Settore: | Normativa europea |
Materia: | 18. diritto di stabilimento |
Capitolo: | 18.3 attività di servizi |
Data: | 15/07/2014 |
Numero: | 806 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Ambito di applicazione |
Art. 3. Definizioni |
Art. 4. Stati membri partecipanti |
Art. 5. Relazione con la direttiva 2014/59/UE e la normativa nazionale applicabile |
Art. 6. Principi generali |
Art. 7. Ripartizione dei compiti nell'ambito dell'SRM |
Art. 8. Piani di risoluzione elaborati dal Comitato |
Art. 9. Piani di risoluzione elaborati da autorità nazionali di risoluzione |
Art. 10. Valutazione della possibilità di risoluzione |
Art. 11. Obblighi semplificati e deroghe per taluni enti |
Art. 12. Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili |
Art. 13. Intervento precoce |
Art. 14. Obiettivi della risoluzione |
Art. 15. Principi generali che disciplinano la risoluzione |
Art. 16. Risoluzione degli enti finanziari e delle imprese madri |
Art. 17. Ordine di priorità dei crediti |
Art. 18. Procedura di risoluzione |
Art. 19. Aiuti di Stato e aiuti del Fondo |
Art. 20. Valutazione ai fini della risoluzione |
Art. 21. Svalutazione e conversione degli strumenti di capitale |
Art. 22. Principi generali riguardanti gli strumenti di risoluzione |
Art. 23. Programma di risoluzione |
Art. 24. Strumento per la vendita dell'attività d'impresa |
Art. 25. Strumento dell'ente-ponte |
Art. 26. Strumento di separazione delle attività |
Art. 27. Strumento del bail-in |
Art. 28. Sorveglianza da parte del Comitato |
Art. 29. Attuazione delle decisioni previste dal presente regolamento |
Art. 30. Obbligo di cooperazione e scambio di informazioni nell'ambito dell'SRM |
Art. 31. Cooperazione nell'ambito dell'SRM |
Art. 32. Consultazione e cooperazione con Stati membri non partecipanti e paesi terzi |
Art. 33. Riconoscimento e applicazione delle procedure di risoluzione dei paesi terzi |
Art. 34. Richieste di informazioni |
Art. 35. Indagini generali |
Art. 36. Ispezioni in loco |
Art. 37. Autorizzazione di un'autorità giudiziaria |
Art. 38. Sanzioni pecuniarie |
Art. 39. Penalità di mora |
Art. 40. Audizione delle persone interessate dal procedimento |
Art. 41. Pubblicazione, natura, applicazione e allocazione delle sanzioni pecuniarie e penalità di mora |
Art. 42. Status giuridico |
Art. 43. Composizione |
Art. 44. Conformità con il diritto dell'Unione |
Art. 45. Responsabilità |
Art. 46. Parlamenti nazionali |
Art. 47. Indipendenza |
Art. 48. Sede |
Art. 49. Partecipazione alle sessioni plenarie |
Art. 50. Compiti |
Art. 51. Riunione del Comitato in sessione plenaria |
Art. 52. Disposizioni generali sul processo decisionale |
Art. 53. Partecipazione alle sessioni esecutive |
Art. 54. Compiti |
Art. 55. Processo decisionale |
Art. 56. Nomina e compiti |
Art. 57. Risorse |
Art. 58. Bilancio |
Art. 59. Parte I del bilancio riguardante l'amministrazione del Comitato |
Art. 60. Parte II del bilancio riguardante il Fondo |
Art. 61. Elaborazione ed esecuzione del bilancio |
Art. 62. Audit interno e controlli |
Art. 63. Esecuzione del bilancio, rendicontazione e scarico della responsabilità |
Art. 64. Disposizioni finanziarie |
Art. 65. Contributi alle spese amministrative del Comitato |
Art. 66. Misure antifrode |
Art. 67. Disposizioni generali |
Art. 68. Obbligo di istituire meccanismi di finanziamento della risoluzione |
Art. 69. Livello-obiettivo |
Art. 70. Contributi ex ante |
Art. 71. Contributi straordinari ex post |
Art. 72. Prestiti volontari fra meccanismi di finanziamento della risoluzione |
Art. 73. Mezzi di finanziamento alternativi |
Art. 74. Accesso a strumenti di finanziamento |
Art. 75. Investimenti |
Art. 76. Missione del Fondo |
Art. 77. Ricorso al Fondo |
Art. 78. Messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali in caso di risoluzione di gruppo che interessano enti di Stati membri non partecipanti |
Art. 79. Uso dei sistemi di garanzia dei depositi nel contesto della risoluzione |
Art. 80. Privilegi e immunità |
Art. 81. Regime linguistico |
Art. 82. Personale |
Art. 83. Scambio di personale |
Art. 84. Comitati interni |
Art. 85. Commissione per i ricorsi |
Art. 86. Azioni dinanzi alla Corte di giustizia |
Art. 87. Responsabilità del Comitato |
Art. 88. Segreto professionale e scambio di informazioni |
Art. 89. Protezione dei dati |
Art. 90. Accesso ai documenti |
Art. 91. Regime di sicurezza in materia di protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate |
Art. 92. Corte dei conti |
Art. 93. Esercizio della delega |
Art. 94. Clausola di revisione |
Art. 95. Modifica al regolamento (UE) n. 1093/2010 |
Art. 96. Sostituzione dei meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione |
Art. 97. Accordo sulla sede e condizioni operative |
Art. 98. Avvio delle attività del Comitato |
Art. 99. Entrata in vigore |
§ 18.3.86 - Regolamento 15 luglio 2014, n. 806.
Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010.
(G.U.U.E. 30 luglio 2014, n. L 225)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1) Negli ultimi decenni l'Unione ha compiuto progressi nella creazione di un mercato interno dei servizi bancari. Per rilanciare la crescita economica nell'Unione e per un adeguato finanziamento dell'economia reale è essenziale un mercato interno dei servizi bancari meglio integrato. La crisi finanziaria ed economica ha tuttavia mostrato che il funzionamento del mercato interno in questo settore è minacciato e che sussiste un crescente rischio di frammentazione finanziaria. Si tratta di una reale fonte di preoccupazione in un mercato interno nel quale le banche dovrebbero essere in grado di condurre attività transfrontaliere significative. I mercati interbancari sono diventati meno liquidi e le attività bancarie transfrontaliere diminuiscono a causa dei timori di contagio e della mancanza di fiducia nei sistemi bancari nazionali degli altri paesi e nella capacità degli Stati membri di sostenere le banche.
(2) La sfiducia negli altri sistemi bancari nazionali e l'instabilità dei mercati sono alimentate anche dalle divergenze tra le norme di risoluzione nei vari Stati membri e le relative prassi amministrative, e dalla mancanza nell'unione bancaria di un processo decisionale unificato sulla risoluzione, perché si tratta di elementi che non garantiscono la prevedibilità riguardo al possibile esito di un dissesto di una banca.
(3) In particolare, la varietà degli incentivi e delle prassi degli Stati membri nel trattamento dei creditori delle banche soggette a risoluzione e nel salvataggio delle banche in dissesto con il denaro dei contribuenti influiscono sulla percezione del rischio di credito, sulla solidità finanziaria e sulla solvibilità delle banche di ciascuno Stato membro, creando condizioni di disparità. Ne risulta, da un lato, minata la fiducia dei cittadini nel settore bancario e, dall'altro, ostacolato l'esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel mercato interno perché, se le prassi degli Stati membri non divergessero, i costi di finanziamento sarebbero inferiori.
(4) Le divergenze tra le norme nazionali di risoluzione nei vari Stati membri e le relative prassi amministrative possono determinare per le banche e la clientela un costo del denaro superiore esclusivamente a causa del luogo di stabilimento, a prescindere dall'effettiva affidabilità creditizia. In alcuni Stati membri, inoltre, la clientela delle banche deve pagare tassi di interesse passivi superiori a quelli applicati alla clientela delle banche in altri Stati membri, a prescindere dall'affidabilità creditizia del singolo cliente.
(5) Il Consiglio europeo del 18 ottobre 2012 ha concluso che «alla luce delle sfide fondamentali che si trova ad affrontare, l'Unione economica e monetaria dev'essere rafforzata per assicurare il benessere economico e sociale, nonché la stabilità e una prosperità duratura»e che «il processo di approfondimento dell'unione economica e monetaria dovrebbe essere basato sul quadro istituzionale e giuridico dell'Unione e improntato all'apertura e alla trasparenza nei confronti degli Stati membri la cui moneta non è l'euro, nonché al rispetto dell'integrità del mercato interno». A tal fine è istituita un'unione bancaria, supportata da un codice unico sui servizi finanziari (Single Rulebook) completo e dettagliato per l'intero mercato interno. Il processo verso l'istituzione di un'unione bancaria è caratterizzato da apertura e trasparenza verso gli Stati membri non partecipanti e dal rispetto dell'integrità del mercato interno.
(6) Nella risoluzione del 7 luglio 2010 recante raccomandazioni alla Commissione sulla gestione delle crisi transfrontaliere nel settore bancario, il Parlamento europeo aveva chiesto alla Commissione di presentargli, «sulla base degli articoli 50 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una o più proposte legislative concernenti un quadro UE di gestione delle crisi, un fondo UE di stabilità finanziaria e un'unità di risoluzione» e nella risoluzione del 20 novembre 2012 recante raccomandazioni alla Commissione sulla relazione dei presidenti del Consiglio europeo, della Commissione europea, della Banca centrale europea e dell'Eurogruppo, dal titolo «Verso un'autentica unione economica e monetaria», affermava che «l'interruzione del circolo vizioso negativo tra emittenti sovrani, banche ed economia reale è fondamentale per il corretto funzionamento dell'UEM», sottolineando «l'urgente necessità di misure aggiuntive e di ampia portata per risolvere la crisi del settore bancario»e di «dar vita a un'unione bancaria europea pienamente operativa»assicurando al tempo stesso «il continuo corretto funzionamento del mercato interno dei servizi finanziari e la libera circolazione dei capitali».
(7) Come primo passo verso un'unione bancaria, il meccanismo di vigilanza unico («SSM») istituito con
(8) La maggiore efficienza dei meccanismi di risoluzione è essenziale per evitare i danni provocati in passato dai dissesti delle banche.
(9) La frammentazione del mercato interno è destinata a perdurare fintantoché le norme in materia di risoluzione, le prassi e gli approcci seguiti per la ripartizione degli oneri manterranno una dimensione nazionale e fintantoché i fondi necessari per finanziare la risoluzione saranno reperiti e spesi a livello nazionale. Inoltre, le autorità nazionali di vigilanza sono fortemente incentivate a minimizzare l'impatto potenziale delle crisi bancarie sull'economia del rispettivo paese mediante l'adozione unilaterale di interventi per circoscrivere le operazioni bancarie, ad esempio limitando i trasferimenti e i prestiti infragruppo oppure imponendo requisiti patrimoniali e in materia di liquidità più elevati alle filiazioni nella propria giurisdizione di imprese madri a rischio di dissesto. Sono così limitate le attività transfrontaliere delle banche e, quindi, eretti ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali e falsata la concorrenza nel mercato interno. Le controversie tra Stato d'origine e Stato ospitante, seppure in corso di esame nell'ambito dell'SSM e della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), possono ancora ridurre l'efficienza dei processi di risoluzione a livello transfrontaliero.
(10) Al fine diaffrontare tali problematiche è stato necessario intensificare l'integrazione del quadro di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento («enti»), al fine di rafforzare l'Unione, ripristinare la stabilità finanziaria e porre le basi per la ripresa economica. La direttiva 2014/59/UE rappresenta un passo significativo verso l'armonizzazione delle norme in materia di risoluzione delle banche in tutta l'Unione e prevede la cooperazione tra le autorità di risoluzione in caso di dissesto di banche transfrontaliere. Tuttavia, tale direttiva introduce regole di armonizzazione minime e non stabilisce la centralizzazione del processo decisionale in materia di risoluzione. Essa prevede essenzialmente strumenti e poteri comuni di risoluzione che sono messi a disposizione delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro, alle quali lascia tuttavia una certa discrezionalità nell'applicazione degli strumenti e nel ricorso ai meccanismi di finanziamento nazionali a sostegno delle procedure di risoluzione. Le autorità potranno ora disporre degli strumenti per intervenire in misura sufficiente e in maniera tempestiva e rapida in una istituzione in crisi o in dissesto in modo da assicurare la continuità delle sue funzioni finanziarie ed economiche critiche limitando al massimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario.
Pur conferendo funzioni di regolamentazione e mediazione all'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea — ABE) istituita dal
(11) Nel contesto del meccanismo di risoluzione unico (Single Resolution Mechanism — SRM), un potere di risoluzione centralizzato per gli Stati membri partecipanti è istituito e affidato al Comitato di risoluzione unico istituito ai sensi del presente regolamento («Comitato») e alle autorità nazionali di risoluzione. Tale istituzione costituisce parte integrante del processo di armonizzazione in materia di risoluzione realizzato dalla direttiva 2014/59/UE e dal complesso di disposizioni uniformi stabilite al riguardo dal presente regolamento. L'applicazione uniforme del regime di risoluzione negli Stati membri partecipanti risulterà rafforzata dal fatto di essere stata affidata a un'autorità centrale come l'SRM. Inoltre, l'SRM è interconnesso con il processo di armonizzazione nel campo della vigilanza prudenziale, introdotto dall'istituzione dell'ABE, il Codice unico sulla vigilanza prudenziale (
(12) Il completamento del mercato interno dei servizi finanziari presuppone necessariamente l'efficacia nell'Unione delle decisioni di risoluzione adottate per le banche in dissesto, anche relativamente all'impiego dei finanziamenti reperiti a livello di Unione. Nel mercato interno il dissesto di banche in uno Stato membro può compromettere la stabilità dei mercati finanziari nell'Unione nel suo complesso. Assicurare l'efficacia e l'uniformità delle norme in materia di risoluzione e la parità di condizioni nel finanziamento della risoluzione nei diversi Stati membri è nell'interesse superiore non soltanto dello Stato membro in cui le banche operano, ma anche, in generale, in quello di tutti gli Stati membri, perché costituiscono un mezzo per assicurare condizioni eque di concorrenza e migliorare il funzionamento del mercato interno. I sistemi bancari sono estremamente interconnessi nel mercato interno, i gruppi bancari hanno dimensione internazionale e le banche detengono attività estere in percentuali elevate. Senza l'SRM, le crisi bancarie che si verificassero negli Stati membri partecipanti all'SSM avrebbero un più forte impatto sistemico negativo anche negli Stati membri che non vi partecipano. L'istituzione dell'SRM garantirà un approccio neutro per il trattamento delle banche in dissesto e pertanto rafforzerà la stabilità delle banche degli Stati membri partecipanti e impedirà alle crisi di produrre ricadute negli Stati membri non partecipanti, agevolando così il funzionamento del mercato interno nel suo complesso. È opportuno che i meccanismi di cooperazione tra gli enti stabiliti negli Stati membri partecipanti e non partecipanti siano chiari e che nessuno Stato membro o gruppo di Stati membri sia direttamente o indirettamente discriminato come luogo di prestazione di servizi finanziari.
(13) Al fine di ristabilire la fiducia e la credibilità nel settore bancario, la Banca centrale europea (BCE) sta effettuando attualmente una valutazione globale del bilancio di tutte le banche poste sotto la sua vigilanza diretta. Tale valutazione dovrebbe assicurare a tutti i soggetti interessati che le banche aderenti all'SSM e dunque rientranti nell'ambito di applicazione dell'SRM siano fondamentalmente sane e affidabili.
(14) A seguito dell'istituzione dell'SSM con il
(15) Il presente regolamento si applica unicamente alle banche la cui autorità di vigilanza centrale è la BCE o l'autorità nazionale competente negli Stati membri la cui moneta è l'euro e negli Stati membri la cui moneta non è l'euro che abbiano instaurato una cooperazione stretta a norma dell'articolo 7 del
(16) Laddove negli Stati membri che non partecipano all'SSM le banche sono soggette alle disposizioni in materia di vigilanza, risoluzione e meccanismi finanziari di ultima istanza (backstop) allineate a livello nazionale, negli Stati membri partecipanti all'SSM le banche sono soggette a un regime dell'Unione per la vigilanza e a un regime nazionale per la risoluzione e i meccanismi di backstop. Dato che negli Stati membri partecipanti all'SSM la vigilanza e la risoluzione si situano a due livelli diversi, l'intervento sulle banche e la risoluzione delle loro crisi vi possono risultare meno rapidi, coerenti ed efficaci degli interventi analoghi effettuati negli Stati membri che non vi partecipano. Ne consegue che un meccanismo centralizzato di risoluzione valido per tutte le banche che operano negli Stati membri partecipanti all'SSM è essenziale perché si possano garantire condizioni di concorrenza omogenee.
(17) Finché in un dato Stato membro la vigilanza resta al di fuori dell'SSM, tale Stato membro dovrebbe mantenere anche la responsabilità delle conseguenze finanziarie del dissesto di una banca. È pertanto opportuno che l'SRM si applichi soltanto alle banche e alle istituzioni finanziarie stabilite negli Stati membri partecipanti all'SSM e sottoposte in tale quadro alla vigilanza della BCE e delle autorità nazionali. È opportuno escludere dall'SRM le banche stabilite negli Stati membri che non partecipano all'SSM. Applicando l'SRM a tali Stati membri si darebbero loro incentivi inopportuni: in particolare, le autorità di vigilanza potrebbero aumentare la tolleranza nei confronti delle banche presenti nella loro giurisdizione, perché non dovrebbero farsi carico dell'integralità del rischio finanziario legato ad un loro dissesto. Per assicurare il parallelismo con l'SSM, l'SRM dovrebbe quindi applicarsi agli Stati membri partecipanti all'SSM. Via via che aderiscono all'SSM gli Stati membri dovrebbero essere automaticamente inseriti anche nell'SRM. L'SRM potrebbe potenzialmente arrivare a coprire l'intero mercato interno.
(18) Per garantire condizioni di parità nel mercato interno nel suo complesso, il presente regolamento è coerente con la direttiva 2014/59/UE. Esso pertanto adatta le norme e i principi di tale direttiva alle specificità dell'SRM e assicura che quest'ultimo disponga di adeguate risorse finanziarie. Quando il Comitato, il Consiglio e la Commissione esercitano i poteri loro conferiti dal presente regolamento, dovrebbero essere soggetti agli atti delegati e alle norme tecniche di regolamentazione e di esecuzione nonché alle linee guida e alle raccomandazioni adottate dall'ABE rispettivamente sulla base degli articoli da 10 a 15 e dell'articolo 16 del
(19) Un fondo di risoluzione unico («Fondo») è un elemento essenziale senza il quale l'SRM non potrebbe funzionare adeguatamente. Se il finanziamento della risoluzione rimanesse nazionale per lungo tempo, il legame tra emittenti sovrani e settore bancario non si romperebbe del tutto e gli investitori continuerebbero a fissare le condizioni di prestito basandosi sul luogo di stabilimento delle banche piuttosto che sul loro merito di credito. Il Fondo dovrebbe concorrere ad assicurare una prassi amministrativa uniforme riguardo al finanziamento della risoluzione e a evitare che prassi nazionali divergenti ostacolino l'esercizio delle libertà fondamentali o falsino la concorrenza nel mercato interno. È opportuno che il Fondo sia finanziato mediante contributi versati dalle banche a livello nazionale e che le sue risorse siano messe in comune a livello dell'Unione, in conformità di un accordo intergovernativo sul trasferimento e la progressiva messa in comune dei contributi in questione («accordo»), aumentando in tal modo la stabilità finanziaria e attenuando il legame tra la posizione di bilancio percepita di un dato Stato membro e i costi di finanziamento delle banche e delle imprese che vi operano. Per allentare ulteriormente detto legame è opportuno che le decisioni adottate in ambito SRM non interferiscano direttamente con le competenze in materia di bilancio degli Stati membri. In tale ambito, dovrebbero essere considerati interferenze con la sovranità e le competenze di bilancio degli Stati membri solo gli aiuti finanziari pubblici a carattere eccezionale. In particolare, le decisioni che richiedono il ricorso al Fondo o al Sistema di garanzia depositi non dovrebbero essere considerati interferenze con la sovranità o le competenze di bilancio degli Stati membri.
(20) Il presente regolamento, assieme alla direttiva 2014/59/UE, stabilisce le modalità di ricorso al Fondo e i criteri generali per fissare e calcolare i contributi ex ante ed ex post. Gli Stati membri partecipanti restano competenti per la riscossione dei contributi dalle entità situate nei rispettivi territori, in conformità delle disposizioni della direttiva 2014/59/UE e del presente regolamento. Mediante l'accordo gli Stati membri partecipanti si assumono l'obbligo di trasferire al Fondo i contributi raccolti a livello nazionale secondo le disposizioni della direttiva 2014/59/UE e del presente regolamento. Nel corso di un periodo transitorio i contributi saranno assegnati a comparti distinti corrispondenti ai vari Stati membri partecipanti (comparti nazionali). Tali comparti saranno progressivamente unificati fino a scomparire al termine del periodo transitorio. L'accordo detterà le condizioni alle quali le parti accettano di trasferire i contributi al Fondo raccolti a livello nazionale e di unificare progressivamente i comparti. L'entrata in vigore dell'accordo è necessaria affinché i contributi raccolti dalle parti possano essere trasferiti ai comparti nazionali del Fondo. Il presente regolamento stabilisce i poteri del Comitato relativi all'utilizzo e alla gestione del Fondo. L'accordo determinerà le modalità con cui il Comitato potrà disporre dei comparti nazionali che vengono progressivamente unificati.
(21) Affinché un'autorità unica di risoluzione a livello dell'Unione possa assicurare l'applicazione centralizzata delle norme sulla risoluzione per gli enti stabilite dalla direttiva 2014/59/UE negli Stati membri partecipanti, occorre che le norme che disciplinano l'istituzione e il funzionamento dell'SRM siano direttamente applicabili negli Stati membri in modo da scongiurare divergenze interpretative. Il mercato interno nel suo complesso trarrebbe beneficio da tale diretta applicabilità, che contribuirà ad assicurare la libera concorrenza e a impedire che si erigano ostacoli al libero esercizio delle libertà fondamentali non soltanto negli Stati membri partecipanti, ma anche nel mercato interno nel suo complesso.
(22) Rispecchiando l'ambito di applicazione del
(23) Nell'ambito dell'SRM le decisioni dovrebbero essere assunte al livello più appropriato. In sede di adozione di decisioni a norma del presente regolamento è opportuno che il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione applichino le stesse norme sostanziali.
(24) Dato che solo le istituzioni dell'Unione possono stabilire la politica di risoluzione dell'Unione e che l'adozione di ogni specifico programma di risoluzione lascia un margine di discrezionalità, è necessario prevedere un'adeguata partecipazione del Consiglio e della Commissione in quanto istituzioni che possono esercitare competenze di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE. La valutazione degli aspetti discrezionali delle decisioni di risoluzione assunte dal Comitato dovrebbe essere operata dalla Commissione. Stante il notevole impatto delle decisioni di risoluzione sulla stabilità finanziaria degli Stati membri e sull'intera Unione nonché sulla sovranità di bilancio degli Stati membri, è importante che al Consiglio siano conferiti i poteri di esecuzione necessari all'adozione di determinate decisioni in materia di risoluzione. Dovrebbe pertanto essere il Consiglio, su proposta della Commissione, ad esercitare un controllo efficace sulla valutazione fatta dal Comitato della sussistenza di un interesse pubblico e a valutare eventuali modifiche non irrilevanti dell'ammontare delle risorse del Fondo da utilizzare per un dato intervento di risoluzione. Inoltre, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per determinare ulteriori criteri o condizioni di cui il Comitato dovrà tenere conto nell'esercizio delle sue varie prerogative. L'attribuzione di tali compiti di risoluzione non dovrebbe ostacolare in alcun modo il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi finanziari. L'ABE dovrebbe pertanto mantenere il suo ruolo e conservare gli attuali poteri e compiti: sviluppare e contribuire all'applicazione coerente della legislazione dell'Unione applicabile a tutti gli Stati membri e rafforzare la convergenza delle prassi di risoluzione in tutta l'Unione.
(25) Per conformità con i principi sanciti dall'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 2014/59/UE, nell'assolvimento dei compiti loro conferiti dal presente regolamento le istituzioni dell'Unione dovrebbero provvedere a che siano poste in essere adeguate previsioni organizzative.
(26) La BCE, in quanto autorità di vigilanza nel quadro dell'SSM, e il Comitato dovrebbero poter valutare se un dato ente creditizio sia in dissesto o a rischio di dissesto e se non si possa ragionevolmente prospettare che un'alternativa sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza permetta di evitarne il dissesto in tempi ragionevoli. Se ritiene che siano soddisfatti tutti i criteri per far scattare l'intervento di risoluzione, il Comitato dovrebbe adottare il programma di risoluzione. L'iter di adozione del programma di risoluzione, che coinvolge la Commissione e il Consiglio, rafforza la necessaria autonomia operativa del Comitato, nel rispetto del principio della delega di poteri alle agenzie così come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte di giustizia»). Pertanto il presente regolamento prevede che il programma di risoluzione adottato dal Comitato entri in vigore solo se, nelle 24 ore successive alla sua adozione da parte del Comitato, non vi siano obiezioni da parte del Consiglio o della Commissione, o se il programma di risoluzione sia approvato dalla Commissione. I motivi per i quali al Consiglio è consentito di muovere obiezioni, su proposta della Commissione, al programma di risoluzione del Comitato dovrebbero essere strettamente limitati alla sussistenza di un pubblico interesse e a modifiche non irrilevanti apportate dalla Commissione all'ammontare delle risorse del Fondo che il Comitato propone di utilizzare.
Dovrebbe essere considerata non irrilevante una modifica dell'ammontare del 5 % o più rispetto alla proposta originaria del Comitato. Il Consiglio dovrebbe approvare o opporsi alla proposta della Commissione senza modificarla. In quanto osservatore alle riunioni del Comitato, la Commissione dovrebbe costantemente verificare che il programma di risoluzione adottato dal Comitato rispetti pienamente il presente regolamento, assicuri un opportuno equilibrio delle varie finalità e interessi in gioco, rispetti il pubblico interesse e che l'integrità del mercato interno sia preservata. Considerando che l'azione di risoluzione richiede un processo decisionale estremamente rapido, il Consiglio e la Commissione dovrebbero instaurare una stretta cooperazione reciproca; il Consiglio dal canto suo non dovrebbe duplicare lavori preparatori già intrapresi dalla Commissione. Il Comitato dovrebbe dare opportune istruzioni alle autorità nazionali di risoluzione, le quali dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per l'attuazione del programma di risoluzione.
(27) L'elaborazione di un programma di risoluzione dovrebbe agevolare una risoluzione coordinata, che ha più probabilità di produrre i migliori risultati per tutte le entità di un gruppo. Il Comitato o, se del caso, le autorità di risoluzione dovrebbero avere il potere di applicare lo strumento dell'ente-ponte a livello di gruppo (che può eventualmente comportare meccanismi di ripartizione degli oneri) per stabilizzare un gruppo nel suo insieme. La proprietà delle filiazioni potrebbe essere trasferita all'ente-ponte in vista di una vendita successiva delle filiazioni, nel loro insieme o singolarmente, quando le condizioni del mercato siano adeguate. Inoltre, il Comitato o, se del caso, le autorità nazionali di risoluzione, dovrebbero avere il potere di applicare lo strumento del bail-in a livello di impresa madre.
(28) È opportuno, in particolare, abilitare il Comitato ad assumere decisioni relativamente a entità o gruppi di una certa importanza, a entità o gruppi posti sotto la diretta vigilanza della BCE o a gruppi transfrontalieri. È opportuno che le autorità nazionali di risoluzione assistano il Comitato nella pianificazione della risoluzione e nell'elaborazione delle decisioni di risoluzione. Per gli enti e i gruppi meno significativi e che non operano in ambito transfrontaliero, le autorità nazionali di risoluzione dovrebbero in particolare essere responsabili per la pianificazione della risoluzione, per la valutazione della sua fattibilità e la rimozione degli ostacoli che vi si frappongono, per le misure che le autorità di risoluzione sono abilitate ad adottare in occasione dell'intervento precoce e per le azioni di risoluzione. In determinate circostanze le autorità nazionali di risoluzione dovrebbero assolvere i propri compiti sulla base e in conformità del presente regolamento, esercitando i poteri loro conferiti dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2014/59/UE e in conformità di tale normativa, se e in quanto non incompatibili con il presente regolamento.
(29) Ai fini del buon funzionamento del mercato interno è essenziale che le stesse regole si applichino a tutte le azioni di risoluzione, siano esse adottate dalle autorità di risoluzione a norma della direttiva 2014/59/UE o nell'ambito dell'SRM. Le misure dovrebbero essere valutate dalla Commissione a norma dell'articolo 107 TFUE.
(30) Quando l'azione di risoluzione comporta la concessione di un aiuto di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, o di un aiuto del Fondo, una decisione di risoluzione può essere adottata dopo che la Commissione abbia emanato una decisione positiva o condizionale riguardo alla compatibilità del ricorso a tale aiuto con il mercato interno. La decisione della Commissione sull'aiuto del Fondo può imporre condizioni, impegni o obbligazioni nei confronti del beneficiario. Le condizioni che la Commissione può imporre possono comprendere, tra le altre: obblighi di ripartizione degli oneri, incluso l'obbligo che le perdite siano ripianate ricorrendo innanzitutto al capitale; obblighi in merito ai contributi da parte di detentori di capitale ibrido, creditori subordinati e creditori di rango superiore, anche in base ai requisiti previsti dalla direttiva 2014/59/UE; vincoli al versamento di dividendi su azioni o di cedole su strumenti di capitale ibrido, al riacquisto di azioni proprie o di strumenti di capitale ibrido, a operazioni di gestione del capitale; vincoli all'acquisizione di partecipazioni in imprese mediante trasferimenti di azioni o altri attivi; divieto di prassi o strategie commerciali aggressive o di pubblicizzazione del sostegno da aiuti pubblici; obblighi relativi a quote di mercato, pricing, caratteristiche del prodotto o condotta professionale; obblighi in materia di piani di ristrutturazione; requisiti di governance; requisiti in materia di reporting e di informativa, nel rispetto delle condizioni eventualmente precisate dalla Commissione; obblighi relativi alla vendita del beneficiario o alla vendita anche parziale delle sue attività, diritti e passività; obblighi concernenti la liquidazione del beneficiario.
(31) Ai fini della rapidità e dell'efficacia del processo decisionale nella risoluzione, è opportuno che il Comitato si configuri come agenzia specifica dell'Unione dotata di struttura propria, corrispondente alle specifiche funzioni attribuitele, e atipica rispetto al modello di tutte le altre agenzie dell'Unione. La sua composizione dovrebbe tener adeguatamente conto di tutti i pertinenti interessi che entrano in gioco nelle procedure di risoluzione. Tenendo conto delle funzioni del Comitato, un presidente, un vicepresidente e altri quattro membri a tempo pieno del Comitato dovrebbero essere nominati in base al merito, alle competenze, alle conoscenze in ambito bancario e finanziario nonché all'esperienza in materia di vigilanza/regolamentazione finanziaria e risoluzione di enti. Il presidente, il vicepresidente e gli altri quattro membri a tempo pieno del Comitato dovrebbero essere scelti mediante una procedura di selezione aperta sulla quale il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero essere tenuti opportunamente informati e che dovrebbe basarsi sul principio dell'equilibrio di genere oltre che sull'esperienza e le qualifiche possedute. La Commissione dovrebbe fornire alla commissione competente del Parlamento europeo l'elenco dei candidati selezionati per le posizioni di presidente, di vicepresidente e degli altri quattro membri a tempo pieno del Comitato. La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo per approvazione una proposta relativa alla nomina del presidente, del vicepresidente e degli altri quattro membri del Comitato. A seguito dell'approvazione della proposta da parte del Parlamento, il Consiglio dovrebbe adottare una decisione di esecuzione per la nomina del presidente, vicepresidente e degli altri quattro membri a tempo pieno del Comitato.
(32) Il Comitato dovrebbe lavorare in sessione esecutiva e sessione plenaria. Nella sessione esecutiva dovrebbe essere composto dal presidente e dagli altri quattro membri indipendenti a tempo pieno, che dovrebbero agire in modo autonomo e obiettivo nell'interesse dell'Unione tutta e da osservatori permanenti nominati dalla Commissione e dalla BCE. Quando delibera sulla risoluzione di un ente o di un gruppo stabilito in un unico Stato membro partecipante, il Comitato riunito in sessione esecutiva dovrebbe convocare e coinvolgere nel processo decisionale il membro che tale Stato ha nominato in rappresentanza dell'autorità nazionale di risoluzione. Quando il Comitato riunito in sessione esecutiva delibera su un gruppo transfrontaliero, dovrebbe convocare e coinvolgere nel processo decisionale i membri nominati, in rappresentanza delle rispettive autorità nazionali di risoluzione, dallo Stato membro d'origine e da tutti gli Stati ospitanti in questione.
(33) Quando è riunito in sessione esecutiva il Comitato dovrebbe preparare e, per quanto possibile, adottare tutte le decisioni concernenti la procedura di risoluzione. Vista la specificità per l'ente delle informazioni contenute nei piani di risoluzione, le decisioni concernenti la predisposizione, valutazione e approvazione dei piani di risoluzione dovrebbero essere adottate dal Comitato in sessione esecutiva. In merito all'utilizzo del Fondo è importante che non vi sia il «vantaggio della prima mossa»e che gli esborsi del Fondo siano soggetti a monitoraggio. Al fine di assicurare la relativa presa di decisioni da parte del Comitato, quando si richiede un intervento di risoluzione oltre la soglia di 5 000 000 000 di EUR, ogni membro della plenaria dovrebbe poter richiedere, entro un termine perentorio, che la sessione plenaria si pronunzi. Quando il sostegno alla liquidità non comporta alcun rischio o il rischio è significativamente inferiore rispetto ad altre forme di sostegno, specie nel caso di proroghe di credito di breve periodo e una tantum a favore di enti solvibili contro adeguate garanzie collaterali di alta qualità, è giustificabile l'attribuzione a tale forma di sostegno di una ponderazione inferiore, ossia di appena lo 0,5. Non appena la somma cumulativamente erogata dal Fondo nei 12 mesi consecutivi precedenti raggiunga la soglia di 5 000 000 000 di EUR l'anno, la sessione plenaria dovrebbe valutare l'applicazione degli strumenti di risoluzione, fra cui il ricorso al Fondo, e dovrebbe fornire orientamenti cui la sessione esecutiva dovrebbe attenersi nelle successive decisioni di risoluzione. Gli orientamenti per la sessione esecutiva dovrebbero vertere in particolare sull'opportunità di assicurare un'applicazione non discriminatoria degli strumenti di risoluzione, di evitare l'esaurimento del fondo e di differenziare opportunamente fra liquidità a rischio nullo o a rischio basso e altre forme di sostegno.
(34) Poiché i partecipanti al processo decisionale del Comitato in sessione esecutiva sono teoricamente diversi a seconda dello Stato membro in cui opera l'ente o il gruppo, i partecipanti permanenti dovrebbero garantire la coerenza, l'adeguatezza e la proporzionalità delle decisioni adottate dalle diverse formazioni delle sessioni esecutive del Comitato.
(35) Il Comitato dovrebbe poter invitare osservatori alle sue riunioni. L'attribuzione di compiti di risoluzione al Comitato dovrebbe iscriversi coerentemente nell'ambito del Sistema europeo di vigilanza finanziaria («SEVIF») ed essere in linea con il suo obiettivo di fondo di definire un corpus unico di norme e di migliorare la convergenza delle prassi di vigilanza e risoluzione nel l'Unione nel suo complesso. In particolare l'ABE dovrebbe valutare e coordinare iniziative in conformità del
(36) Gli osservatori dovrebbero essere vincolati agli stessi obblighi di segreto professionale che valgono per i membri e il personale del Comitato nonché per il personale addetto a compiti di risoluzione scambiato o distaccato dagli Stati membri partecipanti.
(37) Il Comitato dovrebbe avere la facoltà di istituire gruppi interni per la risoluzione, composti da personale proprio e da personale delle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti, se del caso con osservatori provenienti da Stati membri non partecipanti. Detti gruppi interni per la risoluzione dovrebbero essere guidate da coordinatori nominati dal personale direttivo del Comitato, che potrebbero essere invitati a presenziare alle sessioni esecutive del Comitato.
(38) Il Comitato e le autorità di risoluzione e le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti dovrebbero concludere memorandum d'intesa che descrivano i termini generali della loro cooperazione nello svolgimento dei compiti previsti dalla direttiva 2014/59/UE. I memorandum d'intesa potrebbero, tra l'altro, chiarire la consultazione attinente alle decisioni del Comitato che incidono su filiazioni stabilite o succursali situate negli Stati membri partecipanti in cui è stabilita l'impresa madre in uno Stato membro partecipante. I memorandum dovrebbero essere riesaminati periodicamente.
(39) Il Comitato dovrebbe agire in modo indipendente. Dovrebbe avere la capacità di trattare con i grandi gruppi e di agire rapidamente e in modo imparziale. Il Comitato dovrebbe fare in modo che si tenga debito conto della stabilità finanziaria nazionale, della stabilità finanziaria dell'Unione e del mercato interno. I membri del Comitato dovrebbero disporre delle competenze necessarie in materia di ristrutturazioni e insolvenza in ambito bancario.
(40) In sede di assunzione di decisioni o interventi nell'esercizio dei poteri conferiti dal presente regolamento si dovrebbe tener debitamente conto dell'importanza per il mercato interno dell'esercizio del diritto di stabilimento sancito dal TFUE e in particolare, laddove possibile, degli effetti sulla prosecuzione delle attività transfrontaliere.
(41) In considerazione delle funzioni del Comitato e degli obiettivi della risoluzione, fra cui la tutela dei fondi pubblici, il funzionamento dell'SRM dovrebbe essere finanziato con contributi versati dagli enti stabiliti negli Stati membri partecipanti.
(42) Il Comitato, il Consiglio e, se del caso, la Commissione dovrebbero subentrare alle autorità nazionali di risoluzione designate a norma della direttiva 2014/59/UE relativamente a tutti gli aspetti del processo decisionale di risoluzione. Le autorità nazionali di risoluzione designate a norma di tale direttiva dovrebbero continuare a provvedere all'attuazione dei programmi di risoluzione adottati dal Comitato. al fine di garantire trasparenza e controllo democratico, così come a tutela dei diritti delle istituzioni dell'Unione, è opportuno che il Comitato risponda al Parlamento europeo e al Consiglio di qualsiasi decisione assunta in base al presente regolamento. A fini di trasparenza e di controllo democratico, è opportuno conferire ai parlamenti nazionali determinati diritti ad essere informati delle attività del Comitato e a dialogare con il Comitato.
(43) Il parlamento nazionale di uno Stato membro partecipante o la sua commissione competente dovrebbero poter invitare il presidente a partecipare a uno scambio di opinioni concernente la risoluzione di enti di detto Stato membro, insieme con un rappresentante dell'autorità nazionale di risoluzione. Tale ruolo dei parlamenti nazionali risulta opportuno alla luce del potenziale impatto delle azioni di risoluzione sulle finanze pubbliche, sugli enti e i rispettivi clienti e dipendenti, nonché sui mercati degli Stati membri partecipanti. Il presidente e le autorità nazionali di risoluzione dovrebbero rispondere positivamente a tali inviti onde permettere uno scambio di vedute con i parlamenti nazionali.
(44) Per garantire che sia seguita una linea omogenea nei confronti degli enti e gruppi, è opportuno, previa consultazione delle autorità nazionali competenti e di risoluzione, abilitare il Comitato ad elaborare piani di risoluzione per detti enti e gruppi. Si dovrebbe applicare la norma generale secondo cui i piani di risoluzione di un gruppo sono elaborati per il gruppo nel suo complesso e individuano misure in relazione a un'impresa madre e a tutte le singole filiazioni appartenenti al gruppo. I piani di risoluzione di gruppo dovrebbero tenere conto della struttura finanziaria, tecnica e commerciale del gruppo interessato. Se sono elaborati piani di risoluzione individuali per entità appartenenti a un gruppo, è opportuno che il Comitato o, laddove pertinente, le autorità nazionali di risoluzione cerchino di conseguire, per quanto possibile, la coerenza di tali piani con i piani di risoluzione del resto del gruppo. Il Comitato o, laddove rilevante, le autorità nazionali di risoluzione, dovrebbero trasmettere i piani di risoluzione e ogni modifica agli stessi all'autorità competente al fine di tenerla costantemente informata. Il Comitato dovrebbe valutare la possibilità di risoluzione dell'ente o gruppo e adottare misure volte a eliminare gli eventuali impedimenti che la ostacolano. Per assicurare la coerenza e garantire la possibilità di procedere alla risoluzione dell'ente, il Comitato dovrebbe imporre alle autorità nazionali di risoluzione l'applicazione delle misure atte a eliminare tali impedimenti. Vista la delicatezza delle informazioni che contengono, i piani di risoluzione dovrebbero essere soggetti agli obblighi in materia di segreto professionale stabiliti nel presente regolamento.
(45) Nell'applicare strumenti di risoluzione e nell'esercitare i relativi poteri è opportuno tenere conto del principio di proporzionalità e delle specificità della forma giuridica dell'ente.
(46) La pianificazione è essenziale ai fini dell'efficacia della risoluzione. Il Comitato dovrebbe pertanto avere il potere di imporre modifiche alla struttura e all'organizzazione dell'ente o gruppo per prendere le misure che sono necessarie e proporzionate per ridurre o eliminare gli impedimenti materiali all'applicazione degli strumenti di risoluzione e garantire la possibilità di risoluzione delle entità interessate. Dato che, in potenza, tutti gli enti hanno natura sistemica, per preservare la stabilità finanziaria è essenziale che il Comitato o, ove opportuno, le autorità nazionali di risoluzione siano in grado di procedere alla risoluzione riguardo a qualsiasi ente. Nel rispetto della libertà d'impresa sancita dall'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), è opportuno limitare il margine di manovra del Comitato alle misure necessarie per semplificare la struttura e le operazioni dell'ente al solo fine di migliorare la possibilità di risoluzione. Le misure imposte a tale proposito dovrebbero inoltre essere conformi al diritto dell'Unione. È opportuno che le misure non comportino discriminazioni, dirette o indirette, per motivi di nazionalità e siano giustificate dalla ragione superiore di applicarle nell'interesse pubblico della stabilità finanziaria. Per stabilire se un'azione è intrapresa nell'interesse pubblico generale, il Comitato dovrebbe, agendo nell'interesse pubblico generale, poter realizzare gli obiettivi della risoluzione senza incontrare ostacoli all'applicazione degli strumenti di risoluzione o alla capacità di esercitare i poteri conferitigli dal presente regolamento. Inoltre, l'intervento dovrebbe limitarsi al minimo necessario per il conseguimento degli obiettivi prefissati. Nel determinare le misure da prendere il Comitato o, ove opportuno, le autorità nazionali di risoluzione dovrebbero prendere in considerazione gli avvisi e le raccomandazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico («CERS») istituito dal
(47) Data la natura potenzialmente sistemica di tutti gli enti è di importanza cruciale che il Comitato, eventualmente in cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione, possa adottare piani di risoluzione, valutare la possibilità di risoluzione di ogni ente e gruppo e, se necessario, adottare misure per sormontare o rimuovere gli ostacoli alla possibilità di risoluzione degli enti nello Stato membro partecipante. Il dissesto di enti di rilevanza sistemica, compresi gli enti di cui all'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE, potrebbe mettere gravemente a rischio il funzionamento dei mercati finanziari e produrre ripercussioni negative sulla stabilità finanziaria. Il Comitato dovrebbe prioritariamente e con opportuna diligenza definire piani di risoluzione degli enti di rilevanza sistemica, nonché valutarne la fattibilità, e adottare ogni iniziativa necessaria a sormontare o rimuovere tutti gli ostacoli che si frappongono alla possibilità di risoluzione, fermi restando la sua indipendenza e il suo obbligo di pianificare e di valutare la possibilità di risoluzione di tutti gli enti su cui esercita le sue prerogative.
(48) Laddove opportuno, i piani di risoluzione dovrebbero includere procedure d'informazione e di consultazione dei rappresentanti dei dipendenti nel corso di tutto il processo di risoluzione. Se del caso, dovrebbero essere rispettati i contratti collettivi o altri accordi previsti tra le parti sociali, come pure le disposizioni di diritto dell'Unione e nazionale in materia di partecipazione dei sindacati e dei rappresentanti dei lavoratori ai processi di ristrutturazione aziendale.
(49) In relazione all'obbligo di predisporre piani di risoluzione è opportuno che il Comitato o, laddove pertinente, le autorità nazionali di risoluzione nel contesto dei piani di risoluzione e in sede di ricorso ai vari poteri e strumenti a loro disposizione, tengano conto del tipo di attività di un'entità, della struttura azionaria, della forma giuridica, del profilo di rischio, delle dimensioni, dello status giuridico e delle interconnessioni con altri enti o con il sistema finanziario in generale, nonché dell'ambito e complessità delle sue attività, dell'eventuale appartenenza a un sistema di tutela istituzionale (IPS) o ad altri sistemi di solidarietà cooperativa, dell'eventuale esercizio da parte dell'ente di attività o servizi di investimento e della probabilità che il suo dissesto e la sua successiva liquidazione secondo la procedura ordinaria di insolvenza possano avere un effetto negativo significativo sui mercati finanziari, su altri enti, sulle condizioni di finanziamento o sull'economia in generale, assicurando che il regime sia applicato in modo appropriato e proporzionato e che gli oneri amministrativi inerenti agli obblighi di predisposizione del piano di risoluzione siano il più possibile ridotti. Considerato che il contenuto e le informazioni specificati nella sezione A dell'allegato della direttiva 2014/59/UE stabiliscono le norme minime per le entità di chiara rilevanza sistemica, è consentito porre in essere, in modo specifico per ente, piani di risoluzione diversi o sostanzialmente ridotti e obblighi di informativa, da aggiornare a intervalli inferiori a un anno. Il piano di risoluzione potrebbe essere ridotto per le entità di piccole dimensioni, poco interconnesse e poco complesse. Inoltre, è opportuno che il regime sia applicato in modo da non compromettere la stabilità dei mercati finanziari. In particolare, in situazioni caratterizzate da problemi più generali o anche da dubbi circa la resilienza di molte entità, è essenziale considerare il rischio di contagio derivante dalle azioni intraprese in relazione a ogni singola entità.
(50) Nei casi in cui la direttiva 2014/59/UE offre alle autorità nazionali di risoluzione la possibilità di applicare obblighi semplificati o di accordare deroghe all'obbligo di elaborare piani di risoluzione, è opportuno predisporre una procedura in virtù della quale il Comitato — o se pertinente le autorità nazionali di risoluzione — può autorizzare l'applicazione di obblighi semplificati.
(51) In linea con la struttura patrimoniale delle entità affiliate a un organismo centrale, ai fini del presente regolamento, il Comitato o, se del caso, le autorità nazionali di risoluzione non dovrebbero essere tenuti a redigere un piano di risoluzione distinto per il solo motivo che l'organismo centrale cui tali entità sono affiliate è soggetto a supervisione diretta della BCE. Nel caso di piani di risoluzione di gruppo, nella stesura dei piani si dovrebbe tenere conto specificamente del potenziale impatto delle azioni di risoluzione in tutti gli Stati membri nei quali il gruppo opera.
(52) L'SRM si dovrebbe basare sui quadri giuridici delineati dal
(53) Per assicurare la rapidità dell'azione di risoluzione allorquando ne emerge la necessità, è opportuno che il Comitato sorvegli attentamente, in cooperazione con la BCE o con la pertinente autorità nazionale competente, la situazione delle entità interessate e ne controlli la conformità alle misure di intervento precoce adottate nei loro confronti. Nel determinare se un intervento del settore privato è suscettibile di prevenire, in un lasso di tempo ragionevole, il dissesto di un'entità, l'autorità appropriata dovrebbe tener conto dell'efficacia delle misure d'intervento precoce intraprese durante un periodo fissato dall'autorità competente.
(54) Il Comitato, le autorità nazionali di risoluzione e le autorità competenti, compresa la Banca centrale europea, dovrebbero all'occorrenza concludere un memorandum d'intesa che descriva i termini generali della reciproca cooperazione nello svolgimento dei rispettivi compiti previsti dalla legislazione dell'Unione. Il memorandum dovrebbe essere riesaminato periodicamente.
(55) Nell'adottare decisioni o intraprendere azioni, in particolare in relazione ad entità stabilite sia negli Stati membri partecipanti sia negli Stati membri non partecipanti, è opportuno prendere in considerazione anche i possibili effetti avversi su tali Stati membri, come le minacce alla stabilità finanziaria dei loro mercati finanziari, e sulle entità in essi stabilite.
(56) La procedura di risoluzione dovrebbe concludersi in tempi brevi per perturbare il meno possibile i mercati finanziari e l'economia. È opportuno che i depositanti abbiano garantita la possibilità di accedere almeno ai depositi garantiti quanto più rapidamente possibile, e comunque entro le scadenze previste dalla direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10). È opportuno che, in qualsiasi fase della procedura di risoluzione, la Commissione abbia accesso a tutte le informazioni che reputa necessarie per adottare una decisione con cognizione di causa nell'ambito di tale procedura.
(57) È opportuno che la decisione di assoggettare un'entità alla risoluzione sia adottata prima che un'entità finanziaria divenga insolvente a termini di bilancio (balance-sheet insolvent) e quando abbia ancora del capitale. La risoluzione dovrebbe essere avviata dopo aver determinato che l'ente è in dissesto o a rischio di dissesto e che nessuna misura alternativa del settore privato eviterebbe tale dissesto in tempi ragionevoli. Il fatto che un'entità non soddisfi i requisiti per l'autorizzazione non dovrebbe giustificare di per sé l'avvio della procedura di risoluzione, soprattutto se essa è ancora economicamente sostenibile o se sussistono i presupposti perché lo rimanga. Un'entità dovrebbe essere considerata in dissesto o a rischio di dissesto in una delle situazioni seguenti: quando viola o è probabile che violi in un prossimo futuro i requisiti per il mantenimento dell'autorizzazione; quando le sue attività sono o è probabile che siano in un prossimo futuro inferiori alle passività; quando non è o è probabile che non sia in grado in un prossimo futuro di pagare i debiti in scadenza oppure quando necessita di un sostegno finanziario pubblico straordinario e non ricorrano le circostanze particolari stabilite nel presente regolamento. La mera circostanza che l'entità necessiti dello strumento di sostegno di emergenza alla liquidità fornito da una banca centrale non dovrebbe costituire di per sé prova sufficiente del fatto che essa non è, o in un prossimo futuro non è probabile che sia, in grado di pagare le obbligazioni in scadenza. Se tale strumento fosse garantito da uno Stato, un'entità che vi accede sarebbe soggetta alle norme che disciplinano gli aiuti di Stato. Per preservare la stabilità finanziaria, specialmente in caso di carenza sistemica di liquidità, è opportuno che la prestazione di garanzie statali su strumenti di liquidità forniti da banche centrali o di garanzie statali sulle passività di nuova emissione per rimediare a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro non facciano scattare la procedura di risoluzione quando siano soddisfatte determinate condizioni. È opportuno, in particolare, che le misure di garanzia dello Stato ottengano l'approvazione a titolo di aiuti di Stato e non facciano parte di un pacchetto di aiuti più ampio, e che il ricorso alle misure di garanzia sia rigorosamente limitato nel tempo. È opportuno che le garanzie degli Stati membri sugli utili azionari siano vietate.
Quando fornisce una garanzia, uno Stato membro dovrebbe assicurare che essa sia sufficientemente remunerata dall'entità. Inoltre, la fornitura del sostegno finanziario pubblico straordinario non dovrebbe far scattare la procedura di risoluzione quando, a titolo di misura cautelare, uno Stato membro rileva una quota di partecipazione azionaria di un'entità, anche di proprietà pubblica, che soddisfa i suoi requisiti patrimoniali. Ciò può verificarsi, ad esempio, quando un'entità deve raccogliere nuovo capitale a causa dell'esito di prove di stress basate su determinati scenari o di un esercizio equivalente svolto da autorità macroprudenziali che comprenda il requisito di preservare la stabilità finanziaria in un contesto di crisi sistemica, ma l'entità non è in grado di raccogliere capitale sui mercati privati. Un'entità non dovrebbe essere considerata in dissesto o a rischio di dissesto per il semplice fatto di aver ricevuto sostegno finanziario pubblico straordinario prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Infine, l'accesso a strumenti di liquidità, compreso il sostegno di emergenza alla liquidità da parte di banche centrali, può costituire un aiuto di Stato ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione.
(58) La liquidazione di un'entità in dissesto con procedura ordinaria di insolvenza potrebbe compromettere la stabilità finanziaria, interrompere la prestazione di servizi essenziali e pregiudicare la tutela dei depositanti. In tal caso si configura un interesse pubblico ad applicare strumenti di risoluzione, il cui obiettivo dovrebbe essere quello di garantire la continuità dei servizi finanziari essenziali, mantenere la stabilità del sistema finanziario, limitare l'azzardo morale riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico per le entità in dissesto e tutelare i depositanti.
(59) Si dovrebbe comunque vagliare sempre l'ipotesi della liquidazione dell'entità insolvente con procedura ordinaria di insolvenza prima di prendere la decisione di mantenerla in attività. L'entità insolvente dovrebbe essere mantenuta in attività ai fini della stabilità finanziaria, ricorrendo, per quanto possibile, a fondi privati. Ciò potrebbe avvenire attraverso la vendita o la fusione con un acquirente del settore privato o previa svalutazione delle passività dell'entità ovvero previa conversione del suo debito in capitale a fini di ricapitalizzazione.
(60) Nell'adottare o preparare decisioni concernenti i poteri di risoluzione, il Comitato, il Consiglio e la Commissione dovrebbero garantire che l'azione di risoluzione sia adottata nel rispetto di taluni principi, ad esempio che azionisti e creditori sostengano una quota adeguata delle perdite, che la direzione sia in linea di massima sostituita, che i costi della risoluzione dell'ente siano ridotti il più possibile e che i creditori di pari rango siano trattati in modo equo. In particolare, qualora creditori di pari rango siano trattati in maniera diversa nel contesto di un'azione di risoluzione, le differenze dovrebbero essere proporzionate e giustificate dal pubblico interesse e non dovrebbero comportare discriminazioni, dirette o indirette, per motivi di cittadinanza.
(61) È opportuno che le limitazioni dei diritti di azionisti e creditori siano conformi all'articolo 52 della Carta. Gli strumenti di risoluzione dovrebbero pertanto essere applicati esclusivamente alle entità in dissesto o a rischio di dissesto e solo quando ciò risulta necessario per perseguire l'obiettivo della stabilità finanziaria nell'interesse generale. In particolare, dovrebbero essere applicati laddove l'entità non possa essere liquidata con procedura ordinaria di insolvenza senza destabilizzare il sistema finanziario e siano necessarie misure intese a garantire il rapido trasferimento e la prosecuzione di funzioni importanti a livello sistemico, e laddove non si possa ragionevolmente prospettare una soluzione alternativa che coinvolga il settore privato, neanche sotto forma di un aumento del capitale, da parte degli azionisti esistenti o di terzi, sufficiente a ripristinare la piena sostenibilità economica dell'entità.
(62) L'interferenza nei diritti di proprietà non dovrebbe essere eccessiva. Di conseguenza, gli azionisti e creditori interessati non dovrebbero subire perdite superiori a quelle che avrebbero sostenuto se l'entità fosse stata liquidata nel momento in cui è stata decisa la risoluzione. Qualora le attività di un ente soggetto a risoluzione siano parzialmente cedute ad un acquirente privato o a un ente-ponte, è opportuno liquidare la parte residua di tale ente con procedura ordinaria di insolvenza. Per tutelare gli azionisti e creditori dell'entità nel corso della procedura di liquidazione, è opportuno sancirne il diritto a ricevere, in pagamento dei loro crediti, una somma non inferiore a quella che, secondo le stime, avrebbero recuperato se l'entità nella sua integralità fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.
(63) Per tutelare i diritti di azionisti e creditori è opportuno stabilire obblighi chiari riguardo alla valutazione delle attività e delle passività dell'ente soggetto a risoluzione e, ove richiesto dal presente regolamento, alla valutazione del trattamento che tali azionisti e creditori avrebbero ricevuto se l'entità fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. Dovrebbe essere possibile avviare una valutazione fin dalla fase di intervento precoce. Prima di qualsiasi azione di risoluzione si dovrebbe effettuare una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e delle passività dell'entità. Il diritto di ricorso avverso tale valutazione dovrebbe essere possibile soltanto se esso verte anche sulla decisione di risoluzione. Ove richiesto dal presente regolamento dovrebbe inoltre essere effettuato un raffronto a posteriori, dopo l'applicazione degli strumenti di risoluzione, fra il trattamento ricevuto da azionisti e creditori e quello che sarebbe stato riservato loro in una procedura ordinaria di insolvenza. Se risulta che, in pagamento dei loro crediti, azionisti e creditori hanno ricevuto una somma inferiore a quella che avrebbero recuperato in una procedura ordinaria di insolvenza, è opportuno sancire il loro diritto a incassare la differenza ove richiesto dal presente regolamento. L'eventuale differenza dovrebbe essere versata dal Fondo istituito a norma del presente regolamento.
(64) È importante che le perdite siano rilevate al momento in cui si verifica il dissesto dell'entità. La valutazione delle attività e passività dell'entità in dissesto dovrebbe fondarsi su ipotesi prudenti e realistiche riferite al momento dell'applicazione degli strumenti di risoluzione. Nella valutazione, il valore delle passività non dovrebbe però essere influenzato dalla situazione finanziaria dell'entità. Il Comitato dovrebbe poter procedere, per motivi di urgenza, a una valutazione rapida delle attività e passività dell'entità in dissesto. Tale valutazione dovrebbe essere provvisoria e mantenersi valida fino al momento in cui sia condotta una valutazione indipendente.
(65) A tutela dell'obiettività e certezza della procedura di risoluzione è opportuno stabilire l'ordine di svalutazione o conversione dei crediti non garantiti nei confronti dell'ente soggetto a risoluzione. Per limitare il rischio che i creditori subiscano perdite superiori a quelle che avrebbero subito se l'ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza, tale ordine dovrebbe valere sia nella procedura ordinaria di insolvenza sia nella procedura di svalutazione o conversione nel quadro della risoluzione, anche per agevolare la quantificazione del debito.
(66) Il Comitato dovrebbe stabilire il programma particolareggiato di risoluzione. I pertinenti strumenti di risoluzione dovrebbero comprendere la vendita dell'attività d'impresa, l'ente-ponte, il bail-in e la separazione delle attività, strumenti previsti anche nella direttiva 2014/59/UE. Il programma dovrebbe permettere altresì di valutare se sono soddisfatte le condizioni di svalutazione e di conversione degli strumenti di capitale.
(67) Quando intraprende azioni di risoluzione, il Comitato dovrebbe tenere conto delle misure previste nel piano di risoluzione e applicarle, a meno che non ritenga, alla luce delle specifiche circostanze, che gli obiettivi della risoluzione sarebbero raggiunti più efficacemente attuando azioni non previste in detto piano.
(68) Gli strumenti di risoluzione dovrebbero comprendere la vendita dell'attività d'impresa o delle azioni dell'ente soggetto a risoluzione, la costituzione di un'entità-ponte, la separazione delle attività non in sofferenza dell'entità in dissesto da quelle deteriorate o in sofferenza, e il bail-in degli azionisti e dei creditori dell'entità medesima.
(69) Laddove gli strumenti di risoluzione siano stati utilizzati per trasferire i servizi d'importanza sistemica o l'attività economicamente sostenibile di un'entità a un'entità sana, quale un acquirente del settore privato o un'entità-ponte, la parte residua dell'entità dovrebbe essere liquidata.
(70) Lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa dovrebbe consentire la vendita dell'entità o di rami della sua attività a uno o più acquirenti senza il consenso degli azionisti.
(71) Quando si applica lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa, i proventi netti derivanti dalla cessione delle attività o passività dell'ente soggetto a liquidazione dovrebbero andare a beneficio dell'entità che resta interessata dalla procedura di liquidazione. Quando si applica lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa, i proventi netti derivanti dalla cessione di titoli di proprietà emessi dall'ente soggetto a risoluzione dovrebbero andare a beneficio dei titolari di tali titoli di proprietà dell'entità che resta interessata dalla procedura di liquidazione. I proventi dovrebbero essere calcolati al netto dei costi generati dal dissesto dell'entità e dal processo di risoluzione.
(72) Lo strumento di separazione delle attività dovrebbe consentire alle autorità di cedere attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione a una società veicolo distinta. Questo strumento dovrebbe essere utilizzato solo unitamente ad altri strumenti per impedire un indebito vantaggio competitivo a favore dell'entità in dissesto.
(73) Un regime di risoluzione efficace dovrebbe ridurre al minimo i costi della risoluzione di un'entità in dissesto sostenuti dai contribuenti e assicurare che anche la risoluzione di entità di rilevanza sistemica sia possibile senza mettere a repentaglio la stabilità finanziaria. Con lo strumento del bail-in si consegue tale obiettivo garantendo che gli azionisti e creditori dell'entità in dissesto sostengano una congrua quota di perdite e si facciano carico di una quota adeguata dei costi derivanti dal dissesto dell'entità. Lo strumento del bail-in darà pertanto agli azionisti e ai creditori delle entità un maggiore incentivo a vigilare sul buon funzionamento dell'entità in circostanze normali. Ciò è conforme alla raccomandazione del Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB) che i poteri di svalutazione del debito e di conversione previsti per legge siano inclusi in un quadro di risoluzione come opzione aggiuntiva, unitamente ad altri strumenti di risoluzione.
(74) Al fine di garantire la necessaria flessibilità nel ripartire le perdite tra i creditori in una serie di circostanze, è opportuno che lo strumento del bail-in possa applicarsi sia quando l'obiettivo è procedere alla risoluzione dell'entità in dissesto mantenendola attiva, purché se ne possa ragionevolmente prospettare il ripristino della sostenibilità economica, sia quando servizi importanti a livello sistemico sono trasferiti a un'entità-ponte e la parte residua dell'entità cessa di operare ed è liquidata.
(75) Quando lo strumento del bail-in è applicato con l'obiettivo di ripristinare il capitale dell'entità in dissesto per consentirgli di continuare la propria attività, la risoluzione tramite bail-in dovrebbe essere accompagnata dalla sostituzione della direzione, salvo nei casi in cui il suo mantenimento sia opportuno e necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione, e dalla successiva ristrutturazione dell'entità e delle sue attività in modo da eliminare i motivi del dissesto. La ristrutturazione dovrebbe essere realizzata mediante l'attuazione di un piano di riorganizzazione aziendale. Laddove applicabile, tale piano dovrebbe essere compatibile con il piano di ristrutturazione che le entità sono tenute a presentare alla Commissione a titolo della disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione. Il piano dovrebbe in particolare includere, oltre alle misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine dell'entità, misure che limitino l'aiuto alla ripartizione degli oneri minima e misure che arginino le distorsioni della concorrenza.
(76) Non è opportuno applicare lo strumento del bail-in a crediti garantiti, siano essi assistiti da garanzia reale o da altri tipi di garanzie. Tuttavia, per assicurare che lo strumento sia efficace e raggiunga gli obiettivi è auspicabile che si possa applicare a una gamma quanto più ampia possibile di passività non garantite di un'entità in dissesto. È nondimeno opportuno escludere determinate categorie di passività non garantite dall'ambito di applicazione dello strumento del bail-in. Per tutelare i titolari di depositi protetti, lo strumento del bail-in non dovrebbe applicarsi ai depositi protetti ai sensi della direttiva 2014/49/UE. Per garantire la continuità delle funzioni essenziali lo strumento del bail-in non dovrebbe applicarsi a talune passività nei confronti dei dipendenti dell'entità in dissesto o ai crediti commerciali relativi a beni e servizi necessari per il funzionamento quotidiano dell'entità. Per soddisfare gli obblighi pensionistici e gli importi delle pensioni dovuti a fondi pensionistici e fiduciari di tali fondi, lo strumento del bail-in non dovrebbe applicarsi alle passività dell'entità in dissesto nei confronti di un regime pensionistico, salvo per le passività concernenti benefici pensionistici da attribuire alle componenti variabili della remunerazione non derivate da negoziati collettivi. Per limitare il rischio di contagio sistemico lo strumento del bail-in non dovrebbe applicarsi alle passività derivanti dalla partecipazione a sistemi di pagamento con scadenza residua inferiore a sette giorni, o alle passività nei confronti di entità, escluse quelle che fanno parte dello stesso gruppo, con scadenza originaria inferiore a sette giorni.
(77) Dovrebbe essere possibile escludere, integralmente o parzialmente, le passività in talune circostanze, ad esempio quando non sia possibile applicare lo strumento del bail-in alle passività in tempi ragionevoli, quando l'esclusione sia strettamente necessaria e proporzionata al fine di assicurare la continuità delle funzioni essenziali e delle linee di business principali o, ancora, qualora l'applicazione del bail-in alle passività provocherebbe una distruzione di valore tale che le perdite subite da altri creditori sarebbero più elevate che se tali passività non fossero state escluse dal bail-in. Dovrebbe essere possibile anche escludere, integralmente o parzialmente, le passività qualora ciò sia necessario per evitare il diffondersi di contagio e instabilità finanziaria suscettibili di perturbare gravemente l'economia di uno Stato membro. Nell'effettuare le valutazioni, il Comitato o, laddove pertinente, le autorità nazionali di risoluzione dovrebbero considerare le conseguenze di un eventuale bail-in di passività derivanti da depositi ammissibili detenuti da persone fisiche, da micro, piccole e medie imprese superiore al livello di copertura previsto dalla direttiva 2014/49/UE.
(78) Quando si applicano tali esclusioni, il livello di svalutazione o di conversione delle altre passività ammissibili può essere aumentato per tener conto delle esclusioni stesse, fatto salvo il rispetto del principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato rispetto alle normali procedure di insolvenza. Se le perdite non possono essere trasferite ad altri creditori, il Fondo può effettuare conferimenti all'ente soggetto a risoluzione nel rispetto di una serie di rigorose condizioni, tra cui l'obbligo che siano già state assorbite perdite almeno pari all'8 % delle passività totali — fondi propri compresi — e che le risorse erogate dal Fondo si limitino al 5 % delle passività totali — fondi propri compresi — o, se inferiori, ai mezzi finanziari di cui dispone il Fondo e all'importo che può essere raccolto mediante conferimenti ex post nell'arco di tre anni.
(79) In casi straordinari in cui le passività sono state escluse e il Fondo è stato usato per il bail-in al posto delle passività in questione a concorrenza del massimale ammesso, il Comitato dovrebbe poter tentare di reperire mezzi di finanziamento alternativi.
(80) La percentuale minima del bail-in, pari all'8 % delle passività totali di cui al presente regolamento, dovrebbe essere basata sulla valutazione effettuata in conformità del presente regolamento. Le perdite storiche, già assorbite dagli azionisti riducendo i fondi propri prima di tale valutazione, non dovrebbero rientrare in tale percentuale.
(81) Essendo la protezione dei titolari di depositi protetti uno degli obiettivi più importanti della risoluzione, lo strumento del bail-in non dovrebbe incidere sui depositi protetti, anche se il sistema di garanzia dei depositi contribuisce comunque a finanziare il processo di risoluzione assorbendo le perdite fino a concorrenza delle perdite nette che avrebbe dovuto sostenere dopo aver indennizzato i depositanti nella procedura ordinaria di insolvenza. L'esercizio dei poteri di bail-in permetterebbe ai depositanti di continuare ad accedere ai depositi, il che costituisce il principale motivo per cui sono stati istituiti i sistemi di garanzia dei depositi. Se non si prevedesse d'implicare questi sistemi in tali casi, si configurerebbe un vantaggio indebito rispetto al resto dei creditori nei confronti dei quali l'autorità di risoluzione eserciterebbe i suoi poteri.
(82) Quando, nel contesto della risoluzione di un'entità, i depositi sono trasferiti a un'altra entità, i depositanti non dovrebbero essere assicurati per un importo superiore al livello di copertura previsto dalla direttiva 2014/49/UE. Di conseguenza, i crediti relativi ai depositi rimasti presso l'ente soggetto a risoluzione si dovrebbero limitare alla differenza tra i fondi trasferiti e il livello di copertura previsto nella direttiva 2014/49/UE. Se i depositi trasferiti sono superiori al livello di copertura, il depositante non dovrebbe avere un diritto di credito nei confronti del sistema di garanzia dei depositi per quanto concerne i depositi rimasti presso l'ente soggetto a risoluzione.
(83) Per evitare che le entità strutturino le passività in modo da minare l'efficacia dello strumento del bail-in, è opportuno stabilire che esse siano sempre in regola con i requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili assoggettabili allo strumento del bail-in, espressi in percentuale delle passività totali dell'entità non rientranti nei fondi propri a norma della
(84) In sede di determinazione dei requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili all'interno di un gruppo è opportuno adottare un approccio dall'alto verso il basso. Tale approccio dovrebbe riconoscere che l'azione di risoluzione si applica a livello di singola entità giuridica e che la capacità di assorbimento delle perdite deve essere imperativamente situata nell'entità all'interno del gruppo nel quale si verificano le perdite, oppure essere a questa accessibile. A tal fine, è opportuno assicurare che la capacità di assorbimento delle perdite all'interno di un gruppo sia distribuita in tutto il gruppo, in funzione del livello di rischio che presentano le entità giuridiche che ne fanno parte. Il requisito minimo di fondi propri e passibilità ammissibili necessario per ogni singola filiazione dovrebbe essere valutato separatamente. È opportuno inoltre assicurare che tutti i capitali e tutte le passività computati ai fini del requisito minimo di fondi propri e passibilità ammissibili consolidato siano situati nelle entità in cui è probabile che si verifichino le perdite, o siano altrimenti disponibili per assorbire le perdite.
Il presente regolamento dovrebbe consentire una risoluzione «multiple-point-of-entry»(Mep) o «single-point-of-entry»(Spe). Il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili dovrebbero riflettere la strategia di risoluzione idonea a un gruppo, conformemente al piano di risoluzione. In particolare, il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili dovrebbero essere imposti al pertinente livello del gruppo per riflettere l'approccio Mep o Spe contenuto nel piano di risoluzione, senza dimenticare che possono esservi circostanze nelle quali si applica un approccio diverso da quello contenuto nel piano, ad esempio perché consente di raggiungere meglio gli obiettivi della risoluzione. Alla luce di quanto precede, e a prescindere dal fatto se un gruppo ha scelto l'approccio Mep o Spe, tutte le entità del gruppo dovrebbero sempre disporre di un solido requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, per evitare il rischio di contagio o di assalto agli sportelli.
(85) È opportuno scegliere il metodo di risoluzione che risulta migliore in funzione delle circostanze del caso e dell'obiettivo perseguito: dovrebbero quindi essere disponibili tutti gli strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva 2014/59/UE. In sede di decisione sul programma di risoluzione il Comitato, il Consiglio e la Commissione dovrebbero per quanto possibile optare rispettivamente per il piano finanziariamente meno oneroso per il Fondo.
(86) La direttiva 2014/59/UE attribuisce alle autorità nazionali di risoluzione il potere di svalutare e convertire gli strumenti di capitale, perché le condizioni che permettono tali operazioni possono coincidere con le condizioni della risoluzione; in tal caso, occorre valutare se tali operazioni siano sufficienti a ripristinare, da sole, la solidità finanziaria dell'entità oppure se sia necessaria anche un'azione di risoluzione. In via di principio, detto potere sarà usato nel contesto della risoluzione. È opportuno che il Comitato, sotto il controllo della Commissione o, se pertinente, del Consiglio subentrino alle autorità nazionali di risoluzione anche in tale funzione e siano quindi abilitati a valutare se sussistano le condizioni per la svalutazione e la conversione degli strumenti di capitale e a decidere se un'entità debba essere assoggettata a risoluzione se ne sono soddisfatte anche le condizioni.
(87) È opportuno assicurare l'efficienza e l'uniformità dell'azione di risoluzione in tutti gli Stati membri partecipanti. A tal fine laddove l'autorità nazionale di risoluzione non abbia applicato o non si sia attenuta a una decisione del Comitato ai sensi del presente regolamento o l'abbia applicata in modo da recare pregiudizio a uno degli obiettivi della risoluzione o all'attuazione efficiente del programma di risoluzione, il Comitato dovrebbe avere il potere di cedere a un'altra persona determinati diritti, attività o passività dell'ente soggetto a risoluzione, a esigere, in talune circostanze, la conversione degli strumenti di debito che contengono una clausola contrattuale al riguardo oppure ad adottare ogni intervento utile ad evitare di pregiudicare l'obiettivo della risoluzione di cui trattasi. È opportuno precludere ad un'autorità nazionale di risoluzione qualsiasi iniziativa che limiti o intralci il Comitato nell'esercizio dei suoi poteri o funzioni.
(88) Le entità, gli organi e le autorità coinvolte nell'applicazione del presente regolamento dovrebbero cooperare reciprocamente rispettando il dovere di leale cooperazione sancito dai trattati.
(89) Per potenziare l'efficacia dell'SRM è opportuno che il Comitato cooperi strettamente, e in ogni circostanza, con l'ABE. Se del caso, il Comitato dovrebbe cooperare anche con il CERS, l'Autorità europea di vigilanza (European Insurance and Occupational Pensions Authority) ('EIOPÀ), istituita dal
(90) In sede di applicazione di strumenti di risoluzione e di esercizio dei poteri in materia, il Comitato dovrebbe incaricare le autorità nazionali di risoluzione di assicurare l'informazione e, se del caso, la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori delle entità interessate, così come previsto dalla direttiva 2014/59/UE.
(91) Dato che subentra alle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti per le decisioni in materia di risoluzione, il Comitato dovrebbe sostituirsi a esse anche nella cooperazione con gli Stati membri non partecipanti — ivi incluso in seno ai collegi di risoluzione di cui alla direttiva 2014/59/UE — per gli aspetti attinenti alle funzioni di risoluzione.
(92) Poiché numerosi enti operano non soltanto all'interno dell'Unione bensì a dimensione internazionale, qualsiasi meccanismo di risoluzione deve, per essere efficace, stabilire principi di cooperazione con le pertinenti autorità dei paesi terzi. Il sostegno offerto alle autorità dei paesi terzi dovrebbe rispettare il quadro giuridico previsto all'articolo 88 della direttiva 2014/59/UE. Al fine di assicurare un approccio coerente nei confronti dei paesi terzi è opportuno evitare per quanto possibile che negli Stati membri partecipanti si prendano decisioni divergenti quanto al riconoscimento di procedure di risoluzione condotte nei paesi terzi nei confronti di enti o imprese madri che negli Stati membri partecipanti posseggono filiazioni o altre attività, diritti o passività. Il Comitato dovrebbe pertanto essere abilitato a emettere raccomandazioni in materia.
(93) Per poter svolgere efficacemente i propri compiti, il Comitato dovrebbe disporre di poteri di indagine adeguati: il potere di esigere che gli siano comunicate tutte le informazioni necessarie per il tramite delle autorità nazionali di risoluzione o direttamente dopo aver informato dette autorità, e il potere di svolgere indagini e ispezioni in loco, se del caso in cooperazione con le autorità nazionali competenti, avvalendosi di tutte le informazioni a disposizione della BCE e delle autorità nazionali competenti. Le ispezioni in loco nell'ambito della risoluzione dovrebbero consentire al Comitato di assicurare che le decisioni siano adottate in base a informazioni totalmente attendibili e di monitorare efficacemente l'attuazione delle misure da parte delle autorità nazionali.
(94) Affinché il Comitato abbia accesso a tutte le informazioni pertinenti, è opportuno precludere alle entità e al relativo personale oppure ai soggetti terzi cui le entità in questione hanno esternalizzato funzioni o attività, la possibilità di negargli informazioni adducendo gli obblighi di segreto professionale. Al tempo stesso la rivelazione di tali informazioni al Comitato non dovrebbe essere considerata una violazione degli obblighi di segreto professionale.
(95) Per assicurare la conformità delle decisioni adottate nell'ambito dell'SRM, è opportuno irrogare sanzioni pecuniarie proporzionate e dissuasive in caso di violazione. È opportuno abilitare il Comitato a irrogare sanzioni pecuniarie o penalità di mora alle imprese che non si conformano alle decisioni del Comitato loro indirizzate.
(96) Qualora un'autorità nazionale di risoluzione violi le regole dell'SRM non esercitando i poteri conferitile dalla normativa nazionale per attuare un'istruzione impartita dal Comitato, lo Stato membro in questione può essere responsabile, conformemente alla giurisprudenza in materia, della riparazione dei danni causati alle persone, compresi, ove applicabile, l'ente o il gruppo soggetti a risoluzione ovvero i creditori di qualsiasi ramo di tale entità o gruppo in qualsiasi Stato membro.
(97) Per garantirne la completa autonomia e indipendenza, è opportuno che il Comitato sia dotato di un bilancio autonomo, con entrate provenienti da contributi obbligatori degli enti degli Stati membri partecipanti. Dovrebbero essere stabilite norme adeguate che disciplinino il bilancio del Comitato, la relativa elaborazione, l'adozione della regolamentazione interna che ne fissa la procedura di stabilimento e di esecuzione e l'audit interno ed esterno.
(98) Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicata la capacità per gli Stati membri di applicare commissioni per coprire i costi amministrativi delle rispettive autorità nazionali di risoluzione.
(99) Gli Stati membri partecipanti hanno deciso di comune accordo di provvedere a che agli Stati membri non partecipanti siano prontamente rimborsate con interessi le somme pagate da uno Stato membro non partecipante a titolo di risorse proprie per ogni intervento del bilancio dell'Unione volto a onorare le responsabilità extracontrattuali e costi connessi attinenti allo svolgimento dei compiti previsti dal presente regolamento. Gli Stati membri partecipanti hanno concluso un accordo per attuare tale impegno.
(100) Vi sono casi in cui l'efficacia degli strumenti di risoluzione applicati può dipendere dalla disponibilità di finanziamenti a breve termine per l'entità o per un entità-ponte, dalla fornitura di garanzie a potenziali acquirenti o dalla reperibilità di capitali per l'entità-ponte. Al di là del ruolo delle banche centrali di fornire liquidità al sistema finanziario anche in momenti di crisi, è quindi importante istituire un fondo che non consenta che il denaro necessario a tali fini provenga dai bilanci nazionali. La stabilizzazione del sistema finanziario dovrebbe essere finanziata dal settore finanziario nel suo complesso.
(101) Poiché è necessario che il Fondo sia pienamente disponibile per la risoluzione degli enti in dissesto, il Fondo non dovrebbe essere attivato per nessuno scopo che non sia l'attuazione efficiente degli strumenti e dei poteri di risoluzione. Dovrebbe inoltre essere usato solo nel rispetto degli obiettivi e principi di risoluzione applicabili. Di conseguenza, il Comitato dovrebbe provvedere a che le perdite, i costi o le altre spese sostenuti in relazione all'applicazione degli strumenti di risoluzione siano in primo luogo a carico degli azionisti e creditori dell'ente soggetto a risoluzione. Il Fondo dovrebbe farsi carico delle perdite, costi o altre spese sostenuti in relazione agli strumenti di risoluzione soltanto se le risorse degli azionisti e creditori sono esaurite.
(102) In linea di principio, i contributi dovrebbero essere raccolti dal settore prima di qualsiasi operazione di risoluzione e indipendentemente da essa. Quando i finanziamenti preventivi non sono sufficienti a coprire le perdite o i costi sostenuti per l'attivazione del Fondo, è opportuno raccogliere contributi aggiuntivi per sostenere gli ulteriori costi o perdite. È opportuno che il Fondo abbia la possibilità di contrarre prestiti o di ottenere altre forme di sostegno dagli enti, dagli enti finanziari o da altri terzi qualora i contributi ex ante ed ex post non siano immediatamente accessibili o non coprano le spese sostenute mediante il ricorso al Fondo in relazione alle azioni di risoluzione.
(103) Per evitare duplicazione di pagamenti gli Stati membri dovrebbero essere in grado di servirsi dei mezzi finanziari disponibili grazie ai prelievi, tasse o contributi bancari di risoluzione nazionali istituiti tra il 17 giugno 2010 e il 2 luglio 2014 a titolo di contributi ex ante.
(104) Al fine di costituire una massa critica ed evitare gli effetti prociclici che si verificherebbero se, in una crisi sistemica, il Fondo dovesse basarsi solo sui contributi ex post, è indispensabile che le risorse finanziarie messe ex ante a disposizione del Fondo siano di importo almeno pari ad un determinato livello-obiettivo.
(105) Il livello-obiettivo del Fondo dovrebbe essere definito in percentuale dell'importo dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati negli Stati membri partecipanti. Tuttavia, poiché l'ammontare delle passività totali degli enti stessi dovrebbe costituire, tenendo in considerazione le funzioni del Fondo, un parametro più adeguato, è opportuno che la Commissione valuti se i depositi protetti o le passività complessive costituiscano una base più adeguata e se in futuro debba essere introdotto per il Fondo un contributo minimo in termini assoluti mantenendo uniformità di condizioni con la direttiva 2014/59/UE.
(106) È opportuno stabilire una tempistica adeguata per il raggiungimento del livello-obiettivo del Fondo. Il Comitato dovrebbe tuttavia poter adeguare i tempi per il pagamento dei contributi in funzione degli esborsi significativi effettuati dal Fondo.
(107) La garanzia di un finanziamento efficace e adeguato del Fondo è di importanza capitale per la credibilità dell'SRM. La capacità del Comitato di reperire mezzi di finanziamento alternativi per il Fondo dovrebbe essere rafforzata in modo da ottimizzare i costi del finanziamento e di preservare la credibilità del Fondo. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, è opportuno che il Comitato, in cooperazione con gli Stati membri partecipanti, compia i passi necessari per sviluppare idonei metodi e modalità che permettano di potenziare la capacità di credito di cui il Fondo dovrebbe disporre alla data di applicazione del presente regolamento.
(108) Gli Stati membri partecipanti che hanno già istituito meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione dovrebbero poter prevedere che questi usino i mezzi finanziari di cui dispongono, ricevuti in passato dalle entità a titolo di contributi ex ante, per compensare le entità relativamente ai contributi ex ante che tali entità dovrebbero versare al Fondo. È opportuno che questa restituzione lasci impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri a norma della direttiva 2014/49/UE.
(109) Ai fini di un calcolo equo dei contributi e di un incentivo a operare secondo un modello che presenta meno rischi, è opportuno che i contributi al Fondo tengano conto del grado di rischio cui l'ente creditizio è esposto in base alla direttiva 2014/59/UE e agli atti delegati adottati a norma della stessa.
(110) Ai fini di una ripartizione equa dei costi della risoluzione fra i sistemi di garanzia dei depositi e il Fondo, il sistema di garanzia dei depositi cui l'ente soggetto a risoluzione è affiliato dovrebbe essere tenuto a contribuire per una cifra non superiore all'ammontare delle perdite che avrebbe dovuto sostenere se l'entità fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.
(111) Tali somme detenute dal Fondo dovrebbero essere investite in attività sufficientemente sicure, diversificate e liquide in modo da tutelarne il valore.
(112) Qualora si ponga fine alla stretta cooperazione di uno Stato membro partecipante la cui moneta non è l'euro con la BCE ai sensi dell'articolo 7 del
(113) Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di determinare le norme per il calcolo del tasso di interesse da applicare in caso di decisione sul recupero di importi oggetto di un uso improprio dal Fondo e di garantire il diritto alla buona amministrazione e al diritto all'accesso ai documenti dei beneficiari nelle procedure relative a tale recupero; la tipologia di contributi da versare al Fondo e la ragione per cui il contributo è dovuto e il modo in cui ne è calcolato l'ammontare e le modalità con cui deve essere pagato; le norme in materia di registrazione, contabilità, informativa e altro che sono necessarie per assicurare il pagamento integrale e tempestivo dei contributi; il sistema dei contributi per gli enti che sono stati autorizzati ad operare dopo che il Fondo ha raggiunto il suo livello-obiettivo; criteri di scaglionamento dei contributi; le situazioni in cui il pagamento dei contributi può essere anticipato; i criteri per stabilire il numero di anni per i quali il periodo iniziale per raggiungere il livello-obiettivo può essere prorogato; determinare i criteri per fissare i contributi annuali quando i mezzi finanziari a disposizione del Fondo scendono al di sotto del suo livello-obiettivo dopo il periodo iniziale; determinare le misure che indicano le circostanze e le condizioni in cui i contributi ex post possono essere temporaneamente differiti per singoli enti, e le norme dettagliate per l'amministrazione del Fondo e i principi e i criteri generali per la sua strategia di investimento.
(114) Il Consiglio dovrebbe, nell'ambito degli atti delegati adottati a norma della direttiva 2014/59/UE, adottare atti di esecuzione che precisino l'applicazione delle metodologie di calcolo dei singoli contributi al Fondo unitamente alle modalità tecniche per il calcolo del contributo fisso e del contributo ponderato in funzione del rischio. Tale metodologia dovrebbe assicurare che nella formula di calcolo dei singoli contributi sia l'elemento fisso che quello ponderato per il rischio siano considerati in modo coerente con i principi di risoluzione e conformemente agli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 7 della direttiva 2014/59/UE. La metodologia dovrebbe tener conto del principio di proporzionalità, senza creare distorsioni fra i vari assetti del settore bancario vigenti negli Stati membri.
(115) Come indicato nella dichiarazione n. 39 relativa all'articolo 290 TFUE, nell'elaborazione dei progetti di atti delegati previsti dal presente regolamento la Commissione dovrebbe continuare, secondo la sua prassi costante, a consultare gli esperti nominati dagli Stati membri. È altresì di particolare importanza in tale ambito che, ove opportuno, durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni con la BCE e con il Comitato nelle loro aree di competenza.
(116) Le azioni di risoluzione dovrebbero essere debitamente notificate e, salvo le limitate eccezioni stabilite nel presente regolamento, essere rese pubbliche. Tuttavia, poiché è probabile che siano sensibili, le informazioni ottenute dal Comitato, dalle autorità nazionali di risoluzione e dai loro consulenti professionali durante la procedura di risoluzione dovrebbero essere soggette a obblighi in materia di segreto professionale. Occorre tenere conto del fatto che le informazioni sui contenuti e i particolari dei piani di risoluzione, nonché i risultati di qualsiasi valutazione di tali piani, possono avere conseguenze di ampia portata soprattutto per le imprese interessate. Tutte le informazioni fornite rispetto a una decisione prima che questa sia presa, che si tratti di accertare se le condizioni per la risoluzione siano soddisfatte, dell'uso di uno specifico strumento o di qualsiasi azione in corso di procedura, devono essere considerate come suscettibili di avere ripercussioni sugli interessi, pubblici e privati, implicati dall'azione. Tuttavia, potrebbe bastare l'informazione che il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione stiano esaminando una data entità per avere effetti negativi su di essa; per cui è necessario assicurare che vi siano strumenti adeguati per mantenere riservate informazioni quali il contenuto e i particolari dei piani di risoluzione e il risultato di qualsiasi valutazione svolta in tale contesto.
(117) A tutela della riservatezza dei lavori del Comitato, è opportuno vincolare all'obbligo di rispetto del segreto professionale, anche dopo la cessazione dalle funzioni, i suoi membri e il suo personale, comprese le persone che vi svolgono mansioni di risoluzione nell'ambito di un regime di scambio o di distacco da uno Stato membro partecipante. Si tratta di obblighi che dovrebbero altresì applicarsi alle altre persone autorizzate dal Comitato, alle persone autorizzate o incaricate dalle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri di effettuare ispezioni in loco, nonché agli osservatori invitati a partecipare alle riunioni delle sessioni plenarie ed esecutive del Comitato e agli osservatori di Stati membri non partecipanti che fanno parte di gruppi interni per la risoluzione. Per poter svolgere le funzioni attribuitegli dal presente regolamento, il Comitato dovrebbe essere autorizzato, a determinate condizioni, a scambiare informazioni con le autorità e gli organi degli Stati membri e dell'Unione.
(118) Affinché il Comitato sia integrato nel SEVIF, è opportuno modificare il
(119) Fino alla piena operatività del Comitato dovrebbe essere conferita alla Commissione la responsabilità delle operazioni iniziali, tra cui la designazione di un presidente ad interim che autorizzi, per conto del Comitato, tutti i pagamenti necessari.
(120) L'SRM riunisce il Comitato, il Consiglio, la Commissione e le autorità di risoluzione degli Stati membri partecipanti. La Corte di giustizia ha competenza per esercitare il controllo di legittimità sulle decisioni adottate dal Comitato, dal Consiglio e dalla Commissione, in conformità dell'articolo 263 TFUE, e per determinare la loro responsabilità extra-contrattuale. Inoltre, in conformità dell'articolo 267 TFUE e previa richiesta delle autorità giudiziarie nazionali, la Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità e l'interpretazione degli atti delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione. Le autorità giudiziarie nazionali dovrebbero essere competenti, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, a controllare la legittimità delle decisioni adottate dalle autorità di risoluzione degli Stati membri partecipanti nell'esercizio dei poteri loro conferiti dal presente regolamento, e a determinare la loro responsabilità extra-contrattuale.
(121) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i diritti, le libertà e i principi riconosciuti in particolare dalla Carta e segnatamente il diritto di proprietà, la protezione dei dati personali, la libertà di impresa, il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale e il diritto alla difesa, e dovrebbe essere attuato conformemente a detti diritti e principi.
(122) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un quadro europeo unico, efficiente ed efficace, per la risoluzione delle entità e l'applicazione coerente delle norme in materia di risoluzione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(123) La Commissione dovrebbe controllare l'applicazione del presente regolamento onde valutarne l'impatto sul mercato interno e determinare se siano necessarie modifiche o innovazioni per migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'SRM, in particolare se l'Unione bancaria debba essere completata dall'armonizzazione, a livello dell'Unione, delle procedure di insolvenza per gli enti in stato di dissesto.
(124) Il trasferimento dei contributi riscossi a livello nazionale a norma del presente regolamento dovrebbe permettere al Fondo di operare, di conseguenza, agli strumenti di risoluzione di essere applicati in modo efficace. Pertanto le disposizioni del presente regolamento relative agli strumenti di risoluzione e ai contributi dovrebbero applicarsi a partire dal 1o gennaio 2016. Dal dicembre 2015 dovrebbe essere possibile posticipare tale data per periodi di un mese ove le condizioni che permettono il trasferimento dei contributi riscossi a livello nazionali non siano ancora soddisfatte,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Oggetto
Il presente regolamento stabilisce regole e una procedura uniformi per la risoluzione delle entità di cui all'articolo 2 stabilite negli Stati membri partecipanti di cui all'articolo 4.
Le regole e la procedura uniformi sono applicate dal Comitato di risoluzione unico istituito ai sensi dell'articolo 42 («Comitato»), insieme al Consiglio e alla Commissione e alle autorità nazionali di risoluzione nell'ambito del meccanismo di risoluzione unico («SRM») stabilito dal presente regolamento. L'SRM è sostenuto da un Fondo di risoluzione unico («Fondo»).
L'utilizzo del Fondo è subordinato all'entrata in vigore di un accordo fra gli Stati membri partecipanti («Accordo») sul trasferimento dei contributi raccolti a livello nazionale al Fondo e sulla progressiva fusione dei diversi contributi raccolti a livello nazionale che dovranno essere assegnati ai comparti nazionali del Fondo.
Art. 2. Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica alle seguenti entità:
a) gli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro partecipante;
b) le imprese madri, comprese le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista, stabilite in uno Stato membro partecipante, ove siano soggette alla vigilanza su base consolidata svolta dalla BCE conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), del
c) le imprese d'investimento e gli enti finanziari stabiliti in uno Stato membro partecipante ove rientrino nell'ambito della vigilanza su base consolidata dell'impresa madre svolta dalla BCE conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), del
Art. 3. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «autorità nazionale competente»: autorità nazionale competente come definita all'articolo 2, punto 2, del
2) «autorità competente»: autorità competente come definita all'articolo 4, punto 2, punto i), del
3) «autorità nazionale di risoluzione»: autorità designata da uno Stato membro partecipante a norma dell'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE;
4) «autorità nazionale di risoluzione pertinente»: l'autorità nazionale di risoluzione dello Stato membro partecipante in cui sono stabiliti un'entità o un gruppo;
5) «condizioni per la risoluzione»: le condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1;
6) «piano di risoluzione»: un piano elaborato conformemente all'articolo 8 o 9;
7) «piano di risoluzione di gruppo»: un piano di risoluzione di gruppo elaborato conformemente agli articoli 8 e 9;
8) «obiettivi della risoluzione»: gli obiettivi di cui all'articolo 14;
9) «strumento di risoluzione»: uno strumento di risoluzione di cui all'articolo 22, paragrafo 2;
10) «azione di risoluzione»: la decisione di assoggettare alla risoluzione di cui all'articolo 18 un'entità di cui all'articolo 2, l'applicazione di uno strumento di risoluzione o l'esercizio di uno o più poteri di risoluzione;
11) «depositi protetti»: i depositi definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/49/UE;
12) «depositi ammissibili»: depositi come definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/49/UE;
13) «ente»: ente creditizio o impresa di investimento che rientra nella vigilanza su base consolidata ai sensi dell'articolo 2, lettera c);
14) «ente soggetto a risoluzione»: entità ai sensi dell'articolo 2 per la quale è stata avviata un'azione di risoluzione;
15) «ente finanziario»: ente finanziario quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del
16) «società di partecipazione finanziaria»: la società di partecipazione finanziaria definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del
17) «società di partecipazione finanziaria mista»: la società di partecipazione finanziaria mista definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, del
18) «società di partecipazione finanziaria madre nell'Unione»: la società di partecipazione finanziaria madre nell'UE definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 31, del
19) «ente impresa madre nell'Unione»: l'ente impresa madre nell'UE definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 29, del
20) «impresa madre»: l'impresa madre definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, lettera a), del
21) «filiazione»: la filiazione definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 16, del
22) «succursale»: la succursale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, del
23) «gruppo»: impresa madre e relative filiazioni che sono entità di cui all'articolo 2;
24) «gruppo transfrontaliero»: gruppo cui fanno capo entità di cui all'articolo 2, stabilito in più di uno Stato membro partecipante;
25) «base consolidata»: la base della situazione consolidata definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 47, del
26) «autorità di vigilanza su base consolidata»: l'autorità di vigilanza su base consolidata definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 41, del
27) «autorità di risoluzione a livello di gruppo»: l'autorità di risoluzione nello Stato membro partecipante in cui sono stabiliti l'ente o l'impresa madre soggetto a vigilanza su base consolidata al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti in conformità dell'articolo 111 della direttiva 2013/36/UE;
28) «sistema di tutela istituzionale»o «IPS»: meccanismo che soddisfa i requisiti stabiliti all'articolo 113, paragrafo 7, del
29) «sostegno finanziario pubblico straordinario»: aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE o qualsiasi altro sostegno finanziario pubblico a livello sovranazionale che, se erogato a livello nazionale, configurerebbe un aiuto di stato, forniti per mantenere o ripristinare la sostenibilità economica, la liquidità o la solvibilità di un'entità di cui all'articolo 2 del presente regolamento o del gruppo di cui tale entità fa parte;
30) «strumento per la vendita dell'attività d'impresa»: il meccanismo per effettuare la cessione, ad opera di un'autorità di risoluzione di titoli di proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione, o di attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione a un acquirente diverso da un ente-ponte, secondo il disposto dell'articolo 24;
31) «strumento dell'ente-ponte»: il meccanismo che effettua la cessione di azioni o altri titoli di proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione o di attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione a un ente-ponte, secondo il disposto dell'articolo 25;
32) «strumento di separazione delle attività»: il meccanismo per effettuare la cessione di attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione a una società veicolo per la gestione delle attività, secondo il disposto dell'articolo 26;
33) «strumento del bail-in»: il meccanismo per l'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione in relazione alle passività di un ente soggetto a risoluzione, secondo il disposto dell'articolo 27;
34) «mezzi finanziari disponibili»: contante, depositi, attività e impegni di pagamento irrevocabili a disposizione del Fondo ai fini di cui all'articolo 76, paragrafo 1;
35) «livello-obiettivo»: importo dei mezzi finanziari disponibili che deve essere raggiunto a norma dell'articolo 69, paragrafo 1;
36) «Accordo»: accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi versati al Fondo;
37) «periodo transitorio»: il periodo intercorrente fra la data di applicazione del presente regolamento come determinata in base all'articolo 99, paragrafi 2 e 6, e il momento in cui il Fondo raggiunge il livello-obiettivo o, se anteriore, il 1o gennaio 2024;
38) «strumento finanziario»: lo strumento finanziario definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 50, del
39) «titoli di debito»: obbligazioni o altre forme di debito trasferibile, titoli che creano o riconoscono un debito e titoli che conferiscono diritti ad acquisire titoli di debito;
40) «fondi propri»: i fondi propri definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 118, del
41) «requisiti di fondi propri»: i requisiti stabiliti agli articoli da 92 a 98 del
42) «liquidazione»: la realizzazione di attività di un'entità di cui all'articolo 2;
43) «derivato»: derivato quale definito all'articolo 2, punto 5, del
44) «poteri di svalutazione e di conversione»: i poteri di cui all'articolo 21;
45) «strumenti del capitale primario di classe 1»: gli strumenti di capitale che soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 28, paragrafi da 1 a 4, all'articolo 29, paragrafi da 1 a 5, o all'articolo 31, paragrafo 1, del
46) «strumenti aggiuntivi di classe 1»: gli strumenti di capitale che soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 52, paragrafo 1, del
47) «strumenti di classe 2»: gli strumenti o i prestiti subordinati che soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 63 del
48) «importo aggregato»: l'importo aggregato di cui l'autorità di risoluzione ha valutato che le passività ammissibili devono essere svalutate o convertite, conformemente all'articolo 27, paragrafo 13;
49) «passività ammissibili»: le passività e gli strumenti di capitale che non sono qualificabili come strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o 2, strumenti di un'entità di cui all'articolo 2 che non sono esclusi dall'ambito di applicazione dello strumento del bail-in ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3;
50) «sistema di garanzia dei depositi»: il sistema di garanzia introdotto ed ufficialmente riconosciuto da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2014/49/UE;
51) «strumenti di capitale pertinenti»: gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e 2;
52) «obbligazione garantita»: il titolo di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della
53) «depositante»: il depositante definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 6, della direttiva 2014/49/UE;
54) «investitore»: l'investitore ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14).
2. In mancanza di una definizione pertinente al paragrafo 1 del presente articolo, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2014/59/UE. In mancanza di una definizione pertinente al paragrafo 1 del presente articolo o dell'articolo 2 della direttiva 2014/59/UE, si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2013/36/UE.
Art. 4. Stati membri partecipanti
1. Gli Stati membri partecipanti ai sensi dell'articolo 2 del
2. Qualora si sospenda o si ponga fine alla cooperazione stretta tra uno Stato membro e la BCE a norma dell'articolo 7 del
3. Qualora si ponga fine alla cooperazione stretta con la BCE di uno Stato membro la cui moneta non è l'euro in conformità dell'articolo 7 del
I recuperi comprendono la parte del comparto corrispondente allo Stato membro interessato che non è oggetto di messa in comune. Se, durante il periodo di transizione, secondo quanto stabilito nell'Accordo, i recuperi della parte non messa in comune non sono sufficienti per consentire allo Stato membro interessato di finanziare la costituzione del proprio meccanismo di finanziamento nazionale, conformemente alla direttiva 2014/59/UE, i recuperi includono anche la totalità o una quota della parte del comparto corrispondente a tale Stato membro oggetto di messa in comune, in conformità dell'Accordo o altrimenti, dopo il periodo di transizione, la totalità o una parte dei contributi trasferiti dallo Stato membro durante la cooperazione stretta, in un importo sufficiente per permettere di finanziare tale meccanismo di finanziamento nazionale.
Nel valutare l'importo dei mezzi finanziari che saranno recuperati dalla parte messa in comune o altrimenti, dopo il periodo di transizione, dal Fondo, sono presi in considerazione i seguenti criteri aggiuntivi:
a) la modalità di cessazione della cooperazione stretta con la BCE, se su base volontaria in conformità dell'articolo 7, paragrafo 6, del
b) l'esistenza di azioni di risoluzione in corso alla data di cessazione;
c) il ciclo economico dello Stato membro interessato dalla cessazione.
I recuperi sono distribuiti in un periodo limitato, proporzionale alla durata della cooperazione stretta. La quota delle risorse finanziarie dello Stato membro interessato erogate dal Fondo utilizzate per azioni di risoluzione durante il periodo di cooperazione stretta è dedotta da tali recuperi.
4. Il presente regolamento continua ad applicarsi alle procedure di risoluzione in corso alla data di applicazione di una decisione di cui al paragrafo 2.
Art. 5. Relazione con la direttiva 2014/59/UE e la normativa nazionale applicabile
1. Qualora, ai sensi del presente regolamento, il Comitato svolga compiti ed eserciti poteri che, a norma della direttiva 2014/59/UE, devono essere svolti o esercitati dalle autorità nazionali di risoluzione, il Comitato è considerato, ai fini dell'applicazione del presente regolamento e della direttiva 2014/59/UE, l'autorità nazionale di risoluzione pertinente o, in caso di risoluzione di un gruppo transfrontaliero, la pertinente autorità di risoluzione a livello di gruppo.
2. Il Comitato, il Consiglio e la Commissione e, ove pertinente, le autorità nazionali di risoluzione, prendono decisioni in conformità della pertinente normativa dell'Unione e in particolare di qualsiasi atto legislativo e non legislativo, compresi quelli di cui agli articoli 290 e 291 TFUE.
Il Comitato, il Consiglio e la Commissione sono soggetti alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione vincolanti elaborate dall'ABE e adottate dalla Commissione, a norma degli articoli da 10 a 15 del
Art. 6. Principi generali
1. Nessuna azione, proposta o politica del Comitato, del Consiglio, della Commissione o dell'autorità nazionale di risoluzione discrimina entità, depositanti, investitori o altri creditori stabiliti nell'Unione in ragione della cittadinanza o nazionalità oppure della sede di attività.
2. Ogni azione, proposta o politica del Comitato, del Consiglio, della Commissione o di un'autorità nazionale di risoluzione nell'ambito dell'SRM è avviata nel pieno rispetto dell'unità e dell'integrità del mercato interno nonché degli obblighi di diligenza al riguardo.
3. All'atto di adottare decisioni o intraprendere azioni che possano avere ripercussioni in più di uno Stato membro, in particolare in caso di decisioni riguardanti gruppi stabiliti in due o più Stati membri, occorre tenere nella debita considerazione gli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 14 e tutti i fattori seguenti:
a) gli interessi degli Stati membri in cui un gruppo opera e soprattutto l'impatto di qualsiasi decisione o azione o inazione sulla stabilità finanziaria, le risorse fiscali, l'economia, i meccanismi di finanziamento, il sistema di garanzia dei depositi o il sistema di indennizzo degli investitori di uno qualsiasi di tali Stati membri e sul Fondo;
b) l'obiettivo di trovare un equilibrio tra gli interessi dei vari Stati membri coinvolti e di evitare un'ingiusta penalizzazione o tutela degli interessi di uno Stato membro;
c) la necessità di ridurre al minimo l'impatto negativo per qualsiasi parte del gruppo cui appartiene un'entità di cui all'articolo 2 soggetta a risoluzione.
4. Nell'adottare decisioni o intraprendere azioni, in particolare in relazione a entità o gruppi stabiliti sia in uno Stato membro partecipante sia in uno Stato membro non partecipante, si prendono in considerazione i possibili effetti negativi sugli Stati membri non partecipanti nonché sulle entità stabilite in tali Stati membri.
5. Il Comitato, il Consiglio e la Commissione assicurano un adeguato equilibrio tra i fattori di cui al paragrafo 3 e gli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 14 a seconda della natura e delle circostanze di ciascun caso e si conformano alle decisioni della Commissione a norma dell'articolo 107 TFUE e dell'articolo 19 del presente regolamento.
6. Le decisioni o azioni del Comitato, del Consiglio o della Commissione non impongono agli Stati membri di fornire un sostegno finanziario pubblico straordinario né interferiscono con la sovranità e le competenze degli Stati membri in materia di bilancio.
7. Se il Comitato adotta una decisione che è indirizzata ad un'autorità nazionale di risoluzione, quest'ultima ha il diritto di specificare ulteriormente le misure da adottare. Tali specificazioni sono conformi alla decisione del Comitato di cui sopra.
Art. 7. Ripartizione dei compiti nell'ambito dell'SRM
1. Il Comitato è responsabile del funzionamento efficace e coerente dell'SRM.
2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 1, il Comitato è incaricato di elaborare i piani di risoluzione e di adottare tutte le decisioni relative alla risoluzione per:
a) le entità di cui all'articolo 2 che non fanno parte di un gruppo e i gruppi:
i) che sono considerati significativi a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del
ii) in relazione ai quali la BCE ha deciso, a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del
b) altri gruppi transfrontalieri.
3. Per quanto concerne le entità ed i gruppi diversi da quelli di cui al paragrafo 2, fatte salve le responsabilità del Comitato per i compiti conferitigli dal presente regolamento, le autorità nazionali di risoluzione eseguono e sono responsabili dei compiti seguenti:
a) adottare piani di risoluzione ed eseguire una valutazione della possibilità di risoluzione a norma degli articoli 8 e 10 e della procedura stabilita nell'articolo 9;
b) adottare misure durante l'intervento precoce a norma dell'articolo 13, paragrafo 3;
c) applicare obblighi semplificati o derogare all'obbligo di elaborare piani di risoluzione, a norma dell'articolo 11;
d) stabilire il livello di requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili, a norma dell'articolo 12;
e) adottare decisioni di risoluzione ed applicare gli strumenti di risoluzione di cui al presente regolamento, in conformità delle procedure e salvaguardie applicabili, a condizione che l'azione di risoluzione non richieda l'utilizzo del Fondo e sia finanziata esclusivamente mediante gli strumenti di cui agli articoli 21 e da 24 a 27 e/o dal sistema di garanzia dei depositi, in conformità dell'articolo 79 e della procedura stabilita all'articolo 31;
f) svalutare o convertire strumenti di capitale pertinenti a norma dell'articolo 21, in conformità della procedura stabilita all'articolo 31.
Se l'azione di risoluzione richiede l'utilizzo del Fondo, il Comitato adotta il programma di risoluzione.
Nell'adottare una decisione di risoluzione, le autorità nazionali di risoluzione tengono conto del piano di risoluzione di cui all'articolo 9 e lo applicano, a meno che non ritengano, alla luce delle circostanze del caso, che gli obiettivi della risoluzione sarebbero conseguiti più efficacemente intraprendendo azioni non previste nel piano di risoluzione.
Nell'eseguire i compiti di cui al presente paragrafo, le autorità nazionali di risoluzione applicano le disposizioni pertinenti del presente regolamento. Qualsiasi riferimento al Comitato di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 5, all'articolo 8, paragrafi 6, 8, 12 e 13, all'articolo 10, paragrafi da 1 a 10, agli articoli da 11 a 14, all'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 16, all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, all'articolo 18, paragrafi 2 e 6, all'articolo 20, all'articolo 21, paragrafi da 1 a 7, all'articolo 21, paragrafo 8, secondo comma, all'articolo 21, paragrafi 9 e 10, all'articolo 22, paragrafi 1, 3 e 6, agli articoli 23 e 24, all'articolo 25, paragrafo 3, all'articolo 27, paragrafi da 1 a 15, all'articolo 27, paragrafo 16, secondo comma, seconda frase, all'articolo 27, paragrafo 16, terzo comma, all'articolo 27, paragrafo 16, quarto comma, prima, terza e quarta frase, e all'articolo 32, va letto come riferimento alle autorità nazionali di risoluzione in relazione a gruppi ed entità di cui al presente paragrafo, primo comma. A tal fine le autorità nazionali di risoluzione esercitano i poteri loro conferiti dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2014/59/UE alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale.
Le autorità nazionali di risoluzione informano il Comitato in merito alle misure di cui al presente paragrafo da adottare e si coordinano strettamente con il Comitato al momento dell'adozione di tali misure.
Le autorità nazionali di risoluzione presentano al Comitato i piani di risoluzione di cui all'articolo 9, nonché qualsiasi aggiornamento, corredandoli di una valutazione ragionata della possibilità di risoluzione dell'entità o gruppo interessato a norma dell'articolo 10.
4. Ove necessario, per garantire un'applicazione coerente di standard elevati di risoluzione a norma del presente regolamento, il Comitato può:
a) in seguito alla notifica da parte di un'autorità nazionale di risoluzione di una misura ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, in tempi adeguati in considerazione dell'urgenza dettata dalle circostanze del caso, effettuare una segnalazione all'autorità nazionale di risoluzione pertinente, qualora il Comitato ritenga che il progetto di decisione, con riguardo a un'entità o un gruppo di cui al paragrafo 3 del presente articolo, non è conforme con il presente regolamento o con le sue istruzioni generali di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera a);
b) decidere in qualsiasi momento, in particolare se la propria segnalazione di cui alla lettera a) non è trattata in modo adeguato, di propria iniziativa e previa consultazione dell'autorità nazionale di risoluzione interessata o su richiesta di quest'ultima, di esercitare direttamente tutti i poteri pertinenti a norma del presente regolamento, anche in relazione a qualsiasi entità o gruppo di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
5. Fermo restando il paragrafo 3 del presente articolo, gli Stati membri partecipanti possono decidere che il Comitato eserciti tutti i poteri e le responsabilità pertinenti conferitigli dal presente regolamento in relazione alle entità e ai gruppi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, stabiliti nel loro territorio. In tal caso non si applicano i paragrafi 3 e 4 del presente articolo, l'articolo 9, l'articolo 12, paragrafo 2, e l'articolo 31, paragrafo 1. Gli Stati membri che intendono avvalersi di tale opzione lo comunicano pertanto al Comitato e alla Commissione. Gli effetti della notifica decorrono dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
PARTE II
DISPOSIZIONI SPECIFICHE
TITOLO I
FUNZIONI NELL'AMBITO DELL'SRM E NORME PROCEDURALI
CAPO 1
Pianificazione della risoluzione
Art. 8. Piani di risoluzione elaborati dal Comitato
1. Il Comitato elabora e adotta piani di risoluzione per le entità e i gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e per le entità e i gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di detti paragrafi.
2. Il Comitato elabora i piani di risoluzione previa consultazione della BCE o delle pertinenti autorità nazionali competenti e delle autorità nazionali di risoluzione, inclusa l'autorità di risoluzione a livello di gruppo, degli Stati membri partecipanti in cui le entità sono stabilite e le autorità di risoluzione degli Stati membri non partecipanti in cui sono situate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale significativa in questione. A tal fine il Comitato può chiedere alle autorità nazionali di risoluzione di predisporre e di presentargli progetti di piani di risoluzione e all'autorità di risoluzione a livello di gruppo di predisporre e di presentargli un progetto di piano di risoluzione di gruppo.
3. Al fine di garantire un'applicazione efficace e coerente del presente articolo, il Comitato emette orientamenti e fornisce istruzioni alle autorità nazionali di risoluzione per la preparazione dei progetti di piani di risoluzione e progetti dei piani di risoluzione di gruppo concernenti entità o gruppi specifici.
4. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, le autorità nazionali di risoluzione presentano al Comitato tutte le informazioni necessarie per la preparazione e l'attuazione dei piani di risoluzione da loro ottenute conformemente all'articolo 11 e all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, fatto salvo il capo 5 del presente titolo.
5. I piani di risoluzione prevedono una serie di opzioni per l'applicazione degli strumenti e l'esercizio dei poteri di risoluzione di cui al presente regolamento alle entità e ai gruppi di cui al paragrafo 1.
6. I piani di risoluzione prevedono le azioni di risoluzione che il Comitato può adottare nel caso in cui un'entità o un gruppo di cui al paragrafo 1 soddisfino le condizioni per la risoluzione.
Le informazioni di cui al paragrafo 9 sono comunicate all'entità interessata.
Nell'elaborare e aggiornare il piano di risoluzione, il Comitato identifica eventuali ostacoli significativi alle possibilità di risoluzione e, se opportuno e conforme al principio di proporzionalità, delinea le modalità d'intervento atte ad affrontarli, ai sensi dell'articolo 10.
Il piano di risoluzione tiene conto degli scenari pertinenti, tra cui l'ipotesi che il dissesto sia specifico o si verifichi in un momento di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a carattere sistemico.
Il piano di risoluzione non presuppone alcuno dei seguenti interventi:
a) sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all'impiego del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 67;
b) assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale; o
c) assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione di garanzie (collateralisation), durata e tasso di interesse non standard.
7. Il piano di risoluzione comprende un'analisi delle modalità e della tempistica con cui, nelle situazioni previste dal piano, l'ente può chiedere di ricorrere ai meccanismi della banca centrale, e identifica le attività che possono essere considerate idonee come garanzie.
8. Il Comitato può richiedere agli enti di prestargli assistenza nella preparazione e nell'aggiornamento dei piani.
9. Il piano di risoluzione per ciascuna entità include tutti gli elementi seguenti, laddove possibile e opportuno in forma quantificata:
a) una sintesi degli elementi fondamentali del piano;
b) una sintesi dei cambiamenti sostanziali intervenuti nell'ente dall'ultima predisposizione delle informazioni sulla risoluzione;
c) la dimostrazione di come le funzioni essenziali e le linee di business principali possano essere separate dalle altre funzioni, sul piano giuridico ed economico, nella misura necessaria, in modo da garantire la continuità in caso di dissesto dell'ente;
d) una stima dei tempi necessari per l'esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano;
e) una descrizione particolareggiata della valutazione della possibilità di risoluzione effettuata a norma dell'articolo 10;
f) una descrizione delle misure necessarie, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 7, per affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione individuati a seguito della valutazione effettuata conformemente all'articolo 10;
g) una descrizione delle procedure per determinare il valore e la commerciabilità delle funzioni essenziali, linee di business principali e attività dell'ente;
h) una descrizione particolareggiata dei dispositivi atti a garantire che le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2014/59/2014 siano aggiornate e a disposizione delle autorità di risoluzione in qualsiasi momento;
i) una spiegazione delle modalità che permettono il finanziamento delle opzioni di risoluzione senza presupporre alcuno dei seguenti interventi:
i) sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all'impiego del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 67;
ii) assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale; o
iii) assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard;
j) una descrizione particolareggiata delle diverse strategie di risoluzione che si potrebbero applicare nei vari scenari possibili e le tempistiche applicabili;
k) la descrizione delle interdipendenze critiche;
l) una descrizione delle opzioni praticabili per mantenere l'accesso ai pagamenti, ai servizi di compensazione e ad altre infrastrutture e una valutazione della portabilità delle posizioni dei clienti;
m) un'analisi dell'impatto del piano sui dipendenti dell'ente, compresa una stima dei costi associati e una descrizione delle procedure di consultazione del personale previste durante il processo di risoluzione, tenendo conto, se del caso, dei sistemi nazionali di dialogo con le parti sociali;
n) un piano di comunicazione con i media e con il pubblico;
o) il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ai sensi dell'articolo 12 e una scadenza per il raggiungimento di tale livello, ove d'applicazione;
p) ove d'applicazione, il requisito minimo di fondi propri e di strumenti di bail-in contrattuale ai sensi dell'articolo 12, e una scadenza per il raggiungimento di tale livello;
q) una descrizione delle operazioni e dei sistemi essenziali per assicurare la continuità del funzionamento dei processi operativi dell'ente;
r) ove applicabile, qualsiasi parere espresso dall'ente in merito al piano di risoluzione.
10. I piani di risoluzione comprendono un piano di risoluzione dell'intero gruppo facente capo all'impresa madre nell'Unione stabilita in uno Stato membro partecipante, attraverso la risoluzione a livello dell'impresa madre nell'Unione ovvero lo scorporo e la risoluzione delle filiazioni. Il piano di risoluzione di gruppo individua misure per la risoluzione:
a) dell'impresa madre nell'Unione;
b) delle filiazioni appartenenti al gruppo e stabilite nell'Unione;
c) delle entità di cui all'articolo 2, lettera b); nonché
d) delle filiazioni appartenenti al gruppo e stabilite al di fuori dell'Unione, nel rispetto dell'articolo 33.
11. Il piano di risoluzione di:
a) espone le azioni di risoluzione da avviare riguardo alle entità del gruppo, sia mediante azioni di risoluzione nei confronti delle entità di cui all'articolo 2, lettera b), e degli enti filiazioni, sia mediante azioni coordinate di risoluzione nei confronti degli enti filiazioni, negli scenari di cui al paragrafo 6;
b) esamina in che misura gli strumenti e i poteri di risoluzione possano essere applicati ed esercitati in maniera coordinata nei confronti delle entità del gruppo stabilite nell'Unione, ivi comprese le misure volte ad agevolare l'acquisto, da parte di un terzo, del gruppo nel suo complesso o di linee di business separate o di attività svolte da una serie di entità del gruppo o da singole entità del gruppo, e individua i potenziali ostacoli a una risoluzione coordinata;
c) include una descrizione particolareggiata della valutazione della possibilità di risoluzione eseguita a norma dell'articolo 10;
d) nel caso di un gruppo che comprende entità significative costituite in paesi terzi, definisce opportune intese per la cooperazione e il coordinamento con le autorità pertinenti di tali paesi terzi e le implicazioni della risoluzione nell'Unione;
e) indica le misure, tra cui la separazione giuridica ed economica di particolari funzioni o linee di business, necessarie per agevolare la risoluzione del gruppo qualora ne siano soddisfatte le condizioni;
f) identifica le modalità di finanziamento delle azioni di risoluzione di gruppo e, ove il ricorso al Fondo e ai meccanismi di finanziamento da Stati membri non partecipanti stabiliti a norma dell'articolo 100 della direttiva 2014/59/UE sia richiesto, stabilisce i principi per la condivisione della responsabilità di tale finanziamento tra le fonti di finanziamento presenti nei diversi Stati membri partecipanti e non partecipanti. Il piano non presuppone alcuno dei seguenti interventi:
i) sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all'impiego del Fondo, stabilito in conformità dell'articolo 67 del presente regolamento, e dei meccanismi di finanziamento da Stati membri non partecipanti stabiliti a norma dell'articolo 100 della direttiva 2014/59/UE;
ii) assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale; o
iii) assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione di garanzie, durata e tasso di interesse non standard.
Detti principi sono stabiliti in funzione di criteri equi ed equilibrati e tengono conto, in particolare, dell'articolo 107, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE e dell'impatto sulla stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri interessati.
Il piano di risoluzione di gruppo non ha un impatto sproporzionato su alcuno Stato membro.
12. Il Comitato stabilisce la data entro la quale devono essere elaborati i primi piani di risoluzione. I piani di risoluzione e i piani di risoluzione di gruppo sono rivisti, e se del caso aggiornati, almeno una volta all'anno e dopo qualsiasi cambiamento sostanziale nella struttura giuridica o organizzativa, nell'attività o nella situazione finanziaria dell'entità oppure, nel caso di piani di risoluzione di gruppo, del gruppo compresa ogni entità del gruppo, che possa influire in misura sostanziale sull'efficacia del piano o renderne altrimenti necessaria la revisione.
Ai fini della revisione o dell'aggiornamento dei piani di risoluzione di cui al comma precedente, gli enti, la BCE o le autorità nazionali competenti comunicano immediatamente al Comitato qualsiasi modifica che renda necessario tale revisione o aggiornamento.
13. Il Comitato trasmette i piani di risoluzione e ogni eventuale modifica degli stessi alla BCE o alle pertinenti autorità nazionali competenti.
Art. 9. Piani di risoluzione elaborati da autorità nazionali di risoluzione
1. Le autorità nazionali di risoluzione elaborano e adottano piani di risoluzione per le entità e i gruppi diversi da quelli di cui all'articolo 7, paragrafi 2, all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, a norma dell'articolo 8, paragrafi da 5 a 13.
2. Le autorità nazionali di risoluzione preparano i piani di risoluzione previa consultazione delle pertinenti autorità nazionali competenti e delle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti e non partecipanti in cui sono situate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale significativa in questione.
Art. 10. Valutazione della possibilità di risoluzione
1. In sede di elaborazione e aggiornamento dei piani di risoluzione in conformità all'articolo 8, il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti inclusa la BCE, e delle autorità di risoluzione degli Stati membri non partecipanti in cui sono situate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, valuta in che misura è possibile la risoluzione di enti e gruppi senza presupporre alcuno dei seguenti elementi:
a) sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all'impiego del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 67;
b) assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale; o
c) assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard;
2. La BCE o la pertinente autorità nazionale competente fornisce al Comitato il piano di risanamento o il piano di risanamento di gruppo. Il Comitato lo esamina al fine di individuare eventuali azioni previste in tale piano di risanamento che potrebbero avere un impatto negativo sulla capacità di risoluzione dell'ente o gruppo e formula raccomandazioni al riguardo alla BCE o all'autorità nazionale competente.
3. Al momento di elaborare un piano di risoluzione, il Comitato valuta in quale misura sia possibile la risoluzione di tale entità in conformità del presente regolamento. La risoluzione di un'entità si intende possibile quando al Comitato risulta fattibile e credibile liquidare l'entità con procedura ordinaria di insolvenza, oppure procedere alla risoluzione applicando all'entità gli strumenti di risoluzione ed esercitando nei suoi confronti i poteri di risoluzione, evitando nel contempo quanto più possibile conseguenze negative significative, comprese situazioni di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a livello sistemico, per i sistemi finanziari dello Stato membro in cui l'entità è situata o di altri Stati membri o dell'Unione e nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte dall'entità.
Il Comitato notifica con tempestività all'ABE quando la risoluzione di un ente non è ritenuta possibile.
4. La risoluzione di un gruppo s'intende possibile quando al Comitato risulta fattibile e credibile liquidare le entità del gruppo con procedura ordinaria di insolvenza oppure risolverle applicando strumenti di risoluzione ed esercitando poteri di risoluzione in relazione a entità del gruppo evitando quanto più possibile conseguenze negative significative, incluse situazioni di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a livello sistemico, per il sistema finanziario degli Stati membri in cui le entità del gruppo sono stabilite, o di altri Stati membri o dell'Unione e nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte da tali entità del gruppo mediante la loro separazione, se praticabile facilmente e tempestivamente, oppure con altro mezzo.
Il Comitato notifica con tempestività all'ABE qualora la risoluzione di un gruppo non sia ritenuta possibile.
5. Ai fini dei paragrafi 3, 4 e 10, per conseguenze negative significative per il sistema finanziario o per minacce alla stabilità finanziaria si intende una situazione in cui il sistema finanziario è effettivamente o potenzialmente esposto ad una perturbazione che può dar luogo a stress finanziari che potrebbero pregiudicare il corretto funzionamento, l'efficienza e l'integrità del mercato interno o dell'economia o del sistema finanziario di uno o più Stati membri. Nello stabilire le conseguenze negative significative il Comitato tiene conto delle pertinenti segnalazioni e raccomandazioni del CERS e dei pertinenti criteri sviluppati dall'ABE nel valutare l'identificazione e la misurazione del rischio sistemico.
6. Ai fini della valutazione di cui al presente articolo, il Comitato esamina gli aspetti specificati nella sezione C dell'allegato della direttiva 2014/59/UE.
7. Se, in base a una valutazione della possibilità di risoluzione di un'entità o di un gruppo effettuata in conformità del paragrafo 3 o 4, il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, determina che vi sono impedimenti rilevanti alla possibilità di risoluzione di tale entità o gruppo, il Comitato prepara una relazione, in cooperazione con le autorità competenti, indirizzata all'ente o all'impresa madre che analizza gli impedimenti rilevanti all'applicazione efficace degli strumenti di risoluzione e all'esercizio dei poteri di risoluzione. La relazione valuta l'impatto sul modello di business dell'ente e raccomanda altresì misure mirate e rispondenti al principio di proporzionalità che, secondo il Comitato, sono necessarie o appropriate per eliminare tali impedimenti conformemente al paragrafo 10.
8. La relazione è altresì notificata alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione degli Stati membri non partecipanti in cui sono situate le succursali significative degli enti che non sono parte di un gruppo. Essa specifica le motivazioni della valutazione o della determinazione in questione e indica in che modo tale valutazione o determinazione soddisfa il requisito dell'applicazione proporzionata di cui all'articolo 6.
9. Entro quattro mesi dalla data di ricevimento della relazione, l'entità o l'impresa madre propone al Comitato eventuali misure per porre rimedio o rimuovere gli impedimenti rilevanti indicati nella relazione. Il Comitato comunica le misure proposte dall'entità o dall'impresa madre alle autorità competenti, all'ABE e, in caso di succursali significative di enti che non sono parte di un gruppo situate in Stati membri non partecipanti, alle autorità di risoluzione di tali Stati membri.
10. Il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti, valuta se le misure di cui al paragrafo 9 sono in grado di affrontare con efficacia o di rimuovere i rilevanti impedimenti in questione. Se le misure proposte dall'entità o dall'impresa madre in questione non riducono effettivamente o rimuovono gli impedimenti alla possibilità di risoluzione, il Comitato adotta una decisione, previa consultazione delle autorità competenti e, ove opportuno, dell'autorità macroprudenziale designata, nella quale indica che le misure proposte non riducono efficacemente o rimuovono gli impedimenti alla possibilità di risoluzione e dà istruzione alle autorità nazionali di risoluzione di imporre all'ente, all'impresa madre o a filiazioni del gruppo interessato di adottare qualsiasi misura elencata al paragrafo 11.
Nell'identificare misure alternative, il Comitato rende conto dei motivi per cui le misure proposte dall'ente non siano idonee a rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione e dimostra perché le misure alternative proposte rispondono al principio di proporzionalità. Il Comitato tiene conto della minaccia che tali impedimenti alla possibilità di risoluzione rappresentano per la stabilità finanziaria e dell'effetto delle misure sulle attività dell'ente, sulla sua stabilità e sulla sua capacità di contribuire all'economia, sul mercato interno per i servizi finanziari e sulla stabilità finanziaria in altri Stati membri e nell'Unione nel suo complesso.
Il Comitato tiene conto altresì della necessità di evitare qualsiasi impatto sull'ente o sul gruppo in questione che andrebbe al di là di quanto necessario per rimuovere l'impedimento alla possibilità di risoluzione o sarebbe sproporzionato.
11. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 10, il Comitato dà istruzione, ove applicabile, alle autorità nazionali di risoluzione di adottare qualsiasi misura tra le seguenti:
a) richiedere all'entità di riesaminare eventuali accordi di finanziamento intragruppo o valutarne l'assenza o di elaborare contratti di servizio (infragruppo o con terzi) per la prestazione di funzioni essenziali;
b) richiedere all'entità di limitare le esposizioni massime, singole e aggregate;
c) imporre obblighi di informativa specifici o periodici aggiuntivi, pertinenti ai fini della risoluzione;
d) richiedere all'entità di disinvestire attività specifiche;
e) richiedere all'entità di limitare o sospendere attività specifiche esistenti o proposte;
f) limitare o impedire lo sviluppo di linee di business o la vendita di prodotti nuovi o esistenti;
g) imporre modifiche alle strutture giuridiche o operative dell'entità o di entità del gruppo, direttamente o indirettamente sotto il loro controllo, in modo da ridurne la complessità, affinché le funzioni essenziali possano essere separate da altre funzioni, sul piano giuridico ed operativo, applicando gli strumenti di risoluzione;
h) imporre all'entità di costituire una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro o una società di partecipazione finanziaria madre nell'Unione;
i) imporre all'entità di emettere passività ammissibili per ottemperare ai requisiti di cui all'articolo 12;
j) imporre all'entità di adottare altre misure per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 12, in particolare di tentare di rinegoziare le passività ammissibili e gli strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 emessi, nella prospettiva di assicurare che qualsiasi decisione del Comitato di svalutare o convertire dette passività o detti strumenti sia attuata in conformità dell'ordinamento giuridico che disciplina tali passività o strumenti.
Ove applicabile, le autorità nazionali di risoluzione adottano direttamente le misure di cui al primo comma, lettere da a) a j).
12. Le autorità nazionali di risoluzione eseguono le istruzioni del Comitato conformemente all'articolo 29.
13. Una decisione adottata ai sensi dei paragrafi 10 o 11 deve soddisfare i seguenti requisiti:
a) è sostenuta dalle motivazioni della valutazione o accertamento in questione;
b) indica in che modo tale valutazione o accertamento soddisfa il requisito dell'applicazione proporzionale stabilito al paragrafo 10.
Art. 11. Obblighi semplificati e deroghe per taluni enti
1. Il Comitato, di propria iniziativa previa consultazione di un'autorità nazionale di risoluzione o su proposta di un'autorità nazionale di risoluzione, può applicare obblighi semplificati in relazione all'elaborazione dei piani di risoluzione di cui all'articolo 8 o può concedere deroghe all'obbligo di elaborare tali piani conformemente ai paragrafi da 3 a 9 del presente articolo.
2. Le autorità nazionali di risoluzione possono proporre al Comitato di applicare obblighi semplificati ad enti o gruppi a norma dei paragrafi 3 e 4 o di concedere deroghe all'obbligo di elaborare tali piani a norma del paragrafo 7. Detta proposta è motivata e accompagnata da tutta la documentazione pertinente.
3. Quando riceve una proposta relativa all'applicazione di obblighi semplificati ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo o quando agisce di propria iniziativa, il Comitato procede ad una valutazione dell'ente o del gruppo in questione e applica obblighi semplificati, se è improbabile che il dissesto dell'ente o del gruppo abbia conseguenze negative significative sul sistema finanziario o minacci la stabilità finanziaria ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5.
A tal fine, il Comitato prende in considerazione:
a) il tipo di attività dell'ente o del gruppo, struttura azionaria, forma giuridica, profilo di rischio, dimensioni e status giuridico, interconnessioni con altri enti o con il sistema finanziario in generale e ambito e complessità delle sue attività;
b) la sua appartenenza a un sistema di tutela istituzionale (IPS) o ad altri sistemi di solidarietà mutualistica per i sistemi di credito cooperativo ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, del
c) l'esercizio di servizi o attività di investimento quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15); e
d) la probabilità che il suo dissesto e la sua successiva liquidazione secondo la procedura ordinaria di insolvenza abbiano un effetto negativo significativo sui mercati finanziari, su altri enti, sulle condizioni di finanziamento o sull'economia in generale.
Il Comitato esegue la valutazione di cui al primo comma previa consultazione, se opportuno, delle autorità macroprudenziali nazionali e, se opportuno, del CERS.
4. Nell'applicare gli obblighi semplificati, il Comitato stabilisce:
a) il contenuto e i particolari dei piani di risoluzione di cui all'articolo 8;
b) la data entro la quale devono essere predisposti i primi piani di risoluzione e la frequenza del loro aggiornamento, che può essere inferiore a quella prevista all'articolo 8, paragrafo 12;
c) il contenuto e i particolari delle informazioni che gli enti devono fornire a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del presente regolamento e della sezione B dell'allegato della direttiva2014/59/UE;
d) il livello di dettaglio per la valutazione della possibilità di risoluzione di cui all'articolo 10 del presente regolamento, e alla sezione C dell'allegato della direttiva 2014/59/UE.
5. L'applicazione degli obblighi semplificati non deve di per sé pregiudicare i poteri del Comitato di intraprendere eventuali azioni di risoluzione.
6. Laddove si applichino obblighi di semplificazione, il Comitato impone la riassunzione della pienezza degli obblighi qualora venga meno una qualsiasi delle circostanze che li giustificava.
7. Fatti salvi gli articoli 9 e 31, quando riceve una proposta di derogare all'obbligo di elaborare piani di risoluzione a norma del paragrafo 2 del presente articolo, o quando agisce di propria iniziativa, il Comitato, ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, prevede deroghe all'obbligo di elaborare piani di risoluzione per gli enti affiliati ad un organismo centrale e interamente o parzialmente esentati dai requisiti prudenziali nella legislazione nazionale conformemente all'articolo 10 del
Qualora sia concessa una deroga a norma del primo comma, l'obbligo di elaborare il piano di risoluzione si applica su base consolidata all'organismo centrale e agli enti ad esso affiliati ai sensi dell'articolo 10 del
8. Gli enti che sono soggetti a vigilanza diretta da parte della BCE a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del
Ai fini del presente paragrafo, si considera che le operazioni di un ente rappresentino una quota significativa del sistema finanziario dello Stato membro partecipante qualora:
a) le sue attività superino complessivamente il valore di EUR 30 000 000 000; o
b) la quota totale delle sue attività rispetto al PIL dello Stato membro di stabilimento superi il 20 %, salvo che il valore totale delle sue attività sia inferiore a EUR 5 000 000 000.
9. Quando l'autorità nazionale di risoluzione che ha proposto l'applicazione di obblighi semplificati o la concessione della deroga conformemente al paragrafo 2 ritiene che la decisione di applicare gli obblighi semplificati o di concedere la deroga debba essere revocata, presenta una proposta in tal senso al Comitato. In tal caso, il Comitato adotta una decisione sulla proposta di revoca tenendo pienamente conto della motivazione addotta dall'autorità nazionale di risoluzione di cui ai fattori o circostanze di cui al paragrafo 3 o ai paragrafi 7 e 8.
10. Il Comitato informa l'ABE in merito all'applicazione del presente articolo.
Art. 12. Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili
1. Il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti inclusa la BCE, determina il requisito minimo, ai sensi del paragrafo 4, di fondi propri e passività ammissibili, che possono essere soggetti a svalutazione e conversione, che le entità e i gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e le entità ed i gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, sono tenuti a rispettare in qualsiasi momento quando le condizioni di applicazione di detti paragrafi sono soddisfatte.
2. Nell'elaborare i piani di risoluzione a norma dell'articolo 9, le autorità nazionali di risoluzione, previa consultazione delle autorità competenti, determinano il requisito minimo, ai sensi del paragrafo 4, di fondi propri e passività ammissibili che possono essere soggetti a svalutazione e conversione, che le entità di cui all'articolo 7, paragrafo 3, sono tenute a rispettare in ogni momento. A tale proposito si applica la procedura di cui all'articolo 31.
3. Al fine di garantire un'applicazione efficace e coerente del presente articolo, il Comitato emana orientamenti e trasmette istruzioni alle autorità nazionali di risoluzione in relazione a entità o gruppi specifici.
4. Il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili è calcolato come l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili, espresso in percentuale delle passività e dei fondi propri totali dell'ente.
Ai fini del primo comma, le passività risultanti da un derivato sono incluse nelle passibilità totali purché siano pienamente riconosciuti i diritti di netting della controparte.
5. In deroga al paragrafo 1, il Comitato esenta gli istituti di credito ipotecario che si finanziano con obbligazioni garantite a cui, ai sensi del diritto nazionale, non è consentito raccogliere depositi dall'obbligo di soddisfare in qualsiasi momento il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, in quanto:
a) tali istituti saranno liquidati attraverso procedure di insolvenza nazionali o altri tipi di procedure attuate conformemente all'articolo 38, 40 o 42 della direttiva2014/59/UE e appositamente previste per tali istituti; e
b) tali procedure di insolvenza nazionali, o altri tipi di procedure, garantiranno che i creditori di tali istituti, compresi all'occorrenza i titolari di obbligazioni garantite, subiranno perdite secondo modalità conformi agli obiettivi della risoluzione.
6. Il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui al paragrafo 4 non supera l'importo dei fondi propri e delle passibilità ammissibili sufficienti per garantire che, in caso di applicazione dello strumento del bail-in, le perdite di un ente o di un'impresa madre di cui all'articolo 2, nonché dell'impresa madre apicale di tale ente o impresa madre e qualsiasi ente o ente finanziario incluso nei bilanci consolidati di tale impresa madre apicale, possano essere assorbite, e il coefficiente di capitale primario di classe 1 di tutti questi enti possa essere ripristinata ad un livello atto a permettere loro di continuare a rispettare le condizioni per l'autorizzazione e di continuare a svolgere le attività per le quali sono autorizzati a norma della direttiva 2013/36/UE o normativa equivalente e di generare nel mercato una fiducia sufficiente nell'ente o nell'impresa madre di cui all'articolo 2 e nell'impresa madre apicale di tale ente o impresa madre e qualsiasi ente o ente finanziario incluso nei bilanci consolidati di tale impresa madre apicale.
Qualora il piano di risoluzione preveda che certe classi di passività ammissibili possano essere escluse dal bail-in ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, o che certe classi di passività ammissibili possano essere cedute interamente a un ricevente con una cessione parziale, il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui al paragrafo 4 non supera l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili necessario per garantire che l'ente o l'impresa madre di cui all'articolo 2 disponga di altre passività ammissibili sufficienti per garantire che le perdite dell'ente o dell'impresa madre di cui all'articolo 2, nonché dell'impresa madre apicale di tale ente o impresa madre e qualsiasi ente o ente finanziario incluso nei bilanci consolidati di tale impresa madre apicale possano essere assorbite e il coefficiente di capitale primario di classe 1 di tali entità possa essere ripristinato ad un livello atto a permettere loro di continuare a rispettare le condizioni per l'autorizzazione e svolgere le attività per le quali sono autorizzati a norma della direttiva 2013/36/UE o normativa equivalente e di generare nel mercato una fiducia sufficiente nell'ente o nell'impresa madre e nell'impresa madre apicale di tale ente o impresa madre e qualsiasi ente o ente finanziario incluso nei bilanci consolidati di tale impresa madre apicale.
Il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui al paragrafo 4 non è inferiore all'importo totale dei requisiti di fondi propri e dei requisiti relativi alle riserve di capitale a norma del
7. Entro i limiti stabiliti al paragrafo 6 del presente articolo, al fine di garantire che un'entità di cui all'articolo 2 possa essere soggetta a risoluzione mediante l'applicazione degli strumenti per la risoluzione, incluso, se del caso, lo strumento del bail-in, in modo da conseguire gli obiettivi della risoluzione, l'accertamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo è eseguito sulla base dei criteri seguenti:
a) le dimensioni, il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio dell'ente e dell'impresa madre di cui all'articolo 2;
b) la misura in cui il sistema di garanzia dei depositi potrebbe concorrere al finanziamento della risoluzione conformemente all'articolo 79;
c) la misura in cui il dissesto dell'ente e dell'impresa madre di cui all'articolo 2 avrebbe conseguenze negative significative per il sistema finanziario o minaccerebbe la stabilità finanziaria ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, anche a causa del contagio di altri enti dovuto alle interconnessioni dell'ente in questione con altri enti o con il sistema finanziario in generale.
8. La determinazione specifica il requisito minimo di fondi propri e passibilità ammissibili che gli enti devono rispettare su base individuale e che le imprese madri devono rispettare su base consolidata. Il requisito dell'importo aggregato minimo di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato di un'impresa madre dell'Unione stabilita in uno Stato membro partecipante è determinato dal Comitato, previa consultazione dell'autorità di vigilanza su base consolidata, sulla base dei criteri stabiliti al paragrafo 3 e dell'eventualità o meno che le filiazioni di paesi terzi debbano essere soggette a risoluzione distinta ai sensi del piano di risoluzione.
9. Il Comitato stabilisce il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili da applicare alle filiazioni del gruppo su base individuale. Tali requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili sono fissati ad un livello appropriato per la filiazione, tenendo conto:
a) dei criteri elencati al paragrafo 7, in particolare le dimensioni, il modello di business e il profilo di rischio della filiazione, compresi i fondi propri; e
b) del requisito consolidato stabilito per il gruppo.
10. Il Comitato può decidere di concedere una deroga all'applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili su base individuale all'ente impresa madre purché siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 45, paragrafo 11, lettere a) e b), della direttiva2014/59/UE. Il Comitato può concedere una deroga all'applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili su base individuale ad una filiazione purché siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 45, paragrafo 12, lettere a), b) e c), della direttiva 2014/59/UE.
11. Il Comitato, di propria iniziativa, previa consultazione dell'autorità nazionale di risoluzione o su proposta di un'autorità nazionale di risoluzione, può decidere che il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui al paragrafo 1 è parzialmente rispettato su base consolidata o individuale mediante strumenti di bail-in contrattuale, in piena conformità dei criteri di cui al paragrafo 5, primo e secondo comma, e al paragrafo 7.
12. Perché lo strumento sia considerato uno strumento di bail-in contrattuale ai sensi del paragrafo 11, il Comitato deve accertarsi che esso:
a) contenga una clausola contrattuale che prevede che, se il Comitato decide che sia applicato lo strumento del bail-in a tale ente, lo strumento è svalutato o convertito nella misura richiesta prima che siano svalutate o convertite altre passività ammissibili; e
b) sia soggetto a un contratto, impegno o disposizione di subordinazione vincolante ai sensi del quale, in caso di procedura ordinaria di insolvenza, è classificato al di sotto di altre passività ammissibili e non può essere rimborsato fin quando non siano state regolate altre passività ammissibili in essere.
13. Il Comitato determina quanto previsto al paragrafo 1del presente articoloe, se del caso, al paragrafo 11 del presente articolo, in parallelo con lo sviluppo e il mantenimento dei piani di risoluzione a norma dell'articolo 8.
14. Il Comitato trasmette quanto determinato alle autorità nazionali di risoluzione. Le autorità nazionali di risoluzione eseguono le istruzioni del Comitato conformemente all'articolo 29. Il Comitato impone alle autorità nazionali di risoluzione di verificare e garantire che gli enti e le imprese madri rispettino il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili stabilito al paragrafo 1 del presente articolo.
15. Il Comitato comunica alla BCE e all'ABE il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili che ha determinato per ciascun ente e impresa madre a norma del paragrafo 1 e, se del caso, i requisiti stabiliti al paragrafo 11.
16. Le passività ammissibili, compresi i titoli di debito subordinato e i prestiti subordinati che non rientrano negli strumenti aggiuntivi di classe 1 o negli strumenti di classe 2 sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui al paragrafo 1 soltanto se soddisfano le condizioni seguenti:
a) lo strumento è emesso e interamente versato;
b) la passività non è dovuta all'ente stesso e non è coperta da nessun tipo di garanzia fornita dall'ente stesso;
c) l'acquisto dello strumento non è stato finanziato dall'ente, né direttamente né indirettamente;
d) la passività ha una durata residua di almeno un anno;
e) la passività non risulta da un derivato;
f) la passività non risulta da un deposito che gode della preferenza nella gerarchia della procedura di insolvenza nazionale conformemente all'articolo 108 della direttiva 2014/59/UE.
Ai fini del primo comma, lettera d), se una passività conferisce al suo proprietario un diritto di rimborso anticipato, la scadenza di tale passività è la prima data in cui matura tale diritto.
17. Se una passività è disciplinata dal diritto di una giurisdizione esterna all'Unione, il Comitato può incaricare le autorità nazionali di risoluzione di richiedere all'ente di dimostrare che ogni eventuale decisione del Comitato di svalutare o convertire tale passività sarà attuata a norma del diritto di tale giurisdizione, tenendo conto delle clausole del contratto che disciplina la passività, degli accordi internazionali sul riconoscimento delle procedure di risoluzione e di altre questioni pertinenti. Se il Comitato non ha la certezza che ogni eventuale decisione sarà attuata a norma del diritto di tale giurisdizione, la passività non è computata ai fini del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.
18. Se la Commissione presenta una proposta legislativa a norma dell'articolo 45, paragrafo 18, della direttiva 2014/59/UE, presenta, se del caso, una proposta legislativa che modifica analogamente il presente regolamento.
CAPO 2
Intervento precoce
Art. 13. Intervento precoce
1. La BCE o le autorità nazionali competenti informano il Comitato di qualsiasi misura che impongono ad un ente o gruppo di adottare o che adottano esse stesse a norma dell'articolo 16 del
Il Comitato comunica alla Commissione le informazioni ricevute a norma del primo comma.
2. A partire dalla data di ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1, e fatti salvi i poteri della BCE e delle autorità nazionali competenti in conformità ad altri atti normativi dell'Unione, il Comitato può preparare la risoluzione dell'ente o del gruppo in questione.
Ai fini del primo comma, la BCE o l'autorità nazionale competente interessata monitorano attentamente, in collaborazione con il Comitato, le condizioni dell'ente o dell'impresa madre e la loro conformità a qualsiasi misura di intervento precoce che sia stata loro richiesta.
La BCE o la pertinente autorità nazionale competente forniscono al Comitato tutte le informazioni necessarie al fine di aggiornare il piano di risoluzione e predisporre l'eventuale risoluzione dell'ente ed una valutazione delle sue attività e passività ai sensi dell'articolo 20, paragrafi da 1 a 15.
3. Il Comitato ha il potere di imporre all'ente, o all'impresa madre, di contattare potenziali acquirenti per preparare la risoluzione dell'ente, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 39, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE e i requisiti in materia di segreto professionale stabiliti dall'articolo 88 del presente regolamento.
Il Comitato ha altresì il potere di imporre alle pertinenti autorità nazionali di risoluzione di elaborare un programma preliminare di risoluzione per l'ente o il gruppo in questione.
Il Comitato informa la BCE, le pertinenti autorità nazionali competenti e le autorità nazionali di risoluzione interessate in merito alle eventuali azioni che intraprende a norma del presente paragrafo.
4. Se la BCE o le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti intendono imporre ad un ente o gruppo misure aggiuntive a norma dell'articolo 16 del
5. La BCE o l'autorità nazionale competente, il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione interessate garantiscono che la misura aggiuntiva di cui al paragrafo 4 e le azioni del Comitato volte a preparare la risoluzione a norma del paragrafo 2 siano coerenti.
CAPO 3
Risoluzione
Art. 14. Obiettivi della risoluzione
1. Quando agiscono nell'ambito della procedura di risoluzione di cui all'articolo 18, il Comitato, il Consiglio, la Commissione e, se del caso, le autorità nazionali di risoluzione, con riferimento alle rispettive responsabilità, tengono conto degli obiettivi della risoluzione e scelgono gli strumenti e i poteri di risoluzione che, a loro parere, sono più adatti a conseguire i pertinenti obiettivi della risoluzione nelle circostanze del caso.
2. Gli obiettivi della risoluzione di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:
a) garantire la continuità delle funzioni essenziali;
b) evitare effetti negativi significativi sulla stabilità finanziaria, in particolare attraverso la prevenzione del contagio, anche delle infrastrutture di mercato, e con il mantenimento della disciplina di mercato;
c) salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario;
d) tutelare i depositanti disciplinati dalla direttiva 2014/49/UE e gli investitori disciplinati dalla direttiva 97/9/CE;
e) tutelare i fondi e le attività dei clienti.
Nel perseguire gli obiettivi di cui al primo comma, il Comitato, il Consiglio e la Commissione e, se del caso, le autorità di risoluzione nazionali, cercano di ridurre al minimo i costi della risoluzione e di evitare la distruzione del valore, a meno che essa non sia necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione.
3. Fatte salve le disposizioni contrarie del presente regolamento, i diversi obiettivi della risoluzione rivestono pari importanza e sono ponderati come opportuno a seconda della natura e delle circostanze di ciascun caso.
Art. 15. Principi generali che disciplinano la risoluzione
1. Quando agiscono nell'ambito della procedura di risoluzione di cui all'articolo 18, il Comitato, il Consiglio, la Commissione e, se del caso, le autorità nazionali di risoluzione prendono tutte le misure atte a garantire che l'azione di risoluzione sia avviata in conformità dei principi seguenti:
a) gli azionisti dell'ente soggetto a risoluzione sostengono per primi le perdite;
b) i creditori dell'ente soggetto a risoluzione sostengono le perdite dopo gli azionisti, secondo l'ordine di priorità dei loro crediti a norma dell'articolo 17, salvo espresse disposizioni contrarie del presente regolamento;
c) l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza dell'ente soggetto a risoluzione sono sostituiti, salvo casi in cui il mantenimento della totalità o di parte dell'organo di amministrazione e dell'alta dirigenza, a seconda dei casi, sia considerato necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione;
d) l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza dell'ente soggetto a risoluzione forniscono tutta l'assistenza necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione;
e) le persone fisiche e giuridiche sono tenute a rispondere, conformemente al diritto nazionale, a norma del diritto civile o penale, delle loro responsabilità per il dissesto dell'ente soggetto a risoluzione;
f) salvo disposizione contraria del presente regolamento, i creditori di una stessa classe ricevono pari trattamento;
g) nessun creditore sostiene perdite più ingenti di quelle che avrebbe sostenuto se l'entità di cui all'articolo 2 fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza conformemente alle salvaguardie previste dall'articolo 29;
h) i depositi protetti sono pienamente salvaguardati; e
i) l'azione di risoluzione è adottata conformemente alle salvaguardie di cui al presente regolamento.
2. Nei casi in cui un ente è un'entità di gruppo, fatto salvo l'articolo 14, il Comitato, il Consiglio e la Commissione, allorché si pronunciano sull'applicazione degli strumenti di risoluzione e sull'esercizio dei poteri di risoluzione, deliberano in modo da ridurre al minimo sia l'impatto su altre entità del gruppo e sul gruppo nel suo complesso sia l'effetto negativo sulla stabilità finanziaria nell'Unione e nei suoi Stati membri, in particolare, nei paesi in cui il gruppo opera.
3. Qualora a un'entità di cui all'articolo 2 del presente regolamento sia applicato lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa, lo strumento dell'ente-ponte o lo strumento di separazione delle attività, tale entità è considerata oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, della
4. Allorché si pronuncia sull'applicazione degli strumenti di risoluzione e sull'esercizio dei poteri di risoluzione, il Comitato incarica le autorità nazionali di risoluzione di informare e consultare, se del caso, i rappresentanti del personale.
Ciò non pregiudica le disposizioni relative alla rappresentanza dei lavoratori negli organi di amministrazione secondo le leggi o prassi nazionali.
Art. 16. Risoluzione degli enti finanziari e delle imprese madri
1. Il Comitato decide in merito a un'azione di risoluzione in relazione ad un ente finanziario stabilito in uno Stato membro partecipante, quando le condizioni stabilite all'articolo 18, paragrafo 1, sono soddisfatte per quanto riguarda sia l'ente finanziario sia l'impresa madre soggetta a vigilanza su base consolidata.
2. Il Comitato avvia un'azione di risoluzione per un'impresa madre di cui all'articolo 2, lettera b), quando le condizioni stabilite all'articolo 18, paragrafo 1, sono soddisfatte per quanto riguarda sia l'impresa madre sia una o più filiazioni che siano enti o, se la filiazione non ha sede nell'Unione, l'autorità del paese terzo ha stabilito che soddisfa le condizioni per la risoluzione a norma del diritto di tale paese terzo.
3. In deroga al paragrafo 2 e nonostante il fatto che un'impresa madre non soddisfi le condizioni stabilite all'articolo 18, paragrafo 1, il Comitato può decidere in merito a un'azione di risoluzione in relazione a tale impresa madre se una o più delle sue filiazioni che sono enti soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 18, paragrafi 1, 4 e 5, e le loro attività e passività sono tali che il loro dissesto minaccia un ente o il gruppo nel suo complesso e l'azione di risoluzione in relazione a tale impresa madre è necessaria per la risoluzione di tali filiazioni che sono enti o per la risoluzione del gruppo nel suo insieme. Qualora un'autorità di risoluzione nazionale informi il Comitato che il diritto fallimentare dello Stato membro prevede che i gruppi siano trattati nel loro complesso e l'azione di risoluzione in relazione all'impresa madre sia necessaria per la risoluzione di tali filiazioni che sono enti o per la risoluzione del gruppo nel suo complesso, il Comitato può altresì decidere in merito a un'azione di risoluzione riguardante l'impresa madre.
Ai fini del primo comma, allorché valuta se le condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, sono rispettate per una o più filiazioni che sono enti, il Comitato può non tener conto dei trasferimenti infragruppo di capitale o di perdite tra le entità, compreso l'esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione.
Art. 17. Ordine di priorità dei crediti
1. Nell'applicare lo strumento del bail-in a un'entità di cui all'articolo 2 del presente regolamento, e fatte salve le passività escluse dallo strumento del bail-in a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del presente regolamento, il Comitato, la Commissione o, se del caso, le autorità nazionali di risoluzione decidono in merito all'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione, compresa l'eventuale applicazione dell'articolo 27, paragrafo 5, del presente regolamento, e le autorità nazionali di risoluzione esercitano tali i poteri secondo gli articoli 47 e 48 della direttiva 2014/59/UE e secondo l'ordine di priorità inverso dei crediti stabilito dal loro diritto nazionale, comprese le disposizioni che recepiscono l'articolo 108 di tale direttiva.
2. Gli Stati membri partecipanti notificano alla Commissione e al Comitato l'ordine dei crediti nei confronti delle entità di cui all'articolo 2 nelle procedure nazionali di insolvenza il 1o luglio di ogni anno civile o immediatamente, qualora intervenga un cambiamento dell'ordine.
Se si applica lo strumento del bail-in, il pertinente sistema di garanzia dei depositi è responsabile secondo i termini previsti dall'articolo 79.
Art. 18. Procedura di risoluzione
1. Il Comitato adotta un programma di risoluzione a norma del paragrafo 6 in relazione alle entità e ai gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e alle entità e ai gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, qualora siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali paragrafi solo qualora valuti, nella sua sessione esecutiva, quando riceve una comunicazione ai sensi del quarto comma o di propria iniziativa, che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) l'entità è in dissesto o a rischio di dissesto;
b) considerate la tempistica e altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi misura alternativa per l'entità in questione, incluse misure da parte di un IPS, sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza, tra cui misure di intervento precoce o la svalutazione o la conversione dei pertinenti strumenti di capitale ai sensi dell'articolo 21 adottate nei confronti dell'entità, permetta di evitare il dissesto dell'entità in tempi ragionevoli;
c) l'azione di risoluzione è necessaria nell'interesse pubblico a norma del paragrafo 5.
La valutazione della condizione di cui al primo comma, lettera a), è effettuata dalla BCE, previa consultazione del Comitato. Il Comitato, riunito in sessione esecutiva, può effettuare tale valutazione solo dopo aver informato la BCE della sua intenzione e solo se la BCE, entro tre giorni di calendario dal ricevimento di tale informazione, non effettua tale valutazione. La BCE fornisce senza indugio al Comitato tutte le informazioni pertinenti che quest'ultimo richiede al fine di elaborare la sua valutazione.
Laddove valuta che l'entità o il gruppo di cui al primo comma soddisfa la condizione di cui al primo comma, lettera a), la BCE comunica senza indugio la valutazione in questione alla Commissione e al Comitato.
La valutazione della condizione di cui al primo comma, lettera b), è effettuata dal Comitato, riunito in sessione esecutiva o, se del caso, dalle autorità nazionali di risoluzione in stretta cooperazione con la BCE. La BCE può inoltre comunicare al Comitato e alle autorità nazionali di risoluzione interessate che ritiene soddisfatta la condizione stabilita in tale lettera.
2. Fatti salvi i casi in cui la BCE abbia deciso di svolgere direttamente i compiti di vigilanza relativi agli enti creditizi a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del
3. L'adozione preliminare di una misura ai sensi dell'articolo 16 del
4. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), l'entità è considerata in dissesto o a rischio di dissesto in una o più delle situazioni seguenti:
a) l'entità viola, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro violerà, i requisiti per il prosieguo dell'autorizzazione in modo tale da giustificare la revoca dell'autorizzazione da parte della BCE, compreso il fatto — ma non solo — che ha subito o rischia di subire perdite tali da privarla dell'intero patrimonio o di un importo significativo dell'intero patrimonio;
b) le attività dell'entità sono, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro saranno, inferiori alle passività;
c) l'entità non è, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro non sarà, in grado di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza;
d) l'entità necessita di un sostegno finanziario pubblico straordinario, ad esclusione dei casi in cui, per rimediare a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro e preservare la stabilità finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza in una delle forme seguenti:
i) una garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidità forniti da banche centrali alle condizioni da esse applicate;
ii) una garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione; o
iii) un'iniezione di fondi propri o l'acquisto di strumenti di capitale a prezzi e condizioni che non conferiscono un vantaggio all'entità, qualora nel momento in cui viene concesso il sostegno pubblico non si verifichino né le circostanze di cui al presente paragrafo, lettere a), b) e c), né le circostanze di cui all'articolo 21, paragrafo 1.
In ciascuno dei casi di cui al primo comma, lettera d), punti i), ii) e iii), le misure di garanzia o misure equivalenti ivi contemplate sono limitate alle entità solventi e sono subordinate all'approvazione finale nell'ambito della disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione. Dette misure hanno carattere cautelativo e temporaneo e sono proporzionate per rimediare alle conseguenze della grave perturbazione e non sono utilizzate per compensare le perdite che l'entità ha accusato o rischia di accusare nel prossimo futuro.
Le misure di sostegno di cui al primo comma, lettera d), punto iii), sono limitate alle iniezioni necessarie per far fronte alle carenze di capitale stabilite nelle prove di stress a livello nazionale, dell'Unione o di SSM, nelle verifiche della qualità delle attività o in esercizi analoghi condotti dalla BCE, dall'ABE o da autorità nazionali, se del caso, confermate dall'autorità competente.
Se presenta una proposta legislativa a norma dell'articolo 32, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa che modifica analogamente il presente regolamento.
5. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, l'azione di risoluzione è considerata nell'interesse pubblico se è necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 14 ed è ad essi proporzionata e se la liquidazione dell'ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare tali obiettivi nella stessa misura.
6. Se sono soddisfatte tutte le condizioni stabilite al paragrafo 1, il Comitato adotta un programma di risoluzione. Il programma di risoluzione:
a) sottopone l'entità a risoluzione;
b) determina l'applicazione degli strumenti di risoluzione all'ente soggetto a risoluzione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, in particolare le eventuali esclusioni dall'applicazione del bail-in conformemente all'articolo 27, paragrafi 5 e 14;
c) determina il ricorso al Fondo a sostegno dell'azione di risoluzione a norma dell'articolo 76 e conformemente a una decisione adottata dalla Commissione a norma dell'articolo 19.
7. Immediatamente dopo l'adozione del programma di risoluzione, il Comitato lo trasmette alla Commissione.
Entro 24 ore dalla trasmissione del programma di risoluzione da parte del Comitato, la Commissione lo approva o obietta ad esso per quanto riguarda gli aspetti discrezionali del programma di risoluzione nei casi non contemplati dal terzo comma del presente paragrafo.
Entro 12 ore dalla trasmissione del programma di risoluzione da parte del Comitato, la Commissione può proporre al Consiglio:
a) di obiettare al programma di risoluzione a motivo del fatto che il programma di risoluzione adottato dal Comitato non soddisfa il criterio dell'interesse pubblico di cui al paragrafo 1, lettera c);
b) di approvare o di obiettare a una modifica significativa dell'importo del Fondo previsto nel programma di risoluzione del Comitato.
Ai fini del terzo comma il Consiglio delibera a maggioranza semplice.
Il programma di risoluzione può entrare in vigore soltanto se il Consiglio o la Commissione non hanno espresso obiezioni entro un periodo di 24 ore dopo la trasmissione da parte del Comitato.
Il Consiglio o la Commissione, a seconda dei casi, adduce i motivi per cui esercita il suo potere di obiezione.
Qualora, entro 24 ore dalla trasmissione del programma di risoluzione da parte del Comitato, il Consiglio abbia approvato la proposta della Commissione per la modifica del programma di risoluzione per i motivi di cui al terzo comma, lettera b), o la Commissione abbia obiettato conformemente al secondo comma, il Comitato, entro otto ore, modifica il programma di risoluzione conformemente alle motivazioni espresse.
Quando il programma di risoluzione adottato dal Comitato prevede l'esclusione di talune passività nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 27, paragrafo 5, e qualora tale esclusione preveda un contributo da parte del Fondo o di una fonte di finanziamento alternativa per proteggere l'integrità del mercato interno, la Commissione può vietare o imporre modifiche all'esclusione proposta adducendo adeguate motivazioni sulla base della violazione degli obblighi stabiliti all'articolo 27 e nell'atto delegato adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 44, paragrafo 11, della direttiva 2014/59/UE.
8. Qualora il Consiglio si opponga a sottoporre un ente a risoluzione a motivo del fatto che il criterio di interesse pubblico di cui al paragrafo 1, lettera c), non è soddisfatto, l'entità interessata è liquidata in modo ordinato conformemente alla legislazione nazionale applicabile.
9. Il Comitato garantisce che l'azione di risoluzione necessaria per attuare tale piano sia avviata dalle autorità nazionali di risoluzione pertinenti. Il programma di risoluzione è indirizzato alle autorità nazionali di risoluzione pertinenti e dà istruzioni a tali autorità, le quali prendono tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla decisione del Comitato a norma dell'articolo 29, esercitando i poteri di risoluzione. In caso di aiuti di Stato o aiuti a titolo del Fondo, il Comitato delibera in conformità della decisione adottata dalla Commissione in merito a tali aiuti pubblici.
10. La Commissione ha il potere di ottenere dal Comitato tutte le informazioni che ritiene pertinenti per svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento. Il Comitato ha il potere di ottenere da qualsiasi persona, conformemente al capo 5 del presente titolo, tutte le informazioni necessarie per decidere e preparare un'azione di risoluzione, compresi aggiornamenti ed integrazioni delle informazioni comunicate nei piani di risoluzione.
Art. 19. Aiuti di Stato e aiuti del Fondo
1. Se l'azione di risoluzione prevede la concessione di aiuti di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, o di aiuti del Fondo conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, non si procede all'adozione del programma di risoluzione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 6, del presente regolamento, finché la Commissione non abbia adottato una decisione favorevole o condizionata in merito alla compatibilità con il mercato interno del ricorso a tali aiuti pubblici.
Nello svolgimento dei compiti conferiti dall'articolo 18 del presente regolamento, le istituzioni dell'Unione agiscono conformemente ai principi stabiliti all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE e rendono pubbliche in modo adeguato tutte le informazioni pertinenti sulla loro organizzazione interna a tale proposito.
2. Al ricevimento di una comunicazione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del presente regolamento, o di propria iniziativa, se ritiene che le azioni di risoluzione potrebbero costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, il Comitato invita lo Stato membro partecipante o gli Stati membri partecipanti interessati a comunicare immediatamente le misure previste alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Il Comitato comunica alla Commissione tutti i casi in cui invita uno o più Stati membri a effettuare una notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
3. Nella misura in cui l'azione di risoluzione proposta dal Comitato comporta il ricorso al Fondo, il Comitato comunica alla Commissione il proposto ricorso al Fondo. La comunicazione del Comitato comprende tutte le informazioni necessarie a permettere alla Commissione di rendere le proprie valutazioni ai sensi del presente paragrafo.
La comunicazione di cui al presente paragrafo fa scattare un'indagine preliminare da parte della Commissione nel corso della quale la Commissione può chiedere al Comitato di fornire ulteriori informazioni. La Commissione valuta se il ricorso al Fondo comporta o rischia di comportare distorsioni della concorrenza, in quanto favorisce il beneficiario o qualsiasi altra impresa, in questo modo pregiudicando gli scambi tra Stati membri, in modo tale da risultare incompatibile con il mercato interno. La Commissione applica al ricorso al Fondo i criteri stabiliti per l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato sanciti dall'articolo 107 TFUE. Il Comitato fornisce alla Commissione le informazioni che quest'ultima ritiene necessarie per effettuare tale valutazione.
Se la Commissione nutre seri dubbi in merito alla compatibilità del proposto ricorso al Fondo con il mercato interno, o laddove il Comitato non abbia fornito le necessarie informazioni a seguito di una richiesta della Commissione ai sensi del secondo comma, la Commissione avvia un'indagine approfondita e ne dà comunicazione al Comitato. La Commissione pubblica la sua decisione di avviare un'indagine approfondita nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il Comitato, qualsiasi Stato membro o qualsiasi persona, impresa o associazione i cui interessi potrebbero essere lesi dal ricorso al Fondo possono presentare commenti alla Commissione entro il termine indicato nella comunicazione. Il Comitato può presentare osservazioni sui commenti presentati dagli Stati membri e dai terzi interessati entro il termine indicato dalla Commissione. Al termine del periodo dell'indagine la Commissione valuta se il ricorso al Fondo è compatibile con il mercato interno.
Nell'effettuare le sue valutazioni e nel condurre le sue indagini conformemente al presente paragrafo, la Commissione tiene conto di tutti i pertinenti regolamenti adottati a norma dell'articolo 109 TFUE nonché di tutte le pertinenti comunicazioni, linee guida e misure adottate dalla Commissione in applicazione delle norme dei trattati in materia di aiuti di Stato in vigore al momento in cui è effettuata la valutazione. Tali misure sono applicate come se i riferimenti allo Stato membro responsabile della notifica dell'aiuto fossero riferimenti al Comitato, comprese tutte le altre modifiche necessarie.
La Commissione adotta una decisione sulla compatibilità del ricorso al Fondo con il mercato interno, da presentare al Comitato e alle autorità nazionali di risoluzione dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Tale decisione può essere subordinata a condizioni, impegni o obbligazioni nei confronti del beneficiario.
La decisione può altresì stabilire obblighi per il Comitato, per le autorità nazionali di risoluzione dello Stato membro partecipante o degli Stati membri partecipanti interessati o per il beneficiario al fine di permettere la valutazione della conformità. Ciò può comprendere obblighi relativi alla nomina di un fiduciario o di un'altra persona indipendente intesi ad assistere nel monitoraggio. Un fiduciario o un'altra persona indipendente può svolgere le funzioni eventualmente indicate nella decisione della Commissione.
Ogni decisione di cui al presente paragrafo è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La Commissione può adottare una decisione negativa, rivolta al Comitato, nella quale decide che il proposto ricorso al Fondo sarebbe incompatibile con il mercato interno e non può essere attuato nella forma proposta dal Comitato. Quando riceve una decisione in tal senso, il Comitato riesamina il suo programma di risoluzione e prepara un programma di risoluzione rivisto.
4. Se la Commissione nutre seri dubbi circa il rispetto della sua decisione a norma del paragrafo 3, procede a effettuare le necessarie indagini. A tale scopo, la Commissione può esercitare i poteri di cui dispone a norma dei regolamenti e di altre misure di cui al paragrafo 3, quarto comma, e si ispira ad essi.
5. Se, sulla base delle indagini svolte dalla Commissione, e dopo aver invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni, la Commissione ritiene che la decisione di cui al paragrafo 3 non sia stata rispettata, emette una decisione rivolta all'autorità nazionale di risoluzione dello Stato membro partecipante interessato imponendole di recuperare gli importi cui si è fatto ricorso impropriamente entro un periodo stabilito dalla Commissione. Gli aiuti a titolo del Fondo da recuperare a norma della decisione relativa al recupero comprendono gli interessi a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione e sono versati al Comitato.
Il Comitato versa nel Fondo gli eventuali importi ricevuti a norma del primo comma e ne tiene conto al momento di determinare i contributi ai sensi degli articoli 70 e 71.
La procedura di recupero di cui al primo comma rispetta il diritto dei beneficiari alla buona amministrazione e all'accesso ai documenti sanciti agli articoli 41 e 42 della Carta.
6. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione che la Commissione può stabilire nella sua decisione ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, il Comitato presenta alla Commissione relazioni annuali che valutano la conformità del ricorso al Fondo con la decisione di cui a detto paragrafo, per la cui redazione il Comitato si avvale dei suoi poteri previsti dall'articolo 34.
7. Qualsiasi Stato membro o qualsiasi persona, impresa o associazione i cui interessi possono essere lesi dal ricorso al Fondo, in particolare le entità di cui all'articolo 2, hanno il diritto di informare la Commissione di qualsiasi sospetto di ricorso improprio al Fondo incompatibile con la decisione di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 93 riguardo a norme procedurali dettagliate concernenti:
a) il calcolo del tasso di interesse da applicare in caso di decisione relativa al recupero a norma del paragrafo 5;
b) le garanzie del diritto alla buona amministrazione e del diritto all'accesso ai documenti di cui al paragrafo 5.
9. Quando la Commissione, a seguito di una raccomandazione del Comitato o di propria iniziativa, ritiene che l'applicazione degli strumenti e delle azioni di risoluzione non risponda ai criteri in base ai quali è stata presa la sua decisione iniziale di cui al paragrafo 3, può rivedere tale decisione e adottare le opportune modifiche.
10. In deroga al paragrafo 3, su domanda di uno Stato membro, il Consiglio può, deliberando all'unanimità, decidere che il ricorso al Fondo è da considerarsi compatibile con il mercato interno se tale decisione è giustificata da circostanze eccezionali. Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro sette giorni dalla data della richiesta, la Commissione delibera sul caso.
11. Gli Stati membri partecipanti provvedono affinché le loro autorità nazionali di risoluzione dispongano dei poteri necessari a garantire il rispetto delle condizioni stabilite in una decisione della Commissione a norma del paragrafo 3 e a recuperare gli importi cui si è fatto ricorso impropriamente a norma di una decisione della Commissione ai sensi del paragrafo 5.
Art. 20. Valutazione ai fini della risoluzione
1. Prima di decidere in merito a un'azione di risoluzione o all'esercizio del potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale pertinenti, il Comitato provvede a che una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e passività di un'entità di cui all'articolo 2 venga effettuata da una persona indipendente da qualsiasi autorità pubblica, compreso il Comitato e l'autorità nazionale di risoluzione, e dall'entità interessata.
2. Fatto salvo il paragrafo 15, qualora siano soddisfatti tutti i requisiti di cui ai paragrafi 1 e da 4 a 9, la valutazione è considerata definitiva.
3. Qualora non sia possibile una valutazione indipendente ai sensi del paragrafo 1, una valutazione provvisoria delle attività e passività dell'entità di cui all'articolo 2 può essere effettuata dal Comitato conformemente al paragrafo 10 del presente articolo.
4. L'obiettivo della valutazione è di stimare il valore delle attività e delle passività dell'entità di cui all'articolo 2 che rispetta le condizioni per la risoluzione di cui agli articoli 16 e 18.
5. La valutazione è intesa:
a) ad orientare l'accertamento del soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione o per la svalutazione o conversione degli strumenti di capitale;
b) laddove siano soddisfatte le condizioni per la risoluzione, a orientare la decisione sull'azione appropriata di risoluzione da adottare in relazione all'entità di cui all'articolo 2;
c) laddove sia applicato il potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale pertinenti, a orientare la decisione sull'estensione della cancellazione o diluizione di titoli di proprietà e sull'estensione della svalutazione o conversione dei pertinenti strumenti di capitale;
d) laddove sia applicato lo strumento del bail-in, a orientare la decisione sull'estensione della svalutazione o conversione delle passività ammissibili;
e) laddove sia applicato lo strumento dell'ente-ponte o lo strumento di separazione delle attività, a orientare la decisione sulle attività, i diritti, le passività o titoli di proprietà da cedere e la decisione sul valore di eventuali corrispettivi da pagare all'ente soggetto a risoluzione o, a seconda dei casi, ai proprietari dei titoli di proprietà;
f) laddove sia applicato lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa, a orientare la decisione sulle attività, i diritti, le passività o titoli di proprietà da cedere nonché l'accertamento, da parte del Comitato, delle condizioni commerciali ai fini dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera b);
g) in tutti i casi, ad assicurare che eventuali perdite sulle attività di un 'entità di cui all'articolo 2 siano pienamente rilevate al momento dell'applicazione degli strumenti di risoluzione o dell'esercizio del potere di svalutazione o conversione dei pertinenti strumenti di capitale.
6. Fatta salva la disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione, ove applicabile, la valutazione si fonda su ipotesi prudenti, anche per quanto concerne i tassi di default e la gravità delle perdite. La valutazione non presuppone la possibilità in futuro di offrire a un'entità di cui all'articolo 2 un sostegno finanziario pubblico straordinario o un'assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale o un'assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard, dal momento in cui è adottata l'azione di risoluzione o esercitato il potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale pertinenti. Inoltre, la valutazione tiene conto del fatto che in caso di applicazione di uno strumento di risoluzione:
a) il Comitato può recuperare dall'ente soggetto a risoluzione eventuali spese ragionevoli sostenute regolarmente, in conformità all'articolo 22, paragrafo 6;
b) il Fondo può imputare interessi o commissioni per eventuali prestiti o garanzie forniti, conformemente all'articolo 76, all'ente soggetto a risoluzione.
7. La valutazione è integrata dalle seguenti informazioni ricavate dai libri e registri contabili dell'entità di cui all'articolo 2:
a) lo stato patrimoniale aggiornato e la relazione sulla situazione finanziaria dell'entità di cui all'articolo 2;
b) l'analisi e la stima del valore contabile delle attività;
c) l'elenco delle passività in bilancio o fuori bilancio in essere risultante dai libri e registri contabili dell'entità di cui all'articolo 2, con indicazione dei rispettivi crediti e del relativo livello di priorità di cui all'articolo 17.
8. Ove opportuno, per orientare le decisioni di cui al paragrafo 5, lettere e) e f), del presente articolo, le informazioni di cui al paragrafo 7, lettera b), del presente articolo, possono essere integrate da un'analisi e una stima del valore delle attività e delle passività dell'entità di cui all'articolo 2 in base al valore di mercato.
9. La valutazione indica la suddivisione dei creditori in classi in funzione dell'ordine di priorità dei crediti di cui all'articolo 17 e una stima del trattamento che ciascuna classe di azionisti e creditori si sarebbe atteso se l' entità di cui all'articolo 2 fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. Tale valutazione non pregiudica l'applicazione del principio secondo il quale nessun creditore può essere più svantaggiato («no creditor worse off») di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera g).
10. Qualora non sia possibile, a causa dell'urgenza dettata dalle circostanze del caso, rispettare i requisiti stabiliti ai paragrafi 7 e 9 o si applichi il paragrafo 3, è effettuata una valutazione provvisoria. La valutazione provvisoria rispetta i requisiti fissati al paragrafo 4 e, per quanto ragionevolmente possibile a seconda dei casi, i requisiti indicati ai paragrafi 1, 7 e 9.
La valutazione provvisoria di cui al primo comma include una riserva per perdite aggiuntive, con adeguata motivazione.
11. Ove non rispetti tutti i requisiti di cui ai paragrafi 1 e da 4 a 9, la valutazione è considerata provvisoria in attesa che una persona indipendente di cui al paragrafo 1 effettui una valutazione pienamente conforme a tutti i requisiti fissati in tali paragrafi. La valutazione definitiva ex post è effettuata non appena possibile e può essere eseguita separatamente rispetto alla valutazione di cui ai paragrafi da 16, 17 e 18 o contemporaneamente ad essa e dalla stessa persona indipendente, ma deve essere distinta.
La valutazione definitiva ex post mira:
a) ad assicurare che eventuali perdite sulle attività di un'entità di cui all'articolo 2 siano pienamente rilevate nei libri contabili di tale entità;
b) a orientare la decisione di ripristinare il valore dei crediti dei creditori o incrementare il valore del corrispettivo pagato, in conformità al paragrafo 12 del presente articolo.
12. Nel caso in cui la stima del valore patrimoniale netto dell'entità di cui all'articolo 2 figurante nella valutazione definitiva ex post sia superiore a quella contenuta nella valutazione provvisoria di tale entità, il Comitato può chiedere all'autorità nazionale di risoluzione:
a) di esercitare il potere di aumentare il valore dei crediti dei creditori o dei titolari degli strumenti di capitale pertinenti, che sono stati svalutati con lo strumento del bail-in;
b) di dare istruzione a un'ente-ponte o a una società veicolo per la gestione delle attività di versare un corrispettivo supplementare all'entità soggetta a risoluzione in relazione a attività, diritti o passività o, a seconda dei casi, ai proprietari di titoli di proprietà in relazione a tali titoli di proprietà.
13. In deroga al paragrafo 1, una valutazione provvisoria condotta conformemente ai paragrafi 10 e 11 costituisce un fondamento valido per consentire al Comitato di decidere in merito a azioni di risoluzione, anche incaricando le autorità nazionali di risoluzione di assumere il controllo di un'entità di cui all'articolo 2 in dissesto, o all'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale.
14. Il Comitato stabilisce e mantiene meccanismi atti a garantire che la valutazione per l'applicazione dello strumento del bail-in ai sensi dell'articolo 27 e la valutazione di cui ai paragrafi da 1 a 15 del presente articolo si basino su informazioni il più possibile aggiornate e complete relative alle attività e alle passività dell'ente soggetto a risoluzione.
15. La valutazione è parte integrante della decisione di applicare uno strumento di risoluzione o di esercitare un potere di risoluzione o della decisione di esercitare il potere di svalutazione o conversione degli strumenti di capitale. Non è ammesso un autonomo diritto di impugnazione avverso la valutazione stessa, ma soltanto unitamente alla decisione assunta dal Comitato.
16. Al fine di valutare se gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto un trattamento migliore se l'ente soggetto a risoluzione fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza, il Comitato provvede a che una persona indipendente di cui al paragrafo 1 effettui quanto prima una valutazione dopo l'avvenuta azione o le avvenute azioni di risoluzione. Detta valutazione è distinta da quella effettuata a norma dei paragrafi da 1 a 15.
17. La valutazione di cui al paragrafo 16 accerta:
a) il trattamento che gli azionisti e i creditori o i pertinenti sistemi di garanzia dei depositi avrebbero ricevuto se un ente soggetto a risoluzione che è stato oggetto dell'azione o delle azioni di risoluzione fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza al momento in cui è stata presa la decisione sull'azione di risoluzione;
b) il trattamento effettivo che azionisti e creditori hanno ricevuto nella risoluzione dell'ente soggetto a risoluzione; e
c) le eventuali differenze fra il trattamento di cui alla lettera a) del presente paragrafo e quello di cui alla lettera b) del presente paragrafo.
18. La valutazione di cui al paragrafo 16:
a) presuppone che un ente soggetto a risoluzione che è stato interessato dall'azione o dalle azioni di risoluzione, sarebbe stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza al momento in cui è stata presa la decisione sull'azione di risoluzione;
b) presuppone che l'azione o le azioni di risoluzione non siano state effettuate;
c) prescinde dall'eventuale fornitura di sostegno finanziario pubblico straordinario all'ente soggetto a risoluzione.
Art. 21. Svalutazione e conversione degli strumenti di capitale
1. Il Comitato esercita il potere di svalutare e convertire i pertinenti strumenti di capitale deliberando a norma della procedura stabilita all'articolo 18 in relazione alle entità e ai gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e alle entità e ai gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni per l'applicazione di tali paragrafi, solo qualora valuti, nella sua sessione esecutiva, quando riceve una comunicazione ai sensi del secondo comma o di propria iniziativa, che una o più delle condizioni seguenti sono soddisfatte:
a) è stato accertato che le condizioni per la risoluzione di cui agli articoli 16 e 18 sono state rispettate, prima che sia adottata qualsiasi azione di risoluzione;
b) l'entità non è più economicamente sostenibile se gli strumenti pertinenti di capitale non vengono svalutati o convertiti in azioni;
c) nel caso di strumenti di capitale pertinenti emessi da una filiazione e qualora tali strumenti di capitale pertinenti siano riconosciuti ai fini del rispetto dei requisiti di fondi propri su base individuale e su base consolidata, a meno che il potere di svalutare o convertire non sia esercitato in relazione a tali strumenti, il gruppo non è più economicamente sostenibile;
d) nel caso di strumenti di capitale pertinenti emessi a livello di impresa madre e qualora tali strumenti siano riconosciuti ai fini del rispetto dei requisiti di fondi propri su base individuale a livello dell'impresa madre o su base consolidata, a meno che il potere di svalutare o convertire non sia esercitato in relazione a tali strumenti, il gruppo non è più economicamente sostenibile;
e) l'entità o il gruppo richiede un sostegno finanziario pubblico straordinario, fatta eccezione per una qualsiasi delle circostanze enunciate all'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), punto iii).
La valutazione delle condizioni di cui al primo comma, lettere a), c) e d), è effettuata dalla BCE, previa consultazione del Comitato. Anche il Comitato, riunito in sessione esecutiva, può effettuare tale valutazione.
2. In merito alla valutazione volta a stabilire se l'entità o il gruppo è economicamente sostenibile, Il Comitato, riunito in sessione esecutiva, può effettuare tale valutazione solo dopo aver informato la BCE della sua intenzione e solo se la BCE, entro tre giorni di calendario dal ricevimento di tale informazione, non effettua tale valutazione. La BCE fornisce senza indugio al Comitato tutte le informazioni pertinenti che quest'ultimo richiede al fine di elaborare la sua valutazione.
3. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, si considera che l'entità di cui all'articolo 2 o il gruppo non è più economicamente sostenibile unicamente se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a) l'entità o il gruppo è in dissesto o a rischio di dissesto;
b) tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi azione, compresi interventi alternativi del settore privato o un'azione di vigilanza (incluse le misure di intervento precoce), singolarmente o in combinazione con un'azione di risoluzione, che siano diverse dalla svalutazione o conversione dei pertinenti strumenti di capitale permetta di evitare il dissesto dell'entità o del gruppo in tempi ragionevoli.
4. Ai fini del paragrafo 3, lettera a), del presente articolo, l'entità è considerata in dissesto o a rischio di dissesto qualora si verifichino una o più situazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 4.
5. Ai fini del paragrafo 3, lettera a), un gruppo è considerato in dissesto o a rischio di dissesto qualora violi, o vi siano elementi oggettivi tali da far ritenere che nel prossimo futuro violerà, i requisiti prudenziali a livello consolidato in modo tale da giustificare un'azione da parte della BCE o dell'autorità nazionale competente compreso il fatto — ma non solo — che il gruppo ha subito o rischia di subire perdite tali da privarlo dell'intero patrimonio o di una parte significativa dello stesso.
6. Uno strumento di capitale pertinente emesso da una filiazione non è svalutato in misura superiore o convertito a condizioni meno favorevoli, a norma dell'articolo 59, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2014/59/UE rispetto alla misura in cui sono stati svalutati o alle condizioni alle quali sono stati convertiti strumenti di capitale dello stesso rango a livello di impresa madre.
7. Se sono soddisfatte una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1, il Comitato deliberando secondo la procedura stabilita all'articolo 18, stabilisce se i poteri di svalutare o convertire gli strumenti di capitale pertinenti vadano esercitati indipendentemente o, secondo la procedura prevista all'articolo 18, in combinazione con un'azione di risoluzione.
8. Nel caso in cui il Comitato, deliberando secondo la procedura stabilita all'articolo 18 del presente regolamento, stabilisca che una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono soddisfatte, ma che le condizioni per la risoluzione a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del presente regolamento, non sono soddisfatte, il Comitato dà istruzione, senza indugio, alle autorità nazionali di risoluzione di esercitare i poteri di riduzione o di conversione a norma degli articoli 59 e 60 della direttiva 2014/59/UE.
Il Comitato provvede affinché, prima che le autorità nazionali di risoluzione esercitino il potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale pertinenti, sia effettuata una valutazione delle attività e delle passività dell'entità di cui all'articolo 2 o del gruppo conformemente all'articolo 20, paragrafi da 1 a 15. Tale valutazione costituisce la base per il calcolo della svalutazione da applicare agli strumenti di capitale pertinenti al fine di assorbire le perdite, nonché del livello di conversione da applicare agli strumenti di capitale pertinenti al fine di ricapitalizzare l'entità di cui all'articolo 2 o il gruppo.
9. Se sono soddisfatte una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1, e anche le condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, sono soddisfatte, si applica la procedura stabilita all'articolo 18, paragrafi 6, 7 e 8.
10. Il Comitato assicura che le autorità nazionali di risoluzione esercitino senza indugio i poteri di svalutazione o di conversione conformemente all'ordine di priorità dei crediti previsto dall'articolo 17 e in modo da ottenere i risultati seguenti:
a) gli elementi di capitale primario di classe 1 sono ridotti per primi in proporzione alle perdite e nella misura della loro capacità.
b) il valore nominale degli strumenti aggiuntivi di classe 1 è svalutato e/o convertito in strumenti di capitale primario di classe 1, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della risoluzione enunciati all'articolo 14 o, se rappresenta un importo inferiore, nella misura della capacità degli strumenti di capitale pertinenti;
c) il valore nominale degli strumenti di classe 2 è svalutato o convertito in strumenti di capitale primario di classe 1, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della risoluzione enunciati all'articolo 14 o, se rappresenta un importo inferiore, nella misura della capacità degli strumenti di capitale pertinenti;
11. Le autorità nazionali di risoluzione eseguono le istruzioni del Comitato e procedono alla svalutazione o conversione degli strumenti di capitale pertinenti conformemente all'articolo 29.
Art. 22. Principi generali riguardanti gli strumenti di risoluzione
1. Se il Comitato decide di applicare uno strumento di risoluzione a un'entità o a un gruppo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, o a un'entità o a un gruppo di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali paragrafi, e ove tale azione di risoluzione comporti perdite a carico dei creditori o la conversione dei loro crediti, il Comitato incarica le autorità nazionali di risoluzione di esercitare il potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale pertinenti conformemente all'articolo 21 immediatamente prima o al momento dell'applicazione dello strumento di risoluzione.
2. Gli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 18, paragrafo 6, lettera b), sono i seguenti:
a) strumento per la vendita dell'attività d'impresa;
b) strumento dell'ente-ponte;
c) strumento di separazione delle attività;
d) strumento del bail-in.
3. In sede di adozione del programma di risoluzione di cui all'articolo 18, paragrafo 6, il Comitato prende in considerazione i fattori seguenti:
a) le attività e le passività dell'ente soggetto a risoluzione sulla base della valutazione di cui all'articolo 20;
b) la situazione di liquidità dell'ente soggetto a risoluzione;
c) la commerciabilità del valore di avviamento (franchise value) dell'ente soggetto a risoluzione alla luce delle condizioni economiche e concorrenziali del mercato;
d) il periodo di tempo disponibile.
4. Gli strumenti di risoluzione sono applicati per conseguire gli obiettivi della risoluzione specificati all'articolo 14, conformemente ai principi della risoluzione di cui all'articolo 15. Essi possono essere applicati singolarmente o in combinazione, eccetto per lo strumento di separazione delle attività che può essere applicato solo unitamente ad un altro strumento di risoluzione.
5. Quando gli strumenti di risoluzione di cui al paragrafo 2, lettera a) o b) del presente articolo sono utilizzati per cedere soltanto parte delle attività, dei diritti o delle passività dell'ente soggetto a risoluzione, l'ente residuo di cui all'articolo 2 da cui è avvenuta tale cessione è liquidato con procedura ordinaria di insolvenza.
6. Il Comitato può recuperare eventuali spese ragionevoli sostenute regolarmente in relazione all'applicazione di strumenti o poteri di risoluzione secondo una o più delle seguenti modalità:
a) come detrazione da eventuali corrispettivi pagati da un ricevente ad un ente soggetto a risoluzione o, a seconda dei casi, ai proprietari di titoli di proprietà;
b) dall'ente soggetto a risoluzione, come creditore privilegiato; o
c) da eventuali proventi derivanti dal cessato funzionamento dell'ente-ponte o del veicolo di gestione delle attività, come creditore privilegiato.
Gli eventuali proventi ricevuti dalle autorità nazionali di risoluzione in relazione al ricorso al Fondo sono rimborsati al Comitato.
Art. 23. Programma di risoluzione
Il programma di risoluzione adottato dal Comitato a norma dell'articolo 18 stabilisce, in conformità delle decisioni in materia di aiuti di Stato o di aiuto a titolo del Fondo, i dettagli relativi agli strumenti di risoluzione da applicare all'ente soggetto a risoluzione, almeno per quanto concerne le misure di cui all'articolo 24, paragrafo 2, all'articolo 25, paragrafo 2, all'articolo 26, paragrafo 2, e all'articolo 27, paragrafo 1, che le autorità nazionali di risoluzione sono tenute ad attuare conformemente alle disposizioni applicabili della direttiva 2014/59/UE quale recepita nel diritto nazionale; il piano determina altresì gli importi e scopi specifici per i quali è utilizzato il Fondo.
Il programma di risoluzione delinea le azioni di risoluzione che il Comitato deve adottare in relazione all'impresa madre dell'Unione o a particolari entità del gruppo stabilite negli Stati membri partecipanti al fine di poter rispettare gli obiettivi e i principi della risoluzione di cui agli articoli 14 e 15.
In sede di adozione di un programma di risoluzione il Comitato, il Consiglio e la Commissione tengono conto del piano di risoluzione di cui all'articolo 8, e vi si attengono, salvo che il Comitato ritenga, tenuto conto delle circostanze specifiche del caso, che il conseguimento degli obiettivi della risoluzione risulti più efficace se si adottano azioni non contemplate nel piano di risoluzione.
Nel corso del processo di risoluzione, il Comitato può, all'occorrenza, modificare e aggiornare il programma di risoluzione alla luce delle circostanze specifiche del caso. Per le modifiche e gli aggiornamenti si applica la procedura stabilita all'articolo 18.
Il programma di risoluzione prevede inoltre, ove opportuno, la nomina da parte delle autorità nazionali di risoluzione di un amministratore speciale per l'ente soggetto a risoluzione a norma dell'articolo 35 della direttiva 2011/59/UE. Il Comitato può stabilire che sia nominato lo stesso amministratore speciale per tutte le entità affiliate a un gruppo laddove ciò sia necessario per agevolare soluzioni intese a ripristinare la solidità finanziaria delle entità interessate.
Art. 24. Strumento per la vendita dell'attività d'impresa
1. Nell'ambito del programma di risoluzione, lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa consiste nella cessione di quanto segue a un acquirente diverso da un ente-ponte:
a) titoli di proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione; o
b) attività, diritti o passività, nella loro totalità o singolarmente, di un ente soggetto a risoluzione.
2. Relativamente allo strumento per la vendita dell'attività d'impresa, il programma di risoluzione stabilisce:
a) gli strumenti, le attività, i diritti e le passività che l'autorità nazionale di risoluzione cede conformemente all'articolo 38, paragrafi 1 e da 7 a 11, della direttiva 2014/59/UE;
b) le condizioni commerciali, tenuto conto delle circostanze nonché dei costi e delle spese sostenuti nel processo di risoluzione, alle quali l'autorità nazionale di risoluzione effettua la cessione conformemente all'articolo 38, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 2014/59/UE;
c) se i poteri di cessione possono essere esercitati più volte dall'autorità nazionale di risoluzione, conformemente all'articolo 38, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2014/59/UE;
d) le modalità per la commercializzazione, da parte dell'autorità nazionale di risoluzione, dell'entità o degli strumenti, delle attività, dei diritti e delle passività in questione conformemente all'articolo 39, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/59/UE;
e) se l'osservanza da parte dell'autorità nazionale di risoluzione dei requisiti in materia di commercializzazione rischia di compromettere gli obiettivi della risoluzione, secondo le modalità di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
3. Il Comitato applica lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa senza conformarsi ai requisiti in materia di commercializzazione stabiliti al paragrafo 2, lettera e), se accerta che la conformità a tali requisiti rischia di compromettere uno o più degli obiettivi della risoluzione e, in particolare, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) ritiene che il dissesto o il probabile dissesto dell'ente soggetto a risoluzione costituisca una minaccia sostanziale per la stabilità finanziaria o la aggravi; e
b) ritiene che la conformità ai citati requisiti rischia di compromettere l'efficacia dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa nell'affrontare detta minaccia o nel raggiungere l'obiettivo della risoluzione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b).
Art. 25. Strumento dell'ente-ponte
1. Nell'ambito del programma di risoluzione, lo strumento dell'ente-ponte consiste nella cessione a un ente-ponte:
a) di titoli di proprietà emessi da uno o più enti soggetti a risoluzione;
b) delle attività, dei diritti o delle passività, nella loro totalità o singolarmente, di uno o più enti soggetti a risoluzione.
2. Relativamente allo strumento dell'ente-ponte, il programma di risoluzione stabilisce:
a) gli strumenti, le attività, i diritti e le passività che l'autorità nazionale di risoluzione cede a un ente-ponte conformemente all'articolo 40, paragrafi da 1 a 12, della direttiva 2014/59/UE;
b) le modalità per la costituzione, il funzionamento e la cessazione dell'ente-ponte da parte dell'autorità nazionale di risoluzione conformemente all'articolo 41, paragrafi 1, 2 e 3 e da 5 a 9, della direttiva 2014/59/UE;
c) le modalità per la commercializzazione dell'ente-ponte o delle sue attività o passività da parte dell'autorità nazionale di risoluzione conformemente all'articolo 41, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE.
3. Il Comitato garantisce che il valore complessivo delle passività cedute dall'autorità nazionale di risoluzione all'ente-ponte non superi il valore totale dei diritti e delle attività ceduti dall'ente soggetto a risoluzione o provenienti da altre fonti.
Art. 26. Strumento di separazione delle attività
1. Nell'ambito del programma di risoluzione, lo strumento di separazione delle attività consiste nella cessione di attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione o di un ente-ponte a una o più società veicolo per la gestione delle attività.
2. Relativamente allo strumento di separazione delle attività, il programma di risoluzione stabilisce:
a) le attività, i diritti e le passività che l'autorità nazionale di risoluzione cede alla società veicolo per la gestione delle attività conformemente all'articolo 42, paragrafi da 1 a 5 e da 8 a 13, della direttiva 2014/59/UE;
b) il corrispettivo per la cessione delle attività, dei diritti e delle passività alla società veicolo per la gestione delle attività da parte dell'autorità nazionale di risoluzione, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 20 del presente regolamento, all'articolo 42, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE e alla disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione.
Il primo comma, lettera b) non osta a che il corrispettivo abbia un valore nominale o negativo.
Art. 27. Strumento del bail-in
1. Lo strumento del bail-in può essere applicato per uno qualsiasi dei fini seguenti:
a) ricapitalizzare un'entità di cui all'articolo 2 del presente regolamento che soddisfi le condizioni per la risoluzione in misura sufficiente a ripristinarne la capacità di rispettare le condizioni di autorizzazione (nella misura in cui tali condizioni si applicano all'entità) e di continuare a svolgere le attività per le quali è autorizzata ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE, ove l'entità sia autorizzata in forza di tali direttive, nonché a promuovere nel mercato una fiducia sufficiente nell'ente o nell'entità;
b) convertire in capitale o ridurre il valore nominale dei crediti o dei titoli di debito ceduti:
i) a un ente-ponte al fine di fornirgli capitale; o
ii) nell'ambito dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento di separazione delle attività.
Nell'ambito del programma di risoluzione, per quanto riguarda lo strumento del bail-in viene stabilito quanto segue:
a) l'importo aggregato di cui occorre ridurre o svalutare le passività ammissibili, conformemente al paragrafo 13;
b) le passività che possono essere escluse in conformità ai paragrafi da 5 a 14;
c) gli obiettivi e il contenuto minimo del piano di riorganizzazione aziendale da presentare in conformità al paragrafo 16.
2. Lo strumento del bail-in può essere applicato per il fine di cui al paragrafo 1, lettera a), solo se esiste una prospettiva ragionevole che la sua applicazione e il ricorso contemporaneo ad altre misure, incluse le misure attuate conformemente al piano di riorganizzazione aziendale previsto al paragrafo 16, consentano non solo di raggiungere i pertinenti obiettivi della risoluzione, ma anche di ripristinare la solidità finanziaria e la sostenibilità economica a lungo termine dell'entità.
Ove non siano soddisfatte le condizioni stabilite al primo comma, si applicano, a seconda dei casi, uno qualsiasi degli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e lo strumento del bail-in di cui alla lettera d) di tale paragrafo.
3. Le seguenti passività, a prescindere dal fatto che siano disciplinate dal diritto di uno Stato membro o di un paese terzo, non possono essere soggette a svalutazione o conversione:
a) depositi protetti;
b) passività garantite, incluse le obbligazioni garantite e le passività sotto forma di strumenti finanziari utilizzati a fini di copertura che costituiscono parte integrante del cover pool, e che in base al diritto nazionale beneficiano di garanzie analoghe a quelle delle obbligazioni garantite;
c) qualsiasi passività derivante dal fatto che un ente di cui all'articolo 2 del presente regolamento detiene attività o liquidità dei clienti, incluse le attività o liquidità dei clienti detenute per conto di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della
d) qualsiasi passività sorta in virtù di un rapporto fiduciario tra un'entità di cui all'articolo 2 (in quanto fiduciario) e un'altra persona (in quanto beneficiario), a condizione che il beneficiario sia protetto dal diritto fallimentare o dal diritto civile in vigore;
e) passività nei confronti di enti, escluse le entità che fanno parte dello stesso gruppo, con una durata originaria inferiore a sette giorni;
f) passività con durata residua inferiore a sette giorni, nei confronti dei sistemi o degli operatori dei sistemi designati conformemente alla
g) passività nei confronti di uno dei soggetti seguenti:
i) un dipendente, per quanto riguarda la retribuzione, i benefici pensionistici o altra remunerazione fissa dovuti, ad eccezione della componente variabile della remunerazione non disciplinata da un contratto collettivo;
ii) un creditore, sia esso un fornitore o un'impresa commerciale, che abbia fornito all'ente o entità di cui all'articolo 2 beni o servizi essenziali per il funzionamento quotidiano delle sue operazioni, compresi i servizi informatici, le utenze e la locazione, la riparazione e la manutenzione dei locali;
iii) autorità tributarie e previdenziali, a condizione che si tratti di passività privilegiate ai sensi del diritto applicabile;
iv) sistemi di garanzia dei depositi alimentati da contributi dovuti a norma della direttiva 2014/49/UE.
Il primo comma, lettera g), punto i), non si applica alla componente variabile della remunerazione dei soggetti che assumono rischi significativi quali individuati all'articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE.
4. L'ambito di applicazione dello strumento del bail-in di cui al paragrafo 3 del presente articolo, non osta all'esercizio, ove opportuno, dei poteri di bail-in in relazione a qualsiasi parte di una passività garantita o di una passività per la quale è stata costituita una garanzia, che eccede il valore delle attività, dei pegni, delle ipoteche o altre garanzie che la garantiscono, oppure in relazione a qualsiasi importo di un deposito che supera il livello di copertura previsto dall'articolo 6 della direttiva 2014/49/UE.
Il Comitato assicura che tutte le attività relative al cover pool delle obbligazioni garantite restino immuni, siano tenute separate e dispongano di sufficienti risorse.
Fatte salve le norme sulle grandi esposizioni di cui al
5. In circostanze eccezionali, ove si applichi lo strumento del bail-in, talune passività possono essere escluse, integralmente o parzialmente, dall'applicazione dei poteri di svalutazione e di conversione quando:
a) non è possibile sottoporre a bail-in la passività in questione entro un tempo ragionevole nonostante gli sforzi in buona fede dell'autorità nazionale di risoluzione pertinente;
b) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle linee di business principali in modo tale da preservare la capacità dell'ente soggetto a risoluzione di proseguire le attività, i servizi e le operazioni chiave;
c) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per evitare un ampio diffuso contagio, in particolare per quanto concerne i depositi ammissibili detenuti da persone fisiche e da micro, piccole e medie imprese, in grado di perturbare gravemente il funzionamento dei mercati finanziari, anche in riferimento alle relative infrastrutture, in un modo che potrebbe determinare una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro o dell'Unione; o
d) l'applicazione dello strumento del bail-in a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale da causare ad altri creditori perdite superiori a quelle che si verificherebbero nel caso in cui tali passività fossero escluse dal bail-in.
Se una passività ammissibile o una classe di passività ammissibili è esclusa, integralmente o parzialmente, a norma del presente paragrafo, il livello di svalutazione o conversione applicato ad altre passività ammissibili può essere aumentato per tenere conto di tali esclusioni, purché detto livello rispetti il principio enunciato all'articolo 15, paragrafo 1, lettera g).
6. Se una passività ammissibile o una classe di passività ammissibili è esclusa, integralmente o parzialmente, ai sensi del paragrafo 5, e le perdite che tali passività avrebbero subito non sono state integralmente trasferite ad altri creditori, il Fondo può fornire un contributo all'ente soggetto a risoluzione per uno dei seguenti fini o entrambi:
a) coprire le perdite non assorbite da passività ammissibili e riportare a zero il valore patrimoniale netto dell'ente soggetto a risoluzione in conformità al paragrafo 13, lettera a);
b) acquisire titoli di proprietà o strumenti di capitale dell'ente soggetto a risoluzione, allo scopo di ricapitalizzare l'ente in conformità al paragrafo 13, lettera b).
7. Il Fondo può fornire un contributo di cui al paragrafo 6 solo se:
a) gli azionisti, i detentori di pertinenti strumenti di capitale ed altre passività ammissibili dell'ente soggetto a risoluzione hanno fornito, tramite svalutazione, conversione o altrimenti, un contributo all'assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente soggetto a risoluzione calcolate al momento dell'azione di risoluzione in base alla valutazione di cui all'articolo 20, paragrafi da 1 a 15; e
b) il contributo del Fondo non supera il 5 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente soggetto a risoluzione calcolate al momento dell'azione di risoluzione in base alla valutazione di cui all'articolo 20, paragrafi da 1 a 15.
8. Il contributo del Fondo di cui al paragrafo 7 del presente articolo, può essere finanziato nei modi seguenti:
a) con l'importo di cui dispone il Fondo, costituito grazie ai contributi delle entità di cui all'articolo 2 del presente regolamento, conformemente alle norme stabilite nella direttiva 2014/59/UE nonché nell'articolo 67, paragrafo 4, e negli articoli 70 e 71 del presente regolamento;
b) qualora gli importi di cui alla lettera a) del presente paragrafo, siano insufficienti, con l'importo costituito grazie ai mezzi di finanziamento alternativi di cui agli articoli 73 e 74.
9. In casi straordinari ulteriori finanziamenti possono essere reperiti grazie a fonti di finanziamento alternative dopo che:
a) il limite del 5 % di cui al paragrafo 7, lettera b), è stato raggiunto e
b) tutte le passività non garantite e non privilegiate diverse dai depositi ammissibili sono state svalutate o interamente convertite.
10. In alternativa o in aggiunta, qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite al paragrafo 9, lettere a) e b), il contributo può provenire da risorse costituite grazie ai contributi ex ante di cui all'articolo 70 e non ancora utilizzate.
11. Ai fini del presente regolamento non si applica l'articolo 44, paragrafo 8, della direttiva 2014/59/UE.
12. In sede di adozione della decisione di cui al paragrafo 5, sono presi in debita considerazione:
a) il principio che le perdite dovrebbero essere in primo luogo a carico degli azionisti e poi, in generale, dei creditori dell'ente soggetto a risoluzione, in ordine di priorità;
b) il livello di capacità di assorbimento delle perdite che rimarrebbe nell'ente soggetto a risoluzione se la passività o la classe di passività fosse esclusa; e
c) la necessità di mantenere risorse adeguate per il finanziamento della risoluzione.
13. Il Comitato valuta, in base a una valutazione conforme all'articolo 20, paragrafi da 1 a 15, l'aggregato composto:
a) se del caso, dell'importo del quale devono essere svalutate le passività ammissibili al fine di assicurare che il valore netto delle attività dell'ente soggetto a risoluzione sia pari a zero; e
b) se del caso, dell'importo per il quale le passività ammissibili devono essere convertite in azioni o altri tipi di strumenti di capitale al fine di ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1:
i) dell'ente soggetto a risoluzione; o
ii) dell'ente-ponte.
La valutazione di cui al primo comma stabilisce l'importo di cui occorre svalutare le passività ammissibili o convertirle al fine di ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell'ente soggetto a risoluzione o, se del caso, stabilisce il coefficiente dell'ente-ponte, tenendo conto degli eventuali contributi di capitale da parte del Fondo ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera d), e per promuovere nel mercato una fiducia sufficiente nell'ente soggetto a risoluzione o nell'ente-ponte e per permettere a questi ultimi di continuare a soddisfare, per almeno un anno, le condizioni di autorizzazione e a esercitare le attività per le quali sono autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE o 2014/65/UE.
Se il Comitato intende utilizzare lo strumento di separazione delle attività di cui all'articolo 26, l'importo di cui occorre svalutare le passività ammissibili tiene conto, all'occorrenza, di una stima prudente del fabbisogno di capitale del veicolo per la gestione delle attività.
14. Le esclusioni di cui al paragrafo 5 possono essere applicate per escludere completamente una passività dalla svalutazione oppure per limitare la portata della svalutazione applicata a tale passività.
15. I poteri di svalutazione e di conversione sono conformi ai requisiti riguardanti l'ordine di priorità dei crediti stabiliti all'articolo 17 del presente regolamento.
16. L'autorità nazionale di risoluzione presenta immediatamente al Comitato il piano di riorganizzazione aziendale ricevuto conformemente all'articolo 52, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2014/59/UE dall'organo di amministrazione ovvero dalla persona o dalle persone nominate conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, di tale direttiva.
Entro due settimane dalla data di presentazione del piano di riorganizzazione aziendale l'autorità nazionale di risoluzione competente fornisce al Comitato la propria valutazione del piano. Entro un mese dalla data di presentazione del piano di riorganizzazione aziendale il Comitato valuta la probabilità che il piano, se attuato, ripristini la sostenibilità economica a lungo termine dell'entità di cui all'articolo 2. La valutazione è completata d'intesa con l'autorità nazionale competente o, se del caso, con la BCE.
Se il Comitato è convinto che l'attuazione del piano possa conseguire tale obiettivo, esso consente all'autorità nazionale di risoluzione di approvare il piano conformemente all'articolo 52, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE. Se il Comitato non è convinto che l'attuazione del piano possa conseguire tale obiettivo, dà istruzione all'autorità nazionale di risoluzione di comunicare le proprie perplessità all'organo di amministrazione ovvero alle persone o alle persone nominate conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, di tale direttiva e di imporre agli stessi una modifica del piano che tenga conto di tali perplessità conformemente all'articolo 52, paragrafo 8, di tale direttiva. In entrambe le situazioni ciò avviene d'intesa con l'autorità nazionale competente o, se del caso, con la BCE.
Entro due settimane dalla ricezione di tale comunicazione, l'organo di amministrazione ovvero la persona o le persone nominate conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, sottopongono un piano modificato all'approvazione dell'autorità nazionali di risoluzione. L'autorità nazionale di risoluzione presenta al Comitato il piano modificato unitamente alla sua valutazione dello stesso. Il Comitato valuta il piano modificato e dà istruzione all'autorità nazionale di risoluzione di far sapere entro una settimana all'organo di amministrazione ovvero alla persona o alle persone nominate conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE se ritiene che il piano modificato tenga adeguatamente conto delle perplessità espresse o se invece sono necessarie ulteriori modifiche.
Il Comitato trasmette il piano di riorganizzazione di gruppo all'ABE.
Art. 28. Sorveglianza da parte del Comitato
1. Il Comitato sorveglia attentamente l'attuazione dei programmi di risoluzione da parte delle autorità nazionali di risoluzione. A tal fine, le autorità nazionali di risoluzione
a) collaborano con il Comitato e lo assistono nello svolgimento della sua funzione di sorveglianza;
b) forniscono, a intervalli regolari stabiliti dal Comitato, informazioni precise, affidabili e complete sull'esecuzione dei programmi di risoluzione, sull'applicazione degli strumenti di risoluzione e sull'esercizio dei poteri di risoluzione, che potrebbero essere richiesti dal Comitato, incluse informazioni:
i) sul funzionamento e la situazione finanziaria dell'ente soggetto a risoluzione, dell'ente ponte e della società veicolo per la gestione delle attività;
ii) sul trattamento che azionisti e creditori avrebbero ricevuto in caso di liquidazione dell'ente nell'ambito della procedura ordinaria di insolvenza;
iii) sui procedimenti giudiziari in corso relativi alla liquidazione delle attività dell'ente soggetto a risoluzione, a impugnazioni della decisione di risoluzione e della valutazione o a domande di indennizzo presentate da azionisti o creditori;
iv) sulla nomina, la revoca o la sostituzione di valutatori, amministratori, contabili, avvocati e altri professionisti eventualmente necessari per assistere l'autorità nazionale di risoluzione, nonché sull'esecuzione dei loro compiti;
v) su ogni altra questione di rilievo per l'esecuzione del programma di risoluzione, ivi incluse tutte le potenziali violazioni delle salvaguardie previste dalla direttiva 2014/59/UE, che può essere sottoposta al Comitato;
vi) sulla misura in cui e le modalità con le quali le autorità nazionali di risoluzione esercitano i poteri di cui agli articoli da 63 a 72 della direttiva 2014/59/UE;
vii) sulla sostenibilità economica, la fattibilità, e l'attuazione del piano di riorganizzazione aziendale previsto all'articolo 27, paragrafo 16.
Le autorità nazionali di risoluzione presentano al Comitato una relazione finale sull'esecuzione del programma di risoluzione.
2. Sulla base delle informazioni fornite, il Comitato può dare istruzioni alle autorità nazionali di risoluzione su qualsiasi aspetto dell'esecuzione del programma di risoluzione, e, in particolare, sugli elementi di cui all'articolo 23 nonché sull'esercizio dei poteri di risoluzione.
3. Qualora ciò sia necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione, il programma di risoluzione può essere modificato. Si applica la procedura di cui all'articolo 18.
Art. 29. Attuazione delle decisioni previste dal presente regolamento
1. Le autorità nazionali di risoluzione adottano le azioni necessarie per attuare le decisioni di cui al presente regolamento, in particolare esercitando un controllo sulle entità e i gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, nonché sulle entità e i gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b) e paragrafo 5, laddove sussistano le condizioni per l'applicazione di tali paragrafi, adottando le misure necessarie a norma dell'articolo 35 o dell'articolo 72 della direttiva 2014/59/UE e assicurando che le salvaguardie previste dalla predetta direttiva siano rispettate. Le autorità nazionali di risoluzione attuano tutte le decisioni del Comitato loro destinate.
A tal fine, nel rispetto del presente regolamento, esse esercitano i poteri loro conferiti dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2014/59/UE alle condizioni fissate dalla stessa normativa. Le autorità nazionali di risoluzione informano il Comitato in modo esaustivo in merito all'esercizio di detti poteri. Qualsiasi azione intrapresa è conforme alle decisioni adottate dal Comitato ai sensi del presente regolamento.
In sede di attuazione di tali decisioni, le autorità nazionali di risoluzione si assicurano che siano rispettate le salvaguardie applicabili previste dalla direttiva 2014/59/UE.
2. Laddove un'autorità nazionale di risoluzione non abbia applicato o rispettato una decisione adottata dal Comitato ai sensi del presente regolamento o l'abbia applicata in modo tale da mettere a rischio uno qualsiasi degli obiettivi di risoluzione ai sensi dell'articolo 14 oppure l'attuazione efficiente del programma di risoluzione, il Comitato può ordinare a un ente soggetto a risoluzione:
a) in caso di azione ai sensi dell'articolo 18, di cedere a un'altra persona determinati diritti, attività o passività di un ente soggetto a risoluzione;
b) in caso di azione ai sensi dell'articolo 18, di esigere, nelle circostanze previste all'articolo 21, la conversione di tutti gli strumenti di debito che contengono una clausola contrattuale al riguardo.
c) di adottare qualsiasi altra azione necessaria altro provvedimento necessario per conformarsi alla decisione in oggetto.
Il Comitato adotta una decisione ai sensi del primo comma, lettera c), solo se la misura riduce significativamente il rischio per l'obiettivo della risoluzione in questione o per l'attuazione efficiente del programma di risoluzione.
Prima di decidere l'imposizione di qualsiasi misura il Comitato comunica alle autorità nazionali di risoluzione interessate e alla Commissione la misura che intende adottare. Tale comunicazione comprende anche la descrizione dettagliata delle misure previste, le ragioni alla base delle stesse, nonché i dettagli della relativa data di entrata in vigore.
La comunicazione è trasmessa almeno 24 ore prima che le misure diventino effettive. In circostanze eccezionali, laddove non sia possibile dare un preavviso di 24 ore, il Comitato può effettuare la comunicazione a meno di 24 ore dalla prevista entrata in vigore delle misure.
3. L'ente soggetto a risoluzione si conforma a qualsiasi decisione adottata a norma del paragrafo 2. Tali decisioni prevalgono su ogni decisione precedentemente adottata dalle autorità nazionali di risoluzione sulla stessa materia.
4. Ogni azione intrapresa dalle autorità nazionali di risoluzione riguardo a questioni che sono oggetto di una decisione ai sensi del paragrafo 2 è conforme a detta decisione.
5. Il Comitato pubblica sul suo sito Internet ufficiale una copia del programma di risoluzione oppure un avviso che riassuma gli effetti dell'azione di risoluzione, in particolare sui clienti al dettaglio. Le autorità nazionali di risoluzione si conformano agli obblighi procedurali applicabili di cui all'articolo 83 della direttiva 2014/59/UE.
CAPO 4
Cooperazione
Art. 30. Obbligo di cooperazione e scambio di informazioni nell'ambito dell'SRM
1. Il Comitato informa la Commissione di ogni azione intrapresa al fine di preparare la risoluzione di crisi. Per quanto riguarda le informazioni ricevute dal Comitato, i membri del Consiglio e della Commissione nonché il loro personale sono soggetti agli obblighi di segreto professionale di cui all'articolo 88.
2. Nell'esercizio delle rispettive competenze ai sensi del presente regolamento, il Comitato, il Consiglio, la Commissione, la BCE, le autorità nazionali di risoluzione e le autorità nazionali competenti cooperano strettamente, in particolare nelle fasi di pianificazione della risoluzione, intervento precoce e risoluzione, conformemente agli articoli da 8 a 29. Essi si forniscono reciprocamente tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento delle loro funzioni.
3. La BCE o le autorità nazionali competenti trasmettono al Comitato e alle autorità nazionali di risoluzione gli accordi di sostegno finanziario di gruppo autorizzati e le eventuali modifiche apportate agli stessi.
4. Ai fini del presente regolamento, la BCE può invitare il presidente del Comitato a partecipare in qualità di osservatore al consiglio di vigilanza della BCE istituito in conformità dell'articolo 19 del
5. Ai fini del presente regolamento, il Comitato nomina un rappresentante che partecipa al comitato per la risoluzione dell'ABE istituito in conformità dell'articolo 127 della direttiva 2014/59/UE.
6. Il Comitato si adopera per collaborare strettamente con qualsiasi strumento di assistenza finanziaria pubblica, inclusi lo Strumento europeo di stabilità finanziaria (EFSF) e il Meccanismo europeo di stabilità (MES), in particolare in presenza delle circostanze straordinarie di cui all'articolo 27, paragrafo 9, e nei casi in cui lo strumento in questione abbia concesso o probabilmente si appresti a concedere un'assistenza finanziaria diretta o indiretta a entità con sede in uno Stato membro partecipante.
7. Ove necessario il Comitato conclude con la BCE e le autorità nazionali di risoluzione nonché le autorità nazionali competenti un memorandum d'intesa che descriva in termini generali la loro cooperazione a norma dei paragrafi 2 e 4 nello svolgimento dei rispettivi compiti quali assegnati dalla legislazione dell'Unione. Il memorandum è riesaminato periodicamente e pubblicato, nel rispetto degli obblighi di segreto professionale.
Art. 31. Cooperazione nell'ambito dell'SRM
1. Il Comitato svolge i propri compiti in stretta cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione. Il Comitato, in cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione, approva e pubblica un quadro per l'organizzazione delle modalità pratiche di attuazione del presente articolo.
Al fine di garantire un'applicazione efficace e coerente del presente articolo, il Comitato:
a) emana orientamenti e istruzioni generali alle autorità nazionali di risoluzione, le quali assolvono i compiti e adottano le decisioni di risoluzione nel rispetto degli stessi;
b) può esercitare in ogni momento i poteri di cui agli articoli da 34 a 37;
c) può richiedere, in casi specifici o in via permanente, informazioni alle autorità nazionali competenti in merito all'assolvimento da parte loro dei compiti di cui all'articolo 7, paragrafo 3;
d) riceve dalle autorità nazionali di risoluzione progetti di decisione sui quali può esprimere un parere e, in particolare, indicare gli elementi dei progetti stessi non conformi al presente regolamento o alle istruzioni generali del Comitato.
Fatto salvo il capo 5 del presente titolo, ai fini della valutazione dei piani di risoluzione il Comitato può chiedere alle autorità nazionali di risoluzione di trasmettergli tutte le informazioni necessarie da esse ottenute conformemente all'articolo 11 e all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.
2. L'articolo 13, paragrafi da 4 a 10, e gli articoli da 88 a 92 della direttiva 2014/59/UE non si applicano alle relazioni tra le autorità nazionali di risoluzione. Non si applicano la decisione congiunta e le decisioni eventualmente adottate in assenza di una decisione congiunta ai sensi dell'articolo 45, paragrafi da 9 a 13, della direttiva 2014/59/UE. A tali relazioni si applicano invece le pertinenti disposizioni del presente regolamento.
Art. 32. Consultazione e cooperazione con Stati membri non partecipanti e paesi terzi
1. Per i gruppi comprendenti entità con sedi sia in Stati membri partecipanti sia in Stati membri non partecipanti o paesi terzi, fatto salvo ogni obbligo di approvazione da parte del Consiglio o della Commissione previsto dal presente regolamento, il Comitato rappresenta le autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti ai fini della consultazione e della cooperazione con Stati membri non partecipanti o paesi terzi ai sensi degli articoli 7, 8, 12, 13, 18, 55 e da 88 a 92 della direttiva 2014/59/UE.
Per i gruppi comprendenti entità stabilite in Stati membri partecipanti e filiazioni stabilite o succursali significative situate in Stati membri non partecipanti, il Comitato comunica alle autorità competenti e/o, a seconda dei casi, alle autorità di risoluzione dello Stato membro non partecipante i piani, le decisioni o le misure di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, e 13 pertinenti per il gruppo.
2. Il Comitato, la BCE, le autorità di risoluzione e le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti concludono memorandum d'intesa che descrivano in termini generali la loro reciproca cooperazione nello svolgimento dei compiti previsti dalla direttiva 2014/59/UE.
Fatto salvo il primo comma, il Comitato conclude un memorandum d'intesa con l'autorità di risoluzione di ciascuno Stato membro non partecipante che sia quello d'origine di almeno un ente a rilevanza sistemica a livello globale individuato secondo le modalità di cui all'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE.
3. Ogni memorandum è riesaminato periodicamente e pubblicato, nel rispetto degli obblighi in materia di segreto professionale.
4. Il Comitato conclude, per conto delle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti, intese di cooperazione non vincolanti in linea con le intese quadro di cooperazione dell'ABE di cui all'articolo 97, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE. Il Comitato comunica all'ABE la definizione di qualsiasi intesa di cooperazione.
Art. 33. Riconoscimento e applicazione delle procedure di risoluzione dei paesi terzi
1. In relazione alle procedure di risoluzione dei paesi terzi si applica il presente articolo finché non entrerà in vigore un accordo internazionale di cui all'articolo 93, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE con il paese terzo in questione. Il presente articolo si applica anche a seguito dell'entrata in vigore di un accordo internazionale di cui all'articolo 93, paragrafo 1, della citata direttiva con il paese terzo in questione nella misura in cui il riconoscimento e l'applicazione delle procedure di risoluzione del paese terzo non siano disciplinati da tale accordo.
2. Il Comitato valuta ed emana una raccomandazione per le autorità nazionali di risoluzione sul riconoscimento e l'applicazione delle procedure di risoluzione avviate dalle autorità di risoluzione di un paese terzo in relazione a un ente o un'impresa madre di un paese terzo che ha:
a) una o più filiazioni nell'Unione con sede in uno o più Stati membri partecipanti; o
b) attività, diritti o passività situati in uno o più Stati membri partecipanti ovvero soggetti al diritto degli Stati membri partecipanti.
Il Comitato effettua la propria valutazione previa consultazione delle autorità nazionali di risoluzione e, laddove sia istituito un collegio europeo di risoluzione ai sensi dell'articolo 89 della direttiva 2014/59/UE, con le autorità di risoluzione degli Stati membri non partecipanti.
La valutazione tiene debitamente conto degli interessi di ogni singolo Stato membro partecipante in cui opera l'ente o l'impresa madre del paese terzo, e, in particolare, dell'impatto che il riconoscimento e l'applicazione delle procedure di risoluzione del paese terzo potrebbero avere sulle altre parti del gruppo nonché sulla stabilità finanziaria degli Stati membri in questione.
3. Il Comitato raccomanda di rifiutare il riconoscimento o l'applicazione delle procedure di risoluzione di cui al paragrafo 1 se ritiene che:
a) le procedure di risoluzione del paese terzo abbiano effetti negativi sulla stabilità finanziaria di uno Stato membro partecipante; o
b) i creditori, inclusi in particolare i titolari di depositi ubicati o esigibili in uno Stato membro partecipante, in base alle procedure nazionali di risoluzione del paese terzo in questione non beneficino dello stesso trattamento dei creditori e depositanti del paese terzo aventi analoghi diritti giuridici;
c) il riconoscimento o l'applicazione delle procedure di risoluzione del paese terzo abbia concrete implicazioni di bilancio per lo Stato membro partecipante; o infine
d) gli effetti del riconoscimento o dell'applicazione in questione risultino in contrasto con il diritto nazionale dello Stato membro partecipante.
4. Le autorità nazionali di risoluzione attuano la raccomandazione del Comitato e chiedono il riconoscimento o l'applicazione delle procedure di risoluzione nei rispettivi territori ovvero spiegano al Comitato, in una dichiarazione motivata, le ragioni per cui non possono attuare la raccomandazione del Comitato.
5. Nell'esercizio dei poteri di risoluzione in relazione a entità di paesi terzi, le autorità nazionali di risoluzione esercitano, se del caso, i poteri loro conferiti in base al disposto dell'articolo 94, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE.
CAPO 5
Poteri di indagine
Art. 34. Richieste di informazioni
1. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento, il Comitato può esigere, direttamente o attraverso le autorità nazionali di risoluzione previa informazione delle stesse, nonché avvalendosi appieno di tutte le informazioni a disposizione della BCE o delle autorità nazionali competenti, la comunicazione di tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento dei compiti attribuitigli dal presente regolamento da parte delle persone fisiche o giuridiche seguenti:
a) le entità di cui all'articolo 2;
b) i dipendenti delle entità di cui all'articolo 2;
c) i terzi cui le entità di cui all'articolo 2 hanno esternalizzato funzioni o attività.
2. Le entità e le persone di cui al paragrafo 1 comunicano le informazioni richieste a norma di tale paragrafo. Gli obblighi di segreto professionale non esentano le predette entità e persone dall'obbligo di fornire le citate informazioni. La comunicazione delle informazioni richieste non è considerata violazione degli obblighi di segreto professionale.
3. Qualora ottenga informazioni direttamente dalle predette entità e persone, il Comitato mette tali informazioni a disposizione delle autorità nazionali di risoluzione interessate.
4. Il Comitato è in grado di ottenere, anche su base continuativa, tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni ai sensi del presente regolamento, in particolare sul capitale, sulla liquidità, sulle attività e sulle passività relative a ogni ente soggetto ai suoi poteri di risoluzione.
5. Il Comitato, la BCE, le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali di risoluzione possono redigere un memorandum d'intesa sulla procedura relativa allo scambio di informazioni. Lo scambio di informazioni tra il Comitato, la BCE, le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali di risoluzione non è considerato una violazione degli obblighi di segreto professionale.
6. Le autorità nazionali competenti, la BCE se del caso, e le autorità nazionali di risoluzione cooperano con il Comitato al fine di verificare se una parte o la totalità delle informazioni richieste siano già disponibili. Ove tali informazioni siano disponibili, le autorità nazionali competenti, la BCE se del caso, o le autorità nazionali di risoluzione forniscono le informazioni al Comitato.
Art. 35. Indagini generali
1. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento, e fatte salve le altre condizioni stabilite dal pertinente diritto dell'Unione, il Comitato può svolgere, direttamente o attraverso le autorità nazionali di risoluzione previa informazione delle stesse, tutte le indagini necessarie riguardo a tutte le persone giuridiche o fisiche di cui all'articolo 34, paragrafo 1, stabilite o situate in uno Stato membro partecipante.
A tal fine il Comitato può:
a) esigere la presentazione di documenti;
b) esaminare i libri e i registri contabili delle persone giuridiche o fisiche di cui all'articolo 34, paragrafo 1, e farne copie o estratti;
c) ottenere spiegazioni, oralmente o per iscritto, dalle persone giuridiche o fisiche di cui all'articolo 34, paragrafo 1, ovvero da rappresentanti o dal personale delle stesse;
d) sentire in audizione altre persone fisiche o giuridiche che abbiano dato il loro consenso a essere sentite in audizione al fine di raccogliere informazioni riguardanti l'oggetto dell'indagine.
2. Le persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 34, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione del Comitato.
Quando una persona ostacola lo svolgimento dell'indagine, le autorità nazionali di risoluzione dello Stato membro partecipante in cui sono situati i locali interessati prestano, in base al diritto nazionale, l'assistenza necessaria anche per quanto concerne l'agevolazione dell'accesso del Comitato ai locali commerciali delle persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 34, paragrafo 1, in modo che tali diritti possano essere esercitati.
Art. 36. Ispezioni in loco
1. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento, e fatte salve le altre condizioni stabilite dal pertinente diritto dell'Unione, il Comitato può svolgere, conformemente all'articolo 37 e previa notifica alle autorità nazionali di risoluzione nonché alle pertinenti autorità nazionali competenti interessate, cooperando con le stesse ove opportuno, tutte le ispezioni in loco necessarie presso i locali commerciali delle persone giuridiche di cui all'articolo 34, paragrafo 1. Se necessario ai fini di un'ispezione corretta ed efficace, il Comitato può svolgere l'ispezione in loco senza darne preavviso alle suddette persone giuridiche.
2. I funzionari del Comitato e le altre persone da esso autorizzate a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali commerciali e ai terreni delle persone giuridiche soggette alla decisione di indagine adottata dal Comitato conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, e possono esercitare tutti i poteri loro di cui all'articolo 35, paragrafo 1.
3. Le persone giuridiche di cui all'articolo 34, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle ispezioni in loco decise dal Comitato.
4. I funzionari delle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione e le altre persone che li accompagnano in quanto autorizzate o incaricate da tali autorità prestano attivamente assistenza, sotto la supervisione e il coordinamento del Comitato, ai funzionari del Comitato e alle altre persone autorizzate da quest'ultimo. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 2. Anche i funzionari delle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti interessati hanno il diritto di partecipare alle ispezioni in loco, così come altre persone che li accompagnano autorizzate o nominate da tali autorità.
5. Qualora i funzionari del Comitato e le altre persone da esso autorizzate o incaricate che li accompagnano constatino che una persona si oppone a un'ispezione ordinata a norma del paragrafo 1, le autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti interessati prestano loro l'assistenza necessaria conformemente al diritto nazionale. Nella misura necessaria all'espletamento dell'ispezione, tale assistenza include l'apposizione di sigilli su qualunque locale commerciale nonché libro e registro contabile. Qualora non dispongano di tale potere, le autorità nazionali di risoluzione interessate esercitano i poteri di cui dispongono per chiedere l'assistenza necessaria di altre autorità nazionali.
Art. 37. Autorizzazione di un'autorità giudiziaria
1. Se un'ispezione in loco ai sensi dell'articolo 36, paragrafi 1 e 2, o l'assistenza prevista all'articolo 36, paragrafo 5, necessita, in base alle normative nazionali, di un'autorizzazione da parte di un'autorità giudiziaria, si procede alla richiesta di tale autorizzazione.
2. Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità della decisione del Comitato e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né eccessive, in considerazione dell'oggetto dell'ispezione. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere al Comitato di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali esso sospetta una violazione delle decisioni di cui all'articolo 29, sulla gravità della sospetta violazione e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità dell'ispezione né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo del Comitato. Solo la Corte di giustizia esercita il controllo di legittimità sulla decisione del Comitato.
CAPO 6
Sanzioni
Art. 38. Sanzioni pecuniarie
1. Ove ritenga che un'entità di cui all'articolo 2, per negligenza o intenzionalmente, abbia commesso una delle violazioni elencate al paragrafo 2, il Comitato adotta una decisione con cui irroga una sanzione pecuniaria conformemente al paragrafo 3.
Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente dall'entità in questione se vi sono elementi oggettivi a dimostrazione del fatto che essa, il suo organo di amministrazione o la sua alta dirigenza hanno agito deliberatamente per commettere la violazione.
2. Le sanzioni pecuniarie sono irrogate alle entità di cui all'articolo 2 per le violazioni seguenti:
a) non aver fornito le informazioni richieste a norma dell'articolo 34;
b) non essersi sottoposte a un'indagine generale conformemente all'articolo 35 o a ispezioni in loco a norma dell'articolo 36;
c) non essersi conformate a una decisione rivolta loro dal Comitato a norma dell'articolo 29.
3. Le sanzioni pecuniarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, partono da un importo base pari a una percentuale del fatturato totale netto annuo dell'impresa nell'esercizio precedente, comprensivo del reddito lordo derivante da interessi e proventi assimilati, proventi su azioni, quote e altri titoli a rendimento fisso o variabile, proventi per commissioni o provvigioni ai sensi dell'articolo 316 del
a) per le violazioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), l'importo base va da un minimo dello 0,05 % a un massimo dello 0,15 %;
b) per le violazioni di cui al paragrafo 2, lettera c), l'importo base va da un minimo dello 0,25 % a un massimo dello 0,5 %.
Per decidere se l'importo base delle sanzioni pecuniarie debba collocarsi al livello più basso, oppure a quello intermedio o al più alto dei limiti di cui al primo comma, il Comitato tiene conto del fatturato annuo dell'entità interessata nell'esercizio precedente. L'importo base si colloca al livello più basso per le entità il cui fatturato annuo è inferiore a 1 000 000 000 di EUR, al livello intermedio per quelle il cui fatturato annuo è compreso tra 1 000 000 000 e 5 000 000 000 di EUR, e al livello più alto per quelle il cui fatturato annuo è superiore a 5 000 000 000 di EUR.
4. Gli importi base di cui al paragrafo 3 sono, se necessario, soggetti ad adeguamento in presenza dei fattori aggravanti e attenuanti di cui ai paragrafi 5 e 6, mediante applicazione dei corrispondenti coefficienti elencati al paragrafo 9.
Il coefficiente attenuante del caso è applicato singolarmente all'importo base. Se sono applicabili più coefficienti attenuanti, la differenza tra l'importo base e quello risultante dall'applicazione di ogni singolo coefficiente attenuante è sottratta dall'importo base.
Il coefficiente aggravante del caso è applicato singolarmente all'importo base. Se sono applicabili più coefficienti aggravanti, la differenza tra l'importo base e l'importo risultante dall'applicazione di ogni singolo coefficiente aggravante è aggiunta all'importo di base.
5. In riferimento alle sanzioni pecuniarie di cui al paragrafo 1 si applicano i seguenti fattori aggravanti:
a) intenzionalità della violazione;
b) carattere reiterato della violazione;
c) durata della violazione superiore a tre mesi;
d) evidenziazione, attraverso la violazione l'infrazione, di carenze sistemiche nell'organizzazione dell'entità, in particolare nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei controlli interni della stessa;
e) assenza di iniziative atte a porre rimedio alla violazione una volta individuata;
f) mancanza di cooperazione con il Comitato da parte dell'alta dirigenza dell'entità nello svolgimento delle indagini.
6. In riferimento alle sanzioni pecuniarie di cui al paragrafo 1 si applicano i seguenti fattori attenuanti:
a) durata della violazione inferiore a dieci giorni lavorativi;
b) esistenza di prove che dimostrino l'adozione, da parte dell'alta dirigenza, di tutte le misure necessarie per prevenire la violazione;
c) notifica rapida, efficace e completa della violazione da parte dell'entità al Comitato;
d) adozione volontaria da parte dell'entità di misure volte a impedire il ripetersi di simili violazioni in futuro.
7. Fermi restando i paragrafi da 2 a 6, le sanzioni pecuniarie applicate non superano l'1 % del fatturato annuo dell'entità interessata di cui al paragrafo 1 nell'esercizio precedente.
In deroga al primo comma, nel caso in cui l'entità abbia ottenuto, direttamente o indirettamente, un beneficio economico dalla violazione, la sanzione pecuniaria, laddove i profitti realizzati o le perdite evitate grazie alla violazione siano quantificabili, è pari almeno a tale beneficio.
Se l'azione od omissione di un'entità di cui al paragrafo 1 dà adito a più di una delle violazioni di cui al paragrafo 2, si applica solo la sanzione pecuniaria maggiore calcolata conformemente al presente articolo in relazione a una sola delle violazioni stesse.
8. Nei casi non contemplati dal paragrafo 2, il Comitato può raccomandare alle autorità nazionali di risoluzione di intervenire per assicurare l'irrogazione di sanzioni pecuniarie conformemente agli articoli da 110 a 114 della direttiva 2014/59/UE e alla legislazione nazionale eventualmente applicabile.
9. Per il calcolo delle sanzioni pecuniarie il Comitato applica i seguenti coefficienti di adeguamento per fattori aggravanti:
a) in caso di carattere reiterato della violazione, per ogni volta che essa è stata reiterata si applica un coefficiente aggiuntivo pari a 1,1;
b) in caso di durata della violazione superiore a tre mesi si applica un coefficiente pari a 1,5;
c) in caso di evidenziazione, attraverso la violazione, di carenze sistemiche nell'organizzazione dell'entità, in particolare nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei controlli interni della stessa, si applica un coefficiente pari a 2,2;
d) in caso di intenzionalità della violazione si applica un coefficiente di 2;
e) in caso di assenza di iniziative atte a porre rimedio alla violazione una volta individuata, si applica un coefficiente pari a 1,7;
f) in caso di mancanza di cooperazione con il Comitato da parte dell'alta dirigenza dell'entità nello svolgimento delle indagini, si applica un coefficiente pari a 1,5.
Per il calcolo delle sanzioni pecuniarie il Comitato applica i seguenti coefficienti di adeguamento per fattori attenuanti:
a) in caso di durata della violazione inferiore a 10 giorni lavorativi, si applica un coefficiente pari a 0,9;
b) in caso di esistenza di prove che dimostrino l'adozione, da parte dell'alta dirigenza dell'entità, di tutte le misure necessarie per prevenire la violazione, si applica un coefficiente pari a 0,7;
c) in caso di notifica rapida, efficace e completa della violazione da parte dell'entità al Comitato, si applica un coefficiente pari a 0,4;
d) in caso di adozione volontaria da parte dell'entità di misure volte a impedire il ripetersi di simili violazioni in futuro, si applica un coefficiente pari a 0,6.
Art. 39. Penalità di mora
1. Il Comitato, mediante decisione, irroga una penalità di mora a un'entità di cui all'articolo 2 per obbligare:
a) tale entità a conformarsi a una decisione adottata ai sensi dell'articolo 34;
b) una persona di cui all'articolo 34, paragrafo 1, a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma di tale articolo;
c) una persona di cui all'articolo 35, paragrafo 1, a sottoporsi a indagine e, in particolare, a fornire in maniera completa documentazione, dati, procedure o altro materiale richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un'indagine avviata tramite decisione adottata a norma di tale articolo;
d) una persona di cui all'articolo 36, paragrafo 1, a sottoporsi ad un'ispezione in loco ordinata mediante decisione adottata a norma di tale articolo.
2. Una penalità di mora è efficace e proporzionata. Essa è imposta per ogni giorno di ritardo fino a che l'entità di cui all'articolo 2 o la persona interessata non si conforma alle decisioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), del presente articolo.
3. Fermo restando il paragrafo 2, l'importo di una penalità di mora è pari allo 0,1 % del fatturato medio giornaliero nell'esercizio precedente. Una penalità di mora è calcolata dalla data stabilita nella decisione che irroga la penalità di mora.
4. Una penalità di mora può essere imposta per un periodo non superiore a sei mesi dalla notifica della decisione del Comitato.
Art. 40. Audizione delle persone interessate dal procedimento
1. Prima di prendere la decisione di irrogare una sanzione pecuniaria e/o una penalità di mora ai sensi degli articoli 38 e 39, il Comitato dà alle persone fisiche o giuridiche interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. Il Comitato basa le sue decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone fisiche o giuridiche interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.
2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone fisiche o giuridiche interessate dal procedimento. Esse hanno diritto di accesso al fascicolo del Comitato, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni preparatori del Comitato.
Art. 41. Pubblicazione, natura, applicazione e allocazione delle sanzioni pecuniarie e penalità di mora
1. Il Comitato pubblica le decisioni che irrogano le sanzioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1, e all'articolo 39, paragrafo 1, salvo il caso in cui tale pubblicazione possa pregiudicare la risoluzione dell'entità interessata. La pubblicazione avviene in forma anonima ove ricorra una delle seguenti circostanze:
a) se le informazioni pubblicate contengono dati personali e, a seguito di una valutazione preventiva obbligatoria, si dimostra che la pubblicazione dei dati personali è sproporzionata;
b) se la pubblicazione metta a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine penale in corso;
c) se la pubblicazione provochi, nella misura in cui ciò si possa determinare, danni sproporzionati alle persone fisiche o giuridiche coinvolte.
In alternativa, in tali casi, la pubblicazione dei dati in questione può essere rimandata per un periodo ragionevole se è prevedibile che i motivi per una pubblicazione anonima vengano meno nell'arco di tale periodo.
Il Comitato informa l'ABE in merito a tutte le sanzioni pecuniarie e penalità di mora irrogate ai sensi degli articoli 38 e 39 e fornisce informazioni in merito allo stato dei ricorsi e al relativo esito.
2. Le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora irrogate ai sensi degli articoli 38 e 39 sono di natura amministrativa.
3. Le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora irrogate ai sensi degli articoli 38 e 39 costituiscono titolo esecutivo.
L'esecuzione forzata è regolata dalle norme procedurali applicabili vigenti nello Stato membro partecipante sul cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità che il governo di ciascuno degli Stati membri partecipanti designa a tal fine, informandone il Comitato e la Corte di giustizia.
Assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'organo competente, secondo la legislazione nazionale.
L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni degli Stati membri partecipanti.
4. Gli importi delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora sono assegnati al Fondo.
PARTE III
QUADRO ISTITUZIONALE
TITOLO I
IL COMITATO
Art. 42. Status giuridico
1. È istituito il Comitato. Il Comitato è un'agenzia dell'Unione con una struttura specifica corrispondente ai suoi compiti. Esso ha personalità giuridica.
2. In ciascuno Stato membro, il Comitato gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dall'ordinamento giuridico nazionale. In particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3. Il Comitato è rappresentato dal suo presidente.
Art. 43. Composizione
1. Il Comitato è composto da:
a) il presidente nominato conformemente all'articolo 56;
b) altri quattro membri a tempo pieno nominati conformemente all'articolo 56;
c) un membro nominato da ciascuno Stato membro partecipante in rappresentanza delle loro autorità nazionali di risoluzione.
2. Ogni membro, incluso il presidente, dispone di un solo voto.
3. La Commissione e la BCE designano ciascuna un rappresentante che ha il diritto di partecipare alle riunioni delle sessioni esecutive e delle sessioni plenarie in qualità di osservatore permanente.
I rappresentanti della Commissione e della BCE hanno il diritto di partecipare alle discussioni e hanno accesso a tutti i documenti.
4. Nel caso in cui vi sia più di un'autorità nazionale di risoluzione in uno Stato membro partecipante, un secondo rappresentante è autorizzato a partecipare come osservatore senza diritto di voto.
5. La struttura amministrativa e di gestione del Comitato è composta da:
a) la sessione plenaria del Comitato, che svolge i compiti di cui all'articolo 50;
b) la sessione esecutiva del Comitato, che svolge i compiti di cui all'articolo 54;
c) il presidente, che svolge i compiti di cui all'articolo 56;
d) un segretariato, che fornisce il sostegno tecnico e amministrativo necessario allo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato.
Art. 44. Conformità con il diritto dell'Unione
Il Comitato agisce in conformità con il diritto dell'Unione, in particolare con le decisioni adottate dal Consiglio e dalla Commissione a norma del presente regolamento.
Art. 45. Responsabilità
1. Il Comitato risponde al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione dell'attuazione del presente regolamento, in conformità ai paragrafi da 2 a 8.
2. Il Comitato trasmette al Parlamento europeo, ai parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti conformemente all'articolo 46, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti europea una relazione annuale sullo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dal presente regolamento. Fatti salvi gli obblighi in materia di segreto professionale, tale relazione è pubblicata sul sito web del Comitato.
3. Il presidente presenta altresì pubblicamente la relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio.
4. Su richiesta del Parlamento europeo, il presidente partecipa ad audizioni delle commissioni competenti del Parlamento europeo sullo svolgimento dei compiti di risoluzione del Comitato. Un'audizione ha luogo almeno una volta ogni anno.
5. Il presidente può essere ascoltato dal Consiglio, su richiesta di quest'ultimo, sullo svolgimento dei compiti di risoluzione del Comitato.
6. Il Comitato risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni o ai quesiti ad esso rivolti dal Parlamento europeo o dal Consiglio, conformemente alle proprie procedure e in ogni caso entro cinque settimane dal ricevimento.
7. Su richiesta, il presidente tiene discussioni orali riservate a porte chiuse con il presidente e i vicepresidenti della commissione competente del Parlamento europeo quando tali discussioni sono necessarie all'esercizio dei poteri del Parlamento europeo ai sensi del TFUE. Il Parlamento europeo e il Comitato concludono un accordo sulle modalità specifiche di organizzazione di tali discussioni al fine di garantire piena riservatezza conformemente agli obblighi in materia di segreto professionale imposti al Comitato dal presente regolamento e quando il Comitato agisce in qualità di autorità nazionale di risoluzione ai sensi del pertinente diritto dell'Unione.
8. Durante le indagini del Parlamento europeo, il Comitato collabora con il Parlamento europeo, nel rispetto del TFUE e dei regolamenti di cui all'articolo 226 TFUE. Entro sei mesi dalla nomina del presidente, il Comitato e il Parlamento europeo concludono opportuni accordi sulle modalità pratiche dell'esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sullo svolgimento dei compiti attribuiti al Comitato dal presente regolamento. Fatti salvi i poteri del Parlamento europeo in virtù dell'articolo 226 TFUE, tali accordi riguardano, tra l'altro, l'accesso alle informazioni, incluse le norme sul trattamento e la protezione delle informazioni classificate o delle informazioni riservate di altra natura, la cooperazione nell'ambito delle audizioni di cui all'articolo 45, paragrafo 4, del presente regolamento, delle discussioni orali riservate, delle relazioni, delle risposte a interrogazioni e quesiti e delle indagini e le informazioni sulla procedura di selezione del presidente, del vicepresidente e dei quattro membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.
Art. 46. Parlamenti nazionali
1. A causa dei compiti specifici conferiti al Comitato dal presente regolamento, i parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti, tramite le proprie procedure, possono chiedere al Comitato di rispondere, e il Comitato è obbligato a rispondere per iscritto, a eventuali osservazioni o quesiti da essi sottoposti al Comitato con riferimento alle funzioni che gli sono attribuite ai sensi del presente regolamento e il Comitato è obbligato a rispondere per iscritto.
2. Nel momento stesso in cui presenta la relazione di cui all'articolo 45, paragrafo 2, il Comitato la trasmette direttamente anche ai parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti. I parlamenti nazionali possono rivolgere al Comitato le loro osservazioni motivate su tale relazione. Il Comitato risponde oralmente o per iscritto alle osservazioni o ai quesiti ad esso rivolti dai parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti, conformemente alle proprie procedure.
3. Il parlamento nazionale di uno Stato membro partecipante può invitare il presidente a partecipare a uno scambio di opinioni in relazione alla risoluzione delle entità di cui all'articolo 2 in detto Stato membro, insieme con un rappresentante dell'autorità nazionale di risoluzione. Il presidente è obbligato a seguire tale invito.
4. Il presente regolamento non pregiudica la responsabilità delle autorità nazionali di risoluzione nei confronti dei parlamenti nazionali conformemente al diritto nazionale per lo svolgimento dei compiti non attribuiti al Comitato, al Consiglio o alla Commissione dal presente regolamento e per lo svolgimento delle attività da essi eseguite conformemente all'articolo 7, paragrafo 3.
Art. 47. Indipendenza
1. Nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dal presente regolamento, il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione agiscono in piena indipendenza e nell'interesse generale.
2. Il presidente, il vicepresidente e i membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), svolgono i rispettivi compiti in conformità delle decisioni del Comitato del Consiglio e della Commissione. Essi agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni od organismi dell'Unione, governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.
Nell'ambito delle deliberazioni e del processo decisionale in seno al Comitato, essi esprimono il proprio parere e votano in modo indipendente.
3. Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organismi dell'Unione, né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare il presidente, il vicepresidente o i membri del Comitato.
4. Conformemente allo statuto dei funzionari stabilito dal
Art. 48. Sede
Il Comitato ha sede a Bruxelles, in Belgio.
TITOLO II
COMITATO IN SESSIONE PLENARIA
Art. 49. Partecipazione alle sessioni plenarie
Tutti i membri del Comitato di cui all'articolo 43, paragrafo 1, partecipano alle sessioni plenarie.
Art. 50. Compiti
1. Il Comitato in sessione plenaria:
a) adotta, ogni anno entro il 30 novembre, il programma di lavoro annuale del Comitato per l'anno successivo, sulla base di un progetto presentato dal presidente, e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla BCE;
b) adotta e monitora il bilancio annuale del Comitato a norma dell'articolo 61, paragrafo 2, e approva i conti definitivi del Comitato e solleva il presidente dalla responsabilità a norma dell'articolo 63, paragrafi 4 e 8;
c) fatta salva la procedura di cui al paragrafo 2, decide in merito al ricorso al Fondo, se il sostegno del Fondo, in un dato intervento di risoluzione, è richiesto al di sopra della soglia di 5 000 000 000 di EUR per la quale la ponderazione del sostegno alla liquidità è pari a 0,5;
d) non appena la somma cumulativamente erogata dal Fondo nei 12 mesi consecutivi precedenti raggiunga la soglia di 5 000 000 000 di EUR, valuta l'applicazione degli strumenti di risoluzione, fra cui il ricorso al Fondo, e fornisce documenti di orientamento cui la sessione esecutiva dovrebbe attenersi nelle successive decisioni di risoluzione, in particolare, se del caso, differenziando tra liquidità e altre forme di sostegno;
e) decide in merito alla necessità di raccogliere contributi straordinari ex post a norma dell'articolo 71, ai prestiti volontari fra meccanismi di finanziamento a norma dell'articolo 72, ai mezzi di finanziamento alternativi a norma degli articoli 73 e 74, e alla messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali in conformità dell'articolo 78, compreso il sostegno del Fondo al di sopra della soglia di cui alla lettera c) del presente paragrafo;
f) decide in merito agli investimenti a norma dell'articolo 75;
g) adotta la relazione annuale sulle attività del Comitato di cui all'articolo 45, la quale dovrà contenere spiegazioni dettagliate sull'esecuzione del bilancio;
h) adotta le disposizioni finanziarie applicabili al Comitato ai sensi dell'articolo 64;
i) adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;
j) adotta norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri;
k) adotta il proprio regolamento interno e il regolamento del Comitato in sessione esecutiva;
l) ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, esercita, in relazione al personale del Comitato, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea di cui al
m) adotta adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile a norma dell'articolo 110 dello statuto;
n) nomina un contabile soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile, che è funzionalmente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni;
o) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni e valutazioni dell'audit interno o esterno e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);
p) prende ogni decisione relativa alla costituzione e, se necessario, alla modifica delle strutture interne del Comitato;
q) approva il quadro di cui all'articolo 31, paragrafo 1, per la definizione delle modalità pratiche della cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione.
2. In sede di decisione, la sessione plenaria del Comitato agisce in conformità degli obiettivi di cui agli articoli 6 e 14.
Ai fini del paragrafo 1, lettera c), il programma di risoluzione preparato dalla sessione esecutiva è considerato adottato a meno che, entro tre ore dalla presentazione del progetto da parte della sessione esecutiva alla sessione plenaria, almeno un membro della sessione plenaria abbia convocato una riunione del Comitato in sessione plenaria. In questo caso, la sessione plenaria decide in merito al programma di risoluzione.
3. Il Comitato in sessione plenaria adotta, in conformità all'articolo 110 dello statuto, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto e sull'articolo 6 del regime applicabile, con cui delega al presidente i poteri di autorità di nomina e stabilisce le condizioni per la sospensione della delega di tali poteri. Il presidente è autorizzato a subdelegare tali poteri.
In circostanze eccezionali il Comitato in sessione plenaria può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega al presidente e la subdelega da parte di quest'ultimo dei poteri di autorità di nomina, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal presidente.
Art. 51. Riunione del Comitato in sessione plenaria
1. Il presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato in sessione plenaria conformemente all'articolo 56, paragrafo 2, lettera a).
2. Il Comitato in sessione plenaria tiene almeno due riunioni ordinarie all'anno. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Il rappresentante della Commissione può chiedere al presidente di convocare una riunione del Comitato in sessione plenaria. Se il presidente non convoca una riunione entro i termini previsti, ne comunica per iscritto i motivi.
3. Se del caso, il Comitato può invitare osservatori, oltre a quelli di cui all'articolo 43, paragrafo 3, a partecipare alle sue riunioni in sessione plenaria su base ad hoc, compreso un rappresentante dell'ABE.
4. Il Comitato fornisce il servizio di segretariato per il Comitato in sessione plenaria.
Art. 52. Disposizioni generali sul processo decisionale
1. Il Comitato in sessione plenaria adotta le decisioni a maggioranza semplice dei suoi membri, salvo disposizione contraria del presente regolamento. Ogni membro votante dispone di un solo voto. In caso di parità di voti, è decisivo il voto del presidente.
2. In deroga al paragrafo 1, le decisioni di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettere c) e d), nonché quelle relative alla messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali a norma dell'articolo 78, nei limiti dei mezzi finanziari disponibili nel Fondo, sono prese a maggioranza semplice dei membri del Comitato pari almeno al 30 % dei contributi. Ogni membro votante dispone di un solo voto. In caso di parità di voti, è decisivo il voto del presidente.
3. In deroga al paragrafo 1, le decisioni di cui all'articolo 50, paragrafo 1, del presente articolo, riguardanti la raccolta di contributi ex post a norma dell'articolo 71, i prestiti volontari fra meccanismi di finanziamento a norma dell'articolo 72, i mezzi di finanziamento alternativi a norma degli articoli 73 e 74, nonché la messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali a norma dell'articolo 78 al di sopra dei mezzi finanziari disponibili nel Fondo, sono prese a maggioranza dei due terzi dei membri del Comitato che rappresentino almeno il 50 % dei contributi durante il periodo transitorio di otto anni fino alla completa messa in comune del Fondo, e a maggioranza dei due terzi dei membri del Comitato che rappresentino almeno il 30 % dei contributi successivamente. Ciascun membro votante dispone di un solo voto. In caso di parità di voti, è decisivo il voto del presidente.
4. Il Comitato adotta e pubblica il proprio regolamento interno. Il regolamento interno stabilisce in modo più dettagliato le modalità di voto, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro membro nonché, se del caso, le regole in materia di quorum.
TITOLO III
COMITATO IN SESSIONE ESECUTIVA
Art. 53. Partecipazione alle sessioni esecutive
1. Il Comitato in sessione esecutiva è composto dal presidente e dai quattro membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b). Il Comitato in sessione esecutiva si riunisce ogniqualvolta è necessario.
Le riunioni del Comitato in sessione esecutiva sono convocate dal presidente, su sua iniziativa, o a richiesta di uno dei membri, e sono presiedute dal presidente.
Se del caso, il Comitato in sessione esecutiva può invitare osservatori aggiuntivi oltre a quelli di cui all'articolo 43, paragrafo 3, compreso un rappresentante dell'ABE, e invita le autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri non partecipanti a partecipare alle sue riunioni in caso di deliberazioni su un gruppo che possiede filiazioni o succursali significative in tali Stati membri non partecipanti. La partecipazione è su base ad hoc.
2. Conformemente ai paragrafi 3 e 4, i membri del Comitato di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera c), partecipano alle sessioni esecutive del Comitato.
3. In caso di deliberazioni su un'entità di cui all'articolo 2 o un gruppo di entità stabilite in un solo Stato membro partecipante, anche il membro nominato da tale Stato membro partecipa alle deliberazioni e al processo decisionale, e si applicano le norme stabilite dall'articolo 55, paragrafo 1.
4. In caso di deliberazioni su un gruppo transfrontaliero, il membro nominato dallo Stato membro in cui è situata l'autorità di risoluzione a livello di gruppo, nonché i membri nominati dagli Stati membri in cui è stabilita una filiazione o un'entità rientrante nel perimetro della vigilanza consolidata partecipano altresì al processo decisionale, e si applicano le norme stabilite dall'articolo 55, paragrafo 2.
5. I membri del Comitato di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettere a) e b), garantiscono la coerenza, l'adeguatezza e la proporzionalità delle decisioni e delle azioni di risoluzione adottati dalle diverse formazioni del Comitato in sessione esecutiva, in particolare per quanto concerne il ricorso al Fondo.
Art. 54. Compiti
1. Il Comitato in sessione esecutiva:
a) prepara tutte le decisioni che saranno adottate dal Comitato in sessione plenaria;
b) prende tutte le decisioni ai fini dell'attuazione del presente regolamento, salvo disposizione contraria del presente regolamento;
2. Nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, il Comitato:
a) prepara, valuta e approva i piani di risoluzione delle entità e dei gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e delle entità e dei gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione dei suddetti paragrafi, conformemente agli articoli 8, 10 e 11;
b) applica obblighi semplificati a determinate entità e gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e a entità e gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione dei suddetti paragrafi, conformemente all'articolo 11;
c) determina il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili che le entità e i gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e le entità e i gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione dei suddetti paragrafi, sono tenuti a rispettare in qualsiasi momento conformemente all'articolo 12;
d) fornire alla Commissione, il prima possibile, un programma di risoluzione a norma dell'articolo 18, accompagnato da tutte le informazioni pertinenti che le permettano, a tempo debito, di valutare e prendere una decisione o, se del caso, di proporre una decisione al Consiglio, a norma dell'articolo 18, paragrafo 7;
e) decidere in merito alla parte II del bilancio del Comitato, che riguarda il Fondo, in conformità dell'articolo 60.
3. Se necessario, per motivi di urgenza, il Comitato in sessione esecutiva può adottare determinate decisioni provvisorie a nome del Comitato in sessione plenaria, in particolare su questioni di gestione amministrativa, comprese le questioni di bilancio.
4. Il Comitato in sessione esecutiva tiene informato il Comitato in sessione plenaria delle decisioni che adotta in materia di risoluzione.
Art. 55. Processo decisionale
1. In caso di deliberazioni su una singola entità o su un gruppo stabiliti in un solo Stato membro partecipante, se tutti i membri di cui all'articolo 53, paragrafi 1 e 3, non sono in grado di raggiungere un accordo comune per consenso entro un termine stabilito dal presidente, il presidente e i membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), decidono a maggioranza semplice.
2. In caso di deliberazioni su un gruppo transfrontaliero, se tutti i membri di cui all'articolo 53, paragrafi 1 e 4, non sono in grado di raggiungere un accordo comune per consenso entro un termine stabilito dal presidente, il presidente e i membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), decidono a maggioranza semplice.
3. In caso di parità di voti, è decisivo il voto del presidente.
TITOLO IV
PRESIDENTE
Art. 56. Nomina e compiti
1. Il Comitato è presieduto da un presidente a tempo pieno.
2. Il presidente ha la responsabilità:
a) di preparare i lavori delle sessioni plenarie ed esecutive del Comitato e di convocarne e presiederne le riunioni;
b) di tutte le questioni riguardanti il personale;
c) delle questioni riguardanti l'amministrazione corrente;
d) della stesura del progetto di bilancio del Comitato a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, e dell'esecuzione del bilancio del Comitato a norma dell'articolo 63;
e) della gestione del Comitato;
f) dell'esecuzione del programma di lavoro annuale del Comitato;
g) della preparazione, ogni anno, del progetto di relazione annuale di cui all'articolo 45 comprendente una parte dedicata alle attività di risoluzione del Comitato e una parte dedicata alle questioni finanziarie e amministrative.
Nello svolgimento dei compiti di cui al presente articolo il presidente è affiancato da personale apposito.
3. Il presidente è affiancato da un vicepresidente.
Il vicepresidente svolge le funzioni del presidente in assenza o in caso di ragionevole impedimento di quest'ultimo, conformemente al presente regolamento.
4. Il presidente, il vicepresidente e i membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), sono designati in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza delle questioni bancarie e finanziarie, nonché all'esperienza in materia di vigilanza e regolamentazione finanziaria e di risoluzione bancaria. Il presidente, il vicepresidente e i membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), sono scelti sulla base di una procedura di selezione aperta, che rispetta i principi di equilibrio di genere, esperienza e qualifica. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono debitamente e tempestivamente informati sulla procedura in ogni fase del suo svolgimento.
5. Il mandato del presidente, del vicepresidente e dei membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), ha una durata di cinque anni. Fatto salvo il paragrafo 7 del presente articolo, tale mandato non è rinnovabile.
Il presidente, il vicepresidente e i membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), non hanno incarichi a livello nazionale, dell'Unione o internazionale.
6. Previa consultazione del Comitato in sessione plenaria, la Commissione fornisce al Parlamento europeo l'elenco dei candidati selezionati per la nomina del presidente, del vicepresidente e dei membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), e ne informa il Consiglio.
In deroga al primo comma, per la nomina dei primi membri del Comitato dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione fornisce l'elenco dei candidati selezionati senza consultare il Comitato.
La Commissione presenta una proposta per la nomina del presidente, del vicepresidente e dei membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), al Parlamento europeo per approvazione. Dopo l'approvazione di tale proposta, il Consiglio adotta una decisione di esecuzione per nominare il presidente, il vicepresidente e i membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b). Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
7. In deroga al paragrafo 5, il mandato del primo presidente nominato dopo l'entrata in vigore del presente regolamento è di tre anni; tale mandato può essere rinnovato una volta per un periodo di cinque anni. Il presidente, il vicepresidente e i membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), rimangono in carica fino alla nomina dei loro successori.
8. Il presidente il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.
9. Se il presidente o il vicepresidente o un membro di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni o ha commesso una colpa grave, il Consiglio può, su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adottare una decisione di esecuzione per rimuoverlo dall'incarico. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
A tal fine il Parlamento europeo o il Consiglio possono comunicare alla Commissione che essi ritengono soddisfatte le condizioni per la rimozione del presidente, del vicepresidente o dei membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), dall'incarico; la Commissione risponde a tale comunicazione.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
CAPO 1
Disposizioni generali
Art. 57. Risorse
1. Il Comitato ha la responsabilità di assegnare le risorse finanziarie e umane necessarie all'assolvimento dei compiti ad esso attribuiti dal presente regolamento.
2. Il finanziamento del bilancio del Comitato o delle sue attività di risoluzione a norma del presente regolamento non può, in alcuna circostanza, comportare un impegno di bilancio per gli Stati membri.
Art. 58. Bilancio
1. Il Comitato dispone di un bilancio autonomo che non fa parte del bilancio dell'Unione. Tutte le entrate e le spese del Comitato sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio del Comitato.
2. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio del Comitato devono essere in pareggio.
3. Il bilancio comprende due parti: la parte I riguarda l'amministrazione del Comitato e la parte II riguarda il Fondo.
Art. 59. Parte I del bilancio riguardante l'amministrazione del Comitato
1. Le entrate della parte I del bilancio sono costituite dai contributi annui necessari per coprire le spese amministrative annuali stimate.
2. Le spese della parte I del bilancio comprendono almeno le spese amministrative, operative, per personale, remunerazione, di infrastruttura e per la formazione professionale.
3. Il presente articolo non pregiudica il diritto delle autorità nazionali di risoluzione di applicare commissioni conformemente alla legislazione nazionale, a copertura delle proprie spese amministrative del tipo di cui ai paragrafi 1 e 2, comprese le spese sostenute per collaborare con il Comitato e assisterlo.
Art. 60. Parte II del bilancio riguardante il Fondo
1. Le entrate della parte II del bilancio sono costituite in particolare:
a) dai contributi versati dagli enti stabiliti negli Stati membri partecipanti conformemente all'articolo 67, paragrafo 4, e agli articoli 69, 70 e 71;
b) dai prestiti ricevuti da altri meccanismi di finanziamento della risoluzione di Stati membri non partecipanti conformemente all'articolo 72, paragrafo 1;
c) dai prestiti ricevuti da enti finanziari o altri terzi conformemente agli articoli 73 e 74;
d) dai rendimenti degli investimenti delle somme detenute nel Fondo conformemente all'articolo 75;
e) qualsiasi parte delle spese sostenute ai fini indicati all'articolo 76 che sono recuperate nell'ambito della procedura di risoluzione.
2. Le spese della parte II del bilancio sono costituite:
a) dalle spese per i fini indicati all'articolo 76;
b) dagli investimenti a norma dell'articolo 75;
c) dagli interessi versati a fronte dei prestiti ricevuti da altri meccanismi di finanziamento della risoluzione di Stati membri non partecipanti conformemente all'articolo 72, paragrafo 1;
d) dagli interessi versati a fronte dei prestiti ricevuti da enti finanziari o altri terzi conformemente agli articoli 73 e 74.
Art. 61. Elaborazione ed esecuzione del bilancio
1. Entro il 15 febbraio di ogni anno il presidente redige il progetto di bilancio del Comitato, compreso uno stato di previsione delle entrate e delle spese del Comitato per l'esercizio successivo, unitamente alla tabella dell'organico, e lo trasmette al Comitato per approvazione.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Comitato in seduta plenaria adegua, se del caso, il progetto trasmesso dal presidente e approva il bilancio finale del Comitato, unitamente alla tabella dell'organico.
Art. 62. Audit interno e controlli
1. All'interno del Comitato è creata una funzione di audit che deve essere esercitata conformemente agli standard internazionali pertinenti. Il revisore interno, nominato dal Comitato, risponde a quest'ultimo della verifica che i sistemi di esecuzione del bilancio e le procedure di bilancio del Comitato funzionino correttamente.
2. Il revisore interno consiglia il Comitato riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e a promuovere una sana gestione finanziaria.
3. Il Comitato è responsabile dell'introduzione di sistemi e procedure di controllo interno adeguate allo svolgimento dei compiti del revisore interno.
Art. 63. Esecuzione del bilancio, rendicontazione e scarico della responsabilità
1. Il presidente esercita la funzione di ordinatore e dà esecuzione al bilancio del Comitato.
2. Entro il 1o marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il contabile del Comitato trasmette i conti provvisori, accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio finanziario, alla Corte dei conti, per le sue osservazioni.
Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il contabile del Comitato trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio ai membri del Comitato nonché al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno il presidente trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione i conti provvisori del Comitato per l'esercizio finanziario precedente.
4. Dopo aver ricevuto le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori del Comitato, il presidente redige, sotto la propria responsabilità, i conti definitivi del Comitato e li trasmette per approvazione al Comitato in sessione plenaria.
5. Entro il 1o luglio di ogni anno, il presidente, previa approvazione del Comitato, trasmette i conti definitivi dell'esercizio finanziario precedente al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
6. Se la Corte dei conti invia osservazioni il presidente risponde entro il 30 settembre.
7. Ogni anno entro il 15 novembre i conti definitivi dell'esercizio finanziario precedente sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
8. Il Comitato in sessione plenaria solleva il presidente dalla responsabilità sull'esecuzione del bilancio.
9. Il presidente, su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, invia all'istituzione dell'Unione che le richieda le informazioni cui fanno riferimento i conti del Comitato, fatti salvi gli obblighi di segreto professionale.
Art. 64. Disposizioni finanziarie
Il Comitato, previa consultazione della Corte dei conti europea e della Commissione, adotta le disposizioni finanziarie interne che specificano in particolare la procedura dettagliata per l'elaborazione e l'esecuzione del suo bilancio, conformemente agli articoli 61 e 63.
Nella misura in cui ciò sia compatibile con la natura particolare del Comitato, le disposizioni finanziarie si basano sul regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti a norma del TFUE conformemente all'articolo 208 del
Art. 65. Contributi alle spese amministrative del Comitato
1. Le entità di cui all'articolo 2 contribuiscono alla parte I del bilancio del Comitato conformemente al presente regolamento e agli atti delegati sui contributi adottati a norma del paragrafo 5 del presente articolo.
2. Gli importi dei contributi sono fissati a un livello tale da consentire che le entrate che ne derivano siano in linea di massima sufficienti a garantire ogni anno il pareggio della parte I del bilancio del Comitato.
3. Il Comitato stabilisce e raccoglie, a norma degli atti delegati di cui al paragrafo 5 del presente articolo, i contributi dovuti da ciascuna entità di cui all'articolo 2 in una decisione indirizzata all'entità interessata. Il Comitato applica regole procedurali, informative e di altro tipo intese a garantire che i contributi siano versati pienamente e tempestivamente.
4. Gli importi raccolti in conformità ai paragrafi 1, 2 e 3 sono utilizzati unicamente per gli scopi del presente regolamento.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati sui contributi conformemente all'articolo 93 per:
a) determinare il tipo di contributi e le questioni per le quali sono dovuti, il modo in cui è calcolato il loro importo e il modo in cui devono essere pagati;
b) specificare le regole di registrazione, contabili, informative e di altro tipo di cui al paragrafo 3 necessarie per assicurare che i contributi siano versati pienamente e tempestivamente;
c) determinare i contributi annuali necessari per coprire le spese amministrative del Comitato prima che diventi pienamente operativo.
Art. 66. Misure antifrode
1. Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita ai sensi del
2. La Corte dei conti ha la facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dal Comitato.
3. L'OLAF può svolgere indagini, ivi inclusi accertamenti e verifiche in loco, al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione nell'ambito di un contratto finanziato dal Comitato conformemente alle disposizioni e alle procedure previste dal
CAPO 2
Il Fondo di risoluzione unico
Sezione 1
Costituzione del fondo
Art. 67. Disposizioni generali
1. È istituito il Fondo di risoluzione unico («Fondo»). Esso è alimentato conformemente alle norme relative al trasferimento dei fondi raccolti a livello nazionale verso il Fondo secondo le modalità stabilite dall'Accordo.
2. Il Comitato ricorre al Fondo solo al fine di garantire un'applicazione efficiente degli strumenti e poteri di risoluzione di cui alla parte II, titolo I, e in conformità degli obiettivi della risoluzione e ai principi che disciplinano la risoluzione di cui agli articoli 14 e 15. In nessun caso il bilancio dell'Unione o i bilanci nazionali rispondono per le spese o le perdite del Fondo.
3. Il proprietario del Fondo è il Comitato.
4. I contributi di cui agli articoli 69, 70 e 71 sono raccolti presso le entità di cui all'articolo 2 dalle autorità nazionali di risoluzione e sono trasferiti al Fondo conformemente all'Accordo.
Art. 68. Obbligo di istituire meccanismi di finanziamento della risoluzione
Gli Stati membri partecipanti istituiscono meccanismi di finanziamento ai sensi dell'articolo 100 della direttiva 2014/59/UE e conformemente al presente regolamento.
Art. 69. Livello-obiettivo
1. Al termine di un periodo iniziale di otto anni dal 1o gennaio 2016 o, altrimenti, a decorrere dalla data di applicazione del presente paragrafo in virtù dell'articolo 99, paragrafo 6, il Fondo dispone di mezzi finanziari pari ad almeno l'1 % dell'ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli Stati membri partecipanti.
2. Nel periodo iniziale di cui al paragrafo 1, i contributi al Fondo calcolati conformemente all'articolo 70 e raccolti a norma dell'articolo 67, paragrafo 4, sono scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile fino al raggiungimento del livello-obiettivo, tenendo tuttavia debitamente conto della fase del ciclo economico e dell'impatto che possono avere i contributi prociclici sulla situazione finanziaria degli enti contribuenti.
3. Il Comitato proroga il periodo iniziale di cui al paragrafo 1 di un massimo di quattro anni se il Fondo ha effettuato esborsi cumulati per una percentuale che eccede lo 0,5 % dell'ammontare totale dei depositi protetti di cui al paragrafo 1 e quando i criteri dell'atto delegato di cui al paragrafo 5, lettera b), sono soddisfatti.
4. Se, dopo il periodo iniziale di cui al paragrafo 1, i mezzi finanziari disponibili scendono al di sotto del livello-obiettivo fissato in tale paragrafo, la raccolta dei contributi regolari calcolati a norma dell'articolo 70 riprende fino al ripristino di tale livello. Dopo il primo raggiungimento del livello-obiettivo e quando i mezzi finanziari disponibili sono stati successivamente ridotti a meno di due terzi del livello-obiettivo, tali contributi sono fissati a un livello che consenta di raggiungere il livello-obiettivo entro sei anni.
Quando si fissano i contributi annuali nel contesto del presente paragrafo la contribuzione regolare tiene debitamente conto della fase del ciclo economico e dell'impatto che possono avere i contributi prociclici.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 93 per specificare quanto segue:
a) i criteri in base ai quali scaglionare nel tempo i contributi al Fondo calcolati conformemente al paragrafo 2;
b) i criteri per determinare il numero di anni per i quali il periodo iniziale di cui al paragrafo 1 può essere prorogato a norma del paragrafo 3;
c) i criteri per stabilire i contributi annuali previsti al paragrafo 4.
Art. 70. Contributi ex ante
1. Il singolo contributo dovuto da ciascun ente almeno su base annua è calcolato in percentuale dell'ammontare delle sue passività, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, in relazione alle passività aggregate, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, di tutti gli enti autorizzati nei territori di tutti gli Stati membri partecipanti.
2. Ogni anno il Comitato, previa consultazione della BCE o dell'autorità nazionale competente e in stretta cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione, calcola i singoli contributi per assicurare che i contributi dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti non superino il 12,5 % del livello-obiettivo.
Ogni anno il calcolo dei contributi dei singoli enti si basa su:
a) un contributo fisso proporzionale basato sull'importo delle passività dell'ente, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, in relazione alle passività totali, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, di tutti gli enti autorizzati sul territorio degli Stati membri partecipanti; e
b) un contributo ponderato in funzione del rischio sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, tenendo conto del principio di proporzionalità, senza creare distorsioni alla struttura dei settori bancari degli Stati membri.
La relazione tra il contributo fisso e il contributo ponderato in funzione del rischio tiene conto di una distribuzione equilibrata dei contributi tra le diverse tipologie di banche.
In ogni caso, l'importo aggregato dei singoli contributi di tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti, calcolato a norma delle lettere a) e b), non supera annualmente il 12,5 % del livello-obiettivo.
3. I mezzi finanziari disponibili che concorrono al raggiungimento del livello-obiettivo fissato all'articolo 69 possono comprendere impegni di pagamento irrevocabili di pagamento integralmente coperti dalla garanzia di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera disposizione e destinate all'uso esclusivo del Comitato per gli scopi specificati nell'articolo 76, paragrafo 1. La quota di tali impegni di pagamento irrevocabili non supera il 30 % dell'importo complessivo dei contributi raccolti in conformità del presente articolo.
4. I contributi da parte di ciascuna entità di cui all'articolo 2 che sono stati debitamente percepiti non sono rimborsati a tali entità.
5. Gli Stati membri partecipanti che hanno già istituito meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione possono prevedere che tali meccanismi utilizzino i mezzi finanziari di cui dispongono, ricevuti dagli enti tra il 17 giugno 2010 e la data di entrata in vigore della direttiva 2014/59/UE, per compensare gli enti per i contributi ex ante che a essi è stato chiesto di versare a beneficio del Fondo. Tale restituzione lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri a norma della direttiva 2014/49/UE.
6. Si applicano gli atti delegati che precisano il concetto della correzione dei contributi in funzione del profilo di rischio dell'ente, adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE.
7. Il Consiglio, su proposta della Commissione, nell'ambito degli atti delegati di cui al paragrafo 6, adotta atti di esecuzione per determinare le condizioni di esecuzione dei paragrafi 1, 2 e 3, in particolare per quanto riguarda:
a) l'applicazione della metodologia di calcolo dei singoli contributi;
b) le modalità pratiche dell'attribuzione agli enti dei fattori di rischio specificati nell'atto delegato.
Art. 71. Contributi straordinari ex post
1. Laddove i mezzi finanziari disponibili non siano sufficienti a coprire le perdite, i costi o altre spese sostenuti mediante il ricorso al Fondo nelle azioni di risoluzione, sono raccolti presso gli enti autorizzati negli Stati membri partecipanti contributi straordinari ex post a copertura degli importi aggiuntivi. L'importo totale di detti contributi straordinari è calcolato e ripartito fra gli enti a norma degli articoli 69 e 70.
L'importo totale annuo dei contributi straordinari ex post non supera il triplo dell'importo annuale dei contributi determinato in conformità dell'articolo 70.
2. Il Comitato, di propria iniziativa dopo aver consultato l'autorità nazionale di risoluzione o su proposta di un'autorità nazionale di risoluzione, differisce integralmente o parzialmente, in conformità degli atti delegati di cui al paragrafo 3, il pagamento dei contributi straordinari ex post di un ente ai sensi del paragrafo 1, se ciò è necessario a proteggere la sua posizione finanziaria. Tale differimento non può essere concesso per un periodo superiore a sei mesi, ma può essere rinnovato su richiesta dell'ente. I contributi differiti ai sensi del presente paragrafo sono versati successivamente nel momento in cui il pagamento degli stessi non mette più a rischio la posizione finanziaria dell'ente.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 93 per specificare le circostanze e le modalità secondo le quali il pagamento di contributi ex post da parte di un'entità di cui all'articolo 2 può essere parzialmente o integralmente differito ai sensi del presente articolo, paragrafo 2.
Art. 72. Prestiti volontari fra meccanismi di finanziamento della risoluzione
1. Il Comitato decide di chiedere prestiti volontari per il Fondo ai meccanismi di finanziamento della risoluzione degli Stati membri non partecipanti nel caso in cui:
a) gli importi raccolti in base all'articolo 70 non sono sufficienti a coprire le perdite, i costi o le altre spese sostenuti mediante ricorso al Fondo in relazione alle azioni di risoluzione;
b) i contributi straordinari ex post previsti dall'articolo 71 non sono accessibili immediatamente; e
c) i mezzi di finanziamento alternativi previsti dall'articolo 73 non sono accessibili immediatamente a condizioni ragionevoli.
2. Tali meccanismi di finanziamento della risoluzione decidono in merito a detta richiesta a norma dell'articolo 106 della direttiva 2014/59/UE. Le condizioni del prestito sono soggette all'articolo 106, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva 2014/59/UE.
3. Il Comitato può decidere di concedere prestiti ad altri meccanismi di finanziamento della risoluzione degli Stati membri non partecipanti, se la richiesta è effettuata a norma dell'articolo 106 della direttiva 2014/59/UE. Le condizioni del prestito sono soggette all'articolo 106, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva 2014/59/UE.
Art. 73. Mezzi di finanziamento alternativi
1. Il Comitato può contrarre per il Fondo prestiti o altre forme di sostegno presso gli enti, gli enti finanziari o altri terzi che offrono condizioni finanziarie migliori al momento più opportuno in modo da rendere ottimale il costo del finanziamento e mantenere la sua reputazione, quando le somme raccolte a norma degli articoli 70 e 71 non sono immediatamente accessibili o non sono sufficienti a coprire le spese sostenute mediante il ricorso al Fondo in relazione alle azioni di risoluzione.
2. I prestiti o le altre forme di sostegno di cui al paragrafo 1 sono pienamente rimborsati a norma degli articoli 69, 70 e 71 entro il periodo di durata del prestito.
3. Le spese sostenute mediante il ricorso ai prestiti di cui al paragrafo 1 sono a carico della parte II del bilancio del Comitato e non del bilancio dell'Unione o degli Stati membri partecipanti.
Art. 74. Accesso a strumenti di finanziamento
Il Comitato stipula per il Fondo meccanismi di finanziamento, compresi, ove possibile, meccanismi pubblici, in relazione alla disponibilità immediata di mezzi finanziari aggiuntivi che possano essere impiegati conformemente all'articolo 76, qualora le somme raccolte o disponibili a norma degli articoli 70 e 71 non siano sufficienti ad adempiere agli obblighi del Fondo.
Sezione 2
Amministrazione del Fondo
Art. 75. Investimenti
1. Il Comitato amministra il Fondo a norma del presente regolamento e degli atti delegati adottati in conformità del paragrafo 4.
2. Gli importi ottenuti dall'ente soggetto a risoluzione o dall'ente-ponte, gli interessi ed altri proventi degli investimenti e qualsiasi altro provento confluiscono esclusivamente nel Fondo.
3. Il Comitato possiede una strategia di investimento prudente e sicura, quale stabilita negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 del presente articolo, e investe gli importi detenuti nel Fondo in obbligazioni degli Stati membri oppure di organizzazioni intergovernative, o in attività altamente liquide di elevato merito creditizio, tenendo conto degli atti delegati di cui all'articolo 460 del
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente alla procedura stabilita all'articolo 93 riguardo alle regole dettagliate per l'amministrazione del Fondo e ai principi e criteri generali che governano la sua strategia di investimento.
Sezione 3
Ricorso al Fondo
Art. 76. Missione del Fondo
1. Nell'ambito del programma di risoluzione, in sede di applicazione degli strumenti di risoluzione ad entità di cui all'articolo 2, il Comitato può utilizzare il Fondo solo nella misura necessaria ad assicurare l'efficace applicazione degli strumenti di risoluzione per conseguire i seguenti scopi:
a) garantire le attività o passività dell'ente soggetto a risoluzione, delle sue filiazioni, dell'ente-ponte o della società veicolo per la gestione delle attività;
b) erogare prestiti all'ente soggetto a risoluzione, alle sue filiazioni, all'ente-ponte o alla società veicolo per la gestione delle attività;
c) acquistare attività dell'ente soggetto a risoluzione;
d) versare contributi a un ente-ponte e a una società veicolo per la gestione delle attività;
e) pagare gli indennizzi agli azionisti o creditori se, a seguito di una valutazione a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, essi hanno sostenuto perdite maggiori rispetto a quelle che avrebbero sostenuto in una liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza, secondo la valutazione a norma dell'articolo 20, paragrafo 16;
f) fornire un contributo all'ente soggetto a risoluzione al posto della svalutazione o conversione delle passività di determinati creditori, ove sia applicato lo strumento del bail-in e si decida di escludere determinati creditori dall'ambito di applicazione del bail-in a norma dell'articolo 27, paragrafo 5;
g) avviare una qualsiasi combinazione delle azioni di cui alle lettere da a) a f).
2. Il Fondo può essere utilizzato per avviare le azioni di cui al paragrafo 1 anche nei confronti dell'acquirente nel contesto dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa.
3. Il Fondo non è utilizzato direttamente per assorbire le perdite di un'entità di cui all'articolo 2 o per ricapitalizzare tale entità. Qualora il ricorso al Fondo ai fini del paragrafo 1 del presente articolo determini indirettamente il trasferimento di parte delle perdite di un'entità di cui all'articolo 2 al Fondo, si applicano i principi che disciplinano il ricorso al Fondo enunciati all'articolo 27.
4. Il Comitato non può detenere i contributi di cui al paragrafo 1, lettera f), per un periodo superiore a cinque anni.
Art. 77. Ricorso al Fondo
Il ricorso al Fondo è subordinato all'Accordo in base al quale gli Stati membri partecipanti concordano nel trasferire al Fondo i contributi raccolti a livello nazionale a norma del presente regolamento e della direttiva 2014/59/UE ed è conforme ai principi stabiliti nel suddetto accordo.
Di conseguenza, finché il Fondo non raggiunga il livello-obiettivo di cui all'articolo 69, ma non oltre otto anni dalla data di applicazione del presente articolo, il Comitato fa ricorso al Fondo conformemente ai principi basati su una divisione del Fondo in comparti nazionali che corrispondono a ciascuno Stato membro partecipante, come pure su una progressiva unificazione dei diversi fondi raccolti a livello nazionale assegnati ai comparti nazionali del Fondo, secondo quanto stabilito nell'accordo.
Art. 78. Messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali in caso di risoluzione di gruppo che interessano enti di Stati membri non partecipanti
Nel caso di una risoluzione di gruppo che interessa enti con sede in uno o più Stati membri partecipanti, da un lato, ed enti con sede in uno o più Stati membri non partecipanti dall'altro, il Fondo contribuisce al finanziamento della risoluzione di gruppo in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 107, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2014/59/UE.
Art. 79. Uso dei sistemi di garanzia dei depositi nel contesto della risoluzione
1. Gli Stati membri partecipanti assicurano che, quando il Comitato avvia un'azione di risoluzione e purché tale azione garantisca ai depositanti il mantenimento dell'accesso ai propri depositi, il sistema di garanzia dei depositi cui l'ente è affiliato sia responsabile per gli importi di cui all'articolo 109, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2014/59/UE.
Il pertinente sistema di garanzia dei depositi si surroga nei diritti e negli obblighi dei depositanti garantiti nella procedura di liquidazione per un importo pari al loro pagamento.
2. La determinazione dell'importo di cui il sistema di garanzia dei depositi risponde conformemente al paragrafo 1 del presente articolo è conforme alle condizioni di cui all'articolo 20.
3. Prima di decidere, a norma del paragrafo 2 del presente articolo, l'importo di cui il sistema di garanzia dei depositi risponde, il Comitato consulta l'autorità designata interessata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/49/UE, tenendo pienamente conto dell'urgenza della questione in esame.
4. Quando i depositi ammissibili presso un ente soggetto a risoluzione sono trasferiti ad un'altra entità tramite lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa o lo strumento dell'ente-ponte, i depositanti non vantano alcun diritto a norma della direttiva 2014/49/UE nei confronti del sistema di garanzia dei depositi in relazione a qualsiasi parte dei loro depositi presso l'ente soggetto a risoluzione non trasferiti, purché l'importo dei fondi trasferiti sia pari o superiore al livello di copertura aggregato di cui all'articolo 6 di tale direttiva.
5. Fermi restando i paragrafi da 1a 4, qualora i mezzi finanziari disponibili del sistema di garanzia dei depositi siano utilizzati in maniera conforme e siano successivamente ridotti a meno dei due terzi del livello-obiettivo del sistema di garanzia dei depositi, l'ammontare dei contributi regolari al sistema di garanzia dei depositi è fissato al livello che consente di raggiungere il livello-obiettivo entro sei anni.
La passività di un sistema di garanzia dei depositi non supera l'ammontare pari al 50 % del suo livello-obiettivo ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE.
In ogni circostanza, la partecipazione del sistema di garanzia dei depositi a norma del presente regolamento non supera le perdite che esso avrebbe subito in caso di liquidazione secondo la procedura ordinaria di insolvenza.
TITOLO VI
ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 80. Privilegi e immunità
Al Comitato e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione europea allegato al TUE e al TFUE.
Art. 81. Regime linguistico
1. Al Comitato si applica il regolamento n. 1 del Consiglio (23).
2. Il Comitato decide riguardo al regime linguistico interno del Comitato.
3. Il Comitato può decidere quali lingue ufficiali utilizzare per l'invio dei documenti alle istituzioni o agli organi dell'Unione.
4. Il Comitato può concordare con ogni autorità nazionale di risoluzione la lingua o le lingue in cui devono essere redatti i documenti da inviare alle autorità nazionali di risoluzione o che queste ultime devono inviare.
5. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento del Comitato sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.
Art. 82. Personale
1. Al personale del Comitato si applicano lo statuto, il regime applicabile e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione per la loro applicazione.
In deroga al primo comma, il presidente, il vicepresidente e i quattro membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), sono assimilabili, rispettivamente, al vicepresidente, al giudice e al cancelliere della Corte di giustizia per quanto concerne gli emolumenti e l'età pensionabile, come definiti nel
2. Il Comitato, in accordo con la Commissione, adotta le misure di attuazione necessarie a norma delle disposizioni dell'articolo 110 dello statuto.
3. Il Comitato esercita, relativamente al suo personale, i poteri conferiti all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari e all'autorità abilitata a stipulare contratti dal regime applicabile.
Art. 83. Scambio di personale
1. Il Comitato può fare ricorso a esperti nazionali distaccati o ad altro personale non assunto dal Comitato.
2. Il Comitato in sessione plenaria adotta decisioni appropriate che stabiliscono le regole in materia di scambio e distacco di personale tra il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione e tra tali autorità.
3. Il Comitato crea gruppi interni per la risoluzione composti da personale proprio e dal personale delle autorità nazionali di risoluzione, nonché osservatori provenienti dalle autorità di risoluzione degli Stati membri non partecipanti, ove del caso.
4. Qualora istituisca gruppi interni per la risoluzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, il Comitato nomina i coordinatori di tali gruppi tra il proprio personale. Conformemente all'articolo 51, paragrafo 3, i coordinatori possono essere invitati a partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni della sessione esecutiva del Comitato alle quali partecipano i membri nominati dai rispettivi Stati membri in conformità dell'articolo 53, paragrafi 3 e 4.
Art. 84. Comitati interni
Il Comitato può istituire comitati interni che gli forniscano consulenza e documenti di orientamento per l'assolvimento delle funzioni a esso attribuite dal presente regolamento.
Art. 85. Commissione per i ricorsi
1. Il Comitato istituisce una commissione per i ricorsi allo scopo di decidere in merito ai ricorsi presentati a norma del paragrafo 3.
2. La commissione per i ricorsi è composta da cinque persone di elevata reputazione, provenienti dagli Stati membri e in possesso di comprovate conoscenze pertinenti e di esperienza professionale, anche nell'ambito delle risoluzioni, di livello sufficientemente elevato nel settore dei servizi bancari o di altri servizi finanziari, escluso il personale in servizio del Comitato nonché quello in servizio delle autorità di risoluzione o di altri istituzioni, organi e organismi nazionali o dell'Unione coinvolti nell'assolvimento dei compiti attribuiti al Comitato dal presente regolamento. La commissione per i ricorsi possiede risorse e competenze sufficienti per fornire consulenza giuridica qualificata sulla legittimità dell'esercizio dei poteri da parte del Comitato. I membri della suddetta commissione e due supplenti sono nominati dal Comitato per un periodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta, successivamente a un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le persone nominate non sono vincolate da alcuna istruzione.
3. Qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le autorità di risoluzione, può proporre ricorso contro una decisione del Comitato di cui all'articolo 10, paragrafo 10, all'articolo 11, all'articolo 12, paragrafo 1, agli articoli da 38 a 41, all'articolo 65, paragrafo 3, all'articolo 71 e all'articolo 90, paragrafo 3, avente come destinatario tale persona o che la riguarda direttamente e individualmente.
Il ricorso, assieme a una memoria che ne espone i motivi, è presentato per iscritto alla commissione per i ricorsi entro due mesi dalla data di notifica della decisione alla persona interessata o, in assenza di notifica, dal giorno in cui la persona interessata è venuta a conoscenza della decisione.
4. La commissione per i ricorsi decide in merito al ricorso entro un mese dalla data di presentazione dello stesso.
Essa decide sulla base della maggioranza di almeno tre dei suoi cinque membri.
5. I membri della commissione per i ricorsi agiscono in modo indipendente e nel pubblico interesse. A tal fine, essi rendono una dichiarazione pubblica di impegni e una dichiarazione pubblica di interessi con le quali indicano eventuali interessi diretti o indiretti che possano essere ritenuti in contrasto con la loro indipendenza o l'assenza di tali interessi.
6. La presentazione di un ricorso conformemente al paragrafo 3 non ha effetto sospensivo.
La commissione per i ricorsi può tuttavia sospendere l'esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo richiedano.
7. Se il ricorso è ammissibile, la commissione per i ricorsi ne esamina la fondatezza. Essa invita le parti del procedimento di ricorso a presentare, entro un periodo di tempo determinato, le osservazioni sulle sue notifiche o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Le parti del procedimento di ricorso possono presentare osservazioni orali.
8. La commissione per i ricorsi può confermare la decisione presa dal Comitato o rinviare il caso a quest'ultimo. Il Comitato è vincolato dalla decisione della commissione per i ricorsi e adotta una decisione modificata sul caso.
9. Le decisioni della commissione per i ricorsi sono motivate e notificate alle parti.
10. La commissione per i ricorsi adotta e pubblica il suo regolamento interno.
Art. 86. Azioni dinanzi alla Corte di giustizia
1. Le decisioni della commissione per i ricorsi o del Comitato, ove non vi sia la possibilità di ricorrere dinanzi alla suddetta commissione, possono essere impugnate dinanzi alla Corte di giustizia a norma dell'articolo 263 TFUE.
2. Stati membri, istituzioni dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica possono intentare un'azione giudiziaria dinanzi alla Corte di giustizia avverso le decisioni del Comitato a norma dell'articolo 263 TFUE.
3. Nel caso in cui il Comitato abbia l'obbligo di intervenire e ometta di adottare una decisione, è possibile avviare dinanzi alla Corte di giustizia un procedimento per carenza a norma dell'articolo 265 TFUE.
4. Il Comitato prende i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia.
Art. 87. Responsabilità del Comitato
1. La responsabilità contrattuale del Comitato è regolata dal diritto applicabile al contratto in causa.
2. La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute in un contratto concluso dal Comitato.
3. In materia di responsabilità extracontrattuale, il Comitato risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi in materia di responsabilità delle autorità pubbliche degli Stati membri, i danni cagionati dal Comitato stesso o dai membri del suo personale nell'esercizio delle loro funzioni, in particolare le loro funzioni di risoluzione, compresi gli atti e le omissioni a sostegno di una procedura di risoluzione estera.
4. Il Comitato risarcisce un'autorità nazionale di risoluzione per i danni che è stata condannata a risarcire da un tribunale nazionale o che essa, d'accordo con il Comitato, si è impegnata a risarcire in base ad una composizione amichevole, che siano le conseguenze di un atto o di un'omissione commessi da tale autorità nazionale di risoluzione nel corso della risoluzione — ai sensi del presente regolamento — di entità e gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e di entità e gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali paragrafi o conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma. Tale obbligo non si applica nel caso in cui tale atto od omissione abbia costituito una violazione del presente regolamento, di un'altra disposizione del diritto dell'Unione, di una decisione del Comitato, del Consiglio o della Commissione, commessa intenzionalmente o a seguito di un errore di valutazione grave e manifesto.
5. La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative ai paragrafi 3 e 4. Le azioni in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine.
6. La responsabilità personale dei dipendenti del Comitato verso il Comitato stesso è disciplinata dalle disposizioni dello statuto dei funzionari o dal regime ad essi applicabile.
Art. 88. Segreto professionale e scambio di informazioni
1. I membri del Comitato, il vicepresidente, i membri del Comitato di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), il personale del Comitato e il personale scambiato o distaccato dagli Stati membri partecipanti che svolgono funzioni di risoluzione sono soggetti all'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 339 TFUE e delle disposizioni pertinenti della normativa dell'Unione, anche dopo aver cessato le proprie funzioni. In particolare ad essi è fatto divieto di comunicare a qualsiasi persona o autorità le informazioni riservate ricevute nel corso della loro attività professionale o ricevute da un'autorità competente o da un'autorità di risoluzione in relazione alle loro funzioni a norma del presente regolamento, a meno che ciò non avvenga nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento o in forma sommaria o aggregata, tale per cui le entità di cui all'articolo 2 non possano essere identificate, oppure previo consenso espresso dell'autorità o dell'entità che fornisce tali informazioni.
Le informazioni soggette agli obblighi in materia di segreto professionale non sono comunicate ad altra entità pubblica o privata, tranne quando tale comunicazione è necessaria ai fini di un'azione giudiziaria.
Tali obblighi si applicano altresì ai potenziali acquirenti contattati per preparare la risoluzione di un'entità ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3.
2. Il Comitato garantisce che le persone che forniscono direttamente o indirettamente, su base permanente o occasionale, servizi relativi all'assolvimento delle sue funzioni, compresi i funzionari del Comitato e altre persone autorizzate dallo stesso o incaricate dalle autorità nazionali di risoluzione di effettuare ispezioni in loco, siano vincolati a obblighi in materia di segreto professionale equivalenti a quelli che figurano al paragrafo 1.
3. Gli obblighi di segreto professionale di cui al paragrafo 1 si applicano anche agli osservatori che partecipano alle riunioni del Comitato e agli osservatori di Stati membri non partecipanti che fanno parte di gruppi interni per la risoluzione in conformità dell'articolo 83, paragrafo 3.
4. Il Comitato adotta le misure necessarie per assicurare la corretta gestione e il corretto trattamento delle informazioni riservate.
5. Prima che le informazioni siano divulgate il Comitato si assicura che non contengano alcuna informazione riservata valutando i possibili effetti di tale divulgazione sull'interesse pubblico per quanto concerne la politica finanziaria, monetaria o economica, sugli interessi commerciali delle persone fisiche e giuridiche, sulle finalità delle ispezioni, sulle indagini e sugli audit. La procedura di verifica degli effetti generati dal divulgare le informazioni comprende una specifica valutazione delle conseguenze di un'eventuale divulgazione del contenuto e dei dettagli relativi ai piani di risoluzione di cui agli articoli 8 e 9, all'esito di eventuali valutazioni effettuate a norma dell'articolo 10 o al programma di risoluzione di cui all'articolo 18.
6. Il presente articolo non impedisce al Comitato, al Consiglio, alla Commissione, alla BCE, alle autorità nazionali di risoluzione o alle autorità nazionali competenti, compresi i loro dipendenti ed esperti, di condividere, ai fini della pianificazione o attuazione di un'azione di risoluzione, informazioni tra di loro e con i ministeri competenti, le banche centrali, i sistemi di garanzia dei depositi, il sistema di indennizzo degli investitori, le autorità competenti della procedura ordinaria di insolvenza, le autorità di risoluzione e le autorità competenti di Stati membri non partecipanti, l'ABE, ovvero, alle condizioni di cui all'articolo 33, le autorità di paesi terzi omologhe delle autorità di risoluzione o, nel rispetto di rigorosi obblighi di riservatezza, con un potenziale acquirente.
Art. 89. Protezione dei dati
Il presente regolamento fa salvi gli obblighi a carico degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali di cui alla
Art. 90. Accesso ai documenti
1. Ai documenti in possesso del Comitato si applica il
2. Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione, il Comitato adotta misure pratiche per l'applicazione del
3. Le decisioni prese dal Comitato in applicazione dell'articolo 8 del
4. Le persone oggetto delle decisioni del Comitato hanno il diritto di accedere al fascicolo di quest'ultimo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei rispettivi segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni preparatori del Comitato.
Art. 91. Regime di sicurezza in materia di protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate
Il Comitato applica i principi di sicurezza contenuti nelle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate, enunciate nell'allegato della
Art. 92. Corte dei conti
1. La Corte dei conti elabora una relazione speciale per ciascun periodo di 12 mesi che decorre dal 1o aprile di ogni anno.
2. Ogni relazione prende in esame se:
a) è stata prestata sufficiente attenzione all'economia, all'efficienza e all'efficacia con cui si è fatto ricorso al Fondo, in particolare per quanto riguarda la necessità di ridurre al minimo il ricorso al Fondo;
b) la valutazione degli aiuti del Fondo è stata efficiente e rigorosa.
3. Ogni relazione di cui al paragrafo 1 è elaborata entro sei mesi dalla fine del periodo a cui si riferisce.
4. Dopo aver esaminato i conti definitivi predisposti dal Comitato a norma dell'articolo 63, la Corte dei conti elabora una relazione sull'esito dell'esame entro il 1o dicembre successivo alla chiusura di ogni esercizio finanziario. La Corte dei conti riferisce, in particolare, in merito a eventuali passività potenziali (per il Comitato, il Consiglio, la Commissione o altro) derivanti dallo svolgimento da parte del Comitato, del Consiglio e della Commissione dei compiti loro attribuiti dal presente regolamento.
5. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono chiedere alla Corte dei conti di esaminare le eventuali altre questioni pertinenti che rientrano nelle competenze definite all'articolo 287, paragrafo 4, TFUE.
6. Le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 sono trasmesse al Comitato, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e sono pubblicate senza indugio.
7. Entro due mesi dalla data in cui ciascuna relazione di cui al paragrafo 1 è pubblicata, la Commissione fornisce una risposta scritta dettagliata che viene resa pubblica.
Entro due mesi dalla data di pubblicazione delle relazioni di cui al paragrafo 4, il Comitato, il Consiglio e la Commissione forniscono ciascuno una risposta scritta dettagliata che viene resa pubblica.
8. La Corte dei conti ha la facoltà di ottenere dal Comitato, dal Consiglio e dalla Commissione qualsiasi informazione utile allo svolgimento dei suoi compiti a norma del presente articolo. Il Comitato, il Consiglio e la Commissione forniscono le informazioni pertinenti richieste entro il termine specificato dalla Corte dei conti.
PARTE IV
POTERI DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 93. Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui all'articolo 19, paragrafo 8, all'articolo 65, paragrafo 5, all'articolo 69, paragrafo 5, all'articolo 71, paragrafo 3, e all'articolo 75, paragrafo 4, è conferita per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalle pertinenti date di cui all'articolo 99.
3. La Commissione garantisce la coerenza tra gli atti delegati adottati a norma del presente regolamento e quelli adottati a norma della direttiva 2014/59/UE.
4. La delega di potere di cui all'articolo 19, paragrafo 8, all'articolo 65, paragrafo 5, all'articolo 69, paragrafo 5, all'articolo 71, paragrafo 3, e all'articolo 75, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 8, dell'articolo 65, paragrafo 5, dell'articolo 69, paragrafo 5, dell'articolo 71, paragrafo 3, e dell'articolo 75, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
7. La Commissione non adotta atti delegati se il tempo di esame del Parlamento europeo è ridotto a meno di cinque mesi, incluse eventuali proroghe, per effetto della sospensione dei lavori.
Art. 94. Clausola di revisione
1. Entro il 31 dicembre 2018 e, in seguito, ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento, ponendo un accento particolare sul monitoraggio dell'impatto potenziale sul corretto funzionamento del mercato interno. La relazione valuta:
a) il funzionamento dell'SRM, la sua efficienza in termini di costi e l'impatto della sua attività di risoluzione sugli interessi dell'Unione nel suo insieme e sulla coerenza e l'integrità del mercato interno dei servizi finanziari, compreso il suo impatto potenziale sulle strutture dei sistemi bancari nazionali all'interno dell'Unione, rispetto agli altri sistemi bancari, e l'efficacia delle disposizioni di cooperazione e di condivisione delle informazioni all'interno dell'SRM, tra l'SRM e l'SSM, nonché tra l'SRM e le autorità nazionali di risoluzione, le autorità competenti e le autorità di risoluzione degli Stati membri non partecipanti, in particolare valutando se:
i) è necessario che le funzioni attribuite dal presente regolamento al Comitato, al Consiglio e alla Commissione siano esercitate esclusivamente da un ente indipendente dell'Unione e, in tal caso, se sono necessarie eventuali modifiche alle disposizioni pertinenti anche a livello di diritto primario;
ii) la cooperazione tra l'SRM, l'SSM, il CERS, l'ABE, l'ESMA e l'EIOPA e le altre autorità che fanno parte del SEVIF è idonea;
iii) il portafoglio di investimenti a norma dell'articolo 75 è costituito da attività solide e diversificate;
iv) il legame tra debito sovrano e rischio bancario è stato spezzato;
v) le modalità di governance, comprese la ripartizione dei compiti all'interno del Comitato e la composizione dei meccanismi di voto sia nelle sessioni esecutive che in quelle plenarie del Comitato e i suoi rapporti con la Commissione e il Consiglio sono adeguati;
vi) il parametro per fissare il livello-obiettivo del Fondo è idoneo e, in particolare, se i depositi garantiti o le passività totali non rappresentino una base più adeguata, come pure se non sia necessario stabilire per il Fondo un importo minimo in termini assoluti che permetta di evitare la volatilità del flusso dei mezzi finanziari al fondo e di assicurare la stabilità e l'adeguatezza del finanziamento del Fondo nel tempo;
vii) è necessario modificare il livello-obiettivo fissato per il Fondo e il livello dei contributi per garantire condizioni uniformi all'interno dell'Unione;
b) l'efficacia delle disposizioni sull'indipendenza e sulla responsabilità;
c) l'interazione tra il Comitato e l'ABE;
d) l'interazione tra il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri non partecipanti e gli effetti dell'SRM su tali Stati membri, nonché l'interazione tra il Comitato e le pertinenti autorità dei paesi terzi quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, punto 90, della direttiva 2014/59/UE;
e) la necessità di adottare misure tese ad armonizzare le procedure di insolvenza per gli enti in dissesto.
2. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. Se del caso, la Commissione formula proposte di accompagnamento.
3. In fase di revisione della direttiva 2014/59/UE, la Commissione è invitata altresì a rivedere il presente regolamento, se del caso.
Art. 95. Modifica al
Il
1) all'articolo 4, il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2) “autorità competenti”:
i) le autorità competenti quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del
ii) in relazione alle direttive 2002/65/CE e 2005/60/CE, le autorità competenti ad assicurare l'osservanza dei requisiti di dette direttive da parte degli enti creditizi e degli enti finanziari;
iii) in relazione ai sistemi di garanzia dei depositi, gli organismi incaricati della gestione di tali sistemi conformemente alla direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (29), o, qualora il funzionamento del sistema di garanzia dei depositi sia gestito da una società privata, l'autorità pubblica che vigila su tali sistemi, ai sensi di tale direttiva; e
iv) in relazione alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (30) e al
(29) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149)."
(30) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190)."
(31)
2) all'articolo 25 è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. L'Autorità può organizzare ed effettuare verifiche inter pares dello scambio di informazioni e delle attività congiunte del Comitato di cui al
3) all'articolo 40, paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente:
«Ai fini dell'applicazione della direttiva 2014/59/UE, il presidente del Comitato di risoluzione unico ha lo status di osservatore nel consiglio delle autorità di vigilanza.».
Art. 96. Sostituzione dei meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione
A decorrere dalla data di applicazione di cui all'articolo 99, paragrafi 2 e 6, del presente regolamento, il Fondo è considerato lo strumento di finanziamento della risoluzione degli Stati membri partecipanti a norma degli articoli da 99 a 109 della direttiva 2014/59/UE della direttiva.
Art. 97. Accordo sulla sede e condizioni operative
1. Le necessarie disposizioni relative all'insediamento del Comitato nello Stato membro dove è situata la sua sede e alle strutture che tale Stato membro deve mettere a disposizione, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al presidente, ai membri del Comitato in sessione plenaria, al personale del Comitato e ai relativi familiari sono fissate in un accordo di sede concluso, previa approvazione del Comitato in sessione plenaria ed entro il 20 agosto 2016, tra il Comitato e il suddetto Stato membro.
2. Lo Stato membro in cui ha sede il Comitato garantisce le migliori condizioni possibili per l'adeguato funzionamento del Comitato, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e adeguati collegamenti di trasporto.
Art. 98. Avvio delle attività del Comitato
1. Il Comitato è pienamente operativo entro il 1o gennaio 2015.
2. La Commissione è responsabile dell'istituzione e del funzionamento iniziale del Comitato finché questo non abbia la capacità operativa per provvedere all'esecuzione del proprio bilancio. A tal fine:
a) fino a quando il presidente non assumerà le proprie funzioni dopo la nomina da parte del Consiglio ai sensi dell'articolo 56, un funzionario della Commissione designato dalla Commissione può farne le veci in qualità di presidente ad interim ed esercitare le funzioni assegnate al presidente;
b) in deroga all'articolo 50, paragrafo 1, lettera l), e fino all'adozione di una decisione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, il presidente ad interim esercita il potere dell'autorità di nomina;
c) la Commissione può offrire assistenza al Comitato, in particolare mediante il distacco di funzionari della Commissione incaricati di svolgere le attività dell'agenzia sotto la responsabilità del presidente ad interim o del presidente;
3. Il presidente ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio del Comitato e può concludere contratti, anche relativi al personale.
Art. 99. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 3 a 5.
3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, le disposizioni relative ai poteri del Comitato di raccogliere le informazioni e collaborare con le autorità nazionali di risoluzione per mettere a punto il piano di risoluzione a norma degli articoli 8 e 9 e tutte le altre disposizioni correlate si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015.
4. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli articoli da 1 a 4, gli articoli 6, 30, gli articoli da 42 a 48, l'articolo 49, l'articolo 50, paragrafo 1, lettere a), b) e da g) a p), l'articolo 50, paragrafo 3, l'articolo 51, l'articolo 52, paragrafi 1 e 4, l'articolo 53, paragrafi 1 e 2, e gli articoli da 56 a 59, da 61 a 66, da 80 a 84, da 87 a 95, e 97 e 98 si applicano a decorrere dal 19 agosto 2014.
5. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, l'articolo 69, paragrafo 5, l'articolo 70, paragrafi 6 e 7, e l'articolo 71, paragrafo 3, che conferiscono al Consiglio il potere di adottare atti di esecuzione e alla Commissione il potere di adottare atti delegati, si applicano a decorrere dal 1o novembre 2014.
6. A decorrere del 1o gennaio 2015 il Comitato trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione mensile, approvata durante la sua sessione plenaria, concernente l'eventuale soddisfacimento delle condizioni per il trasferimento dei contributi al Fondo.
A decorrere dal 1o dicembre 2015, se da tali relazioni emerge che non sono state soddisfatte le condizioni per il trasferimento dei contributi al Fondo, l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 2 è prorogata ogni volta di un mese. Il Comitato elabora ogni volta una nuova relazione alla fine di tale mese.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
(1) GU C 109 dell'11.4.2014, pag. 2.
(2) GU C 67 del 6.3.2014, pag. 58.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 luglio 2014.
(4)
(5) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6. 2014, pag. 190).
(6)
(7)
(8) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la
(9)
(10) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).
(11)
(12)
(13)
(14)
(15) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la
(16)
(17) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23) Regolamento n. 1 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)