§ 4.5.97 - L.R. 9 novembre 2015, n. 28.
Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2006 in materia di approvazione del piano di bacino e norme transitorie.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 ambiente
Data:09/11/2015
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Modifiche alle procedure di approvazione del piano di bacino distrettuale
Art. 2.  Disposizioni transitorie di approvazione dei piani distrettuali di cui alla direttiva n. 2000/60/CE e alla direttiva n. 2007/60/CE già adottati
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 4.5.97 - L.R. 9 novembre 2015, n. 28.

Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2006 in materia di approvazione del piano di bacino e norme transitorie.

(B.U. 12 novembre 2015, n. 50)

 

Art. 1. Modifiche alle procedure di approvazione del piano di bacino distrettuale

1. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), è sostituito dal seguente:

"4. Il Comitato istituzionale, entro i successivi trenta giorni decorrenti dall'ultima istruttoria pubblica, adotta la proposta definitiva di piano e la trasmette al Consiglio regionale per l'espressione del parere da parte della Commissione competente in materia, che deve avvenire entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito. Il Comitato istituzionale, entro i successivi trenta giorni, approva in via definitiva il piano.".

 

     Art. 2. Disposizioni transitorie di approvazione dei piani distrettuali di cui alla direttiva n. 2000/60/CE e alla direttiva n. 2007/60/CE già adottati

1. Al fine di consentire l'adempimento delle competenze attribuite alla Regione dall'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 (Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque), e avviare il successivo iter di approvazione in sede statale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 2006, così come modificato dall'articolo 1 della presente legge, il piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna e i relativi aggiornamenti di cui all'articolo 13 della direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e alla direttiva del Parlamento europeo, e il Piano di gestione del rischio alluvioni del distretto idrografico della Sardegna e i relativi aggiornamenti di cui agli articoli 7 e 14 della direttiva n. 2007/60/CE, i cui progetti di piano e/o di aggiornamento sono stati già adottati dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 19 del 2006, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati in via definitiva, al fine di rispettare le scadenze previste dalle citate direttive, esclusivamente dal Comitato istituzionale dell'autorità di bacino regionale. Per tali atti si prescinde dal parere della competente Commissione del Consiglio regionale.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).