§ 5.2.222 - L.R. 26 giugno 2015, n. 16.
Integrazione alla L.R. 1° marzo 2012, n. 11 (Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale) e disposizioni per la conclusione delle procedure di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:26/06/2015
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Integrazione alla L.R. 11/2012)
Art. 2.  (Proroga contratti)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 5.2.222 - L.R. 26 giugno 2015, n. 16.

Integrazione alla L.R. 1° marzo 2012, n. 11 (Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale) e disposizioni per la conclusione delle procedure di assegnazione delle sedi farmaceutiche.

(B.U. 8 luglio 2015, n. 24)

 

Art. 1. (Integrazione alla L.R. 11/2012)

1. Dopo l'articolo 8 del Capo II della L.R. 1 marzo 2012, n. 11 (Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale) è inserito il seguente:

"Art. 8 bis. (Iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei Comitati locali e provinciali dell'Associazione Italiana della Croce Rossa)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1-bis del D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178 (Riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa (C.R.I.) a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183) e successive modificazioni ed integrazioni, i Comitati locali e provinciali della Associazione Italiana della Croce Rossa esistenti alla data del 31 dicembre 2013 sul territorio abruzzese sono iscritti di diritto nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1, i Comitati locali e provinciali presentano istanza sottoscritta dal legale rappresentante al Servizio della Giunta regionale competente in materia.

3. All'istanza di cui al comma 2 è allegata la seguente documentazione:

a) copia conforme dello statuto;

b) comunicazione della sede legale, con indicazione dell'indirizzo e dei recapiti telefonici e di posta elettronica;

c) copia conforme del certificato di attribuzione del Codice Fiscale/Partita IVA.

4. Entro trenta giorni dal rinnovo degli organi statutariamente previsti, i Comitati locali e provinciali trasmettono alla Regione l'elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative e ogni altro atto necessario ai fini del mantenimento dell'iscrizione nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, fatto salvo quanto previsto al comma 5.

5. A seguito delle procedure previste dall'articolo 4 del D.Lgs. 178/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, i Comitati locali e provinciali provvedono alla trasmissione della documentazione necessaria per la definizione degli aspetti patrimoniali e finanziari derivanti dall'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.".

 

     Art. 2. (Proroga contratti)

1. I contratti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti assegnati presso il Dipartimento per la Salute e il Welfare - Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale (ora Servizio Assistenza Farmaceutica, Attività Trasfusionali e Trapianti - Innovazione e Appropriatezza) - per le strette necessità connesse al completamento del concorso straordinario per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche, sono prorogati fino alla conclusione delle procedure concorsuali per la copertura delle nuove sedi farmaceutiche e comunque non oltre il 31.12.2015.

2. L'onere finanziario complessivo derivante dalla suddetta proroga, pari ad euro 50.000,00, trova capienza sui capitoli 11208 e 11209 del bilancio regionale 2015, che presenta l'accertata disponibilità.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).