Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.3 assistenza sociale |
Data: | 17/03/2008 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. (Principi e finalità) |
Art. 2. (Fondo di solidarietà per le vittime di violenza e maltrattamenti) |
Art. 3. (Convenzione per l’istituzione di un elenco di avvocati patrocinanti per il fondo di solidarietà) |
Art. 4. (Erogazione delle disponibilità del fondo di solidarietà) |
Art. 5. (Clausola valutativa) |
Art. 6. (Norma finanziaria) |
§ 3.3.95 - L.R. 17 marzo 2008, n. 11. [1]
Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti.
(B.U. 20 marzo 2008, n. 12)
Art. 1. (Principi e finalità)
1. La Regione Piemonte riconosce che le forme di violenza contro le donne costituiscono un oltraggio all’inviolabilità della persona e una violazione della sua libertà, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti leggi.
2. La Regione, al fine della tutela della dignità e dell’integrità fisica e psichica delle donne, promuove iniziative concrete di solidarietà e interviene con azioni efficaci contro ogni forma di violenza sessuale, maltrattamenti fisici e psicologici, fenomeni di persecuzione, abusi e minacce, molestie e ricatti a sfondo sessuale in tutti gli ambiti sociali, a partire da quello familiare.
3. La Regione, per gli interventi di cui al comma 2, sostiene le vittime di violenza, garantendo a tutte, direttamente o indirettamente, il diritto al patrocinio legale gratuito.
Art. 2. (Fondo di solidarietà per le vittime di violenza e maltrattamenti)
1. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1, istituisce un fondo di solidarietà per le donne vittime di violenza e maltrattamenti (di seguito denominato fondo) volto a sostenerne le azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all’avvio delle stesse, ivi compreso l’eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte.
2. Il fondo viene utilizzato per coprire, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all’articolo 4, le spese di assistenza legale o per la costituzione di parte civile, nell’ipotesi in cui il patrocinio legale è svolto da avvocati regolarmente iscritti nell’elenco di cui all’articolo 3.
3. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all’articolo 4, provvede altresì a definire i criteri per il recupero dei contributi e per la loro restituzione al fondo, nei limiti di quanto erogato dallo stesso, con particolare riferimento ai casi in cui:
a) a favore della vittima beneficiaria dell’intervento di copertura delle spese di assistenza legale è disposto, con sentenza, il pagamento delle spese processuali;
b) i soggetti beneficiari dell’intervento di copertura delle spese di assistenza legale sono successivamente condannati per calunnia in merito agli stessi fatti per cui hanno richiesto tutela.
Art. 3. (Convenzione per l’istituzione di un elenco di avvocati patrocinanti per il fondo di solidarietà)
1. La Regione stipula una convenzione con gli Ordini degli avvocati dei Fori del Piemonte al fine di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti per il fondo di cui all’articolo 2, con esperienza e formazione continua specifiche nel settore.
2. La convenzione di cui al comma 1 prevede:
a) modalità di individuazione dei professionisti;
b) modalità di raccordo con i servizi territoriali e con le associazioni legalmente costituite e iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato, di cui alla
c) modalità di periodico aggiornamento dell’elenco di cui al comma 1;
d) modalità di accesso al fondo, con particolare riferimento ai soggetti per i quali non sussistono le condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
e) modalità di determinazione degli onorari spettanti agli avvocati iscritti all’elenco di cui al comma 1.
Art. 4. (Erogazione delle disponibilità del fondo di solidarietà)
1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, definisce i criteri di erogazione delle disponibilità del fondo, anche sulla base della condizione reddituale della vittima, e le modalità di attuazione della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente.
Art. 5. (Clausola valutativa)
1. Entro un anno dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione annuale che contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) il tipo e il numero delle domande ammesse alle disponibilità del fondo;
b) l’entità del contributo;
c) il tipo e il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell’esclusione;
d) la tipologia dei reati e l’esito dei relativi procedimenti giudiziari, in riferimento ai quali è stata accolta la richiesta di ammissione alle disponibilità del fondo;
e) le azioni svolte dalla Giunta regionale per informare i potenziali beneficiari della possibilità di accesso alle disponibilità del fondo;
f) il numero delle convenzioni stipulate con gli Ordini degli avvocati dei Fori del Piemonte.
Art. 6. (Norma finanziaria)
1. All’istituzione del fondo di solidarietà finalizzato al patrocinio legale a favore delle donne vittime di violenza e maltrattamenti, il cui stanziamento, a partire dall’esercizio finanziario 2008, è pari a 1 milione di euro per ciascun anno, in termini di competenza e di cassa, ed è iscritto nell’ambito della unità previsionale di base (UPB) SA01001 (Gabinetto della Presidenza Segreteria struttura S1 Titolo I spese correnti) del bilancio regionale, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall’articolo 8 della
[1] Abrogata dall'art. 29 della