Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.2 contabilità e programmazione |
Data: | 27/04/2015 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. |
Art. 11. |
Art. 12. |
Art. 13. |
§ 6.2.173 - L.R. 27 aprile 2015, n. 7.
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017.
(B.U. 27 aprile 2015, n. 41)
1. Gli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione del Veneto per l’esercizio finanziario 2015, di cui alla presente legge, sono approvati rispettivamente in euro 17.415.432.867,82 in termini di competenza e in euro 19.501.358.144,06 in termini di cassa (Tabelle 1 e 2).
2. Sono autorizzati, secondo la normativa vigente, l’accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell’esercizio finanziario 2015.
3. È autorizzato l’impegno delle spese per l’esercizio finanziario 2015, entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.
4. È autorizzato il pagamento delle spese per l’esercizio finanziario 2015, entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.
1. A norma dell’articolo 3 della
2. Ai sensi dell’articolo 11, comma 12, del
1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione del Veneto, in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2015, e in termini di sola competenza per gli esercizi 2016 e 2017.
1. È approvato l’elenco delle spese non obbligatorie a carattere continuativo o ricorrente autorizzate per l’esercizio finanziario 2015 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 2 bis dell’articolo 4 della
1. Ai sensi degli articoli 11, 14, comma 3 bis e 39, comma 11, del
1. Sono inoltre approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) Elenco delle spese obbligatorie e d’ordine;
b) Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all’indebitamento autorizzato;
c) Impegni assunti negli esercizi precedenti al 2015 per spese d’investimento da finanziarsi mediante ricorso all’indebitamento;
d) Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2015 per spese d’investimento da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati;
e) Elenco garanzie prestate dalla Regione;
f) Prospetto sintetico del piano finanziario degli interventi dell’Unione Europea;
g) Spese relative al conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti Locali;
h) Quadro dimostrativo delle assegnazioni vincolate statali e comunitarie;
i) Oneri e impegni finanziari derivanti dagli strumenti finanziari anche derivati sottoscritti dalla Regione;
l) Reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione.
1. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 8 della
1. Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 14 della
1. Per far fronte al saldo negativo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nell’esercizio 2015, così come determinato all’articolo 8, è autorizzata per l’anno 2015 la contrazione di prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d’importo complessivo non superiore ad euro 99.800.000,00 (upb E0137). Di detto ammontare è dato riscontro nell’allegato “Quadro dimostrativo di cui al comma 2, lettera b) dell’articolo 13 della
2. Sono altresì rinnovate per l’esercizio 2015 le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente per l’importo di euro 252.500.000,00 (upb E0174) già autorizzati dall’articolo 7, comma 1, lettera a) della
3. Sono altresì rinnovate per l’esercizio 2015 le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente per l’importo di euro 1.992.440.160,77 (upb E0174) già autorizzati dalla
4. Dell’importo complessivo delle autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, di cui ai precedenti commi 2 e 3, pari ad euro 2.244.940.160,77 (upb E0174) è dato riscontro nell’allegata Tabella “Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2015 per spese d’investimento da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati”.
5. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre i prestiti di cui ai commi 1, 2 e 3 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso iniziale fisso o variabile annuo non superiore al 6 per cento.
6. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli interessi di preammortamento dei prestiti è garantito mediante l’iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell’ammortamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti.
7. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al comma 6 alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
8. L’onere annuale relativo all’ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 114.553.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2016 e 2017 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 (upb U0199) [2].
1. Con riferimento agli adempimenti volti ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli di pareggio di bilancio di cui all’articolo 1, commi 463 e seguenti, della
1. La disponibilità di cassa necessaria a far fronte alle obbligazioni sorte in capo alla Regione in conseguenza delle certificazioni dei crediti rilasciate ai sensi del comma 3 bis dell’articolo 9 del
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), nei limiti di euro 48.000.000,00 e delle proprie disponibilità di cassa, anticipazioni di liquidità per far fronte alle temporanee esigenze di cassa per le erogazioni a terzi a titolo di aiuti, premi e contributi, anche cofinanziati, previsti dalla normativa comunitaria (capitoli 100036/E e 100092/U).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Allegato
(Omissis)
[1] Comma così modificato dall'art. 4 della
[2] Comma così modificato dall'art. 4 della