18 del TUA.
3. I militari della Guardia di finanza possono chiedere l'esibizione, in qualunque momento, del libretto di controllo di cui all'articolo 6, ed assicurarsi dell'esattezza dei dati in esso contenuti. Ad attestazione dei riscontri eseguiti è apposto un «visto» dopo l'ultima registrazione.
4. I controlli qualitativi sui carburanti esenti di cui al presente regolamento sono effettuati, anche con riferimento al tenore di zolfo, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza in applicazione del
Art. 9. Oli lubrificanti esenti
1. Gli oli lubrificanti esenti non sono soggetti a denaturazione. Per essi si applicano le medesime disposizioni previste, per i carburanti esenti per la navigazione, dal presente regolamento.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 11, i prodotti di cui al comma 1, provenienti da depositi fiscali nazionali, sono trasferiti agli impianti di distribuzione di cui all'articolo 3 a seguito dell'emissione del documento e-AD. Analoghe disposizioni si applicano per i prodotti provenienti direttamente da Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel trasferimento dalla dogana di entrata nazionale agli impianti di distribuzione di cui all'articolo 3.
3. Per i prodotti di cui al comma 1 del presente articolo, provenienti da altri Stati membri, trovano applicazione le disposizioni in materia di circolazione degli oli lubrificanti previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 9 maggio 2020.
4. Presso gli impianti di distribuzione di carburanti esenti è tenuta una contabilità degli oli lubrificanti indipendentemente dalla quantità detenuta. Qualora a seguito delle verifiche e controlli di cui all'articolo 8 eseguiti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza risultino eccedenze o deficienze di prodotto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 61, commi 4 e 5, del TUA.
5. Nei casi di rifornimento diretto ai soggetti beneficiari, gli oli lubrificanti esenti circolano con la scorta del documento DAS, sul quale è apposta l'attestazione di ricezione da parte del comandante dell'imbarcazione rifornita. In presenza di condizioni di difficoltà di approvvigionamento, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare il rifornimento diretto effettuato da depositi di commercializzazione di oli lubrificanti detenuti, in quanto non immessi in consumo, in distinti reparti, previa prestazione della cauzione di cui all'articolo 3, comma 3, e tenuta del registro previsto dall'articolo 5.
Art. 10. Disposizioni transitorie per la benzina
1. Nella fase di prima applicazione dell'articolo 2, comma 3, del presente regolamento, in considerazione dei tempi tecnici necessari all'adeguamento degli impianti che distribuiscono benzina destinata agli impieghi esenti previsti dal punto 3 della Tabella A allegata al TUA, previa comunicazione all'Ufficio competente, l'esercente può effettuare rifornimenti di benzina ad accisa assolta non denaturata alle imbarcazioni utilizzate nelle attività aventi titolo all'esenzione. Tale facoltà è comunque consentita fino alla data in cui l'esercente inizia a ricevere benzina denaturata ed in ogni caso non oltre il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'esercente provvede, all'atto di ogni singola operazione di rifornimento di benzina non denaturata effettuata ai sensi del comma 1, a cedere la stessa ad un prezzo ridotto che tenga conto del valore dell'accisa gravante sul medesimo prodotto. Nella corrispondente fattura, il suddetto esercente provvede a indicare l'ammontare dell'imposta non addebitato al soggetto beneficiario a titolo di esenzione dall'accisa. L'esercente provvede, inoltre, a riportare il quantitativo rifornito, come risultante dal memorandum di cui all'articolo 7, nella parte dello scarico dell'apposito registro di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), annotando sul medesimo che trattasi di rifornimento effettuato ai sensi del comma 1 del presente articolo con benzina non denaturata. Non è consentita la miscelazione di benzina denaturata con benzina non denaturata nei serbatoi di stoccaggio.
3. Per i rifornimenti effettuati ai sensi del comma 1, l'accisa versata sulla benzina ceduta ai soggetti beneficiari è rimborsata ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del TUA. A tal fine, l'esercente presenta all'Ufficio competente, al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, una domanda di rimborso riepilogativa dei rifornimenti effettuati ai sensi del medesimo comma con l'indicazione, per ciascuno di essi, del soggetto beneficiario e della data del rifornimento, alla quale è allegata:
a) copia dei relativi memorandum di cui all'articolo 7;
b) copia delle fatture di vendita dello stesso prodotto, nelle quali è evidenziato l'ammontare dell'accisa non addebitata al soggetto beneficiario.
4. Per i rifornimenti effettuati ai sensi del comma 1 sono fatti salvi gli altri adempimenti contabili e amministrativi previsti dal presente regolamento.
Art. 10 bis. (Disposizioni transitorie per i GPL).
1. Fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 2, comma 3-bis, possono essere effettuati rifornimenti di GPL non denaturati in esenzione dall'accisa ai sensi del presente regolamento con le modalità di cui al presente articolo.
2. All'atto di ogni singola operazione di rifornimento di GPL esenti per la navigazione, l'esercente provvede a cedere i prodotti ad un prezzo ridotto che tenga conto del valore dell'accisa gravante sugli stessi. Il suddetto esercente provvede altresì a indicare, nella corrispondente fattura, l'ammontare dell'imposta non addebitato al soggetto beneficiario a titolo di esenzione dall'accisa nonchè a riportare il quantitativo rifornito, come risultante dal memorandum di cui all'articolo 7, nella parte dello scarico dell'apposito registro di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), annotando sul medesimo che trattasi di rifornimento di GPL effettuato in esenzione.
3. Per i rifornimenti di GPL esenti per la navigazione effettuati ai sensi del comma 2 si procede al rimborso dell'accisa versata sui GPL ceduti ai soggetti beneficiari, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento adottato con il
a) copia dei relativi memorandum di cui all'articolo 7;
b) copia delle fatture di vendita dei GPL esenti per la navigazione, nelle quali è evidenziato l'ammontare dell'accisa non addebitata al soggetto beneficiario.
4. I rifornimenti diretti di GPL esenti per la navigazione non denaturati possono essere effettuati previa autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente, che stabilisce le modalità per la loro esecuzione.
5. Sono fatti salvi gli altri adempimenti contabili e amministrativi previsti dal presente regolamento.
Art. 11. Disposizioni transitorie per la circolazione degli oli lubrificanti esenti
1. Fino all'entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo del documento e-AD per la circolazione, in ambito nazionale, degli oli lubrificanti per i quali non è stata assolta l'imposta di cui all'articolo 62 del TUA, gli oli lubrificanti esenti provenienti da depositi nazionali sono trasferiti agli impianti di distribuzione di cui all'articolo 3 con la scorta del documento di cui all'articolo 1 del regolamento adottato con il
Art. 12. Disposizioni particolari per le società consortili per il rifornimento di benzina esente impiegata nell'attività di pesca
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, costituiti in forma di società consortile, a gestire un impianto di distribuzione, per uso privato, di benzina esente per l'attività di pesca marittima e di pesca professionale nelle acque interne e lagunari, destinata all'impiego esclusivo dei soci della medesima.
2. Nel provvedimento autorizzativo di cui al comma 1, il cui rilascio, su apposita denuncia degli esercenti, è subordinato alla prestazione della cauzione prevista dall'articolo 3, comma 3, sono stabilite, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, le modalità di circolazione della benzina e di effettuazione delle operazioni di denaturazione, ferma restando l'osservanza degli altri obblighi previsti dal presente regolamento.
Art. 13. Disposizioni finali
1. I soggetti esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti esenti per la navigazione, in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento, integrano, entro 60 giorni dalla medesima, la documentazione già in possesso dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in modo da adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento.
2. Nei casi, diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 6, di comprovata e riconosciuta sussistenza di oggettive condizioni di difficoltà di approvvigionamento, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare, secondo i criteri che saranno stabiliti con determinazione del Direttore della medesima Agenzia e previa istanza dei soggetti beneficiari, l'impiego di carburanti esenti per la navigazione impiegati per il trasporto passeggeri nelle acque marine comunitarie senza la preventiva denaturazione, limitatamente ad un quantitativo prestabilito, ricevuto da un unico fornitore, previa prestazione di una cauzione sul pagamento dell'accisa determinata in misura pari al cento per cento dell'imposta gravante sul quantitativo autorizzato e alle condizioni di cui al presente comma. Nei casi di cui al presente comma l'agevolazione è accordata mediante restituzione dell'imposta pagata con la procedura di accredito o con fornitura in esenzione da accisa.
3. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, possono essere rideterminate, anche in relazione all'evoluzione tecnologica della strumentazione ordinariamente installata sulle autocisterne e sulle bettoline di cui al presente regolamento, le modalità di trasmissione, agli Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dei dati relativi alle quantità di carburanti esenti per la navigazione consegnati agli esercenti ovvero direttamente ai soggetti beneficiari.
3-bis. Ai fini del presente regolamento, il valore convenzionale medio del coefficiente di trasformazione liquido-gas per il GNL, alle condizioni normali di 0° C e 1,01325 bar è determinato in misura pari a 600.
Art. 14. Abrogazioni
1. Il regolamento adottato con il
Art. 15. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2016 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 109
Allegato
MEMORANDUM DI IMBARCO
(Omissis)
[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dal