Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 29/12/2015 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. (Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale) |
Art. 2. (Residui attivi e passivi a seguito del riaccertamento straordinario dei residui) |
Art. 3. (Disavanzo alla chiusura dell'esercizio 2014) |
Art. 4. (Riderminazione del saldo finanziario dell'esercizio precedente a seguito del riaccertamento straordinario dei residui) |
Art. 5. (Residui perenti) |
Art. 6. (Sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 465/10) |
Art. 7. (Passività pregresse per trasporto pubblico locale) |
Art. 8. (Altri debiti latenti) |
Art. 9. (Esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 188/2015) |
Art. 10. (Attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 181/2015) |
Art. 11. (Economie vincolate sanità) |
Art. 12. (Eccedenza accertamenti POR FESR) |
Art. 13. (Variazione del bilancio finanziario annuale) |
Art. 14. (Variazioni del bilancio finanziario pluriennale) |
Art. 15. (Finanziamento delle funzioni conferite alla provincia del VerbanoCusioOssola) |
Art. 16. (Attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 188/2015 in riferimento alla Provincia di Alessandria) |
Art. 17. (Canone di locazione finanziaria del Palazzo della Giunta e degli uffici regionali) |
Art. 18. (Rinvio adozione bilancio consolidato) |
Art. 19. (Sostegno finanziario alle imprese agricole per polizze assicurative in campo zootecnico) |
Art. 20. (Inserimento dell'articolo 14 bis nella legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10) |
Art. 21. (Modifica alla 1egge regionale 11 aprile 2001, n. 7) |
Art. 22. (Modifica alla legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32) |
Art. 23. (Modifica alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20) |
Art. 24. (Modifica alla legge regionale 1° dicembre 2015, n. 25) |
Art. 25. (Norma transitoria) |
Art. 26. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 6.1.277 - L.R. 29 dicembre 2015, n. 28.
Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie.
(B.U. 31 dicembre 2015, n. 52 - S.O. n. 1)
Art. 1. (Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale)
1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati a fine esercizio definiti con la legge regionale 1° dicembre 2015, n. 25 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2014). Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2015, sono rappresentate nell'allegato A alla presente legge.
Art. 2. (Residui attivi e passivi a seguito del riaccertamento straordinario dei residui)
1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 sono rideterminati al 1° gennaio 2015 e aggiornati in conformità ai corrispondenti dati risultanti dal riaccertamento straordinario dei residui approvato con la deliberazione della Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1-2498 (Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del
Art. 3. (Disavanzo alla chiusura dell'esercizio 2014)
1. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014, pari a euro 1.264.190.043,82, come indicato all'articolo 4, comma 2, della
2. Il disavanzo aggiuntivo pari ad euro 4.579.465.126,36, di cui all'articolo 5, comma 1, della
Art. 4. (Riderminazione del saldo finanziario dell'esercizio precedente a seguito del riaccertamento straordinario dei residui)
1. Il maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del
2. Il maggior disavanzo di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 3, comma 16, del
3. L'eccedenza delle entrate di parte corrente accertate e reimputate rispetto agli impegni di parte corrente reimputati, pari ad euro 289.017.507,44, così come definita dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1-2498 del 2015, è interamente destinata alla copertura del disavanzo da riaccertamento straordinario anzichè al finanziamento di nuove spese, così come previsto dal principio contabile della contabilità finanziaria 4.2 allegato al
4. Le ulteriori modalità di recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario sono definite nella deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2015, n. 119-45412 (Piano di rientro dal maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del riaccertamento straordinario dei residui ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno 2 aprile 2015 e modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2015, n. 121-46075 [2].
Art. 5. (Residui perenti)
1. La quota parte di debiti latenti a fronte di perenzione di residui passivi prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della
2. La restante quota di debiti latenti a fronte di perenzione di residui passivi pari ad euro 69.236.810,62 trova integrale copertura finanziaria nel fondo residui perenti di cui al comma 1 dell'articolo 4.
Art. 6. (Sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 465/10)
1. L'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 465/10, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) della
Art. 7. (Passività pregresse per trasporto pubblico locale)
1. Le passività pregresse per il trasporto pubblico locale, pari ad euro 182.033.364,64, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) della
2. La rimanente quota di passività pregresse, pari euro 50.000.000,00, trova copertura negli stanziamenti iscritti nell'Unità previsionale di Base (UPB) A1809A1 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 finanziati ai sensi dell'articolo 11 del
Art. 8. (Altri debiti latenti)
1. Gli altri debiti latenti, pari ad euro 108.382,182,56, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) della
2. La rimanente quota degli altri debiti latenti, pari ad euro 10.486.588,22, trova copertura finanziaria negli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione 2015 così come previsto dall'articolo 12 della
Art. 9. (Esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 188/2015)
1. In esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 188/2015, l'importo previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera e) della
Art. 10. (Attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 181/2015)
1. In attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2015, ed in applicazione di quanto previsto dai commi 7 e 10 dell'articolo 1 del decreto legge 13 novembre 2015, n. 179 (Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni), il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, quale risultante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 4, include una quota vincolata per euro 3.039.313.910,92, pari all'importo delle risorse non stanziate nel Titolo III della spesa relativa alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del
2. Il fondo vincolato di cui al comma 1 è incrementato per il valore delle anticipazioni di liquidità acquisite nel 2015 dal medesimo Commissario straordinario ai sensi del
3. Nel bilancio di previsione 2016 è iscritto in entrata un fondo vincolato pari agli importi di cui ai commi 1 e 2, ed in spesa un importo di pari ammontare, al netto del contributo erogato ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della
Art. 11. (Economie vincolate sanità)
1. Le economie vincolate derivanti da trasferimenti statali per sanità pari ad euro 141.117.947,57 di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g) della
Art. 12. (Eccedenza accertamenti POR FESR)
1. L'eccedenza degli accertamenti relativi al POR FESR, pari ad euro 31.577.967,71, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h) della
Art. 13. (Variazione del bilancio finanziario annuale)
1. Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 sono autorizzate, ai sensi degli articoli 50 e 51 del d.lgs 118/2011 e dei commi 2 e 3 dell'articolo 23 della
Art. 14. (Variazioni del bilancio finanziario pluriennale)
1. Nel bilancio pluriennale per la parte relativa agli anni finanziari 2016 e 2017 sono autorizzate, ai sensi degli articoli 50 e 51 del
Art. 15. (Finanziamento delle funzioni conferite alla provincia del VerbanoCusioOssola)
1. È autorizzata l'erogazione alla provincia del Verbano-Cusio-Ossola, a valere sulla quota spettante per gli anni 2016, 2017 e 2018, del contributo per la gestione delle specifiche funzioni ad essa conferite, di un importo di euro 3 milioni da iscriversi nell'ambito dell'UPB A1301A1 del bilancio di previsione per l'anno 2015.
2. La copertura finanziaria per l'anno 2015 è assicurata mediante prelievo di pari ammontare dalla UPB A1101A1 del bilancio di previsione per l'anno 2015.
Art. 16. (Attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 188/2015 in riferimento alla Provincia di Alessandria)
1. È autorizzata l'erogazione alla provincia di Alessandria, a valere sulle somme spettanti per gli anni 2016 e 2017, in esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 188/2015, di un importo di euro 4.349.890.99 da iscriversi nell'ambito dell'UPB A1301A1 del bilancio di previsione per l'anno 2015.
2. La copertura finanziaria per l'anno 2015 è assicurata mediante prelievo di pari ammontare dal fondo rischi per sentenza Corte Costituzionale n. 188/2015 di cui alla UPB A1101A1 del bilancio di previsione per l'anno 2015.
Art. 17. (Canone di locazione finanziaria del Palazzo della Giunta e degli uffici regionali)
1. In relazione al previsto quadro economico e al "Contratto di locazione finanziaria del nuovo complesso amministrativo e istituzionale della Regione Piemonte", è autorizzata l'assunzione di un canone annuale di durata ventennale per un importo stimabile di euro 18.000.000,00, ferme restando le rideterminazioni correlate all'andamento del tasso di riferimento previsto contrattualmente.
2. Per l'anno 2016 è autorizzata la spesa di euro 9 milioni, pari alla prima rata semestrale massima posticipata, e per l'anno 2017 la spesa di euro 18 milioni, pari alla rata massima annuale.
3. La copertura finanziaria per gli anni 2016 e 2017 è assicurata con le risorse di cui all'UPB A120002 del bilancio pluriennale per gli anni 2015 - 2017.
Art. 18. (Rinvio adozione bilancio consolidato)
1. Ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 4, del
Art. 19. (Sostegno finanziario alle imprese agricole per polizze assicurative in campo zootecnico)
1. È istituita, a partire dal 2016, una misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico, a copertura dei rischi gravanti sugli allevamenti operanti in Piemonte, anche ad integrazione di analoghi aiuti nazionali, nel rispetto dei limiti di aiuto e dei vincoli previsti dalla regolamentazione comunitaria sugli aiuti di Stato.
2. Le domande di aiuto per il contributo regionale possono essere presentate anche avvalendosi degli organismi di difesa di cui al Capo III del
3. Il contributo regionale può essere erogato in acconto fino al 90 per cento di quanto concesso ed il restante saldo a seguito di istruttoria sulla rendicontazione presentata dagli organismi di difesa.
4. Sono demandate alla Giunta regionale la regolamentazione e la definizione delle tipologie di polizze ammesse alla presente misura di sostegno, nonchè i conseguenti atti applicativi.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa fino ad un massimo annuale di euro 2 milioni.
6. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 5 si provvede con i fondi iscritti nelle unità previsionali di base (UPB) A1101A1 del bilancio pluriennale per gli anni 2015 - 2017.
Art. 20. (Inserimento dell'articolo 14 bis nella
1. Dopo l'articolo 14 della
"Art. 14 bis. (Controllo societario e di gestione e obbligo di certificazione del bilancio)
1. La Giunta regionale, annualmente, può attribuire al Collegio sindacale ulteriori funzioni di controllo rispetto a quelle previste dalla normativa vigente, mediante la predisposizione di un piano che individua aree prioritarie oggetto di controllo, con relazioni periodiche sulle evidenze emerse.
2. Al completamento del percorso attuativo della certificabilità, assistito e verificato dalle competenti strutture regionali e ministeriali, la Giunta regionale, con procedure ad evidenza pubblica, incarica, per la revisione dei bilanci, una primaria società di revisione iscritta al registro dei revisori presso il Ministero dell'economia e finanza.".
Art. 21. (Modifica alla 1egge regionale 11 aprile 2001, n. 7)
1. Al comma 1 dell'articolo 40 novies della
Art. 22. (Modifica alla legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32)
1. Il comma 1 bis dell'articolo 4 della
"1 bis. Nei territori dei comuni ricompresi nel sito 'I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe - Roero e Monferrato ', inserito nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e nelle relative aree di protezione, fino all'adozione delle varianti agli strumenti urbanistici comunali di adeguamento alle 'Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO, approvate dalla Giunta regionale, la commissione locale per il paesaggio esprime un parere obbligatorio sugli interventi, pubblici o privati, modificativi dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici. In seguito all'adozione delle varianti agli strumenti urbanistici comunali di adeguamento a tali linee guida, il parere della commissione locale per il paesaggio è dovuto per i soli interventi di nuova costruzione. In assenza della commissione locale per il paesaggio, il parere è espresso dalla commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario di cui all'articolo 91 bis della
Art. 23. (Modifica alla
1. Dopo il commma 2 bis dell'articolo 3 della
"2 ter. Le istanze presentate ai sensi della presente legge prima dell'entrata in vigore della modifica del comma 2 ai sensi della
Art. 24. (Modifica alla legge regionale 1° dicembre 2015, n. 25)
1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della
Art. 25. (Norma transitoria)
1. Il Collegio dei revisori dei conti di cui al Capo III bis della
Art. 26. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Allegati
(Omissis)
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dall'art. 2 della