Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.5 ambiente |
Data: | 09/11/2015 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alle procedure di approvazione del piano di bacino distrettuale |
Art. 2. Disposizioni transitorie di approvazione dei piani distrettuali di cui alla direttiva n. 2000/60/CE e alla direttiva n. 2007/60/CE già adottati |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 4.5.97 - L.R. 9 novembre 2015, n. 28.
Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2006 in materia di approvazione del piano di bacino e norme transitorie.
(B.U. 12 novembre 2015, n. 50)
Art. 1. Modifiche alle procedure di approvazione del piano di bacino distrettuale
1. Il comma 4 dell'articolo 9 della
"4. Il Comitato istituzionale, entro i successivi trenta giorni decorrenti dall'ultima istruttoria pubblica, adotta la proposta definitiva di piano e la trasmette al Consiglio regionale per l'espressione del parere da parte della Commissione competente in materia, che deve avvenire entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito. Il Comitato istituzionale, entro i successivi trenta giorni, approva in via definitiva il piano.".
Art. 2. Disposizioni transitorie di approvazione dei piani distrettuali di cui alla
1. Al fine di consentire l'adempimento delle competenze attribuite alla Regione dall'articolo 4 del
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).