Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.2 contabilità e programmazione |
Data: | 22/12/2014 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
§ 6.2.170 - L.R. 22 dicembre 2014, n. 41.
Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014.
(B.U. 22 dicembre 2014, n. 121)
Art. 1.
1. Con la presente legge è approvato l’assestamento del bilancio regionale per l’esercizio 2014 sulla base delle definitive risultanze contabili relative all’esercizio 2013, secondo quanto indicato nei successivi articoli.
Art. 2.
1. Ai sensi dell’articolo 21 della
2. Il fondo iniziale di cassa è rideterminato in euro 1.107.127.193,96.
3. I residui attivi e passivi sono rideterminati negli importi singoli e complessivi riportati nell'allegata Tabella A.
Art. 3.
1. L’importo complessivo delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all’allegata Tabella G, è definitivamente determinato in euro 1.396.516.204,14.
Art. 4.
1. Conseguentemente all’applicazione del saldo finanziario negativo, di cui all’articolo 2, e delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all’articolo 3, il disavanzo di cui all’articolo 7 della
Di detto ammontare è dato riscontro:
a) per euro 252.500.000,00 nell’allegato “Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all’indebitamento autorizzato” alla
b) per euro 1.992.440.160,77 nella Tabella F “Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2014 per spese di investimento da finanziarsi mediante ricorso all’indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati”, allegata alla presente legge.
2. Per far fronte al maggior disavanzo determinatosi a seguito dell’applicazione delle definitive risultanze contabili relative all’esercizio 2013, la Giunta regionale è autorizzata per l’anno 2014 a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d’importo complessivo non superiore ad euro 215.252.996,20 (upb E0174) alle medesime condizioni di cui all’articolo 7 della
3. L'onere annuale relativo all'ammortamento di cui al comma 2, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 9.862.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2015 e 2016 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2014-2016 (upb U0199).
4. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 1 della
Art. 5.
1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 2014, di cui alla Tabella n. 1 annessa alla
|
Competenza |
Cassa |
Variazione netta: |
229.482.996,20 |
811.374.088,91 |
Art. 6.
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 di cui alla Tabella n. 2 annessa alla
|
Competenza |
Cassa |
Variazione netta: |
175.282.316,50 |
811.374.088,91 |
2. Resta determinata in euro 54.200.679,70 l’eccedenza della variazione netta di competenza dello stato di previsione dell’entrata, rispetto a quella dello stato di previsione della spesa, per effetto dell’iscrizione, avvenuta nel bilancio di previsione 2014 con atti amministrativi ai sensi dell’articolo 22, comma 3, della
3. In considerazione delle variazioni della spesa di cui al comma 1, la Tabella A allegata alla
Art. 7.
1. Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità e dell'adeguamento al
2. Alla fine del comma 3 dell’articolo 8 della
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della
“2 bis. Al fine di recepire quanto previsto all’articolo 4 del
4. Dopo l’articolo 15 della
“Art. 15 bis. Gestione provvisoria.
1. La gestione provvisoria del bilancio è attuata nel rispetto dei principi stabiliti al punto 8 dell’Allegato n. 4/2 del
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2015.
Art. 8.
1. Al fine dell’adeguamento della gestione dei residui passivi al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al
Art. 9.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.