Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 15/05/2015 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. (Stato di previsione dell'entrata) |
Art. 2. (Stato di previsione della spesa) |
Art. 3. (Quadro generale riassuntivo) |
Art. 4. (Spese obbligatorie e d'ordine) |
Art. 5. (Garanzie prestate dalla Regione) |
Art. 6. (Accordi di programma) |
Art. 7. (Fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati) |
Art. 8. (Fondi speciali) |
Art. 9. (Fondi per la reiscrizione di residui perenti) |
Art. 10. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa) |
Art. 11. (Disavanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2014) |
Art. 12. (Parziale assorbimento del disavanzo allargato e riconoscimento di debiti fuori bilancio) |
Art. 13. (Variazioni compensative) |
Art. 14. (Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro) |
Art. 15. (Spese per l'acquisto di autoveicoli da utilizzare per le attività di protezione civile) |
Art. 16. (Bilancio pluriennale) |
Art. 17. (Nota informativa strumenti finanziari derivati) |
Art. 18. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 6.1.274 - L.R. 15 maggio 2015, n. 10.
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017.
(B.U. 18 maggio 2015, n. 19 - 1° suppl.)
Art. 1. (Stato di previsione dell'entrata)
1. Il totale generale delle entrate di cui all'allegato A, integrato dall'Allegato I, è approvato in euro 12.134.088.913,80 in termini di competenza e in euro 15.903.485.485,50 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione ed il versamento alla cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 2015.
Art. 2. (Stato di previsione della spesa)
1. Il totale generale delle spese di cui all'allegato A, integrato dall'Allegato I, è approvato in euro 12.134.088.913,80 in termini di competenza ed in euro 15.903.485.485,50 in termini di cassa.
2. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2015.
3. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 2015.
4. Sono approvate, in sede di coordinamento tra la presente legge e la legge regionale finanziaria per l'anno 2015, le modifiche all'allegato A della legge finanziaria per l'anno 2015.
5. Nelle more della determinazione dei costi connessi all'esercizio delle funzioni amministrative attualmente esercitate dalle province e del riordino delle medesime funzioni in attuazione della
Art. 3. (Quadro generale riassuntivo)
1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2015 con i prospetti di cui all'articolo 17 della
Art. 4. (Spese obbligatorie e d'ordine)
1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della
Art. 5. (Garanzie prestate dalla Regione)
1. È approvato, ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della
Art. 6. (Accordi di programma)
1. È approvato il fondo di cui all'unità previsionale di base (UPB) A11062 per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.
2. È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dal fondo di cui al comma 1 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi di programma.
Art. 7. (Fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati)
1. Sono approvati i fondi di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati di cui alle UPB A11011 e A11012.
2. La Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, dispone il prelievo dai fondi di riserva di cui al comma 1 delle somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non più conservabili nel conto dei residui passivi, relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali e comunitarie a destinazione vincolata.
Art. 8. (Fondi speciali)
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22 della
a) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali", individuato nella UPB A11011;
b) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo", individuato nella UPB A11012.
2. Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo.
Art. 9. (Fondi per la reiscrizione di residui perenti)
1. Sono approvati all'interno delle UPB A11011 e A11012 i fondi per il pagamento dei residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori.
2. Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo.
Art. 10. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
1. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 20 della
2. Al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo.
Art. 11. (Disavanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2014)
1. Il disavanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014, determinato in euro 328.490.000,00 è riassorbito nell'ambito del bilancio pluriennale 2015-2017 secondo la seguente sequenza temporale: euro 19.300.000,00 nell'anno 2015, euro 53.700.000,00 nell'anno 2016 e euro 255.490.000,00 nell'anno 2017.
2. Il disavanzo sostanziale di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013, di cui all'articolo 5 della
Art. 12. (Parziale assorbimento del disavanzo allargato e riconoscimento di debiti fuori bilancio)
1. Per il parziale assorbimento del disavanzo allargato evidenziato nel giudizio di parificazione della Corte dei Conti relativo al rendiconto 2013 della Regione e stabilito nella successiva l.r.18/2014, sono costituiti e finanziati tre fondi denominati rispettivamente "Fondo per l'iscrizione dei residui debiti di cui all'articolo 11 del
2. Il "Fondo per l'iscrizione dei residui debiti di cui all'articolo 11 del
a) per il piano di rientro dei debiti pregressi a carico del bilancio regionale inerente ai servizi di trasporto pubblico su gomma e di trasporto ferroviario regionale, di cui all'articolo 11 del
b) per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del
c) per l'iscrizione in bilancio di stanziamenti necessari al riconoscimento di residui debiti, di cui al comma 5.
3. Il "Fondo di riequilibrio finanziario" è costituito con stanziamento pari a zero ed è incrementato con provvedimento della Giunta regionale per un importo corrispondente a quanto accertato sul capitolo di nuova istituzione in entrate per tutti gli incassi provenienti dal Commissario straordinario del Governo, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 452, della
4. A seguito delle istruttorie disposte dagli uffici regionali, è riconosciuta, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs 118/2011 e ferma restando l'assunzione di tutti i conseguenti provvedimenti amministrativi, la legittimità dei debiti di cui all'elenco Allegato E, per un totale pari a euro 2.335.677,13, il cui finanziamento è disposto a valere sul "Fondo per l'iscrizione dei residui debiti di cui all'articolo 11 del
5. A seguito delle istruttorie disposte dagli uffici regionali, è riconosciuta, ferma restando l'assunzione di tutti i conseguenti provvedimenti amministrativi, la legittimità dei debiti di cui all'Allegato G, maturati fuori bilancio, per un totale pari a euro 57.589.474,51, il cui finanziamento è disposto a valere sul "Fondo per l'iscrizione dei residui debiti di cui all'articolo 11 del
6. Sempre al fine del parziale assorbimento del disavanzo allargato di cui al comma 1, lo stanziamento a valere sul fondo denominato "Residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, relativamente a spese di natura corrente (
7. Per l'iscrizione in bilancio, di cui all'Allegato I, degli stanziamenti necessari al riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui al comma 2, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nuovi capitoli di spesa.
Art. 13. (Variazioni compensative)
1. Per gli anni finanziari 2015-2017 sono consentite variazioni fra loro compensative, mediante atto amministrativo, tra le UPB quando:
a) occorre compensare, per i relativi pagamenti, le quote interesse e le quote in capitale delle rate di ammortamento dei mutui all'interno delle UPB A11041, A11042 e A11043;
b) occorre spostare i capitoli tra le diverse UPB per una migliore definizione delle stesse, così come previsto dall'articolo 24, commi 3 e 4, della
2. La Giunta regionale può effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa UPB, fatta eccezione per le spese in annualità ed a pagamento differito, per quelle direttamente regolate dalla legge e per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria; queste ultime potranno essere oggetto di variazioni compensative, con provvedimento amministrativo della Giunta regionale, solo fra capitoli di spesa obbligatoria all'interno della stessa UPB.
3. Al fine di incrementare lo stanziamento del fondo di riserva per le spese obbligatorie e dei fondi di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati, la Giunta regionale può effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative anche tra capitoli di spesa appartenenti a diverse UPB.
4. La Giunta è autorizzata ad effettuare variazioni compensative all'interno della medesima classificazione economica, tra UPB strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto.
Art. 14. (Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.
Art. 15. (Spese per l'acquisto di autoveicoli da utilizzare per le attività di protezione civile)
1. Per l'acquisto di autoveicoli, da utilizzare per le attività di protezione civile, è autorizzata per l'anno finanziario 2015 la spesa di euro 200.000,00.
2. L'UPB A18002 è integrata con lo stanziamento di euro 200.000,00 per l'anno 2015, da iscriversi su un capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Spese per l'acquisto di autoveicoli da utilizzare per le attività di protezione civile, ai sensi dell'articolo 6 della
3. La copertura finanziaria per l'anno 2015 è assicurata da prelievo di pari ammontare dalla UPB A11011.
Art. 16. (Bilancio pluriennale)
1. È approvato il bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017, allegato alla presente legge (Allegato B).
Art. 17. (Nota informativa strumenti finanziari derivati)
1. È approvato l'Allegato D denominato "Nota informativa operazioni di finanza derivata (Swap)", ai sensi dell'articolo 62 del
Art. 18. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Allegati
(Omissis)