§ 3.3.113 - L.R. 24 febbraio 2016, n. 4.
Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 assistenza sociale
Data:24/02/2016
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Principi e finalità)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Competenze della Regione)
Art. 4.  (Competenze delle province e della Città metropolitana)
Art. 5.  (Tavolo di coordinamento permanente regionale)
Art. 6.  (Istituzione dei centri antiviolenza)
Art. 7.  (Case rifugio)
Art. 8.  (Istituzione dell'albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio)
Art. 9.  (Azioni di sensibilizzazione e prevenzione)
Art. 10.  (Azioni nell'ambito del lavoro, del sistema scolastico, educativo e del tempo libero)
Art. 11.  (Azioni di contrasto alla discriminazione dell'immagine femminile)
Art. 12.  (Attività di informazione)
Art. 13.  (Accoglienza, sostegno e percorsi per l'autonomia)
Art. 14.  (Violenza assistita)
Art. 14 bis.  (Abuso sessuale on-line)
Art. 15.  (Interventi per la prevenzione dei fenomeni della tratta e della riduzione in schiavitù)
Art. 16.  (Interventi per la prevenzione del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili)
Art. 17.  (La rete sanitaria contro la violenza)
Art. 18.  (Istituzione del codice rosa)
Art. 19.  (Il centro esperto sanitario)
Art. 20.  (Interventi rivolti agli autori di violenza di genere)
Art. 21.  (Formazione delle operatrici e operatori e standard formativi)
Art. 22.  (Istituzione di un Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti)
Art. 23.  (Piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere)
Art. 24.  (Monitoraggio e raccolta dati)
Art. 25.  (Regolamento attuativo)
Art. 26.  (Clausola valutativa)
Art. 27.  (Norme transitorie)
Art. 28.  (Norme finanziarie)
Art. 29.  (Abrogazioni)


§ 3.3.113 - L.R. 24 febbraio 2016, n. 4.

Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli.

(B.U. 25 febbraio 2016, n. 8 - S.O. n. 2)

 

Capo I.

Principi generali

 

Art. 1. (Principi e finalità)

1. La Regione, in coerenza con i principi costituzionali e statutari, le leggi vigenti, le risoluzioni dell'Organizzazione delle nazioni unite e dell'Organizzazione mondiale della sanità, le risoluzioni e i programmi dell'Unione europea, riconosce che ogni forma e grado di violenza contro le donne basata sul genere e nei confronti di persone a motivo del loro orientamento sessuale e identità di genere, costituisce una violazione dei diritti umani, della dignità personale, della libertà e sicurezza individuale, una lesione dell'integrità e della salute fisica e psichica ed una limitazione al diritto ad una cittadinanza piena.

2. La Regione inoltre:

a) condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna ed i minori esercitata sia in ambito domestico, sia in ambito extrafamiliare, sia in ambito sociale e lavorativo, compresa la tratta e lo sfruttamento di donne e di minori, i matrimoni forzati, le pratiche di mutilazione genitale femminile ed ogni altra forma e grado di violenza in riferimento ai principi richiamati al comma 1 ;

b) sostiene interventi volti a prevenire e contrastare ogni forma di violenza nei confronti delle donne e minori diretta o assistita;

c) assicura misure ed azioni a protezione, sostegno e cura delle donne e dei loro figli, vittime di violenza diretta o assistita;

d) promuove una cultura di rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze di genere anche con interventi mirati nelle scuole di ogni ordine e grado.

3. Le azioni previste dalla presente legge nei confronti delle donne vittime di violenza sono realizzate rispettando i tempi della donna e la sua volontaria adesione ai percorsi proposti, senza alcuna discriminazione legata all'identità di genere, all'orientamento sessuale, all'età, all'etnia, alla lingua, alla religione, all'orientamento politico, alle condizioni di salute, alla disabilità, alla condizione economica ed a qualunque altra condizione potenzialmente discriminante.

 

     Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) violenza nei confronti delle donne: una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione specifica contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;

b) violenza domestica: tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o in condizioni assimilate alle precedenti o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza o domicilio con la vittima;

c) genere: ruoli, comportamenti, attività ed attributi che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;

d) violenza contro le donne basata sul genere: qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale o che colpisce le donne in quanto appartenenti al genere femminile;

e) tratta: il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza con la forza di persone ai fini di sfruttamento, che comprende lo sfruttamento della prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati;

f) vittima: qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui alle lettere a) e b);

g) stalking: il comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumità;

h) identità di genere: la percezione della propria identità sessuale;

i) orientamento sessuale: la caratteristica che contribuisce a formare l'identità sessuale, indica il genere e le caratteristiche sessuali oggetto di attrazione;

l) violenza assistita: l'esperienza, da parte del bambino o della bambina, di qualsiasi forma di maltrattamento compiuto, attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minori;

l bis) abuso sessuale on-line: ogni forma di coinvolgimento di persone di minore età in attività sessuali, virtuali o reali, perpetrata attraverso l'uso della rete internet facendo anche riferimento alla produzione e diffusione di immagini e video [1].

2. Nell'ambito della violenza assistita di cui al comma 1, lettera l) sono da considerarsi vittime di violenza domestica i minori, anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia.

 

     Art. 3. (Competenze della Regione)

1. La Regione, nell'ambito dei principi e delle finalità di cui all'articolo 1 :

a) promuove campagne di sensibilizzazione e di informazione ed interventi volti a diffondere la cultura fondata sulla pari dignità, sulla valorizzazione e sul rispetto tra generi, in ambito educativo e formativo e nei luoghi di lavoro, in collaborazione con tutte le istituzioni ed organizzazioni interessate;

b) favorisce l'integrazione tra enti pubblici ed organizzazioni del privato sociale, promuovendo la creazione di forme di governance adeguate, attraverso modalità di collaborazione paritarie e attività della rete locale fra istituzioni, servizi pubblici ed associazioni;

c) sostiene su tutto il territorio regionale la presenza e le attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio, con particolare riferimento alle attività di ascolto, prima accoglienza, sostegno psicologico e interventi personalizzati per la presa in carico, la protezione, l'eventuale accoglienza residenziale e l'avvio verso percorsi di autonomia;

d) promuove la formazione e l'aggiornamento del personale interno e dei soggetti esterni, operanti a diverso titolo nei servizi antiviolenza;

e) contrasta, nella comunicazione, l'uso di termini, immagini, linguaggi verbali e non verbali, lesivi della dignità della donna;

f) promuove all'interno delle strutture di pronto soccorso dei presidi ospedalieri la presenza di specifiche equipes a sostegno delle donne vittime di violenza;

g) sostiene e potenzia la sperimentazione e diffusione degli interventi rivolti agli autori di violenza di genere estendendola su tutto il territorio regionale;

h) promuove il collegamento di tutti i centri antiviolenza con la rete nazionale del numero di pubblica utilità "1522";

i) promuove la creazione di un sistema di rilevazione e monitoraggio unico regionale a carattere periodico dei casi seguiti e degli interventi, anche attraverso l'integrazione delle diverse fonti informative esistenti;

l) assicura la verifica ed il monitoraggio periodico delle attività formative svolte dalle associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza;

m) assicura il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti attraverso l'istituzione del fondo di solidarietà di cui all'articolo 22 ;

n) ha la facoltà di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per femminicidio e atti di violenza contro le donne, fatta eccezione per i procedimenti penali relativi a violenze e molestie sui luoghi di lavoro per i quali si costituisce la Consigliera regionale di parità, devolvendo l'eventuale risarcimento in favore delle vittime;

o) promuove e realizza, in collaborazione con gli enti locali, con i soggetti del privato sociale iscritti nella II sezione del registro delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e con gli altri enti e soggetti che svolgono attività a favore degli immigrati, specifiche iniziative per il monitoraggio, la prevenzione, il contrasto e l'assistenza alle vittime di violenza motivata da tratta e sfruttamento, matrimoni forzati, mutilazioni genitali femminili, orientamento sessuale e identità di genere, anche con il concorso delle istituzioni ed organizzazioni senza scopo di lucro presenti sul territorio, al fine di creare una rete di tutela delle donne e delle bambine a rischio;

p) promuove azioni di sostegno verso le donna e le bambine che abbandonano i propri paesi per sfuggire alle mutilazioni genitali femminili e che richiedono protezione umanitaria o asilo;

q) segnala al Difensore civico ogni fatto ascrivibile ai reati previsti dall'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ai fini della costituzione di parte civile al processo.

 

     Art. 4. (Competenze delle province e della Città metropolitana)

1. Nell'ambito delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, lettera f) della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), la Città metropolitana di Torino e le amministrazioni provinciali, quali enti con funzioni di area vasta, promuovono azioni volte ad assicurare le pari opportunità sul territorio di competenza, anche attraverso forme di collaborazione con i centri antiviolenza, le case rifugio e gli enti, servizi ed organizzazioni operanti nel settore a livello territoriale e con il Difensore civico regionale.

 

     Art. 5. (Tavolo di coordinamento permanente regionale)

1. Presso la Giunta regionale è istituito il tavolo di coordinamento permanente regionale dei centri antiviolenza e del centro esperto sanitario di cui all'articolo 19 , quale sede di confronto, scambio di informazioni e condivisione di esperienze.

2. Con cadenza almeno semestrale, il tavolo di coordinamento prevede la partecipazione dei rappresentanti di tutte le istituzioni, degli enti pubblici e privati, dei sindacati confederali, delle equipes multidisciplinari per la presa in carico dei casi di abuso e maltrattamento sui minori, nonché delle associazioni ed organizzazioni del privato sociale operanti nel settore del contrasto ad ogni forma di violenza sulle donne.

3. La struttura regionale competente in materia di interventi per il contrasto al fenomeno della violenza di genere assicura al tavolo di coordinamento il supporto amministrativo necessario e garantisce il coordinamento interno ed il coinvolgimento delle altre strutture regionali.

4. Il regolamento di cui all'articolo 25 individua le istituzioni, gli enti, i servizi e le organizzazioni chiamati a far parte del tavolo di coordinamento regionale, nonché le modalità organizzative di lavoro.

 

Capo II.

Strumenti

 

     Art. 6. (Istituzione dei centri antiviolenza)

1. Nella Città metropolitana di Torino ed in ciascuna provincia è istituito almeno un centro antiviolenza, quale punto di ascolto e luogo fisico di accoglienza e sostegno delle donne e dei loro figli minorenni, le quali hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza.

2. I centri antiviolenza sono promossi:

a) dai comuni o dagli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento);

b) dalle associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno ed aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne e che siano dotate di personale specificatamente formato sulla violenza di genere;

c) dai soggetti di cui alle lettere a) e b) di concerto, di intesa o in forma consorziata.

3. I centri, disciplinati da autonomi regolamenti interni, possono articolarsi anche con più sportelli sul territorio, al fine di assicurare una capillare diffusione degli interventi.

4. I centri presentano caratteri di funzionalità e sicurezza, sia per le donne accolte e i loro figli sia per chi vi opera.

5. Gli interventi e la permanenza nei centri sono gratuiti sia per le donne che per gli eventuali figli minori.

6. I centri assicurano il raccordo con gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali e gli organismi pubblici e privati che si occupano delle problematiche di cui alla presente legge, tramite la stipula di protocolli ed accordi operativi. I protocolli sono stipulati anche con associazioni esperte di violenza di genere nelle varie culture e di mutilazioni genitali femminili, al fine di garantire le donne di origine straniera e provenienti da altre culture.

7. Ciascun territorio organizza la propria rete di sostegno in armonia con i principi di cui alla presente legge.

8. Al fine di garantire alle donne ed ai loro figli protezione sociale, reinserimento ed interventi socio-sanitari, i centri partecipano alle reti territoriali interistituzionali promosse dagli enti locali. L'istituzione ed il funzionamento delle reti interistituzionali sono regolati da appositi protocolli o accordi territoriali, condotti dagli enti locali con il coinvolgimento di tutti gli attori del territorio di riferimento, a carattere provinciale o sovracomunale. Le reti antiviolenza locali operano in stretto raccordo con gli organi giudiziari e le Forze dell'ordine.

9. La Regione si impegna a monitorare i protocolli e gli accordi territoriali e a darne comunicazione, con cadenza annuale, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

     Art. 7. (Case rifugio)

1. Le case rifugio sono strutture dedicate, a indirizzo segreto, che forniscono un'accoglienza in sicurezza alle donne che subiscono violenza ed ai loro figli, a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza, allo scopo di proteggere le donne e i loro figli e di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica.

2. L'inserimento in casa rifugio avviene sulla base della predisposizione preliminare del progetto di accoglienza di cui al comma 3 , con esclusione dell'accesso diretto.

3. Le case rifugio, attraverso un progetto individuale di accoglienza in ogni caso temporanea, assicurano un sostegno che garantisce anonimato e segretezza, teso all'inserimento sociale delle donne vittime di violenza e degli eventuali figli, in vista di un successivo percorso di autonomia.

4. Le case rifugio assicurano alle donne ospiti e ai loro figli alloggio e beni primari per la vita quotidiana.

5. Le case rifugio assicurano l'accoglienza delle ospiti 24 ore su 24, per tutto l'arco dell'anno.

6. Le case rifugio si raccordano con i centri antiviolenza e con la rete di servizi, anche attraverso protocolli dedicati, al fine di assicurare il supporto psicologico, legale e sociale per le donne che hanno subito violenza e i loro figli, nell'ambito di un progetto formulato insieme alla donna e condiviso con i servizi sociali e sanitari competenti.

7. Le case rifugio assicurano attività di formazione permanente per coloro che operano nelle strutture, in conformità con quanto previsto all'articolo 21 .

8. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 5 bis, comma 3 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 , (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 , le case rifugio sono promosse da:

a) enti locali in forma singola o associata;

b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienza e competenza specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne e che siano dotate di personale specificamente formato;

c) soggetti di cui alle lettere a) e b) di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

9. Le case rifugio corrispondono a casa di civile abitazione o ad una struttura di comunità, articolata in locali idonei che assicurano un'accoglienza rispondente alle specifiche esigenze della donna e dei suoi figli.

10. Le case rifugio sono soggette ad autorizzazione al funzionamento ed a vigilanza da parte dei competenti organismi secondo quanto previsto dalla l.r. 1/2004 .

11. Le case rifugio, delle quali possono essere titolari gli enti ed i soggetti di cui al comma 8 , lettere a), b) e c), sono gestite in forma diretta o tramite affidamento a soggetti terzi. In quest'ultimo caso, l'affidamento della gestione della casa rifugio a titolarità pubblica deve avvenire in conformità con la normativa vigente in materia di appalti pubblici e di affidamento a terzi.

12. Gli organismi di cui al comma 8 mettono in atto adeguati accorgimenti, sia in fase procedurale che autorizzativa, allo scopo di salvaguardare la necessaria riservatezza in merito all'istituzione ed alla collocazione delle case rifugio.

 

     Art. 8. (Istituzione dell'albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio)

1. Al fine di garantire un'adeguata ed aggiornata conoscenza dei servizi attivi sul territorio regionale e rispondenti ai principi di cui alla presente legge, è istituito l'albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, suddiviso nelle due rispettive sezioni.

2. Per l'iscrizione nell'albo regionale, i centri antiviolenza sono tenuti, in modo cumulativo:

a) ad avere sede in Piemonte;

b) ad essere istituiti dagli enti ed organizzazioni di cui all'articolo 6, comma 2 ;

c) ad essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 .

3. Per l'iscrizione nell'albo regionale, le case rifugio sono tenute, in modo cumulativo:

a) ad avere sede in Piemonte;

b) ad essere istituite dagli enti ed organizzazioni di cui all'articolo 7, comma 8 ;

c) ad essere in possesso di autorizzazione al funzionamento rilasciata da parte dei competenti organismi secondo quanto previsto dalla l.r. 1/2004 ;

d) ad essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 .

4. La perdita di uno solo dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 comporta la cancellazione dall'albo regionale.

5. Nell'albo regionale devono risultare l'ente o l'organizzazione titolare del centro antiviolenza, la sede, l'ambito territoriale di attività. Nell'albo sono, altresì, iscritti i trasferimenti della sede.

6. Onde salvaguardare la necessaria riservatezza in merito alla collocazione delle case rifugio, nell'albo regionale deve risultare esclusivamente l'ente o l'organizzazione titolare di ciascuna casa.

7. L'iscrizione nell'albo regionale è condizione per accedere, da parte dei centri antiviolenza e delle case rifugio, all'assegnazione dei contributi regionali e statali previsti dalle vigenti normative di settore.

8. L'albo regionale è pubblicato a cadenza annuale sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

 

Capo III.

Attività ed azioni

 

     Art. 9. (Azioni di sensibilizzazione e prevenzione)

1. La Regione, con il coinvolgimento degli organismi istituzionali, dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziale, delle reti territoriali dei centri antiviolenza e di altri soggetti che operano per le finalità della presente legge, nonché dei mezzi di informazione:

a) promuove e sostiene campagne e iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della legalità, del rispetto dei diritti della persona, della parità tra uomini e donne;

b) promuove e sostiene campagne e iniziative di sensibilizzazione per diffondere la consapevolezza e la comprensione da parte dell'opinione pubblica delle varie forme di violenza di genere oggetto della presente legge;

c) promuove l'assunzione e la condivisione di responsabilità da parte di tutti i membri della società, e in particolar modo degli uomini e dei ragazzi, nel contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza di genere oggetto della presente legge.

 

     Art. 10. (Azioni nell'ambito del lavoro, del sistema scolastico, educativo e del tempo libero)

1. La Regione, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, degli enti locali, delle reti territoriali dei centri antiviolenza, dell'Ufficio scolastico regionale, del Difensore civico regionale e di altri soggetti che operano per le finalità della presente legge, nonché dei mezzi di informazione:

a) promuove e sostiene, in ambito lavorativo, nel sistema scolastico e formativo e nei luoghi di istruzione non formale, nonché nei centri aggregativi, sportivi, culturali e di svago, iniziative di sensibilizzazione, mediante incontri informativi e campagne di prevenzione mirate per i ragazzi e le ragazze, gli uomini e le donne delle diverse fasce d'età, sui temi dell'affettività, della relazione improntata al reciproco rispetto, della soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, della parità tra uomini e donne, dei ruoli di genere non stereotipati, del contrasto della violenza di genere con particolare attenzione a quella domestica, del diritto all'integrità personale;

b) promuove e sostiene, anche in collaborazione con le forze di polizia, iniziative finalizzate a sostenere le capacità, le competenze e gli strumenti a disposizione dei ragazzi e delle ragazze, dei genitori e degli insegnanti per affrontare, nel contesto dell'informazione e della comunicazione, l'accesso a contenuti degradanti a carattere sessuale o violento, potenzialmente pericolosi, compreso l'utilizzo delle nuove tecnologie, dei mezzi di comunicazione e dei social network;

c) promuove, nel settore della comunicazione, dei media e dei new media, campagne informative e azioni di sensibilizzazione della popolazione e degli operatori del settore volte a proporre immagini maschili e femminili non stereotipate e modelli positivi nelle relazioni tra uomo e donna.

 

     Art. 11. (Azioni di contrasto alla discriminazione dell'immagine femminile)

1. La Regione, nell'ambito delle politiche di genere, promuove un uso responsabile di tutti gli strumenti di comunicazione affinché i messaggi, sotto qualunque forma e mezzo espressi, discriminatori o degradanti, basati sul genere e gli stereotipi di genere siano compresi, decodificati e superati.

2. La Regione, al fine di cui al comma 1 , anche in collaborazione con il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Piemonte (CORECOM) favorisce, per quanto di competenza, azioni dirette a contrastare la discriminazione dell'immagine femminile nella pubblicità e nei mezzi di informazione e comunicazione, volte a favorire una rappresentazione della donna coerente con l'evoluzione dei ruoli nella società, superando gli stereotipi di genere, nel pieno rispetto della dignità femminile e della parità.

3. La struttura regionale competente per le pari opportunità, in collaborazione con gli esperti del settore, con le scuole e le università, promuove azioni utili al contrasto agli stereotipi di genere, anche mediante l'assegnazione di un riconoscimento annuale, non in denaro, per la pubblicità che meglio ha saputo rappresentare la figura femminile.

4. Nei casi di utilizzo offensivo o discriminatorio dell'immagine della donna, il CORECOM si fa parte attiva per segnalare ai soggetti competenti la presenza di comportamenti non conformi ai codici di autodisciplina della comunicazione commerciale da parte di soggetti aderenti a tali codici.

5. Per le finalità di cui al comma 1 , la Regione e il CORECOM promuovono collaborazioni con:

a) le amministrazioni statali e locali competenti;

b) l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM);

c) l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM);

d) l'Ordine dei giornalisti del Piemonte;

e) gli operatori nel settore della comunicazione, pubblicità e marketing, mass media, social network, in forma singola o associata.

 

     Art. 12. (Attività di informazione)

1. La Regione, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, degli enti locali, dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, dei centri antiviolenza, del Difensore civico regionale e di altri soggetti che operano per le finalità della presente legge, nonché dei mezzi di informazione:

a) promuove la più ampia conoscenza presso l'opinione pubblica sulle attività di cui alla presente legge mediante specifiche campagne informative;

b) adotta le misure che consentono alle vittime di ottenere un'informazione adeguata e tempestiva sui servizi di sostegno e le misure legali disponibili.

 

Capo IV.

Interventi

 

     Art. 13. (Accoglienza, sostegno e percorsi per l'autonomia)

1. La Regione opera per garantire, anche attraverso finanziamenti mirati, alle vittime della violenza di genere e ai loro figli, minori o diversamente abili, accoglienza, tutela e sostegno per consentire loro, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, di recuperare la propria autonomia e indipendenza personale, sociale ed economica, indipendentemente dalla loro residenza e tenuto conto delle specificità delle donne straniere, ivi comprese le eventuali problematiche connesse al titolo di soggiorno.

2. Per ogni donna vittima di violenza di genere, su sua richiesta, è predisposto un percorso anche psicologico condiviso e personalizzato di sostegno e orientamento, modulato sulla base delle caratteristiche personali.

3. Il percorso di cui al comma 2 è formulato nell'ambito di un progetto i cui principali interlocutori e referenti sono i servizi sociali territoriali.

4. Il progetto di cui al comma 3 è finalizzato a favorire l'uscita del destinatario dalla situazione di difficoltà, anche con nuovi progetti di vita, mediante il recupero ed il rafforzamento delle proprie risorse, secondo i tempi ritenuti necessari per la acquisizione o riacquisizione dell'autonomia personale, sulla base dell'indipendenza economica, mediante il sostegno di progetti di accompagnamento all'inserimento lavorativo. I progetti offrono, inoltre, una serie ampia di azioni di motivazione ed empowerment, di tecniche e di strumenti atti a favorire il recupero della consapevolezza delle proprie capacità e competenze.

5. I progetti di inclusione e inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere sono sostenuti dalle reti territoriali dei servizi di formazione orientativa e dei servizi per il lavoro, mediante la necessaria attività di tutoraggio dei tirocini e laboratori professionalizzanti, articolati e modulati in modo tale da favorire la capacità delle destinatarie di poter sostenere positivamente l'inserimento lavorativo, considerando anche le loro esigenze di conciliazione tra l'attività lavorativa ed i compiti di cura, nonché le specifiche competenze, se esistenti, e le esperienze pregresse.

 

     Art. 14. (Violenza assistita)

1. Fatti salvi gli obblighi previsti dall'articolo 9 della legge 4 maggio 1983 n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) in merito alla segnalazione di minori in presunto stato di abbandono, i servizi socio-assistenziali e sanitari competenti per l'ambito materno- infantile e per l'ambito adulti, in collaborazione con le reti territoriali interistituzionali promosse dagli enti locali, assicurano tutti gli interventi a favore dei minori vittime di violenza, anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia, in base a quanto richiamato all'articolo 2 .

2. I servizi di cui al comma 1 , in particolare:

a) assicurano, in via prioritaria, la protezione del minore, anche attraverso il coinvolgimento della competente autorità giudiziaria per l'assunzione degli eventuali provvedimenti di tutela. In presenza di necessità di tutela e protezione del minore, tali esigenze sono da considerarsi prevalenti rispetto all'eventuale contraria volontà dell'adulto esercente la responsabilità genitoriale;

b) assicurano interventi finalizzati alla cura del minore, alla riparazione del trauma subito ed al ripristino della sua salute fisica e psicologica, mediante azioni che, salvo diversa indicazione clinica, vedono un attivo coinvolgimento della madre;

c) assicurano interventi di cura nei confronti della madre e, qualora praticabili, interventi a livello delle relazioni familiari allargate, finalizzate prioritariamente al sostegno della relazione madre-bambino;

d) assicurano idonei percorsi di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, sia nella fase di uscita dalla struttura residenziale che in quella successiva di rientro nel proprio ambiente di vita;

e) assicurano l'inserimento o il reinserimento del bambino in un ambiente di vita che ne garantisca la protezione dal riproporsi di eventi traumatici e la presenza di figure accudenti e tutelanti;

f) assicurano continuità di collaborazione con le reti territoriali interistituzionali, quali, tra le altre, l'ambito scolastico ed i servizi educativi. Al fine di assicurare la continuità e l'efficacia delle collaborazioni attivate, i servizi e le istituzioni scolastiche possono definire appositi protocolli operativi, volti ad un tempestivo intervento a tutela del minore.

 

     Art. 14 bis. (Abuso sessuale on-line) [2]

1. La Regione, fermo restando quanto disposto dalla legge 1° ottobre 2012, n. 172 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, adottata a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno):

a) promuove, in collaborazione con gli enti locali, azioni tese alla tutela e alla protezione di bambini e bambine, in caso di abuso sessuale on-line;

b) promuove iniziative di formazione a più livelli, con la partecipazione di organizzazioni di volontariato, associazioni no-profit, istituzioni scolastiche, per prevenire l'abuso sessuale on-line, sensibilizzando i bambini e le bambine circa i rischi della navigazione sulla rete internet e sostenendo i genitori e gli educatori nel loro ruolo di adulti di riferimento.

 

     Art. 15. (Interventi per la prevenzione dei fenomeni della tratta e della riduzione in schiavitù)

1. La Regione, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI):

a) promuove, in collaborazione con gli enti locali, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera o) , la realizzazione di programmi di protezione, assistenza e integrazione sociale rivolti alle vittime di violenza motivata da sfruttamento;

b) sostiene gli enti locali, i soggetti del privato sociale iscritti nella II sezione del registro delle associazioni di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006 e gli altri enti e soggetti che svolgono attività a favore degli immigrati, nella realizzazione dei programmi individuali di prima assistenza, di protezione e integrazione sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone) e dall'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e nella realizzazione delle azioni di prevenzione socio-sanitaria per la tutela della salute individuale e pubblica, anche diretti alla conoscenza e monitoraggio del fenomeno mediante appositi database.

2. La Regione, nello sviluppo dei programmi di cui al comma 1 , rivolge particolare attenzione, con interventi specifici e con l'apporto di professionalità adeguate, alla presa in carico delle vittime di minore età.

3. La Regione promuove e sostiene, oltre ai programmi di assistenza di cui al comma 1 , azioni volte all'emersione ed al contrasto del fenomeno della tratta e della riduzione in schiavitù, con il coinvolgimento delle forze dell'ordine, delle questure, dei tribunali e degli altri soggetti interessati, secondo le rispettive specifiche competenze.

 

     Art. 16. (Interventi per la prevenzione del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili)

1. La Regione, fermo restando quanto disposto dalla legge 9 gennaio 2006 n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile):

a) promuove iniziative di sensibilizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) e di formazione con la partecipazione di organizzazioni di volontariato, associazioni no profit, strutture sanitarie, comunità di immigrati provenienti dagli stati dove sono praticate le mutilazioni genitali femminili per sviluppare l'integrazione socio-culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine;

b) promuove la collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale al fine di organizzare corsi di informazione per gli insegnanti delle scuole dell'obbligo, anche avvalendosi di figure di riconosciuta esperienza nel campo della mediazione culturale, con il coinvolgimento dei genitori delle bambine e dei bambini immigrati, e per diffondere in classe la conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine;

c) promuove presso le strutture sanitarie e i servizi sociali, il monitoraggio dei casi rilevati.

 

     Art. 17. (La rete sanitaria contro la violenza)

1. La rete sanitaria contro la violenza costituisce uno dei nodi della complessiva rete sanitaria regionale ed è strettamente interconnessa con gli altri servizi deputati alla presa in carico delle vittime, con i quali collabora attivamente e con le associazioni di volontariato, e comprende i servizi dell'emergenza territoriale 118 e, a livello ospedaliero, il Dipartimento d'Emergenza e Accettazione (DEA) di I e II livello, nonché i servizi dell'assistenza sanitaria di base costituita da personale medico di medicina generale e pediatrico di libera scelta, personale della continuità assistenziale e personale che opera nei consultori o personale specializzato nel settore sanitario e che opera sul territorio.

2. La composizione della rete sanitaria può essere successivamente implementata con apposito provvedimento regionale per garantirne il buon funzionamento a livello territoriale.

3. La rete sanitaria si attiva sia attraverso il personale dei consultori, il personale medico dell'assistenza di base e specialistica e della continuità assistenziale che pone un sospetto diagnostico alla luce di evidenze cliniche, sia attraverso l'accesso ad uno dei servizi di emergenza di cui al comma 1 .

4. La rete sanitaria opera sia per accesso diretto che per invio da altri organismi o servizi.

5. Il personale dei consultori, il personale medico dell'assistenza di base e specialistica e della continuità assistenziale ed i servizi di emergenza territoriale 118 cui si rivolge la vittima, che hanno evidenza di una violenza domestica o sessuale, garantiscono la presa in carico della vittima attraverso l'invio all'equipe multiprofessionale di cui all'articolo 18, comma 3 .

6. Il personale dei consultori, il personale medico dell'assistenza di base e specialistica e della continuità assistenziale, il personale medico ed i sanitari operanti presso i DEA di I e II livello ed i servizi di emergenza territoriale 118, in presenza di elementi che inducono il sospetto di una situazione di violenza, possono rivolgersi per una consulenza al centro antiviolenza o all'equipe multiprofessionale di cui all'articolo 18, comma 3 .

7. Il servizio dell'emergenza territoriale 118 nel soccorrere una vittima di violenza che necessita di ricovero, provvede all'invio al DEA.

8. Nel caso in cui la donna che richiede cure mediche abbia con sè figli minori, i servizi sanitari si raccordano immediatamente con i servizi sociali competenti, al fine di assicurare adeguate modalità di tutela dei minori, anche attraverso un inserimento in emergenza in una struttura di accoglienza.

9. E' garantita l'esenzione dal ticket sanitario per tutte le prestazioni conseguenti ad atti di violenza sessuale e domestica.

 

     Art. 18. (Istituzione del codice rosa)

1. I DEA di I e II livello o il servizio di emergenza 118 attivano il codice rosa quale codice aggiuntivo al codice di gravità, visibile ai soli operatori sanitari.

2. L'attribuzione del codice rosa rende operativa l'equipe multiprofessionale di cui al comma 3 e avvia il percorso rosa cui spetta il compito di prendere in carico la vittima.

3. L'equipe multiprofessionale è formata da ginecologa, pediatra, ostetrica, psicologa, assistente sociale, infermiera, personale sanitario del ruolo medico o infermieristico di DEA e di altre figure ritenute utili alla presa in carico e garantisce la reperibilità 24 ore su 24 di almeno un operatore con competenze anche nell'attivazione immediata dei servizi di tutela del proprio riferimento territoriale ed in particolare dei servizi sociali competenti.

4. Negli ospedali privi di DEA di I e II livello, in presenza di un sospetto caso di violenza, gli operatori applicano i protocolli per la presa in carico delle vittime di violenza ed attivano il codice rosa di cui al comma 1 ; se privi di competenze locali, richiedono l'intervento dell'equipe multiprofessionale territorialmente più vicina, appartenente all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di riferimento, cui spetta il compito di prendere in carico la vittima.

 

     Art. 19. (Il centro esperto sanitario)

1. Per la violenza sessuale e per i gravi episodi di violenza domestica è istituito un centro esperto sanitario con funzioni, oltre che di presa in carico delle vittime che ad esso si rivolgono, di supporto agli specialisti e alle specialiste delle altre aziende sanitarie regionali, di coordinamento della rete regionale sanitaria, di azione sussidiaria per le aziende sanitarie regionali nell'assistenza ai pazienti, di formazione specifica per chi opera nel settore sanitario regionale.

2. Il centro esperto sanitario è organizzato secondo un modello interdisciplinare e multiprofessionale, che coinvolge figure professionali necessarie alla presa in carico e specializzate nei settori della ginecologia, pediatria, psicologia, infermieristica, servizio sociale, medicina o infermieristica DEA ed altre figure ritenute utili alla presa in carico.

 

     Art. 20. (Interventi rivolti agli autori di violenza di genere)

1. La Regione, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, delle reti territoriali dei centri antiviolenza e di altri soggetti del privato sociale che operano per le finalità della presente legge, promuove e sostiene, sul territorio regionale comprese le carceri, la realizzazione di appositi interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere, soprattutto di violenza domestica, al fine di limitare la recidiva favorendo l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere a carattere psicologico, socio-educativo, relazionale, culturale, psicoterapeutico e psichiatrico.

3. Gli interventi sono realizzati solo a condizione che siano prioritariamente garantiti la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime e sono stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i centri antiviolenza, escludendo l'applicazione di qualsiasi tecnica di mediazione tra l'autore di violenza e la vittima ed assicurando la separatezza dei due percorsi.

4. Gli interventi possono essere realizzati solo su adesione volontaria del soggetto interessato, fatta salva l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza dell'autorità giudiziaria procedente, qualora previste.

 

     Art. 21. (Formazione delle operatrici e operatori e standard formativi)

1. La Regione propone e promuove l'organizzazione di corsi di formazione rivolti al personale operante nei servizi antiviolenza e negli altri servizi pubblici che intervengono in tale ambito, quali operatori sociali, sanitari, scolastici, volontari, tutor e forze dell'ordine in modo da assicurare competenze specifiche sul fenomeno della violenza di genere e favorire una efficace presa in carico dei casi dal primo contatto, all'accoglienza e all'accompagnamento in ogni fase del percorso di uscita dalla situazione di violenza. La formazione ha caratteristiche di multidisciplinarietà, competenza, coerenza e capillarità, nonché di certificazione delle competenze acquisite dai corsisti.

2. La Regione valorizza le pratiche di accoglienza basate sulle relazioni fra donne e attribuisce ad operatrici in possesso di comprovata esperienza in materia un ruolo preferenziale nell'azione di sostegno alle donne vittime di violenza.

3. La Regione mette a disposizione, nell'ambito dell'offerta formativa, specifici profili e percorsi formativi standard sia in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere e sia per l'operatività nei servizi antiviolenza con la finalità di garantire una formazione ed un aggiornamento degli operatori omogeneo su tutto il territorio e la certificazione delle competenze acquisite ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4 , commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ).

4. La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali, sanitari e forze dell'ordine che si trovano a contatto con gli autori di violenza.

5. La Regione promuove attività di formazione ed aggiornamento sulle tematiche oggetto della presente legge, rivolte al personale dei servizi dedicati al lavoro ed alla formazione professionale, coinvolgendo le organizzazioni datoriali e sindacali e le agenzie formative e gli ordini professionali.

 

Capo V.

Programmazione regionale

 

     Art. 22. (Istituzione di un Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti)

1. La Regione, sulla base di quanto previsto agli articoli 1 e 3, istituisce un Fondo di solidarietà per le donne vittime di violenza e maltrattamenti, di seguito denominato Fondo, volto a sostenerne le azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte.

2. Il Fondo è utilizzato per coprire, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 3 , le spese di assistenza legale sia in ambito penale che in ambito civile, nell'ipotesi in cui il patrocinio legale è svolto da avvocati o avvocate i cui nominativi risultino regolarmente iscritti in appositi elenchi e che abbiano competenza e formazione specifica e continua nell'ambito del patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti.

3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto , un regolamento che definisce:

a) la dotazione finanziaria del Fondo, le modalità di implementazione e di gestione;

b) i criteri di erogazione delle disponibilità del Fondo, anche sulla base della condizione reddituale della vittima;

c) l'elenco dei procedimenti per i quali è possibile l'accesso al Fondo;

d) i parametri per identificare le modalità di liquidazione delle parcelle di avvocate o avvocati patrocinanti ammessi al Fondo;

e) le modalità di informazione e promozione del Fondo;

f) le modalità di recupero dei contributi e per la loro restituzione al Fondo, nei limiti di quanto erogato dallo stesso, con particolare riferimento ai casi in cui:

1) a favore della vittima beneficiaria dell'intervento di copertura delle spese di assistenza legale è disposto, con sentenza, il pagamento delle spese processuali;

2) i soggetti beneficiari dell'intervento di copertura delle spese di assistenza legale sono successivamente condannati per calunnia in merito agli stessi fatti per cui hanno richiesto tutela;

g) tutte le altre modalità utili all'attuazione del presente articolo.

4. La Regione stipula una apposita convenzione con gli ordini degli avvocati dei fori del Piemonte al fine di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti per il Fondo con esperienza e formazione continua specifiche nel settore.

5. La convenzione di cui al comma 4 , tra l'altro, prevede:

a) le modalità di individuazione delle e dei professionisti;

b) le modalità di formazione e aggiornamento professionale specifico sulla materia;

c) le modalità di pubblicizzazione degli elenchi;

d) le modalità di raccordo con i centri antiviolenza ed i servizi territoriali attivi sul territorio;

e) le modalità di periodico aggiornamento degli elenchi;

f) le modalità di informazione sul Fondo presso tutti gli iscritti agli ordini.

 

     Art. 23. (Piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere)

1. La Giunta regionale, sentiti gli enti e le istituzioni locali, in coerenza con i principi e le finalità della presente legge, nonché con la programmazione socio-sanitaria regionale, adotta il piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere, sentita la competente commissione consiliare ed il tavolo di coordinamento regionale di cui all'articolo 5 .

2. Il piano definisce, nel contesto della programmazione regionale complessiva, gli obiettivi da perseguire, le azioni necessarie, le priorità ed i criteri per la loro realizzazione, con particolare attenzione alla istituzione ed alle attività delle case rifugio, alla promozione, implementazione e cura delle reti territoriali interistituzionali facenti capo ai centri antiviolenza, di cui all'articolo 6, comma 8 .

 

     Art. 24. (Monitoraggio e raccolta dati)

1. La Regione collabora con le istituzioni e i soggetti nazionali responsabili della costruzione di un sistema integrato centrale di dati sulla violenza di genere contro le donne ed i minori, fruibili a livello nazionale e locale.

2. L'attività di monitoraggio e raccolta dati comprende il reperimento, l'amministrazione, l'elaborazione, l'analisi e la divulgazione di informazioni e dati sulle caratteristiche e l'evoluzione del fenomeno della violenza di genere contro le donne, come definita all'articolo 2 , in tutte le forme che rientrano nel campo di applicazione della presente legge, nonché sulle attività di prevenzione e contrasto della violenza e di sostegno alle vittime.

3. La Regione coordina le attività di monitoraggio e raccolta dati sul fenomeno della violenza di genere contro le donne sul proprio territorio, secondo le modalità definite dagli organismi competenti a livello nazionale, con particolare riferimento all'ambito sociale e sanitario anche attraverso attività formative rivolte agli operatori e operatrici.

4. La Regione garantisce la raccolta dei dati di cui al comma 3 con cadenza annuale ed assolve ai debiti informativi nei confronti dello Stato per quanto di propria competenza.

5. La Regione garantisce inoltre l'aggiornamento del censimento dei centri antiviolenza ed il monitoraggio sulle loro attività con cadenza annuale.

6. Le attività di monitoraggio si svolgono nel rispetto dei diritti alla riservatezza degli interessati e con le modalità previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sulla base della normativa europea e nazionale applicabile.

7. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 la Regione può avvalersi anche del supporto tecnico-scientifico degli enti di ricerca, università, aziende sanitarie e servizi con funzioni sovrazonali.

 

     Art. 25. (Regolamento attuativo)

1. Fermo restando il regolamento di cui all'articolo 22, comma 3 , la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto un ulteriore regolamento che definisce:

a) i criteri per l'istituzione dei centri antiviolenza e delle case rifugio, nonché le modalità organizzative e le attività degli stessi;

b) gli standard strutturali e gestionali delle case rifugio destinate all'accoglienza delle donne vittime di violenza, le modalità di autorizzazione e permanenza dell'autorizzazione stessa nonché adeguate modalità volte ad assicurarne la necessaria riservatezza della collocazione;

c) le modalità di raccordo con i servizi socio-assistenziali e sanitari, con i servizi di assistenza legale, abitativi e per il lavoro e la formazione, con le strutture educative e scolastiche operanti nel territorio e con l'associazionismo e le organizzazioni di volontariato;

d) le modalità di organizzazione e funzionamento del centro esperto sanitario di cui all'articolo 19 ;

e) le linee indicative per l'attività di formazione permanente e di aggiornamento del personale dei centri antiviolenza e di tutti coloro che con essi intervengono;

f) le modalità di accesso ai centri antiviolenza;

g) gli standard di qualità dei servizi da aggiornare periodicamente;

h) i criteri per definire il personale necessario all'espletamento dei servizi comprese le professionalità specifiche richieste in rapporto alla tipologia dei centri antiviolenza;

i) i criteri di valutazione interna ed esterna delle attività dei centri antiviolenza;

l) i criteri per lo sviluppo del sistema di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i) .

 

Capo VI.

Valutazione

 

     Art. 26. (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione, all'informazione e al supporto alle vittime di violenza ed ai loro figli.

2. Per la finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno centoventi giorni prima dell'adozione del piano triennale regionale degli interventi di cui all'articolo 23 , presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:

a) un quadro dell'andamento del fenomeno della violenza di genere e delle principali attività e iniziative realizzate sul territorio regionale per la prevenzione, l'informazione, il contrasto e l'assistenza alle vittime di violenza di genere e ai loro figli;

b) una descrizione sintetica, fondata sui dati dell'albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, dei servizi attivi sul territorio regionale;

c) le attività svolte dalle reti territoriali afferenti ai centri antiviolenza, al fine di accogliere in modo adeguato le donne vittime ed i loro figli;

d) le modalità di finanziamento degli interventi oggetto della presente legge e la distribuzione dei finanziamenti sul territorio;

e) le attività ed azioni di cui al capo III e le iniziative formative realizzate in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli;

f) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge, in particolare degli interventi previsti dal capo IV , e delle eventuali criticità.

3. Nelle relazioni è inserita una apposita sezione riguardante l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 22 , con particolare riferimento a:

a) la dotazione del fondo e il grado di utilizzo;

b) il tipo e il numero delle domande ammesse alle disponibilità del Fondo e l'entità del contributo;

c) il tipo e il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione;

d) la tipologia dei reati e l'esito dei relativi procedimenti giudiziari, in riferimento ai quali è stata accolta la richiesta di ammissione alle disponibilità del Fondo;

e) le azioni svolte dalla Giunta regionale per informare i potenziali beneficiari della possibilità di accesso alle disponibilità del Fondo;

f) il numero delle convenzioni stipulate con gli ordini degli avvocati dei fori del Piemonte.

4. Le relazioni successive alla prima documentano inoltre gli effetti delle politiche di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e per il sostegno delle donne vittime di violenza e dei loro figli, fornendo, in particolare, le seguenti informazioni:

a) il contributo dato dagli strumenti, dalle attività, dalle azioni e dagli interventi al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 ;

b) l'evoluzione del fenomeno della violenza di genere sul territorio regionale nelle sue varie manifestazioni, anche in confronto alla situazione nazionale, attribuibile al complesso delle iniziative previste dalla presente legge;

c) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori della rete locale, attiva nel settore.

5. Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti di analisi, formula direttive e indirizzi, sulla cui base la Giunta regionale adotta o modifica i successivi piani triennali regionali degli interventi per contrastare la violenza di genere di cui all'articolo 23 .

6. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

7. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti. Tali attività sono finanziate con le risorse di cui all'articolo 28 .

 

Capo VII.

Norme transitorie, finanziarie ed abrogative

 

     Art. 27. (Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale approva il piano triennale di cui all'articolo 23 con le modalità ivi previste, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I centri antiviolenza e le case rifugio già operanti al momento dell'entrata in vigore della presente legge e non in possesso dei requisiti previsti, sono tenuti ad adeguarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Fino all'entrata in vigore della presente legge e dei nuovi regolamenti regionali previsti rispettivamente al comma 3 dell'articolo 22 ed all'articolo 25 , continuano a trovare applicazione i regolamenti regionali 2 marzo 2009, n. 3/R (Criteri di erogazione delle disponibilità del fondo e modalità di attuazione della legge regionale 17 marzo 2008, n. 11 , 'Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti') e 16 novembre 2009, n. 17/R (Disposizioni attuative della legge regionale 29 maggio 2009, n. 16 'Istituzione dei centri antiviolenza con case rifugio ').

 

     Art. 28. (Norme finanziarie) [3]

1. Agli oneri per l'attuazione degli articoli 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14-bis, 15, 16, 20, 21 e 26, quantificati nel bilancio 2016-2017 in euro 500.000,00 per ciascun anno, in termini di competenza del bilancio 2016-2018, ripartiti in euro 300.000,00 per la spesa corrente e in euro 200.000,00 per la spesa in conto capitale, entrambi nella missione 12, programma 12.04, si fa fronte rispettivamente con le risorse della missione 12, programma 12.10 e con le risorse della missione 01, programma 01.03 del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, che presentano la necessaria copertura finanziaria. Una quota non inferiore a euro 100.000,00, rispetto al finanziamento previsto per il 2016 e 2017, viene riservata per il sostegno degli interventi a favore delle vittime di tratta di cui all'articolo 15 .

2. Agli oneri per l'attuazione del Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti di cui all'articolo 22 , quantificati nel biennio 2016-2017 in euro 150.000,00 per ciascun anno, in termini di competenza, del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, si fa fronte con le risorse della missione 12, programma 12.04, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

3. Al finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2 concorrono anche le risorse statali assegnate alla Regione, ai sensi dell'articolo 5 bis del decreto legge 93/2013 o di altre previsioni normative specifiche.

4. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative statali, regionali o comunitarie, purchè da queste non diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

 

     Art. 29. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) legge regionale 17 marzo 2008, n. 11 (Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti);

b) legge regionale 29 maggio 2009, n. 16 (Istituzione di Centri antiviolenza con case rifugio).


[1] Lettera aggiunta dall'art. 106 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[2] Articolo inserito dall'art. 107 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[3] Articolo già modificato dall'art. 29 della L.R. 5 dicembre 2016, n. 24 e così ulteriormente modificato dall'art. 108 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.