§ 6.3.297 - L.R. 27 aprile 2015, n. 13.
Bilancio di previsione della Regione Calabria per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015 – 2017.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:27/04/2015
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Bilancio di competenza - Stato di previsione dell'entrata e della spesa)
Art. 2.  (Bilancio di cassa - Stato di previsione dell'entrata e della spesa)
Art. 3.  (Residui attivi e passivi presunti)
Art. 4.  (Residui perenti)
Art. 5.  (Utilizzo del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2014)
Art. 6.  (Autorizzazione al ricorso all’indebitamento)
Art. 7.  (Fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine)
Art. 8.  (Fondo di riserva di cassa)
Art. 9.  (Fondo perdite degli organismi partecipati)
Art. 10.  (Fondo di parte corrente per oneri derivanti da contenziosi)
Art. 11.  (Fondo per debiti nei confronti di enti, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività dell'Amministrazione)
Art. 12.  (Quadro generale riassuntivo)
Art. 13.  (Classificazione dell’entrata e della spesa)
Art. 14.  (Bilancio pluriennale)
Art. 15.  (Autorizzazione alle variazioni al bilancio)
Art. 16.  (Allegati del bilancio)
Art. 17.  (Pubblicazione)


§ 6.3.297 - L.R. 27 aprile 2015, n. 13.

Bilancio di previsione della Regione Calabria per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015 – 2017.

(B.U. 27 aprile 2015, n. 27)

 

Art. 1. (Bilancio di competenza - Stato di previsione dell'entrata e della spesa)

1. Lo stato di previsione di competenza delle unità previsionali di base dell'entrata della Regione per il triennio 2015-2017, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge è approvato in euro 7.940.347.515,85 per l’anno 2015 (tabella A - 2^ colonna) e in euro 4.791.424.547,94 e 4.594.573.983,12 rispettivamente per gli anni 2016 e 2017.

2. Lo stato di previsione delle contabilità speciali dell'entrata per il triennio 2015-2017 è approvato in euro 2.351.155.000,00 per l’anno 2015 (tabella A – 2^ colonna – riga contabilità speciali) ed in euro 2.349.355.000 per ciascuno degli anni 2016-2017.

3. E’ autorizzato l'accertamento dei tributi e delle altre entrate per l'anno 2015.

4. Lo stato di previsione di competenza delle unità previsionali di base della spesa della Regione per il triennio 2015-2017, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge, è approvato in euro 7.940.347.515,85 per l’anno 2015 (tabella B - 2^ colonna) e in euro 4.791.424.547,94 e 4.594.573.983,12 rispettivamente per gli anni 2016 e 2017.

5. Lo stato di previsione delle contabilità speciali della spesa per il triennio 2015-2017 è approvato in euro 2.351.155.000,00 per l’anno finanziario 2015 (tabella B – 2° colonna – riga contabilità speciali) ed in euro 2.349.355.000 per ciascuno degli anni 2016-2017.

6. E’ autorizzata l’assunzione di impegni entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai precedenti commi 4 e 5.

7. Al fine di garantire la corretta gestione del bilancio 2015, è autorizzato l'aggiornamento, con decreto del Dirigente generale del Dipartimento Bilancio, dei valori dei residui attivi, passivi e di stanziamento presunti che risultano modificati dalla effettiva gestione del bilancio a tutto il 31 dicembre 2014.

 

     Art. 2. (Bilancio di cassa - Stato di previsione dell'entrata e della spesa)

1. E' approvato in euro 12.516.386.729,83 lo stato di previsione di cassa delle unità previsionali di base dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2015, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella A - 3^ colonna).

2. E’ approvato in euro 2.356.460.856,71 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali dell’entrata della Regione per l’anno finanziario 2015, annesso alla presente legge (tabella A – 3^ colonna – riga contabilità speciali).

3. Sono autorizzate le riscossioni ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 2015.

4. E’ approvato in euro 11.504.019.835,34 lo stato di previsione di cassa delle unità previsionali di base della spesa della Regione per l'anno finanziario 2015, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella B - 3^ colonna).

5. E’ approvato in euro 2.355.153.989,05 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione per l’anno finanziario 2015, annesso alla presente legge (tabella B – 3° colonna – riga contabilità speciali).

6. E’ autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai precedenti commi 4 e 5.

 

     Art. 3. (Residui attivi e passivi presunti)

1. E’ approvato in euro 5.810.309.470,55 il totale dei residui attivi presunti delle unità previsionali di base al 1° gennaio 2015, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella A -1^ colonna ).

2. E’ approvato in euro 5.305.856,71 il totale dei residui attivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2015, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella A – 1^ colonna – riga contabilità speciali).

3. E’ approvato in euro 3.676.761.504,40 il totale dei residui passivi presunti delle unità previsionali di base al 1° gennaio 2015, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge ( tabella B – 1^ colonna).

4. E’ approvato in euro 3.998.989,05 il totale dei residui passivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2015, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella B – 1^ colonna – riga contabilità speciali).

 

     Art. 4. (Residui perenti)

1. L’importo dei residui in perenzione amministrativa di natura vincolata finanziati con l’avanzo di amministrazione che si prevede possano essere reclamati dai creditori nel corso dell'esercizio finanziario 2015, è determinato complessivamente in euro 277.060.486,10, di cui euro 113.564.590,07 iscritti al capitolo 7003101 (UPB di parte corrente 8.3.01.01) ed euro 163.495.896,03 iscritti al capitolo 7003201 (UPB di parte in conto capitale 8.3.01.02).

2. L’importo dei residui in perenzione amministrativa di natura non vincolata finanziati con risorse autonome che si prevede possano essere reclamati dai creditori nel corso dell'esercizio finanziario 2015, è determinato complessivamente in euro 8.909.155,73 di cui euro 7.217.601,60 iscritti al capitolo 83010103 (UPB di parte corrente 8.3.01.01) ed euro 1.691.554,13 iscritti al capitolo 83010202 (UPB di parte in conto capitale 8.3.01.02).

 

     Art. 5. (Utilizzo del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2014)

1. Il saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio finanziario 2014 è determinato in euro 2.886.492.058,92 ed è applicato al bilancio di previsione 2015 per euro 1.985.907.481,68, di cui euro 373.724.432,80 per il finanziamento di spese correnti ed

euro 1.612.183.048,88 per il finanziamento di spese d’investimento. Tale quota di avanzo è utilizzata per come di seguito specificato:

- euro 1.681.302.766,58 per la reiscrizione in bilancio delle economie di spesa dell’esercizio 2014 finanziate con fondi statali e comunitari assegnati con vincolo di destinazione così come indicato nella parte A dell’allegato 1 al bilancio;

- euro 277.060.486,10 per la copertura dei residui perenti relativi ad impegni di spesa assunti a valere su capitoli finanziati da risorse con vincolo di destinazione, così come indicato nella parte B dell’allegato 1 al bilancio;

- euro 27.544.229,00 per la copertura di spese finanziate con la quota di disponibilità residua, così come indicato nella parte C dell’allegato 1 al bilancio.

 

     Art. 6. (Autorizzazione al ricorso all’indebitamento)

1. Ai sensi dell’articolo 26 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere all’indebitamento, con oneri a carico del bilancio regionale, per la copertura del disavanzo finanziario derivante dalla copertura della quota regionale di cofinanziamento dei Programmi Operativi per la Calabria, già autorizzato dall’art. 6 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, e da successive modifiche ed integrazioni, per un importo massimo di euro 331.053.683,74, così come indicato nell’apposito allegato n. 3 “Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2015 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento”.

2. L’importo indicato al comma precedente riguarda il cofinanziamento complessivo dei Programmi operativi cofinanziati dal FESR per euro 306.591.289,45, dal FEASR per euro 23.370.264,00 e del FEP per euro 1.092.130,29.

3. I mutui di cui al precedente comma per spese di investimento a carico del bilancio regionale sono contratti, per una durata massima di ammortamento di anni trenta, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di volta in volta ritenute necessarie, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 27, commi 3, 4 e 5, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 e compatibilmente con il limite imposto dall’art. 26, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni e con la normativa vigente in materia di rispetto del patto di stabilità.

4. Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui al comma precedente trovano copertura nello stanziamento di cui all’UPB 1.2.04.09 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2015-2017. Per gli anni successivi al 2017 le rate di ammortamento trovano copertura nei bilanci relativi.

 

     Art. 7. (Fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine)

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine, ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, è iscritto nello stato di previsione della spesa all’UPB 8.2.01.01, ed è determinato per l’esercizio finanziario 2015 in euro 9.280.000,00.

2. Sono considerate obbligatorie e d’ordine le spese specificate nell’elenco allegato al documento tecnico che accompagna il bilancio di previsione annuale.

 

     Art. 8. (Fondo di riserva di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa, ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, è iscritto nello stato di previsione della spesa all’UPB 8.2.01.03, ed è determinato per l’esercizio finanziario 2015 in euro 100.000.000,00.

 

     Art. 9. (Fondo perdite degli organismi partecipati)

1. Il fondo perdite degli organismi partecipati, di cui all’articolo 1, comma 550 e successivi, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è iscritto all’UPB 8.2.01.04 dello stato di previsione della spesa per l’importo di euro 2.007.366,54.

 

     Art. 10. (Fondo di parte corrente per oneri derivanti da contenziosi)

1. E’ istituito il Fondo di parte corrente per oneri derivanti da contenziosi ai sensi dell’allegato 4/2, paragrafo 5.2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con allocazione all’UPB 8.2.01.04 della parte spesa del bilancio e lo stanziamento, per l’esercizio finanziario 2015, pari ad euro 6.700.000,00.

 

     Art. 11. (Fondo per debiti nei confronti di enti, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività dell'Amministrazione)

1. E’ istituito il Fondo per debiti nei confronti di Enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività dell'Amministrazione, con allocazione all’UPB 8.2.01.04 della parte spesa del bilancio e lo stanziamento, per l’esercizio finanziario 2015, di euro 2.469.083,20.

 

     Art. 12. (Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 2015, annesso alla presente legge, ai sensi all’articolo 14, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

 

     Art. 13. (Classificazione dell’entrata e della spesa)

1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. Le categorie e le unità previsionali di base delle entrate sono approvate nell'ordine e con la denominazione indicate nel relativo stato di previsione (tabella A).

2. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'articolo 12 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. Le aree di intervento, i livelli programmatici di intervento, le funzioni obiettivo e le unità previsionali di base sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (tabella B).

 

     Art. 14. (Bilancio pluriennale)

1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per l'arco di tempo relativo agli anni 2015/2017 allegato al bilancio annuale, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

 

     Art. 15. (Autorizzazione alle variazioni al bilancio)

1. Nel corso dell’esercizio, la Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata ad apportare le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione annuale e pluriennale, al documento tecnico e al bilancio dipartimentale, ai sensi dall’articolo 3, comma 4, e dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

2. Ai sensi dell’articolo 48 e dell’articolo 51, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione annuale e pluriennale, al documento tecnico e al bilancio dipartimentale da effettuarsi con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento Bilancio sono le seguenti:

a) le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio di previsione annuale e triennale;

b) con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale, le variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti;

c) le variazioni di bilancio riguardanti la reiscrizione di somme vincolate relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, anche riferiti ad esercizi finanziari precedenti;

d) le variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

f) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

g) i prelievi dai fondi di riserva e dagli accantonamenti, ad esclusione del fondo di riserva per le spese impreviste.

3. Gli Enti, le Aziende e le Agenzie regionali sono autorizzati, ai sensi dell’articolo 57, comma 6, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 ad effettuare variazioni ai rispettivi bilanci nel corso dell’esercizio, nei casi previsti ai precedenti commi, in quanto compatibili, e previa comunicazione alle strutture regionali competenti.

 

     Art. 16. (Allegati del bilancio)

1. Sono approvati i seguenti allegati:

- Allegato n. 1, concernente l'elenco delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione finanziate

con la disponibilità costituita dal saldo finanziario positivo (articolo 13, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8);

- Allegato n. 2, concernente il prospetto che mette a raffronto, per unità previsionale di base, gli stanziamenti di competenza relativi alle entrate derivanti da assegnazioni statali e comunitarie con i correlati stanziamenti di competenza relativi alla spesa (articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8);

- Allegato n. 3, concernente l’elenco delle spese per investimento a carico del bilancio regionale da finanziare con mutuo o con altre forme di indebitamento ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

2. Sono approvati gli schemi di bilancio e i relativi allegati di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni cui è attribuita, per l’anno 2015, funzione conoscitiva.

 

     Art. 17. (Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.