§ 5.4.254 - L.R. 26 gennaio 2016, n. 3.
Disposizioni per la tutela delle acque dall’inquinamento. Modifiche alla l.r. 20/2006 in attuazione della l.r. 22/2015.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:26/01/2016
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 20/2006
Art. 2.  Flussi informativi e programmi di controllo. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 20/2006
Art. 3.  Autorizzazione allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 20/2006
Art. 4.  Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 20/2006
Art. 5.  Scarico di acque di prima pioggia e di acque meteoriche dilavanti contaminate. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 20/2006
Art. 6.  Autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 20/2006
Art. 7.  Disposizioni per il rilascio di acque di restituzione. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 20/2006
Art. 8.  Disposizioni per il rilascio delle acque di ricerca. Modifiche all’articolo 11 bis della l.r. 20/2006
Art. 9.  Regolamento regionale. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 20/2006
Art. 10.  Depurazione delle acque reflue a carattere prevalentemente industriale. Modifiche all’articolo 13 bis della l.r. 20/2006
Art. 11.  Classificazione. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 20/2006
Art. 12.  Acque destinate alla balneazione ed alla molluschicoltura. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 20/2006
Art. 13.  Acque dolci idonee alla vita dei pesci. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 20/2006
Art. 14.  Acque superficiali destinate alla potabilizzazione. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 20/2006
Art. 15.  Limiti di emissione nei corpi recettori. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 20/2006
Art. 16.  Condizioni di emissione degli scarichi provenienti da piccoli agglomerati. Modifiche all’articolo 21 bis della l.r. 20/2006
Art. 17.  Sanzioni. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 20/2006
Art. 18.  Norme finali. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 20/2006
Art. 19.  Norme transitorie per le acque meteoriche dilavanti. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 20/2006
Art. 20.  Disposizioni transitorie relative al trasferimento di funzioni. Inserimento dell’articolo 27 bis nella l.r. 20/2006
Art. 21.  Abrogazioni
Art. 22.  Entrata in vigore


§ 5.4.254 - L.R. 26 gennaio 2016, n. 3.

Disposizioni per la tutela delle acque dall’inquinamento. Modifiche alla l.r. 20/2006 in attuazione della l.r. 22/2015.

(B.U. 29 gennaio 2016, n. 2)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);

Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 1° dicembre 2015;

Visto il parere istituzionale favorevole, con condizioni, della Prima Commissione consiliare, espresso nella seduta del 14 dicembre 2015;

Considerato quanto segue:

1. In attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 5) e 6), della l.r. 22/2015, con cui sono trasferite alla Regione le funzioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento e le funzioni di autorità competente concernente l’autorizzazione unica ambientale (AUA), si rende necessario procedere all’adeguamento della l.r. 20/2006 ;

2. Poiché le autorizzazioni allo scarico, ad eccezione degli scarichi di acque reflue domestiche fuori dalla pubblica fognatura, ricadono nell’ambito di applicazione del regolamento emanato con d.p.r. 59/2013 e, quindi, sono attratte nella competenza regionale secondo quanto previsto all’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 6), della l.r. 22/2015, viene meno la competenza autorizzativa sia delle province, sia dell’Autorità idrica toscana (AIT) di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);

3. Data la semplificazione dell’assetto delle competenze in materia di autorizzazioni allo scarico, che vede come titolari delle funzioni unicamente comuni e Regione, non si rende più necessario mantenere il Comitato regionale di coordinamento con funzioni consultive, di raccordo e coordinamento fra gli uffici regionali, provinciali, comunali e dell'AIT;

4. È necessario garantire l’entrata in vigore urgente della presente legge, in considerazione della riacquisizione delle funzioni provinciali ai sensi della l.r. 22/2015, nella materia della tutela delle acque dall’inquinamento;

Approva la presente legge

 

Art. 1. Oggetto della legge. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 20/2006

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), dopo le parole: “ha come oggetto la tutela delle acque ” sono inserite le seguenti: “e dei corpi idrici ”.

 

     Art. 2. Flussi informativi e programmi di controllo. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 20/2006

1. La rubrica dell’articolo 3 della l.r. 20/2006 è sostituita dalla seguente: “Flussi informativi e attività di controllo ”.

2. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 20/2006 le parole: “Le province ” sono soppresse.

 

     Art. 3. Autorizzazione allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 20/2006

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:

“1. Le autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, di acque reflue urbane, e delle acque meteoriche di dilavamento contaminate sono rilasciate dal dirigente della struttura regionale competente, nell’ambito dell’autorizzazione unica ambientale di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35). ”.

2. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 20/2006 dopo le parole: “di acque reflue domestiche ” sono inserite le seguenti: “, non ricadenti nell’ambito di applicazione del regolamento emanato con d.p.r. 59/2013, ”.

3. Al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 20/2006 le parole: “la provincia ” sono sostituite dalle seguenti: “la struttura regionale competente ”.

4. Al comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 20/2006 le parole: “è di competenza della provincia. ” sono sostituite dalle seguenti: “è rilasciato dal dirigente della struttura regionale competente nell’ambito dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al regolamento emanato con d.p.r. 59/2013. ”.

5. Il comma 5 dell’articolo 4 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:

“5. La comunicazione del gestore del servizio idrico integrato di cui all'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo è trasmessa alla struttura regionale competente. ”.

6. Il comma 6 dell’articolo 4 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:

“6. Per gli scarichi di cui al comma 2, non ricadenti nell’ambito di applicazione del regolamento emanato con d.p.r. 59/2013, i comuni possono disciplinare con proprio regolamento il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nell'ambito del permesso di costruire o ad altri atti autorizzativi in materia edilizia. ”.

 

     Art. 4. Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 20/2006

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 20/2006 le parole: “adottato dal gestore del servizio idrico integrato ” sono sostituite dalle seguenti: “approvato dall’AIT ”.

2. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:

“2. Le autorizzazioni allo scarico, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, di acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento contaminate sono rilasciate, nell’ambito dell’AUA di cui al regolamento emanato con d.p.r. 59/2013, dal dirigente della struttura regionale competente che provvede previa acquisizione di una relazione tecnica del gestore del servizio idrico ai sensi del comma 5. ”.

3. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 20/2006, è inserito il seguente:

“2 bis. Per i territori dei Comuni di Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio di cui all’articolo 2, comma 1, della l.r. 69/2011, l’autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata sulla base di una relazione tecnica dei gestori del servizio idrico. ”.

4. Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 20/2006 le parole: “L’AIT ” sono sostituite dalle seguenti: “La struttura regionale competente ”.

5. Il comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:

“5. Il gestore del servizio idrico integrato ed il gestore degli impianti di cui all'articolo 13 bis, sono tenuti a fornire la propria collaborazione tecnica alla struttura regionale competente nell’esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 2 bis. ”.

 

     Art. 5. Scarico di acque di prima pioggia e di acque meteoriche dilavanti contaminate. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 20/2006

1. Al comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 20/2006 le parole: “dall’AIT, previo parere del gestore del servizio idrico integrato ” sono sostituite dalle seguenti: “, nell’ambito dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al regolamento emanato con d.p.r. 59/2013, dal dirigente della struttura regionale competente previa acquisizione di una relazione tecnica del gestore del servizio idrico integrato ”.

2. Al comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 20/2006 le parole: “dalla provincia ” sono sostituite dalle seguenti: “dal dirigente della struttura regionale competente ”.

3. Al comma 6 dell’articolo 8 della l.r. 20/2006 le parole: “Il comune, sentito il parere dell'ARPAT” sono sostituite dalle seguenti: “Il dirigente della struttura regionale competente, acquisito l’assenso del comune e sentito il parere dell'ARPAT ”.

4. Al comma 7 dell’articolo 8 della l.r. 20/2006 le parole: “dall'ente competente per tipologia di ricettore ” sono sostituite dalle seguenti: “dal dirigente della struttura regionale competente ”.

 

     Art. 6. Autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 20/2006

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 20/2006 le parole: “dalla provincia competente ” sono sostituite dalle seguenti: “dal dirigente della struttura regionale competente ”.

2. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 20/2006 le parole: “alla provincia competente ” sono sostituite dalle seguenti: “alla struttura regionale competente ”.

3. Al comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 20/2006 le parole: “la provincia ” sono sostituite dalle seguenti: “la struttura regionale competente ”.

4. Il comma 5 dell’articolo 10 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:

“5. Nei casi di cui all’articolo 21, comma 6, per le sole sostanze identificate nelle tabelle 1A e 1B dell'allegato 1 della parte III del decreto legislativo e su proposta del soggetto gestore del servizio idrico integrato, il dirigente della struttura regionale competente può disporre limiti di emissione più restrittivi rispetto a quelli già stabiliti nelle autorizzazioni già rilasciate relativamente ai soli scarichi che determinano il superamento degli standard di qualità previsti nelle medesime tabelle. ”.

5. Il comma 5 bis dell’articolo 10 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:

“5 bis. Ove non sia possibile procedere ai sensi del comma 5, l’AIT provvede ad adeguare il regolamento di accettazione di cui all’articolo 107, comma 1, del decreto legislativo. ”.

6. Al comma 7 dell’articolo 10 della l.r. 20/2006 la parola “provincia ” è sostituita dalla seguente: “struttura regionale competente ”.

 

     Art. 7. Disposizioni per il rilascio di acque di restituzione. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 20/2006

1. La rubrica dell’articolo 11 della l.r. 20/2006 è sostituita dalla seguente: “Disposizioni per la restituzione di acque prelevate ai sensi del r.d. 1775/1933 ”.

2. Al comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 20/2006 le parole: “la provincia ” sono sostituite dalle seguenti: “la struttura regionale competente ”.

3. Alla lettera a) del comma 7 dell’articolo 11 della l.r. 20/2006 le parole: “dalla provincia ” sono sostituite dalle seguenti: “dal dirigente della struttura regionale competente ” e le parole: “alla provincia ” sono sostituite dalle seguenti: “alla struttura regionale competente ”.

 

     Art. 8. Disposizioni per il rilascio delle acque di ricerca. Modifiche all’articolo 11 bis della l.r. 20/2006

1. La rubrica dell’articolo 11 bis della l.r. 20/2006 è sostituita dalla seguente: “Disposizioni per la restituzione delle acque di ricerca di cui alla l.r. 38/2004 ”.

2. Al comma 2 dell’articolo 11 bis della l.r. 20/2006 le parole: “le province ” sono sostituite dalle seguenti: “l’AIT, la struttura regionale competente ”.

 

     Art. 9. Regolamento regionale. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 20/2006

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 20/2006 è sostituita dalla seguente:

“a) le modalità di esercizio delle funzioni di cui al capo II; ”.

 

     Art. 10. Depurazione delle acque reflue a carattere prevalentemente industriale. Modifiche all’articolo 13 bis della l.r. 20/2006

1. Al comma 3 dell’articolo 13 bis della l.r. 20/2006 le parole: “secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 1 agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato). ” sono sostituite dalle seguenti: “secondo quanto previsto dalle delibere approvate dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ed i servizi idrici. ”.

2. Al comma 5 dell’articolo 13 bis della l.r. 20/2006 le parole: “L'autorità competente ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo ” sono sostituite dalle seguenti: “Il dirigente della struttura regionale competente ”.

3. Al comma 6 dell’articolo 13 bis della l.r. 20/2006 le parole: “all'autorità competente ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo ” sono sostituite dalle seguenti: “alla struttura regionale competente ”.

4. Al comma 8 dell’articolo 13 bis della l.r. 20/2006 le parole: “L'autorità competente ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo, ” sono sostituite dalle seguenti: “Il dirigente della struttura regionale competente ” e le parole “l'autorità competente ” sono sostituite dalle seguenti: “il dirigente della struttura regionale competente ”.

 

     Art. 11. Classificazione. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 20/2006

1. La rubrica dell’articolo 15 della l.r. 20/2006 è sostituita dalla seguente: “Classificazione degli scaricatori di piena ”.

2. Al comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 20/2006 le parole: “alla provincia ” sono sostituite dalle seguenti: “alla struttura regionale competente ”.

 

     Art. 12. Acque destinate alla balneazione ed alla molluschicoltura. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 20/2006

1. Al comma 5 dell’articolo 18 della l.r. 20/2006 le parole: “la provincia ” sono sostituite dalle seguenti: “il dirigente della struttura regionale competente ”.

 

     Art. 13. Acque dolci idonee alla vita dei pesci. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 20/2006

1. Il comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:

“2. Al Presidente della Giunta regionale spetta, sentito il parere dell'ARPAT, l'emanazione degli atti urgenti di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo. ”.

 

     Art. 14. Acque superficiali destinate alla potabilizzazione. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 20/2006

1. Al comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 20/2006 le parole: “la provincia ” sono sostituite dalle seguenti: “il dirigente della struttura regionale competente ”.

 

     Art. 15. Limiti di emissione nei corpi recettori. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 20/2006

1. Al comma 6 dell’articolo 21 della l.r. 20/2006 le parole: “la provincia ” sono sostituite dalle seguenti: “la struttura regionale competente ”.

2. Alle lettere a) e b) comma 7 dell’articolo 21 della l.r. 20/2006 le parole: “alla provincia ” sono sostituite dalle seguenti: “alla struttura regionale competente ”.

3. Al comma 9 dell’articolo 21 della l.r. 20/2006 le parole: “le province seguono ” sono sostituite dalle seguenti: “la struttura regionale competente segue ”.

 

     Art. 16. Condizioni di emissione degli scarichi provenienti da piccoli agglomerati. Modifiche all’articolo 21 bis della l.r. 20/2006

1. Al comma 5 dell’articolo 21 bis della l.r. 20/2006 le parole: “la provincia ” sono sostituite dalle seguenti: “la struttura regionale competente ”.

 

     Art. 17. Sanzioni. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 20/2006

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 20/2006 è inserito il seguente:

“4 bis. A chiunque effettui il rilascio di acque di restituzione contravvenendo a quanto disposto dall'articolo 11 bis, è comminata una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 2.000,00 ad un massimo di euro 12.000,00. ”.

 

     Art. 18. Norme finali. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 20/2006

1. Al comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 20/2006 le parole “la provincia ” sono sostituite dalle seguenti: “la struttura regionale competente ”.

 

     Art. 19. Norme transitorie per le acque meteoriche dilavanti. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 20/2006

1. Al comma 3 dell’articolo 24 della l.r. 20/2006 le parole: “all’amministrazione competente ” sono sostituite dalle seguenti: “alla struttura regionale competente ”.

2. Al comma 4 dell’articolo 24 della l.r. 20/2006 le parole: “L’amministrazione competente ” sono sostituite dalle seguenti: “Il dirigente della struttura regionale competente ”.

3. Al comma 5 dell’articolo 24 della l.r. 20/2006 le parole: “l’amministrazione competente ” sono sostituite dalle seguenti: “il dirigente della struttura regionale competente ”.

 

     Art. 20. Disposizioni transitorie relative al trasferimento di funzioni. Inserimento dell’articolo 27 bis nella l.r. 20/2006

1. Dopo l’articolo 27 della l.r. 20/2006, è inserito il seguente:

“Art. 27 bis - Disposizioni transitorie relative al trasferimento di funzioni

1. Le attività e gli adempimenti di competenza delle province ai sensi delle disposizioni transitorie di cui agli articoli 25, 26 e 27, sono svolti dalla Regione a decorrere dall'effettivo trasferimento alla medesima delle funzioni disciplinate dalla presente legge come modificata dalla legge regionale 26 gennaio 2016, n. 3 (Disposizioni per la tutela delle acque dall’inquinamento. Modifiche alla l.r. 20/2006 in attuazione della l.r. 22/2015).

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la Regione subentra alle province negli accordi di cui agli articoli 25 e 26 già sottoscritti alla medesima data. ”.

 

     Art. 21. Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento):

a) articolo 3 bis;

b) commi 4 e 6 dell’articolo 5;

c) commi 4 e 6 dell’articolo 10;

d) comma 2 dell’articolo 13;

e) comma 2 dell’articolo 22;

f) comma 5 dell’articolo 27.

 

     Art. 22. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.