§ 2.1.101 - L.R. 5 novembre 2014, n. 16.
Istituzione della Banca della Terra del Molise


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:05/11/2014
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Istituzione della Banca della Terra del Molise)
Art. 2.  (Utilizzazione dei terreni)
Art. 3.  (Norma finanziaria)


§ 2.1.101 - L.R. 5 novembre 2014, n. 16.

Istituzione della Banca della Terra del Molise

(B.U. 15 novembre 2014, n. 45)

 

Art. 1. (Istituzione della Banca della Terra del Molise)

1. La Regione istituisce la Banca della Terra del Molise, di seguito denominata 'Banca', al fine di valorizzare il patrimonio agricolo-forestale in disponibilità del territorio regionale, di incentivare lo sviluppo produttivo e occupazionale nelle aree rurali tramite lo sviluppo dell'attività agricola in sinergia con l'imprenditoria privata, favorendo il ricambio generazionale nel settore agricolo, la salvaguardia degli equilibri idrogeologici, la protezione dell'ambiente e la tutela del paesaggio e della biodiversità.

2. La gestione della Banca è affidata all'ARSIAM che provvede a predisporre una banca dati informatizzata, accessibile al pubblico ed aggiornata periodicamente, nella quale sono inserite le coordinate catastali e le eventuali ulteriori informazioni concernenti le particelle i cui proprietari o aventi causa abbiano segnalato alla Regione o al Comune, competente per territorio, la disponibilità a cederne la detenzione o il possesso a terzi. I medesimi dati sono inseriti con riferimento ai terreni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2.

3. In un'apposita sezione della Banca sono, altresì, inserite le coordinate catastali e le eventuali ulteriori informazioni concernenti i terreni soggetti alle procedure di cui alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 11 (Norme di attuazione della L. 4 agosto 1978, n. 440, relativa all'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate).

4. Nella Banca, a soli fini censuari, sono inoltre inserite le coordinate catastali e le eventuali ulteriori informazioni concernenti le terre civiche ed i demani collettivi di cui alla legge regionale 23 luglio 2002, n. 14.

5. Possono chiedere l'inserimento nella Banca delle coordinate catastali identificative dei terreni tutti coloro i quali siano disponibili a cedere, a titolo gratuito od oneroso, la detenzione o il possesso a terzi dei propri terreni ubicati nel Molise.
6. La Regione, avvalendosi delle informazioni contenute nella Banca, provvede a:

a) fornire supporto a tutti i soggetti titolari di diritti reali su terreni che intendano cederne la detenzione a terzi per il loro recupero a fini prioritariamente produttivi, riservandosene il possesso;

b) agevolare coloro che abbiano interesse ad utilizzare i terreni con lo scopo del loro recupero alla produzione agricola.

 

     Art. 2. (Utilizzazione dei terreni)

1. I terreni presenti nella Banca sono destinati esclusivamente alla coltivazione diretta degli stessi o alla creazione di fattorie sociali ai sensi della legge regionale 10 febbraio 2014, n. 5. In particolare, la concessione dei terreni presenti nella Banca è finalizzata ad incentivare la coltivazione di prodotti autoctoni molisani nonché lo sviluppo della filiera agricola molisana.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua i beni di proprietà regionale che l'ARSIAM può assegnare ai richiedenti.

3. L'ARSIAM provvede al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di beni di sua proprietà, ivi compresi quelli rivenienti dall'attività di Riforma Fondiaria non assegnati o ritornati nella disponibilità dell'Agenzia, o di beni ad essa affidati in gestione con convenzione dalla Regione o da soggetti pubblici o privati e inseriti nella Banca.

4. L'ARSIAM può gestire direttamente o affidare ad altri enti di ricerca alcune superfici allo scopo di salvaguardare specie di biodiversità vegetale ed animale e/o per fini di sperimentazione.

5. Gli atti di autorizzazione o di concessione di cui al comma 3 specificano le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricolo-forestale e prevedono, in particolare, l'uso per il quale il bene viene dato, la durata dell'autorizzazione o concessione e l'ammontare del canone o corrispettivo che deve essere corrisposto dall'usuario, laddove stabilito.

6. Le richieste di assegnazione dei terreni devono essere corredate di un piano di sviluppo che deve prevedere un'estensione minima di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale.

7. Qualora vengano presentate più richieste di assegnazione dei terreni di cui al comma 1, vengono favorite in ordine prioritario:

a) le nuove imprese giovanili;

b) le imprese cooperative;

c) le imprese che vogliono ampliare la propria dimensione aziendale.

8. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge ed in particolare stabilisce:

a) norme tecniche per l'effettuazione del censimento dei terreni;

b) criteri per la pubblicità degli elenchi;

c) criteri per la redazione del piano di sviluppo e l'approvazione da parte dell'ARSIAM;

d) criteri per l'ammissibilità delle domande di assegnazione dei terreni;

e) criteri e modalità di controllo sull'attuazione dei piani di sviluppo;

f) modalità per il coordinamento delle attività tecnico-amministrative.

 

     Art. 3. (Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.