§ 2.3.116 - L.R. 25 gennaio 2016, n. 1.
Istituzione del Comune di Abetone Cutigliano, per fusione dei Comuni di Abetone e di Cutigliano.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, enti comprensoriali
Data:25/01/2016
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Istituzione del Comune di Abetone Cutigliano
Art. 2.  Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici
Art. 3.  Commissario
Art. 4.  Organizzazione amministrativa provvisoria
Art. 5.  Vigenza degli atti
Art. 6.  Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale
Art. 7.  Municipi
Art. 8.  Contributi statali e regionali
Art. 9.  Disposizioni sui territori montani
Art. 10.  Disposizioni finali
Art. 11.  Entrata in vigore


§ 2.3.116 - L.R. 25 gennaio 2016, n. 1.

Istituzione del Comune di Abetone Cutigliano, per fusione dei Comuni di Abetone e di Cutigliano.

(B.U. 29 gennaio 2016, n. 2)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visti gli articoli 117 e 133, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 77, comma 2, dello Statuto;

 

Visto l’articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

 

Visto l’articolo 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

 

Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

 

Visto l’articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

 

Vista la richiesta di presentazione della proposta di legge regionale per la fusione dei Comuni di Abetone e di Cutigliano, presentata dai Comuni di Abetone e Cutigliano al Presidente della Giunta regionale;

 

Vista la deliberazione 22 settembre 2015, n. 58, con la quale il Consiglio regionale ha deliberato lo svolgimento del referendum consultivo relativo all’istituzione del Comune di Abetone Cutigliano.

 

Visto il risultato del referendum consultivo sull’istituzione del Comune di Abetone Cutigliano tenutosi tra le popolazioni dei comuni interessati alla fusione in data 29 e 30 novembre 2015 con il seguente esito:

 

- Comune di Abetone: risposte affermative (SI) voti n. 113; risposte negative (NO) voti n. 198;

- Comune di Cutigliano: risposte affermative (SI) voti n. 641; risposte negative (NO) voti n. 58;

Totale risposte affermative (SI) voti n. 754; totale risposte negative (NO) voti n. 256;

 

Considerato quanto segue:

 

1. Il progetto per il comune unico fra i Comuni di Abetone e di Cutigliano si pone nella prospettiva di un miglioramento continuo dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori;

 

2. La fusione dei Comuni di Abetone e di Cutigliano si colloca nell’ambito della riforma del sistema delle autonomie e della semplificazione dei livelli istituzionali;

 

3. I Comuni di Abetone e di Cutigliano presentano realtà socio economiche omogenee e integrate fra loro;

 

4. Al fine di pervenire nel 2017 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di Abetone Cutigliano è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2017;

 

5. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;

 

6. Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che, fino alle elezioni amministrative, il nuovo comune sia gestito da un commissario, è individuata la sede provvisoria, è stabilita la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di Abetone Cutigliano;

 

7. Si chiarisce che restano inalterati i benefici per i territori montani previsti dalla legge regionale e la classificazione del territorio montano;

 

8. Restano ferme le altre disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 116 a 133, della l. 56/2014 e, in particolare:

 

a) la possibilità per i comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione di definire, anche prima dell’istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, lo statuto che entrerà in vigore con l’istituzione del nuovo comune e che rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito;

 

b) la costituzione di un comitato consultivo, che coadiuva il commissario nominato per la gestione del nuovo comune fino all’elezione dei nuovi organi, composto dai sindaci in carica al momento alla data di estinzione dei Comuni di Abetone e di Cutigliano;

 

c) la previsione, nello statuto del nuovo comune, di disposizioni volte ad assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Istituzione del Comune di Abetone Cutigliano

1. È istituito, dalla data del 1° gennaio 2017, il Comune di Abetone Cutigliano, mediante fusione dei Comuni di Abetone e di Cutigliano, in Provincia di Pistoia.

2. Il territorio del Comune di Abetone Cutigliano è costituito dai territori già appartenenti ai comuni di Abetone e di Cutigliano, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (Allegato A).

3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

 

     Art. 2. Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Comune di Abetone Cutigliano subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.

2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Abetone Cutigliano.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l’anzianità di servizio maturata.

 

     Art. 3. Commissario

1. Fino all’insediamento dei nuovi organi del Comune di Abetone Cutigliano a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.

 

     Art. 4. Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 31 dicembre 2016 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d’intesa tra loro, definiscono l’organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Abetone Cutigliano e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall’intesa di cui al comma 1 oppure, in assenza, decide il commissario.

3. Se non diversamente stabilito dallo statuto, approvato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), la sede provvisoria del Comune di Abetone Cutigliano è situata presso la sede dell’estinto Comune di Cutigliano.

4. Le disposizioni dell’intesa di cui al comma 1, e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo, restano in vigore fino all’approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Abetone Cutigliano.

 

     Art. 5. Vigenza degli atti

1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione, vigenti alla data del 31 dicembre 2016, restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all’entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Abetone Cutigliano.

 

     Art. 6. Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 15, comma 2, del d.lgs. 267/2000, gli organi del Comune di Abetone Cutigliano, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale.

2. Negli stessi termini di cui al comma 1, è approvato il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

 

     Art. 7. Municipi

1. Lo statuto del Comune di Abetone Cutigliano può prevedere, ai sensi dell’articolo 16 del d.lgs. 267/2000, l’istituzione di municipi quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di preservare e valorizzare l’identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni.

 

     Art. 8. Contributi statali e regionali

1. Il Comune di Abetone Cutigliano è titolare dei contributi previsti per i comuni istituiti per fusione di comuni preesistenti dalla normativa statale.

2. Al Comune di Abetone Cutigliano è concesso un contributo regionale nella misura e per il periodo stabiliti dall’articolo 64 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

3. Al Comune di Abetone Cutigliano è attribuito, a norma dell’articolo 65 della l.r. 68/2011, il contributo di cui all’articolo 82 della legge regionale medesima, in luogo dell’estinto Comune di Cutigliano.

 

     Art. 9. Disposizioni sui territori montani

1. Al Comune di Abetone Cutigliano si applicano le disposizioni degli articoli 83 e 84 della l.r. 68/2011, in relazione al territorio classificato montano degli estinti Comuni di Abetone e di Cutigliano, così come riportato nell’allegato B della legge medesima. L’istituzione del Comune di Abetone Cutigliano non priva i territori montani dei benefici che ad essi si riferiscono, né degli interventi speciali per la montagna stabiliti in loro favore dalle leggi regionali nonché, a norma dell’articolo 1, comma 128, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizione sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), dall’Unione europea e dallo Stato. Resta ferma la classificazione statale del territorio montano degli estinti Comuni di Abetone e di Cutigliano.

 

     Art. 10. Disposizioni finali

1. Ferma restando l’applicazione anche nei confronti del Comune di Abetone Cutigliano delle disposizioni delle leggi regionali di settore che disciplinano modalità e termini di esercizio associato di funzioni per la generalità dei comuni, il Comune di Abetone Cutigliano è soggetto alle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dal secondo mandato elettorale, con esclusione dell'obbligo di esercizio associato della funzione fondamentale di cui al medesimo articolo 14, comma 27, lettera a).

2. Il Comune di Abetone Cutigliano continua a far parte dell’unione di comuni denominata Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese in luogo dei comuni estinti.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il commissario di cui all’articolo 3, sostituisce il sindaco e i rappresentanti dei comuni estinti negli organi collegiali dell’unione. Il numero dei componenti del consiglio dell’unione è corrispondentemente ridotto. Il commissario cessa dalla carica negli organi collegiali dell’unione dalla data di proclamazione del sindaco del Comune di Abetone Cutigliano. Il consiglio dell’unione è altresì integrato nella sua composizione, dalla data di entrata in carica nel consiglio medesimo, dei rappresentanti del Comune di Abetone Cutigliano.

4. Il consiglio del Comune di Abetone Cutigliano provvede all’elezione dei propri rappresentanti nel consiglio dell’unione nel termine stabilito dallo statuto dell’unione; in carenza di termine, sono di diritto rappresentanti del comune i soggetti individuati ai sensi dell’articolo 29 della l.r. 68/2011.

5. Il Comune di Abetone Cutigliano resta obbligato nei confronti dell’unione per le obbligazioni che devono essere adempiute dall’unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che i Comuni estinti di Abetone e di Cutigliano hanno a qualsiasi titolo affidato all’unione, per tutta la durata di detti affidamenti.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l’unione continua ad esercitare per il Comune di Abetone Cutigliano le medesime funzioni che entrambi i comuni estinti le avevano già assegnato.

7. La giunta dell’unione, con deliberazione, provvede ad apportare, a titolo ricognitivo, le modifiche allo statuto, a seguito dell’istituzione del Comune di Abetone Cutigliano. Il testo coordinato dello statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e inviato al Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs. 267/2000.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nell’ambito di dimensione adeguata “Ambito 28” dell’allegato A della l.r. 68/2011, il Comune di Abetone Cutigliano sostituisce gli estinti Comuni di Abetone e di Cutigliano; la popolazione da considerare è pari alla somma della popolazione ivi indicata.

9. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della l. 56/2014 e della l.r. 68/2011.

 

     Art. 11. Entrata in vigore

1. La presente legge entra il vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

 

Allegato A Comune di Abetone Cutigliano

(cartografia - Omissis)